TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/09/2025, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7968/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.07.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Francesca Mosciatti presso il quale hanno eletto domicilio telematico con i seguenti figli: (C.F.: ) nata a Milano in [...] Parte_3 C.F._3
27.05.2019, cittadina italiana FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.07.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) la figlia è affidata in via esclusiva alla madre e collocata, anche anagraficamente Parte_3 presso la stessa;
2) i genitori concordano che il padre, in considerazione dell'età dello stesso (72 anni) frequenti la figlia, alla presenza della mamma e senza pernotto, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, il sabato, dalla mattina sino all'ora di cena e la domenica, dalla mattina sino all'ora di cena;
- infrasettimanalmente: un pomeriggio nella settimana che si conclude con il week end del padre e due pomeriggi in quella che si conclude con il week end della madre, dall'uscita da scuola sino all'ora di cena. I genitori concorderanno i giorni all'inizio di ogni anno scolastico, tenuto conto degli impegni della piccola e di quelli lavorativi della madre;
- durante le vacanze natalizie, alternativamente il 24 o il 25, oltre a tre giorni da individuarsi alternativamente nel periodo dal 26.12 al 31.12 o dal 1°.1 al 6.01;
- ad anni alterni il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive, nel periodo compreso tra l'ultima settimana di luglio e fine agosto, quattordici giorni anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
Sono fatti salvi i diversi e migliori accordi fra i genitori che si impegnano a garantire la massima collaborazione nell'interesse preminente della figlia;
3) il sig. verserà alla sig.ra mediante bonifico, la somma mensile di euro 200,00 Pt_2 Pt_1
(duecento/00), in via anticipata entro il 5 (cinque) di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sino all'indipendenza economica della figlia;
4) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie della figlia, da corrispondere e concordare secondo il Protocollo del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti si danno atto che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Del pari, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare tramite e-mail con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5) il padre presta sin da ora il proprio consenso al proseguimento dell'incarico alla logopedista e, qualora necessario, alla presa in carico psicologica della minore;
6) la madre percepirà l'assegno unico universale nella misura del 100% .
7) le parti concordano che gli accordi di cui al presente atto avranno efficacia dal momento del deposito in Tribunale del presente ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. rinunciando reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Nulla sulle spese di procedura. Così deciso in Milano, il 10.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.07.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Francesca Mosciatti presso il quale hanno eletto domicilio telematico con i seguenti figli: (C.F.: ) nata a Milano in [...] Parte_3 C.F._3
27.05.2019, cittadina italiana FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.07.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) la figlia è affidata in via esclusiva alla madre e collocata, anche anagraficamente Parte_3 presso la stessa;
2) i genitori concordano che il padre, in considerazione dell'età dello stesso (72 anni) frequenti la figlia, alla presenza della mamma e senza pernotto, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, il sabato, dalla mattina sino all'ora di cena e la domenica, dalla mattina sino all'ora di cena;
- infrasettimanalmente: un pomeriggio nella settimana che si conclude con il week end del padre e due pomeriggi in quella che si conclude con il week end della madre, dall'uscita da scuola sino all'ora di cena. I genitori concorderanno i giorni all'inizio di ogni anno scolastico, tenuto conto degli impegni della piccola e di quelli lavorativi della madre;
- durante le vacanze natalizie, alternativamente il 24 o il 25, oltre a tre giorni da individuarsi alternativamente nel periodo dal 26.12 al 31.12 o dal 1°.1 al 6.01;
- ad anni alterni il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive, nel periodo compreso tra l'ultima settimana di luglio e fine agosto, quattordici giorni anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
Sono fatti salvi i diversi e migliori accordi fra i genitori che si impegnano a garantire la massima collaborazione nell'interesse preminente della figlia;
3) il sig. verserà alla sig.ra mediante bonifico, la somma mensile di euro 200,00 Pt_2 Pt_1
(duecento/00), in via anticipata entro il 5 (cinque) di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sino all'indipendenza economica della figlia;
4) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie della figlia, da corrispondere e concordare secondo il Protocollo del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti si danno atto che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Del pari, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare tramite e-mail con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5) il padre presta sin da ora il proprio consenso al proseguimento dell'incarico alla logopedista e, qualora necessario, alla presa in carico psicologica della minore;
6) la madre percepirà l'assegno unico universale nella misura del 100% .
7) le parti concordano che gli accordi di cui al presente atto avranno efficacia dal momento del deposito in Tribunale del presente ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. rinunciando reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Nulla sulle spese di procedura. Così deciso in Milano, il 10.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai