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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dott. Ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1570 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2018
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' Avv. Salvatore Lamarina;
[...]
[...]
[...]
[...]
(C.F ), rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Umberto Roberto A. Marseglia;
- APPELLATA-
1 All'udienza dell'01 dicembre 2021 le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale e la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: “Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 6/12 settembre 2013, quale Parte_1
cessionario del credito asseritamente vantato dalla società in forza di Controparte_2 CP_3
mutuo chirografario contratto in data 27/6/2002 di €.880.000,00 con restituzione rateale in dieci anni ed anticipatamente estinto alla 7^ rata e precisamente in data 12/1/2006, convenivano in giudizio
[...]
( in seguito ) al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) CP_4 Controparte_5
dichiarare la illiceità del piano di ammortamento c.d. alla francese per violazione degli artt.821, comma
3 e 1283 c.c.; 2) dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi convenzionali per indeterminatezza del tasso in violazione degli artt. 1325, 1284 e 1346 c.c. con conseguente applicazione degli interessi legali;
3) condannare la banca convenuta alla restituzione dell'importo di €.95.461,62, siccome indebitamente corrisposto in applicazione delle illegittime clausole sopra indicate. Tempestivamente costituita la convenuta domandava il rigetto dell'avversa domanda rilevandone la infondatezza. La CP_6
causa veniva istruita con CTU contabile, quindi all'udienza del 13 luglio 2017 le parti precisavano le rispettive conclusioni e questo giudicante riservava la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Con sentenza n. 1589 del 2018, notificata in data 03.12.2018, il Tribunale di Brindisi, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha così statuito: “
1. condanna il Controparte_5
al pagamento in favore di della somma di €.6.185,15, oltre gli interessi
[...] Parte_1
legali dalla domanda;
2. condanna altresì il al pagamento in favore di Controparte_5
della metà delle spese processuali che si liquidano nella misura già dimidiata Parte_1
in €.340,00 per esborsi ed €.2.417,50 per compensi oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA, disponendo che le spese di CTU rimangano definitivamente a carico della banca convenuta nella misura dei 2/3 e dell'attore nella misura di 1/3”.
Avverso la predetta sentenza, ha interposto appello – Parte_1
affidandolo ai motivi di cui appresso – con atto di citazione notificato in data 17.12.2018,
2 chiedendo la riforma parziale della sentenza e rassegnando le seguenti conclusioni: “ 1) ritenere e dichiarare la nullità della clausola del contratto di mutuo che ne occupa che stabilisce il tasso di interesse con riferimento all'EURIBOR ex art. 1418 cod. civ., per violazione degli artt. 1325, 1284 e
1346 cod. civ., nonché per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990; 3) conseguentemente, ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., che al mutuo de quo e connesso piano di ammortamento, vanno applicati gli interessi legali;
4) ritenere e dichiarare che gli appellati, in forza dei principi di cui sopra, sono tenuti a rimborsare all'appellante, nella detta qualità di cessionario del credito in questione, la somma di
€ 89.276,47 (€ 95.461,62 accertali dal CTU a cui va detratta la somma di € 6.185,15 riconosciuta dal Tribunale) e, per lo effetto, condannarli al pagamento, in favore dello stesso appellante, della predetta somma di € 89.276,47, come sopra determinata, oltre interessi dalla data di estinzione del mutuo al soddisfo;
5) in subordine, nella denegata ipotesi si ritenesse di non accogliere il motivo di appello contrassegnato con la lettera a), in accoglimento del motivo di appello contrassegnato dalla lettera b), ritenere
e dichiarare la tardività della documentazione depositata dagli attuali appellati all'udienza del 12.3.2015
e, quindi, espungerla dal processo, nonché ritenere e dichiarare la mancata contestazione degli importi versati indicati nella CTP a firma dott. e, quindi, recependo i conteggi effettuati dal CTU, ritenere Per_1
e dichiarare che gli appellati sono tenuti a rimborsare all'appellante, nella detta qualità di cessionario del credito in questione, la somma di € 50.820,94 (€ 57.006,09 accertati dal CTU a cui va detratta la somma di € 6.185, 15 riconosciuta dal Tribunale) o di € 41.451,72 (€ 47.636,87 accertati dal CTU
a cui va detratta la somma di € 6.185, 15 riconosciuta dal Tribunale) e, per lo effetto, condannarli al pagamento in favore dell'appellante, della somma € 50.820,94 o di € 41.451,72, come accertate dal
CTU, oltre interessi legali dal 12.1.2006 (data di estinzione del mutuo) al soddisfo;
6) vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 14.03.2019, si è costituita la quale ha concluso per il Controparte_7
rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Dopo l'udienza di prima comparizione tenutasi in data 5.04.2019 alla quale comparivano entrambe le parti ( l'appellata a mezzo di un sostituto dell'Avv. Controparte_7
Cataldo Motta) ed all'esito della quale veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni,
l'udienza del 27.01.2021, in data 18.11.2019 l'appellante depositava telematicamente ricorso ex art. 303 c.p.c. con cui, dato atto di aver appreso in altro procedimento pendente
3 fra le stesse parti, del sopravvenuto decesso dell'Avv. Cataldo Motta, unico procuratore costituito per la controparte , chiedeva alla Corte di “adottare ogni Controparte_7
opportuno provvedimento per la prosecuzione del giudizio…”. In mancanza di determinazioni al riguardo adottate dalla Corte procedente, l'udienza del 27.01.2021, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva rinviata al 17.03.2021 ed in tale udienza la Corte dichiarava l'interruzione del processo. In data 18.03.2021 l'appellante proponeva altro ricorso ex art. 303 c.p.c. in relazione al quale il Presidente della Corte procedente, con apposito decreto del 19.03.2021, fissava udienza per la prosecuzione del giudizio assegnando termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte già rappresentata dal procuratore deceduto. Con comparsa del 16.04.2021 si costituiva il nuovo procuratore di parte appellata eccependo preliminarmente l'estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c., in quanto la riassunzione dello stesso sarebbe stata effettuata dall'appellante oltre il termine decadenziale di tre mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo rappresentato dal decesso dell'avv. Cataldo Motta e riproponendo le conclusioni già formulate dal precedente difensore.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 01.12.2021, la
Corte ha introitato la causa per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
L'anzidetta eccezione non è stata riproposta né in sede di precisazione delle conclusioni, né in sede di comparsa conclusionale da , la quale, però, nella Controparte_1
memoria di replica ha sollecitato un rilievo d'ufficio da parte della Corte in ordine all'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa la richiesta della parte appellata di veder rilevata d'ufficio l'intervenuta estinzione del processo, per mancata tempestiva riassunzione dello stesso entro il termine decadenziale di tre mesi dalla conoscenza legale del decesso dell'Avv.
Motta da parte dell'odierno appellante.
Ed infatti, ritiene la Corte che non possa imputarsi all'odierno appellante, il quale già in data 18.11.2019 risulta avere proposto ricorso ex art. 303 c.p.c. - dopo che in altro
4 procedimento pendente con la medesima controparte, rappresentata dal medesimo procuratore, era stata dichiarata l'interruzione del giudizio perché quest'ultimo era deceduto - al quale non è stato dato seguito da parte della Corte procedente, con l'assegnazione di un termine per la riassunzione del giudizio nei confronti della controparte rimasta priva di procuratore, con conseguente decorso di più di tre mesi dalla conoscenza legale dell'evento e la già fissata udienza di precisazione delle conclusioni del 17.03.2021 nella quale veniva dichiarata l'interruzione del processo.
Ad avviso della Corte deve pertanto escludersi il verificarsi di una fattispecie di estinzione del processo ex art. 305 c.p.c., non essendo ravvisabile una inerzia processuale imputabile alla parte.
Passando ora ad esaminare i contenuti del proposto appello, si rileva che con il primo motivo di appello, rubricato “a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 e 1346 cod. civ. per indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola che stabilisce il tasso di interesse con riferimento all'Euribor – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. 287/1990 difetto di motivazione”,
l'appellante deduce l'indeterminatezza e l'indeterminabilità del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo in questione, poiché il riferimento all'Euribor non consentirebbe di individuare univocamente il tasso cui fare riferimento.
Il motivo va disatteso perché, per un verso, ripropone le generiche argomentazioni proposte in primo grado senza fornire elementi di specifica confutazione del concreto percorso motivazionale sviluppato al riguardo dal primo giudice, che, pertanto, non risulta scalfito sotto alcun profilo, per altro verso, introduce nuove prospettazioni inammissibili ex art. 345 c.p.c., sulle quali, pertanto, né ha avuto modo di svilupparsi il contraddittorio fra le parti, né è stato possibile disporre una verifica da parte del CTU nominato in primo grado.
Deve peraltro escludersi che tali nuove prospettazioni (ci si riferisce in particolare alla tesi della determinazione dell'Euribor in conseguenza di un accordo di cartello tra banche vietato dall'art. 2 della L. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza a e del mercato-
Antitrust), alla stregua dei più recenti approdi giurisprudenziali in materia, possano valere a fondare un eventuale rilievo officioso di nullità (parziale) del contratto.
5 Si veda la recente pronuncia della Suprema Corte, emessa in data 03.05.2024, che in tema di violazione dell'art. 2 della l. 287/90, ha affermato – ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.
– i seguenti principi di diritto: «i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese
o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese
e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE»; «le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse»; «in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell'alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento»).
Va, ancora, dato atto del fatto che , con ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19 luglio
2024 la Cassazione, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della manipolazione dell'Euribor chiedendo, in particolare:
6 -se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla
Commissione dell'Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre
2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;
-se la alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni.
Il che conferma una assai problematica sistematizzazione delle complesse questioni evocate dall'appellante, tale da determinare la Corte a privilegiare un'opzione di prudente cautela nell'applicazione delle categorie di invalidità più radicali.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e
183, 6 comma, cpc – difetto di motivazione – applicazione di interessi superiori a quelli pattuiti”,
l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale - avendo il CTU appurato, in occasione della prima stesura dell'elaborato peritale - dopo avere escluso che l'applicazione del criterio di ammortamento alla francese incorporasse fenomeni anatocistici ed inoltre che il riferimento all'Euribor rendesse indeterminato il tasso d'interesse concordato) -che la banca aveva applicato condizioni diverse e più onerose rispetto alle pattuizioni contrattuali, indicando nell'importo di € 47.636,87 a favore del mutuatario l'importo versato in eccedenza da quest'ultimo rispetto al dovuto - ha, 7 invece condannato la alla restituzione del minor importo di € 6.185,15 sulla base CP_6
di un ricalcolo del capitale residuo alla data di estinzione del mutuo (31.12.2005), effettuato dal CTU in un successivo elaborato integrativo del primo, sulla base di
“ulteriore documentazione che la convenuta (banca) ha depositato a seguito delle osservazioni (al primo elaborato) del suo CTP, autorizzate nell'udienza del 12.03.2015” (cfr. “Integrazione per chiarimenti definitiva” alla p.5).
Secondo l'appellante, infatti, una tale produzione (in particolare: una serie di estratti- conto incidenti sul ricalcolo del capitale residuo alla data di estinzione del mutuo) non avrebbe dovuto essere ammessa perché tardiva e comunque perché le allegazioni in fatto poste a fondamento dell'originario atto di citazione, quanto alle somme versate dalla mutuataria alla data di chiusura del rapporto e desumibili da una consulenza di parte redatta dal dott. non erano state specificamente contestate dalla Per_1
convenuta.
Il motivo d'appello è fondato.
Premesso che la banca appellata si è limitata a chiedere il rigetto dell'appello omettendo di impugnare la sentenza di primo grado sotto il profilo della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato - potendosi dubitare del fatto che la verifica del capitale residuo alla data di estinzione del mutuo potesse essere condotta sotto profili diversi da quelli prospettati dall'attore in primo grado (illegittimità dell'ammortamento alla francese, indeterminatezza del tasso d'interesse) – non si vede come possa eludersi il rilievo che la produzione documentale offerta dalla banca solo in data 12.03.2015 sia inammissibile perché tardiva (dopo il maturare della decadenza dall'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 nn. 2 e 3 c.p.c., avendo la convenuta fin dall'udienza di prima comparizione, chiesto fissarsi senz'altro udienza di p.c. e l'attore, invece,
l'ammissione di una CTU), tenuto conto altresì del rilievo che l'interesse ad una tale attivazione probatoria da parte della banca non può considerarsi occasionato dalla
“scoperta” fatta dal CTU – in occasione del primo elaborato - dell'applicazione, da parte della di tassi d'interesse superiori a quelli pattuiti, dato che un tale interesse CP_6
ineriva senz'altro le esigenze di un contraddittorio razionale rispetto all'originario petitum enucleabile dall'iniziativa processuale dell'odierno appellante.
8 La sentenza va, pertanto, riformata con il riconoscimento, in favore dell'appellante, del diritto a vedersi corrispondere dalla banca appellata l'importo di € 47.636,87 anziché quello di € 6.185,15 ritenuto in sentenza, dovendosi escludere il riconoscimento del maggior importo di € 57.006,09 determinato dal CTU nel primo elaborato nello sviluppo di un calcolo alternativo fondato sull'applicazione di una metodologia d'ammortamento semplice, alternativa rispetto a quella – di ammortamento alla francese - concordata dalle parti e ritenuta legittima dal primo giudice con statuizione non impugnata.
P.Q.M.
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 1589/2018, emessa Controparte_1
dal Tribunale di Brindisi, pubblicata il 30.12.2018 e, per l'effetto, in riforma del capo 1) del dispositivo di detta sentenza, ridetermina in € 47.636,87 anziché in € 6.185,15
l'importo al cui pagamento in favore di va Parte_1
condannato il oggi, Controparte_5 Controparte_7
2. rigetta, nel resto, il proposto appello;
3. condanna a rifondere a Controparte_7 Parte_1
le spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €
[...]
6.165,50 di cui € 1.165,50 per spese.
Così deciso in Lecce, il 4.11.2024.
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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