TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/03/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5989/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatrice dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice dr.ssa Alina Rossato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5989/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato PORCELLATO VALENTINA, come da Parte_1 mandato in atti;
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato CHIARA PERNECHELE, come da mandato in Controparte_1 atti
Parte convenuta
In punto: separazione personale
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Dichiarare la separazione dei Sigg.ri e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Padova in data 08.09.2001 con rito concordatario, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Padova al n. 410 parte 2 serie A volume 2 – Anno 2001.”
pagina 1 di 3 Per parte convenuta:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto, disponendo la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Padova affinché proceda alle annotazioni prescritte ex lege.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Padova (PD) il 21/09/1972, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 08.09.2001 in Padova, trascritto nel registro degli atti dello Stato Civile del medesimo Comune, n.410, Parte
2, Serie A, Volume 2, anno 2001.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 04.11.2003 in Padova (PD), e , Persona_1 Persona_2
nata il [...] in [...].
In data 09.12.2024, il sig. ha proposto ricorso per la separazione personale Parte_1
con addebito, formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
la controparte, pur concordando con la domanda di separazione, ha avanzato in via riconvenzionale domanda di addebito e formulato, a sua volta, proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni.
All'udienza del 13.3.25 comparivano entrambe le parti e il Giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante gli episodi di violenza e maltrattamenti dedotti da parte resistente. Con separata ordinanza, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale merita accoglimento e i coniugi possono vivere separati, in quanto dalle reciproche allegazioni e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
La causa viene rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) dichiara la separazione personale tra e , che Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 3 potranno vivere separati nel reciproco rispetto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
3) spese di lite al merito.
4) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatrice dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice dr.ssa Alina Rossato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5989/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato PORCELLATO VALENTINA, come da Parte_1 mandato in atti;
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato CHIARA PERNECHELE, come da mandato in Controparte_1 atti
Parte convenuta
In punto: separazione personale
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Dichiarare la separazione dei Sigg.ri e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Padova in data 08.09.2001 con rito concordatario, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Padova al n. 410 parte 2 serie A volume 2 – Anno 2001.”
pagina 1 di 3 Per parte convenuta:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto, disponendo la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Padova affinché proceda alle annotazioni prescritte ex lege.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Padova (PD) il 21/09/1972, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 08.09.2001 in Padova, trascritto nel registro degli atti dello Stato Civile del medesimo Comune, n.410, Parte
2, Serie A, Volume 2, anno 2001.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 04.11.2003 in Padova (PD), e , Persona_1 Persona_2
nata il [...] in [...].
In data 09.12.2024, il sig. ha proposto ricorso per la separazione personale Parte_1
con addebito, formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
la controparte, pur concordando con la domanda di separazione, ha avanzato in via riconvenzionale domanda di addebito e formulato, a sua volta, proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni.
All'udienza del 13.3.25 comparivano entrambe le parti e il Giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante gli episodi di violenza e maltrattamenti dedotti da parte resistente. Con separata ordinanza, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale merita accoglimento e i coniugi possono vivere separati, in quanto dalle reciproche allegazioni e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
La causa viene rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) dichiara la separazione personale tra e , che Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 3 potranno vivere separati nel reciproco rispetto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
3) spese di lite al merito.
4) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti
pagina 3 di 3