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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - relatore- sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 29 aprile 2025, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo iscritto al n. 3639/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giuri- sdizione e da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto il giudizio di rinvio con- seguente all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 29008 dell'11 novembre 2024 con cui è stata annullata la sentenza della stessa Corte d'Appello di Napoli n. 10/2023 del 6 febbraio 2023 e pendente
TRA la (c.f.: , con sede legale in Volla (NA) alla Parte_1 C.F._1
Via Casa dell'Acqua, n. 1, in persona del titolare della ditta e legale rappresentante pro tempore, (c.f.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.02.1956, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Silvestri
(c.f.: , Luigi Davide Silvestri (c.f.: e Nicola Di C.F._2 C.F._3
Maio (c.f.: RICORRENTE IN RIASSUNZIONE, GIÀ RECLAMANTE C.F._4
E la (c.f.: , in persona del Presidente e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. Ing. con sede in l viale della Costitu- Controparte_2 CP_1
zione, Isola F/3, , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Cappa- Controparte_3
bianca (c.f.: RESISTENTE IN RIASSUNZIONE, GIA' RECLAMATO CodiceFiscale_5
Pag. 1 di 9 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima Civile bis)
NONCHÉ il (c.f.: , con sede legale in Parte_2 C.F._1
Volla (NA) alla Via Casa dell'Acqua, n. 1, pendente innanzi al Tribunale di Nola col n.
47/2022, in persona del suo Curatore in carica INTIMATO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Co I. La Sa. di ha chiesto alla Corte di voler « I – Accogliere le do- Parte_1
mande di diritto, così come formulate in sede di reclamo, contraddistinto da RG VG n.
2491/2022, ovvero: “I. Accertare e dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa che la sentenza n. 47/2022, resa dal Tribunale di Nola nella persona del P., Dott. Beatrice è viziata perché resa in contrasto con quanto disposto ex Art. 1 L.F., e per l'effetto accer- tare e dichiarare che la SA.NI Di non è assoggettabile al fallimento non Parte_1
raggiungendo i limiti dimensionali di cui al citato Art. 1 L.F.; II. Per l'effetto revocare la sentenza di fallimento n. 47/2022 emessa dal Tribunale di Nola in data 26.10.2022, pub- blicata in pari data, nonché i provvedimenti ad essa conseguenziali;
III. Con vittoria di spese diritti ed onorari, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori dichiaratisi anti- statari.”; II – In ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 29008/2024, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
III – Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, dichiaratisi antistatari».
II. La ha concluso chiedendo: «A) In via preliminare ed in rito, accertare CP_1
e dichiarare la nullità dell'Ordinanza della Corte di Cassazione, n. 29008/2024 dell'11/11/2024 (R.G.N.: 6523/2023 – N.S.: 2169/2024 – racc. gen.: 29008/2024), per difetto di costituzione del Collegio giudicante, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
B) In via subordinata e nel merito, previa richiesta da parte di Codesta Ecc.ma
Corte informazioni urgenti in relazione alla complessiva debitoria della Parte_3
, anche in ordine all'asserita esistenza di eventuali atti interruttivi della
[...]
prescrizione, rigettare l'avverso ricorso in riassunzione ex art. 392 e ss., c.p.c., e, per l'ef- fetto, confermare la dichiarazione di fallimento di essa ricorrente;
C) In ogni caso, con- dannare la al pagamento delle spese processuali in favore Parte_3
del sottoscritto procuratore antistatario;
D) In via ancor più gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del fallimento, considerata l'ingiustificata inerzia della
Co Co n. 3639/2024 R.G.V.G. Sa. i c. la Liquidazione giudiziale della Sa. i Pag. 2 di 9 Parte_1
+1 Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima Civile bis)
in seguito alla notifica dell'atto di precetto da parte della Parte_3
, e tenuto conto del comportamento processuale di essa ricorrente, rimasta CP_1
contumace in sede prefallimentare sebbene ritualmente convenuta, compensare tra le parti le spese di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un ricorso presentato al Tribunale di Nola il 22 marzo 2022, la
[...]
Par
dichiarandosi creditrice nei confronti della Controparte_1 Parte_5
dell'importo di 40.692,02 € in virtù di decreto ingiuntivo n. 162/2022 dell'8 febbraio
[...]
2022 emesso dal Tribunale di Napoli sezione lavoro e non opposto, a titolo di contributi previdenziali spettanti alla Cassa Edile e dalla prima non versati, chiedeva il fallimento della debitrice, dichiarato poi dal Tribunale adìto, stante anche la mancata costituzione della resistente, con la sentenza n. 47 del 26/27 ottobre 2022.
2. Il reclamo quindi proposto dalla ai sensi dell'art. 18 l.fall. Parte_3
veniva quindi rigettato da questa Corte con la sua sentenza n. 10 del 6 febbraio 2023, con la quale, tra l'altro, veniva confermato il superamento da parte della citata ditta individuale dei tre limiti per essere considerato “impresa minore”, pertanto non fallibile, cioè il superamento della soglia: a) dei 300 mila euro di attivo patrimoniale annuo nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giu- diziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
b) dei 200 mila euro di ricavi, in qualunque modo risultavano, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ed infine, c) dei 500 mila euro di debiti anche non scaduti.
Nello specifico, con riferimento a questo terzo limite dimensionale, la Corte soste- neva che, a differenza di quanto sostenuto dal reclamante - secondo cui i suoi debiti complessivi, per lo più di natura fiscale e previdenziale, non superavano il complessivo importo di 319.167,54 €, giacché dall'importo inziale di 476.876,93 €, risultante dagli estratti di ruolo, dovevano essere decurtati oltre 150.000,00 € (nello specifico
157.709,39 €) di crediti prescritti, sicché, anche volendo conteggiare il credito della re- clamata di circa 40.000,00 €, non si sarebbe superato il limite dei 500 mila euro - nel calcolo del limite di cui alla lett. c) dell'art. 1, co. 2 della legge fallimentare dovevano essere conteggiati anche i debiti prescritti “determinando la successiva prescrizione -
Co Co n. 3639/2024 R.G.V.G. Sa. i c. la Liquidazione giudiziale della Sa. i Pag. 3 di 9 Parte_1
+1 Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima Civile bis)
così letteralmente la Corte nella sentenza n. 10/2023 - soltanto la sopravvenuta estin- zione del diritto del creditore di agire in giudizio per recuperare un credito che è comun- que certo e incontestato nella sua originaria giuridica esistenza, per cui un tale credito conserverebbe in ogni caso la sua rilevanza al fine di accertare le oggettive dimensioni aziendali dell'imprenditore-debitore”.
3. Avverso tale sentenza la Sa. proponeva ricorso per cassa- Parte_6
zione duolendosi, per quel che qui interessa, della violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 c.c. e dei principi enunciati dalla Suprema Corte in materia di prescrizione dei cre- diti erariali e contributivi nonché l'omesso esame di documenti decisivi (primo motivo)
e violazione degli art. 1, comma 2 l.c) l. fall. e . 2034 e 2940 c.c. (secondo motivo), soste- nendo che, ai fini della verifica del superamento della soglia dimensionale concernente l'ammontare dei debiti del fallendo, doveva tenersi conto anche dei crediti ormai pre- scritti, sicché nella specie, doveva ritenersi non superato anche il terzo limite di cui all'art. 1, co. 2 lett. c) della legge fallimentare.
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza n. 29008 dell'11 novembre 2024, ac- coglieva tali doglianze, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa a questa Corte in diversa composizione al fine di un suo nuovo esame e della regolamentazione delle spese (anche) del giudizio di legittimità, affermando che “ritenere che l'intervenuta pre- scrizione di un credito (ovviamente di importo tale da essere determinante per il supera- mento della soglia di cui alla lett. c) dell'art. 1 comma 2 l. fall., e sempre che, come nella specie, sia pacifico il mancato raggiungimento delle altre due soglie) non sia fatto impe- ditivo della dichiarazione di fallimento e che pertanto non sia compito del giudice del procedimento ex artt. 15 e 18 l. fall. verificare, incidenter tantum, se sia o meno fondata la deduzione difensiva svolta in tal senso dal debitore, pur nella consapevolezza che quel credito (quand'anche oggetto di una domanda ex art. 93 l. fall.) non sarà ammesso al passivo, appare allora frutto di una logica in qualche misura “punitiva” dell'imprenditore fallendo, totalmente estranea allo spirito della legge di riforma” e che “il giudice della
c.d. istruttoria prefallimentare o del reclamo, ove l'intervenuta prescrizione del credito non costituisca fatto pacifico (perché, ad es., ammessa dal creditore) avrà il dovere di accertare la fondatezza dell'eccezione sulla base non solo delle prove acquisite, ma an- che di quelle acquisibili d'ufficio (a norma dell'art. 15, 4° comma, o dell'art. 18, 10° comma, l. fall.): in un caso quale quello in esame ben potrà dunque richiedere all'ente
Co Co n. 3639/2024 R.G.V.G. Sa. i c. la Liquidazione giudiziale della Sa. i Pag. 4 di 9 Parte_1
+1 Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima Civile bis)
impositore, che non è parte del giudizio, informazioni urgenti, anche in ordine all'esi- stenza di eventuali atti interruttivi “ giacché tale giudice aveva “un potere di indagine ufficiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica, tra
l'altro, nell'acquisizione delle informazioni urgenti rilevanti ai fini della decisione”.
4. Con ricorso presentato a questa Corte l'11 dicembre 2024 e poi ritualmente no- tificato al Curatore del proprio fallimento ed alla Cassa Edìle della Provincia di Napoli il
19 dicembre 2024, ha quindi riassunto il giudizio di rinvio disposto dalla Parte_1
Suprema Corte chiedendo, sulla base dei principi di diritto da questa enunciati, anche espletando specifica istruttoria, l'accoglimento del proprio reclamo e la revoca del pro- prio fallimento, nonché di essere tenuta indenne dalle spese dei tre giudizi cui aveva partecipato, concludendo come in epigrafe.
5. Con memoria dell'11 febbraio 2025 si è costituita in giudizio la Cassa Edìle della
Provincia di Napoli, concludendo come in epigrafe.
6. Disposta dalla Corte l'acquisizione documentale dello stato passivo delle do- mande tempestive e tardive del fallimento della , all'udienza del Parte_3
29 aprile 2025 questa Corte si è riservata la decisione.
7. In via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dalla reclamata in riassun- zione di nullità dell'ordinanza della Corte di Cassazione, n. 29008/2024 dell'11/11/2024
(R.G.N.: 6523/2023 – N.S.: 2169/2024 – racc. gen.: 29008/2024), per difetto di costitu- zione del Collegio giudicante, poiché composto da quattro e non già da cinque Consi- glieri, come statuito dall'art. 67 del R.D. n. 12/1941 (“…La Corte di Cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti…”).
Sostiene la Cassa Edìle che, come emerge dall'epigrafe della suddetta ordinanza, il
Collegio giudicante risulta composto dal Presidente, Dott. Magda Cristiano, dal Consi- gliere Relatore, Dott. Roberto Amatore, dal Consigliere Dott. Luciano Varotti e dal Con- sigliere Dott. (il cui nome viene riportato due volte). Persona_1
L'eccezione va rigettata.
Invero, è principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte e condiviso da questa Corte che “La legalità della composizione del collegio giudicante, quale risulta dall'intestazione della sentenza, deve presumersi, sino a quando non venga data la prova
Co Co n. 3639/2024 R.G.V.G. Sa. i c. la Liquidazione giudiziale della Sa. i Pag. 5 di 9 Parte_1
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concreta e precisa del contrario” (così Cass. 2112/1972) e che “Qualora, in sede d'impu- gnazione vengano denunciati vizi di illegittima composizione del collegio giudi- cante (nella specie, della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura), il giudice dell'impugnazione può direttamente verificarne la sussistenza solo quando essi emergano immediatamente dall'esame della composizione dell'organo giudicante;
mentre, quando detta composizione non si rilevi "ictu oculi" difforme dal modello legale, una pronunzia di difetto di giurisdizione - ravvisabile solo nelle ipotesi di alterazione della struttura qualitativa e quantitativa o di totale carenza di legittimazione di uno o più com- ponenti del collegio o di loro assoluta inidoneità a farne parte - o di nullità della sentenza impugnata può essere omessa soltanto ove sia stato dedotto e provato che le lamentate difformità implichino l'insussistenza della "potestas iudicandi" ovvero una irregolare co- stituzione del giudice” (così, Cass. s.u. 189/1997).
Nel caso in esame, risulta che il numero dei giudici della Suprema Corte che hanno composto il collegio giudicante, che ha poi emesso l'ordinanza n. 29008/2024 di rinvio a questa Corte, era di cinque giudici, sebbene sia stato ripetuto due volte il nome del con- sigliere potendosi trattare di un mero refuso, e comunque, non escluden- Persona_1
dosi, in assenza di prova contraria, che possano esservi due giudici con lo stesso nome.
8. Nel merito, all'esito dell'istruttoria disposta da questa Corte, anche secondo quanto indicato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, è emerso che effettiva- Co mente la debitoria della di , all'epoca della sua Controparte_5 Parte_1
dichiarazione di fallimento, era inferiore a 500 mila euro, tanto emergendo dallo stato passivo delle domande tempestive, già dichiarato esecutivo, e dall'esame delle do- mande tardive non ancora esaminate dal fallimento.
Nello specifico, lo stato passivo delle domande tempestive, dichiarato esecutivo, riportava una debitoria di 410.644,78 € (comprensiva di quella della Cassa edìle, attuale resistente in riassunzione), in quanto sull'importo delle domande tempestive presentate di 526.320,63 €, erano stati considerati prescritti crediti per oltre 100.000,00 €. Invece,
l'importo delle domande tardive presentate, acquisite dalla ricorrente in riassunzione ai sensi dell'art. 90 l. fall., risulta essere pari a circa 70.000,00 €, sicché sommando l'im- porto delle domande tempestive ammesse e delle domande tardive depositate, risulta che, in ogni caso, la debitoria complessiva della ditta individuale dichiarata fallita, era inferiore a 500.000,00 € all'epoca della sua dichiarazione di fallimento.
Co Co n. 3639/2024 R.G.V.G. Sa. i c. la Liquidazione giudiziale della Sa. i Pag. 6 di 9 Parte_1
+1 Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima Civile bis)
Ne consegue che, non risultando contestato il mancato superamento degli altri due limiti di cui all'art. 1, co. 2 legge fallimentare (cioè ammontare dell'attivo patrimo- niale non superiore a 300 mila euro nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento e ammontare dei ricavi non superiori a 200 mila euro sempre Co nei tre esercizi antecedenti il citato deposito), la ditta individuale Sa. di Parte_5
doveva essere considerata “impresa minore” sottratta alla dichiarazione di falli-
[...]
mento secondo quanto prescritto dall'art. 1, co. 2 l. fall.
9. Il reclamo va, pertanto, accolto, e per l'effetto, va revocata la dichiarazione di fallimento della ditta individuale , disposta dal Tribunale di Nola Parte_3
con la sua sentenza n. 47 del 26/27 ottobre 2022.
10. Segue la condanna della Cassa Edìle a rifondere a le spese dei Parte_1
gradi del presente processo in cui questo s'è costituito, che vanno determinate - tenuto conto della nota specifica depositata - sulla base dei parametri contenuti nella tabella
12 allegata al d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022 (cfr. art. 4 , co. 10 sexies del citato d.m.), cioè del valore indeterminato della lite e dei minimi indicati nello sca- glione da 26.000,00 € a 52.000,00 €, con attribuzione ai tre procuratori del , di- Pt_1
chiaratisi anticipatari.
Esse si liquidano:
a) per il procedimento di reclamo nella misura della metà, avendo il reclamante generato – come di seguito si dirà - la sua colpevole mancata costituzione nel proce- dimento dinnanzi al Tribunale con conseguente necessità del reclamo, e cioè, nel complessivo importo di 2.127,50 €, di cui 1.850,00 € per compenso (550,00 € per la fase di studio, 400,00 e per la fase introduttiva, 900,00 € per la fase decisoria) e 277,50
€ per le spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, con compensazione della residua metà tra e la Cassa Edìle; Parte_1
b) per il procedimento dinnanzi alla Suprema Corte nell'importo di 3.335,00 €, di cui 2.900,00 € per compenso (1.200,00 € per la fase di studio, 1.000,00 € per la fase introduttiva e 700,00 € per la fase decisoria), e 435,00 € per le spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
c) per il procedimento di riassunzione nell'importo di 6.037,50 €, di cui 5.250,00
€ per compenso (1.100,00 € per la fase di studio, 750,00 € per la fase introduttiva,
Co Co n. 3639/2024 R.G.V.G. Sa. i c. la Liquidazione giudiziale della Sa. i Pag. 7 di 9 Parte_1
+1 Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima Civile bis)
1.600,00 € per la fase istruttoria e 1.800,00 € per la fase decisoria), e 787,50 € per le spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
Non avrebbe invece senso condannare anche il Curatore del fallimento di tale so- cietà a rifondere tali spese a , la presente sentenza già costituendo, dal Parte_1
momento del suo eventuale passaggio in giudicato, un titolo sufficiente per consentire alla società fallita di ottenere la restituzione di tutto il suo patrimonio, dedotte ovvia- mente le spese degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura concorsuale e fatto salvo quanto subito appresso si dirà, quanto alle spese della medesima proce- dura, comprese quelle per il compenso del suo Curatore.
11. Inoltre, ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarato che il fallimento della non venne chiesto dalla Edìle con Parte_3 CP_1
colpa, poiché, sebbene la ditta individuale debitrice risultasse iscritta nel R.i. come im- presa artigiana e come piccolo imprenditore, essa era comunque gravata dell'onere di dare prova di essere ”impresa minore” secondo i diversi parametri indicati all'art. 1, co.
2, l. fall., ciò che non fece in sede di prefallimentare, in cui, nonostante la ritualità della notifica del ricorso di fallimento da parte della Cassa Edìle, essa preferì non costituirsi in giudizio così contribuendo con colpa alla sua dichiarazione di fallimento.
Tale soluzione non è in contrasto con la già disposta statuizione sulle spese del giudizio, poste a carico del creditore procedente, giacché l'art. 147 d.P.R. 115/2002 im- pone di prendere in considerazione la sola responsabilità per l'apertura della procedura, laddove la statuizione sulle spese, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., va adottata tenendo conto del complessivo esito dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio disposto dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 29008/2024 dell'11 novembre 2024 in conseguenza del con- testuale annullamento della propria sentenza n. 10/2023 del 6 febbraio 2023:
A) accoglie il reclamo proposto dalla avverso la sentenza Parte_3
del Tribunale di Nola n. 47, pubblicata il 27 ottobre 2022, e per l'effetto, revoca la di- P Co chiarazione di fallimento della . di;
Parte_1
B) condanna la Cassa Edìle a rifondere ai tre difensori della reclamante, dichiaratisi anticipatari (ciascuno nella misura di un terzo), la metà delle spese di lite del procedi- mento di reclamo che liquida in complessivi 2.127,50 €, di cui 1.850,00 € per compenso
Co Co n. 3639/2024 R.G.V.G. Sa. i c. la Liquidazione giudiziale della Sa. i Pag. 8 di 9 Parte_1
+1 Parte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima Civile bis)
e 277,50 € per le spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, con compensazione della residua metà tra le parti;
le spese del procedimento dinnanzi alla Suprema Corte che liquida nell'importo di 3.335,00 €, di cui 2.900,00 € per compenso e 435,00 € per le spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
le spese del procedimento di riassun- zione che liquida nell'importo di 6.037,50 €, di cui 5.250,00 € per compenso e 787,50 € per le spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
C) ai sensi dell'art. 147 d.P.R. 115/2002 dichiara che l'apertura della procedura di fallimento è imputabile alla debitrice reclamante.
Così deciso in Napoli, il 29 aprile 2025.
Il Consigliere relatore
Il Presidente
Giuseppa D'Inverno
Caterina Molfino
Co Co n. 3639/2024 R.G.V.G. Sa. i c. la Liquidazione giudiziale della Sa. i Pag. 9 di 9 Parte_1
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