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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 02/12/2024, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 1419/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
composto dai Magistrati
dott. Carlo Sabatini Presidente dott. Gianluca Morabito Giudice dott. Roberto Colonnello Giudice relatore est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito della camera di consiglio del 26 novembre 2024 ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc nel giudizio rubricato sub R.G. n. 1419/2024
promosso con ricorso congiunto depositato nella cancelleria del
Tribunale di Rieti in data 03/09/2024 dai coniugi:
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Borgorose (RI), Frazione Torano, Via Città di Tora n. 42
e
, nato a [...] il [...] e Parte_2
residente in [...]
1 entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv.
Giuliani Daniela che li rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 10/09/2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno premesso che in data 30/09/1990 in Borgorose (RI) hanno contratto matrimonio con rito concordatario;
dal matrimonio sono nati tre figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
con provvedimento del 10/11/2015 il Tribunale Ordinario di
Rieti omologava la separazione consensuale dei coniugi, comparsi innanzi al Presidente in data 30/10/2015;
hanno ciascuno un proprio reddito tanto da essere del tutto autosufficienti ed indipendenti economicamente;
dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Rieti (30/10/2015) ad oggi la convivenza non
è più ripresa e sono venute definitivamente meno le condizioni per una ricostruzione della famiglia, essendo cessata e non più ricostruita la comunione materiale e spirituale;
ricorrono, pertanto, gli estremi e i termini di legge per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che hanno chiesto pronunciarsi alle seguenti condizioni:
“Pronuncia sullo status
2 Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario, contratto in data 30.09.1990 in Borgorose
trascritto nei registri di stato civile del comune di Borgorose
Atto n. 25, parte II, Serie A, Anno 1990, ordinando agli
Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere
all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di
rito.
Assegnazione della casa coniugale.
Assegnare la casa coniugale sita in Torano, frazione di
Borgorose, Rieti, viale Città di Tora n. 42, meglio censita al
NCEU al foglio 107, part.lla 1097, sub 5, di proprietà di Pt_3
Rieti, alla IG.ra , essendosene il IG. Parte_1 [...]
già allontanato. Pt_2
I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e
dichiarano di aver definito ogni rapporto di ordine
patrimoniale ed economico senza pretendere nulla l'uno
dall'altra.”
Le parti non sono comparse dinanzi il Giudice delegato dal
Collegio essendo stata l'udienza sostituita dalla trattazione scritta su loro richiesta.
Tanto precisato, il comportamento processuale delle parti, il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune e
3 l'impossibilità del tentativo di conciliazione, al cui espletamento le parti hanno rinunciato comunicando di non voler comparire personalmente in udienza depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pacifica in causa è l'esistenza della causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b, L.
898/1970 così come pacifico è il decorso del tempo di cui alla medesima disposizione normativa (6 mesi) atteso che nel procedimento di separazione personale consensuale, omologata con decreto del Tribunale Ordinario di Rieti 10/11/2015, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 30/10/2015 e atteso che da tale momento è decorso il termine di mesi sei nel corso del quale la separazione si è protratta ininterrottamente, non essendo la convivenza mai ripresa.
Quindi la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le condizioni sono conformi alla legge.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite, non essendovi una parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Borgorose (RI) il 30/09/1990 da e Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di Parte_2
4 matrimonio del predetto Comune dell'anno 1990 al n°25, parte II, serie A, alle condizioni sopra ritrascritte;
2) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge ex art. 10, L. n.
898/1970 e per ogni altro adempimento.
Rieti, 26 novembre 2024
Il Giudice relatore ed estensore
Roberto COLONNELLO
IL PRESIDENTE
Carlo SABATINI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
composto dai Magistrati
dott. Carlo Sabatini Presidente dott. Gianluca Morabito Giudice dott. Roberto Colonnello Giudice relatore est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito della camera di consiglio del 26 novembre 2024 ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc nel giudizio rubricato sub R.G. n. 1419/2024
promosso con ricorso congiunto depositato nella cancelleria del
Tribunale di Rieti in data 03/09/2024 dai coniugi:
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Borgorose (RI), Frazione Torano, Via Città di Tora n. 42
e
, nato a [...] il [...] e Parte_2
residente in [...]
1 entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv.
Giuliani Daniela che li rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 10/09/2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno premesso che in data 30/09/1990 in Borgorose (RI) hanno contratto matrimonio con rito concordatario;
dal matrimonio sono nati tre figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
con provvedimento del 10/11/2015 il Tribunale Ordinario di
Rieti omologava la separazione consensuale dei coniugi, comparsi innanzi al Presidente in data 30/10/2015;
hanno ciascuno un proprio reddito tanto da essere del tutto autosufficienti ed indipendenti economicamente;
dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Rieti (30/10/2015) ad oggi la convivenza non
è più ripresa e sono venute definitivamente meno le condizioni per una ricostruzione della famiglia, essendo cessata e non più ricostruita la comunione materiale e spirituale;
ricorrono, pertanto, gli estremi e i termini di legge per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che hanno chiesto pronunciarsi alle seguenti condizioni:
“Pronuncia sullo status
2 Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario, contratto in data 30.09.1990 in Borgorose
trascritto nei registri di stato civile del comune di Borgorose
Atto n. 25, parte II, Serie A, Anno 1990, ordinando agli
Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere
all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di
rito.
Assegnazione della casa coniugale.
Assegnare la casa coniugale sita in Torano, frazione di
Borgorose, Rieti, viale Città di Tora n. 42, meglio censita al
NCEU al foglio 107, part.lla 1097, sub 5, di proprietà di Pt_3
Rieti, alla IG.ra , essendosene il IG. Parte_1 [...]
già allontanato. Pt_2
I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e
dichiarano di aver definito ogni rapporto di ordine
patrimoniale ed economico senza pretendere nulla l'uno
dall'altra.”
Le parti non sono comparse dinanzi il Giudice delegato dal
Collegio essendo stata l'udienza sostituita dalla trattazione scritta su loro richiesta.
Tanto precisato, il comportamento processuale delle parti, il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune e
3 l'impossibilità del tentativo di conciliazione, al cui espletamento le parti hanno rinunciato comunicando di non voler comparire personalmente in udienza depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pacifica in causa è l'esistenza della causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b, L.
898/1970 così come pacifico è il decorso del tempo di cui alla medesima disposizione normativa (6 mesi) atteso che nel procedimento di separazione personale consensuale, omologata con decreto del Tribunale Ordinario di Rieti 10/11/2015, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 30/10/2015 e atteso che da tale momento è decorso il termine di mesi sei nel corso del quale la separazione si è protratta ininterrottamente, non essendo la convivenza mai ripresa.
Quindi la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le condizioni sono conformi alla legge.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite, non essendovi una parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Borgorose (RI) il 30/09/1990 da e Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di Parte_2
4 matrimonio del predetto Comune dell'anno 1990 al n°25, parte II, serie A, alle condizioni sopra ritrascritte;
2) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge ex art. 10, L. n.
898/1970 e per ogni altro adempimento.
Rieti, 26 novembre 2024
Il Giudice relatore ed estensore
Roberto COLONNELLO
IL PRESIDENTE
Carlo SABATINI
5