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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 25/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 544/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 544/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUZIO MATTEO SAVERIO (C.F. ) e l'avv. MUZIO SARA C.F._2
MARIA ( ), elettivamente domiciliato in via S. Agostino n. 9 C.F._3
TIRANO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._4
BAGGIO VERONICA (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._5
PODGORA, 13 20122 MILANO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia il Tribunale Ill.mo:
a) stabilire l'assegnazione in favore del sig. dell'abitazione di Sondrio, Parte_1
Via Meriggio n. 2/B, censita nel Catasto dei Fabbricati di tale Comune a Fg. 53, part.
779, subb. 7 (villetta ad uso abitativo cat. A/2) e 22 (autorimessa cat. C/6), fintantochè il figlio non raggiungerà l'autosufficienza economica;
Persona_1
b) disporre che la sig.ra corrisponda al sig. , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio e fino al raggiungimento da parte del Per_1
medesimo dell'autosufficienza economica, la somma di quantomeno € 700,00 mensili, o quell'altra diversa che dovesse eventualmente essere ritenuta di maggiore giustizia, rivalutabile annualmente come da indici ISTAT;
c) ripartire le spese straordinarie come individuate nel Protocollo in uso alla Corte
d'Appello di Milano (e ricomprendendovi anche quelle sinora abitualmente sostenute nell'interesse del ragazzo per assecondare la sua inclinazione e passione per lo sport agonistico), in misura pari al 50% a carico di ciascun genitore;
d) con vittoria delle spese di lite.”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, così giudicare:
-Per le motivazioni di cui in atti, respingere tutte le domande formulate da controparte, sia in via preliminare che nel merito, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
-Con vittoria di compensi e spese della presente procedura, nonché con condanna del signor al risarcimento dei danni in favore della signora Parte_1 CP_1
-nella misura equitativa che riterrà l'Ill.mo Giudice -ai sensi dell'art. 96,
[...]
comma 1, c.p.c..
In via Istruttoria: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 8 1. e hanno intrattenuto in passato una relazione Parte_1 CP_1
sentimentale more uxorio.
1.1 Dall'unione è nato il figlio (24.06.2006). Per_1
1.2 Con decreto del 21.03.2019, il Tribunale di Sondrio (R.G. 836/2019) così disciplinava la responsabilità genitoriale delle parti: affido condiviso di ad Per_1
entrambi i genitori;
obbligo di ciascuno di essi di contribuire al mantenimento del minore proporzionalmente al rispettivo reddito;
il figlio avrebbe continuato a vivere con entrambi i genitori nella casa familiare di Sondrio, Via Meriggio n. 2/B, con contestuale rigetto di ogni richiesta di assegnazione della stessa.
1.3 Proposto reclamo da parte di e, in via incidentale, anche da CP_1 Pt_1
nel corso del procedimento (R.G. 1824/2020) le parti giungevano ad un
[...]
accordo che veniva fatto proprio dalla Corte d'Appello di Milano con decreto
24.02.2021 del seguente tenore:
“1) Il figlio minore in affido condiviso ad entrambi i genitori viene collocato Per_1
in prevalenza presso il padre;
Parte_1
2) La madre potrà tenere con se il figlio come meglio CP_1 Per_1
indicato nella mail 03.02.2021 redatta dai Servizi Sociali del Comune di Sondrio che viene allegata al presente verbale ed è parte integrante dello stesso;
3) Entrambi i genitori dichiarano di uniformarsi a quanto indicato nella soprammenzionata mail del 03.02.2021 dei Servizi del Comune di Sondrio;
4) La signora lascerà la casa sita in Sondrio, Via Meriggio, 2/B entro CP_1
due mesi da oggi;
5) Il signor a seguito del rilascio da parte della signora Parte_1 [...]
della casa sita in Sondrio, Via Meriggio, 2/B potrà prendere possesso CP_1
dell'immobile sino al 30.04.2023;
6) La signora corrisponderà a partire dal 01.03.2021 l'assegno di CP_1
mantenimento di pari ad € 500,00.= sino a che la madre abiterà la Persona_1
pagina 3 di 8 soprammenzionata casa. Successivamente all'ingresso del signor , per Parte_1
le medesime ragioni, corrisponderà la somma di € 400,00.=;
7) Le spese straordinarie sono regolate come da protocollo della Corte d'Appello di
Milano.”
2. Con ricorso depositato il 30.06.2023, chiedeva che le suddette Parte_1
condizioni venissero modificate nei seguenti termini: affido super esclusivo di Per_1
al padre con collocamento presso di sé, assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento per a carico della madre nella misura di € 700,00 mensili, Per_1
spese straordinarie da dividersi al 50% sulla base del Protocollo di Milano.
2.1 A sostegno delle proprie domande, esponeva che: Parte_1
- i rapporti di con la madre, negli ultimi due anni, erano stati del tutto Per_1
occasionali, se non inesistenti, a cagione del rifiuto del ragazzo di incontrarla;
- , nonostante le ampie possibilità economiche, non contribuiva al CP_1
mantenimento del figlio in proporzione ai propri redditi e anzi rifiutava di sostenere spese straordinarie (sia per le attività extrascolastiche sia per esigenze sanitarie) che dunque il padre si accollava in esclusiva;
- le esigenze del ragazzo si erano negli anni accresciute, così come anche il patrimonio della madre, a seguito della messa in liquidazione della sua società;
- nel giugno 2023, aveva notificato a atto di CP_1 Parte_1
precetto con cui intimava il rilascio della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, libera da persone e cose, nonostante il figlio minore fosse ivi collocato;
pertanto, aveva proposto opposizione, pendente avanti al Parte_1
Tribunale di Sondrio (R.G. 514/2023).
2.2 Con memoria depositata il 18.09.2023, si costituiva in giudizio , CP_1
domandando il rigetto delle avverse istanze con vittoria di spese.
2.3 Ella osservava che l'accordo raggiunto in sede di reclamo avanti alla Corte
d'Appello di Milano doveva essere inteso nel senso che le parti, decorso il termine ivi indicato del 30.04.2023, avrebbero poi dovuto procedere a mettere in vendita pagina 4 di 8 l'immobile, cosa che però si era rifiutato di fare, così costringendola a Parte_1
porre in esecuzione il titolo.
Evidenziava, poi, che il diniego opposto rispetto alle attività sportive agonistiche erano dovute non a motivi economici bensì alla pericolosità dello sport praticato (sci e go-kart) soprattutto in ambito competitivo.
2.4 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 06.07.2023.
3. All'udienza del 18.10.2023, le parti, personalmente presenti, confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e rendevano l'interrogatorio libero. All'esito dell'udienza, con ordinanza 23.10.2023, il Giudice dott. Francesca Riccardi, assumendo i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., così disponeva:
“- affida congiuntamente ad entrambi i genitori il minore collocando in via Per_1
prevalente presso il padre;
[…]
- assegna la casa coniugale sita in Sondrio, via Meriggio 2/B al sig. che vi Pt_1
abiterà unitamente ad Per_1
- pone a carico della signora l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1
versando mensilmente al sig. la somma complessiva di € 500,00, rivalutabile Pt_1
annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data odierna;
- pone le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Sondrio a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%”.
Il Tribunale disponeva, inoltre, l'attivazione del Servizio Sociale, che già aveva in carico il nucleo, per il riavvicinamento del minore alla madre.
3.1 Esperiti i dovuti accertamenti per mezzo del Servizio Sociale e depositate le relative relazioni, all'udienza del 23.05.2024 le parti chiedevano congiuntamente fissarsi udienza di rimessione in decisione, che si teneva ex art. 127 ter c.p.c. in data 12.11.2024, previo deposito da parte di entrambe le parti degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto di essendo questi Per_1
divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.
pagina 5 di 8 5. Alla luce di tale circostanza, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere sotto il profilo dell'affido e del collocamento.
6. Ciò posto, l'art. 473bis.29 c.p.c. stabilisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. Occorre, dunque, verificare se si siano o meno sopravvenuti, a far data dal decreto della Corte d'Appello di Milano, giustificati motivi per disporre la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale.
6.1 In primo luogo, è fuor di dubbio che sia decorso il termine del 30.04.2023 fissato in tale sede, per cui le pattuizioni ivi assunte in ordine alla casa coniugale devono essere riviste.
Dal tenore testuale dell'accordo (“Il signor a seguito del rilascio da Parte_1
parte della signora della casa sita in Sondrio, Via Meriggio, 2/B potrà CP_1
prendere possesso dell'immobile sino al 30.04.2023”), si desume che le parti avevano formulato una pattuizione a tempo determinato, all'esito della quale esse avrebbero potuto determinarsi diversamente (eventualmente mettendo in vendita l'immobile).
L'accordo delle parti non può, però, essere interpretato – come preteso da parte resistente, che vorrebbe leggervi un impegno di al rilascio Parte_1
dell'immobile nonostante questi ne sia comproprietario – in contrasto con il superiore interesse della prole, considerato che è da allora rimasto collocato presso il Per_1
padre presso l'ex casa coniugale, come risulta dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per disporre l'assegnazione della casa coniugale a in ragione del fatto che (ormai maggiorenne ma Parte_1 Per_1
non ancora autosufficiente dal punto di vista economico) continua ad abitarvi.
6.2 Con riferimento alle pretese economiche, il Collegio osserva quanto segue.
In primis, occorre precisare che possono essere tenuti in considerazione soltanto i mutamenti intervenuti dopo il 24.02.2021.
pagina 6 di 8 Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti (docc. 13, 14 e 15
non è emerso che abbia mutato in questi anni la propria Pt_1 Parte_1
condizione economica. Si precisa che, in assenza di tempestiva e specifica allegazione, risulta superfluo l'ordine di esibizione della dichiarazione dei redditi di Parte_1
relativa all'anno 2022 come richiesta da parte resistente.
Dal canto suo, : CP_1
- ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 34.954,00 per l'anno 2020, €
51.950,00 per l'anno 2021 ed € 25.449,00 per l'anno 2022 (docc. 6, 6a e
[...]
; CP_2
- a dicembre 2022 ha posto in liquidazione la società Carrozzeria di Parte_2
cui detiene l'intero capitale sociale (doc. 7 ; Pt_1
- con atto del 24.02.2023 a ministero Notaio dott. ha Persona_2
acquistato tre appartamenti, tre garage e una cantina in Sondrio, via Vanoni n. 71, corrispondendo il prezzo di € 384.000 (doc. 21 Cavazzi).
Per vero, nel costituirsi, la resistente non ha nemmeno specificamente e tempestivamente contestato l'incremento patrimoniale allegato dal ricorrente a sostegno della propria domanda di aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio. In ogni caso, dal cospicuo investimento immobiliare effettuato può dedursi un'accresciuta capacità patrimoniale che – sebbene non necessariamente corrispondente a un aumento del reddito – merita di essere valorizzata.
Deve altresì tenersi in considerazione che, con il passare del tempo, è fisiologico un accrescimento delle esigenze della prole.
Inoltre, non può non rimarcarsi che, alla luce delle relazioni del Servizio Sociale, è pacifico che a seguito di un litigio intercorso dopo il 24.02.2021, frequenti Per_1
pochissimo se non per nulla la madre, la quale dunque non contribuisce più in via diretta al suo mantenimento. Tale mutamento della situazione, rispetto al riavvicinamento avvenuto in precedenza tramite l'intervento del medesimo Servizio, deve essere dunque valutato nella determinazione dell'assegno di mantenimento.
pagina 7 di 8 Tutto ciò considerato, il Collegio ritiene equo disporre, a carico di , un CP_1
assegno di mantenimento in favore del figlio di € 600,00 mensili. Per_1
6.3 In mancanza di accordo tra le parti, non può essere accolta la richiesta di parte resistente di versare l'assegno direttamente al figlio, sebbene divenuto maggiorenne.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, con riconoscimento dei valori medi per tutte le fasi ad eccezione di quella di trattazione in ragione dell'assenza di attività istruttoria.
7.1 Risulta, dunque, assorbita la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di affido esclusivo e collocamento di EL;
a parziale modifica del decreto del 24.02.2021 della Corte d'appello di Milano reso all'esito del procedimento sub R.G. 1824/2020, assegna la casa familiare a Parte_1
pone a carico di , a far data dal deposito della domanda, il versamento di CP_1
un assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 600,00, oltre rivalutazione, Per_1
da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese al padre Parte_1
condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € CP_1 Parte_1
130,16 per spese ed € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 22/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 544/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUZIO MATTEO SAVERIO (C.F. ) e l'avv. MUZIO SARA C.F._2
MARIA ( ), elettivamente domiciliato in via S. Agostino n. 9 C.F._3
TIRANO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._4
BAGGIO VERONICA (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._5
PODGORA, 13 20122 MILANO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia il Tribunale Ill.mo:
a) stabilire l'assegnazione in favore del sig. dell'abitazione di Sondrio, Parte_1
Via Meriggio n. 2/B, censita nel Catasto dei Fabbricati di tale Comune a Fg. 53, part.
779, subb. 7 (villetta ad uso abitativo cat. A/2) e 22 (autorimessa cat. C/6), fintantochè il figlio non raggiungerà l'autosufficienza economica;
Persona_1
b) disporre che la sig.ra corrisponda al sig. , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio e fino al raggiungimento da parte del Per_1
medesimo dell'autosufficienza economica, la somma di quantomeno € 700,00 mensili, o quell'altra diversa che dovesse eventualmente essere ritenuta di maggiore giustizia, rivalutabile annualmente come da indici ISTAT;
c) ripartire le spese straordinarie come individuate nel Protocollo in uso alla Corte
d'Appello di Milano (e ricomprendendovi anche quelle sinora abitualmente sostenute nell'interesse del ragazzo per assecondare la sua inclinazione e passione per lo sport agonistico), in misura pari al 50% a carico di ciascun genitore;
d) con vittoria delle spese di lite.”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, così giudicare:
-Per le motivazioni di cui in atti, respingere tutte le domande formulate da controparte, sia in via preliminare che nel merito, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
-Con vittoria di compensi e spese della presente procedura, nonché con condanna del signor al risarcimento dei danni in favore della signora Parte_1 CP_1
-nella misura equitativa che riterrà l'Ill.mo Giudice -ai sensi dell'art. 96,
[...]
comma 1, c.p.c..
In via Istruttoria: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 8 1. e hanno intrattenuto in passato una relazione Parte_1 CP_1
sentimentale more uxorio.
1.1 Dall'unione è nato il figlio (24.06.2006). Per_1
1.2 Con decreto del 21.03.2019, il Tribunale di Sondrio (R.G. 836/2019) così disciplinava la responsabilità genitoriale delle parti: affido condiviso di ad Per_1
entrambi i genitori;
obbligo di ciascuno di essi di contribuire al mantenimento del minore proporzionalmente al rispettivo reddito;
il figlio avrebbe continuato a vivere con entrambi i genitori nella casa familiare di Sondrio, Via Meriggio n. 2/B, con contestuale rigetto di ogni richiesta di assegnazione della stessa.
1.3 Proposto reclamo da parte di e, in via incidentale, anche da CP_1 Pt_1
nel corso del procedimento (R.G. 1824/2020) le parti giungevano ad un
[...]
accordo che veniva fatto proprio dalla Corte d'Appello di Milano con decreto
24.02.2021 del seguente tenore:
“1) Il figlio minore in affido condiviso ad entrambi i genitori viene collocato Per_1
in prevalenza presso il padre;
Parte_1
2) La madre potrà tenere con se il figlio come meglio CP_1 Per_1
indicato nella mail 03.02.2021 redatta dai Servizi Sociali del Comune di Sondrio che viene allegata al presente verbale ed è parte integrante dello stesso;
3) Entrambi i genitori dichiarano di uniformarsi a quanto indicato nella soprammenzionata mail del 03.02.2021 dei Servizi del Comune di Sondrio;
4) La signora lascerà la casa sita in Sondrio, Via Meriggio, 2/B entro CP_1
due mesi da oggi;
5) Il signor a seguito del rilascio da parte della signora Parte_1 [...]
della casa sita in Sondrio, Via Meriggio, 2/B potrà prendere possesso CP_1
dell'immobile sino al 30.04.2023;
6) La signora corrisponderà a partire dal 01.03.2021 l'assegno di CP_1
mantenimento di pari ad € 500,00.= sino a che la madre abiterà la Persona_1
pagina 3 di 8 soprammenzionata casa. Successivamente all'ingresso del signor , per Parte_1
le medesime ragioni, corrisponderà la somma di € 400,00.=;
7) Le spese straordinarie sono regolate come da protocollo della Corte d'Appello di
Milano.”
2. Con ricorso depositato il 30.06.2023, chiedeva che le suddette Parte_1
condizioni venissero modificate nei seguenti termini: affido super esclusivo di Per_1
al padre con collocamento presso di sé, assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento per a carico della madre nella misura di € 700,00 mensili, Per_1
spese straordinarie da dividersi al 50% sulla base del Protocollo di Milano.
2.1 A sostegno delle proprie domande, esponeva che: Parte_1
- i rapporti di con la madre, negli ultimi due anni, erano stati del tutto Per_1
occasionali, se non inesistenti, a cagione del rifiuto del ragazzo di incontrarla;
- , nonostante le ampie possibilità economiche, non contribuiva al CP_1
mantenimento del figlio in proporzione ai propri redditi e anzi rifiutava di sostenere spese straordinarie (sia per le attività extrascolastiche sia per esigenze sanitarie) che dunque il padre si accollava in esclusiva;
- le esigenze del ragazzo si erano negli anni accresciute, così come anche il patrimonio della madre, a seguito della messa in liquidazione della sua società;
- nel giugno 2023, aveva notificato a atto di CP_1 Parte_1
precetto con cui intimava il rilascio della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, libera da persone e cose, nonostante il figlio minore fosse ivi collocato;
pertanto, aveva proposto opposizione, pendente avanti al Parte_1
Tribunale di Sondrio (R.G. 514/2023).
2.2 Con memoria depositata il 18.09.2023, si costituiva in giudizio , CP_1
domandando il rigetto delle avverse istanze con vittoria di spese.
2.3 Ella osservava che l'accordo raggiunto in sede di reclamo avanti alla Corte
d'Appello di Milano doveva essere inteso nel senso che le parti, decorso il termine ivi indicato del 30.04.2023, avrebbero poi dovuto procedere a mettere in vendita pagina 4 di 8 l'immobile, cosa che però si era rifiutato di fare, così costringendola a Parte_1
porre in esecuzione il titolo.
Evidenziava, poi, che il diniego opposto rispetto alle attività sportive agonistiche erano dovute non a motivi economici bensì alla pericolosità dello sport praticato (sci e go-kart) soprattutto in ambito competitivo.
2.4 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 06.07.2023.
3. All'udienza del 18.10.2023, le parti, personalmente presenti, confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e rendevano l'interrogatorio libero. All'esito dell'udienza, con ordinanza 23.10.2023, il Giudice dott. Francesca Riccardi, assumendo i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., così disponeva:
“- affida congiuntamente ad entrambi i genitori il minore collocando in via Per_1
prevalente presso il padre;
[…]
- assegna la casa coniugale sita in Sondrio, via Meriggio 2/B al sig. che vi Pt_1
abiterà unitamente ad Per_1
- pone a carico della signora l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1
versando mensilmente al sig. la somma complessiva di € 500,00, rivalutabile Pt_1
annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data odierna;
- pone le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Sondrio a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%”.
Il Tribunale disponeva, inoltre, l'attivazione del Servizio Sociale, che già aveva in carico il nucleo, per il riavvicinamento del minore alla madre.
3.1 Esperiti i dovuti accertamenti per mezzo del Servizio Sociale e depositate le relative relazioni, all'udienza del 23.05.2024 le parti chiedevano congiuntamente fissarsi udienza di rimessione in decisione, che si teneva ex art. 127 ter c.p.c. in data 12.11.2024, previo deposito da parte di entrambe le parti degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto di essendo questi Per_1
divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.
pagina 5 di 8 5. Alla luce di tale circostanza, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere sotto il profilo dell'affido e del collocamento.
6. Ciò posto, l'art. 473bis.29 c.p.c. stabilisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. Occorre, dunque, verificare se si siano o meno sopravvenuti, a far data dal decreto della Corte d'Appello di Milano, giustificati motivi per disporre la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale.
6.1 In primo luogo, è fuor di dubbio che sia decorso il termine del 30.04.2023 fissato in tale sede, per cui le pattuizioni ivi assunte in ordine alla casa coniugale devono essere riviste.
Dal tenore testuale dell'accordo (“Il signor a seguito del rilascio da Parte_1
parte della signora della casa sita in Sondrio, Via Meriggio, 2/B potrà CP_1
prendere possesso dell'immobile sino al 30.04.2023”), si desume che le parti avevano formulato una pattuizione a tempo determinato, all'esito della quale esse avrebbero potuto determinarsi diversamente (eventualmente mettendo in vendita l'immobile).
L'accordo delle parti non può, però, essere interpretato – come preteso da parte resistente, che vorrebbe leggervi un impegno di al rilascio Parte_1
dell'immobile nonostante questi ne sia comproprietario – in contrasto con il superiore interesse della prole, considerato che è da allora rimasto collocato presso il Per_1
padre presso l'ex casa coniugale, come risulta dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per disporre l'assegnazione della casa coniugale a in ragione del fatto che (ormai maggiorenne ma Parte_1 Per_1
non ancora autosufficiente dal punto di vista economico) continua ad abitarvi.
6.2 Con riferimento alle pretese economiche, il Collegio osserva quanto segue.
In primis, occorre precisare che possono essere tenuti in considerazione soltanto i mutamenti intervenuti dopo il 24.02.2021.
pagina 6 di 8 Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti (docc. 13, 14 e 15
non è emerso che abbia mutato in questi anni la propria Pt_1 Parte_1
condizione economica. Si precisa che, in assenza di tempestiva e specifica allegazione, risulta superfluo l'ordine di esibizione della dichiarazione dei redditi di Parte_1
relativa all'anno 2022 come richiesta da parte resistente.
Dal canto suo, : CP_1
- ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 34.954,00 per l'anno 2020, €
51.950,00 per l'anno 2021 ed € 25.449,00 per l'anno 2022 (docc. 6, 6a e
[...]
; CP_2
- a dicembre 2022 ha posto in liquidazione la società Carrozzeria di Parte_2
cui detiene l'intero capitale sociale (doc. 7 ; Pt_1
- con atto del 24.02.2023 a ministero Notaio dott. ha Persona_2
acquistato tre appartamenti, tre garage e una cantina in Sondrio, via Vanoni n. 71, corrispondendo il prezzo di € 384.000 (doc. 21 Cavazzi).
Per vero, nel costituirsi, la resistente non ha nemmeno specificamente e tempestivamente contestato l'incremento patrimoniale allegato dal ricorrente a sostegno della propria domanda di aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio. In ogni caso, dal cospicuo investimento immobiliare effettuato può dedursi un'accresciuta capacità patrimoniale che – sebbene non necessariamente corrispondente a un aumento del reddito – merita di essere valorizzata.
Deve altresì tenersi in considerazione che, con il passare del tempo, è fisiologico un accrescimento delle esigenze della prole.
Inoltre, non può non rimarcarsi che, alla luce delle relazioni del Servizio Sociale, è pacifico che a seguito di un litigio intercorso dopo il 24.02.2021, frequenti Per_1
pochissimo se non per nulla la madre, la quale dunque non contribuisce più in via diretta al suo mantenimento. Tale mutamento della situazione, rispetto al riavvicinamento avvenuto in precedenza tramite l'intervento del medesimo Servizio, deve essere dunque valutato nella determinazione dell'assegno di mantenimento.
pagina 7 di 8 Tutto ciò considerato, il Collegio ritiene equo disporre, a carico di , un CP_1
assegno di mantenimento in favore del figlio di € 600,00 mensili. Per_1
6.3 In mancanza di accordo tra le parti, non può essere accolta la richiesta di parte resistente di versare l'assegno direttamente al figlio, sebbene divenuto maggiorenne.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, con riconoscimento dei valori medi per tutte le fasi ad eccezione di quella di trattazione in ragione dell'assenza di attività istruttoria.
7.1 Risulta, dunque, assorbita la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di affido esclusivo e collocamento di EL;
a parziale modifica del decreto del 24.02.2021 della Corte d'appello di Milano reso all'esito del procedimento sub R.G. 1824/2020, assegna la casa familiare a Parte_1
pone a carico di , a far data dal deposito della domanda, il versamento di CP_1
un assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 600,00, oltre rivalutazione, Per_1
da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese al padre Parte_1
condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € CP_1 Parte_1
130,16 per spese ed € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 22/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
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