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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/09/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE
Così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed estensore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3308 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiuntamente proposto da:
(CF: , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Loredana Ventrella;
E
(CF: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Urso;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, premesso che con sentenza n. 1804/2021, depositata il 10.9.2021, l'intestato Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio, chiedevano congiuntamente modificarsi le condizioni del divorzio, avuto particolare riguardo ai profili economici connessi allo stesso, disponendo la riduzione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra e dell'assegno di mantenimento in CP_1
favore della figlia minore, tenuto conto delle mutate condizioni reddituali delle parti.
************************
Preliminarmente, deve osservarsi che il procedimento può definirsi senza previa fissazione di udienza ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Non ravvisandosi ragioni di segno contrario, deve prendersi atto di quanto richiesto congiuntamente dalle parti in ricorso, e dunque disporsi la riduzione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra nella misura di € 50,00 mensili (da adeguarsi secondo indici Istat), in considerazione del CP_1 mutamento delle condizioni reddituali di entrambe le parti derivanti da una contrazione del reddito del sig. e dal miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra . Pt_1 CP_1
Quanto al contributo per il mantenimento della minore, ritiene il Tribunale che possano essere recepite le condizioni concordate dalle parti e riportate in ricorso, nel quale le stesse hanno previsto la riduzione dell'assegno mensile a carico del sig. nella misura di € 200,00 (da adeguarsi Pt_1
secondo indici Istat), con spese straordinarie integralmente a carico dello stesso, trattandosi di condizioni eque e confacenti all'interesse della minore.
Nulla a provvedere in merito alle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- modifica le condizioni del divorzio nei termini concordati dalle parti.
Cosenza, 24/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonio Giovanni Provazza dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE
Così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed estensore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3308 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiuntamente proposto da:
(CF: , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Loredana Ventrella;
E
(CF: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Urso;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, premesso che con sentenza n. 1804/2021, depositata il 10.9.2021, l'intestato Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio, chiedevano congiuntamente modificarsi le condizioni del divorzio, avuto particolare riguardo ai profili economici connessi allo stesso, disponendo la riduzione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra e dell'assegno di mantenimento in CP_1
favore della figlia minore, tenuto conto delle mutate condizioni reddituali delle parti.
************************
Preliminarmente, deve osservarsi che il procedimento può definirsi senza previa fissazione di udienza ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Non ravvisandosi ragioni di segno contrario, deve prendersi atto di quanto richiesto congiuntamente dalle parti in ricorso, e dunque disporsi la riduzione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra nella misura di € 50,00 mensili (da adeguarsi secondo indici Istat), in considerazione del CP_1 mutamento delle condizioni reddituali di entrambe le parti derivanti da una contrazione del reddito del sig. e dal miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra . Pt_1 CP_1
Quanto al contributo per il mantenimento della minore, ritiene il Tribunale che possano essere recepite le condizioni concordate dalle parti e riportate in ricorso, nel quale le stesse hanno previsto la riduzione dell'assegno mensile a carico del sig. nella misura di € 200,00 (da adeguarsi Pt_1
secondo indici Istat), con spese straordinarie integralmente a carico dello stesso, trattandosi di condizioni eque e confacenti all'interesse della minore.
Nulla a provvedere in merito alle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- modifica le condizioni del divorzio nei termini concordati dalle parti.
Cosenza, 24/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonio Giovanni Provazza dott. Andrea Palma