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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/09/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.410
del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 24.09.2025
TRA
(P.Iva ),in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Simone Parte_2
Forte,presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano,Galleria San
Babila n.4\A, in virtù di procura alle liti allegata al presente atto;
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore ,elettivamente domiciliata in taranto alla via Berardi N.15 presso e nello studio dell'Avv. Angelo
1 Angarano, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato allegato all'atto di costituzione;
-APPELLATA-
Nonché contro
in persona del Regionale pro-tempore per la Puglia, CP_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'Avv.Ernesto Aprile, per procura generale alle liti redatta con atto del 19/05/2020 notar in Bari, Rep. n. Persona_1
73324, raccolta n. 21483, domiciliato in Lecce presso lo studio dello stesso avvocato alla Via Don Bosco,49;
Controparte_4
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_3
rappresentato e difeso, dall'avv.Aprile Ernesto, per giusta procura alle liti allegata ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell' di CP_4
Taranto, in Via Golfo di Taranto 7/D;
- APPELLATO-
All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1124/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione proposto dalla soc. in persona del legale rappresentante Gaetano Mirabile, nei Parte_1
confronti di , dell' e di Controparte_5 CP_4 CP_2
diretto ad ottenere l'annullamento di vari titoli indicati analiticamente nel ricorso e
2
conseguentemente l'annullamento del ruolo e del debito sottostante, relativo a crediti derivanti dalle omissioni contributive nei confronti dell' CP_2
Condannava parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti.
Avverso tale decisione proponeva appello la società in persona del Parte_1
legale rappresentante, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante, Controparte_5
concludendo per il rigetto dell'avverso gravame.
Si costituiva, altresì, , in persona del legale rappresentante, concludendo per il CP_4
rigetto dell'avverso gravame.
L' , in persona del legale rappresentante, si costituiva concludendo per il CP_2
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con diffuse argomentazioni l'appellante si duole della erroneità della motivazione della sentenza impugnata, per difetto di motivazione, insufficienza, contraddittorietà
della sentenza alle norme di legge.
L'appello è infondato.
L'oggetto della disamina affidata a questo Collegio, prende spunto dal ricorso in opposizione proposto dalla società appellante al fine di accertare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica delle cartelle di pagamento di cui asseriva di aver avuto contezza dagli estratti di ruolo che aveva ottenuto recandosi presso l' in data 23.10.2019. CP_6
Invero,il Tribunale partendo dalla premessa che la società ricorrente aveva eccepito la l'omessa notifica dei ruoli (cartelle, AVA) correttamente ex art. 617 co.2,rilevava la tardività dell'eccezione rispetto al termine perentorio di venti giorni indicato dalla
3 norma e la conseguente decadenza processuale, dichiarando l'opposizione inammissibile.
Ebbene,preliminarmente,più specificatamente sulla inoppugnabilità dell'estratto di ruolo, osserva la Corte che il legislatore con l'articolo 3-bis del D.lgs n.146/2021,
inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, novellando l'articolo 12 del
Dpr n. 602/1973, ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4,del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Inoltre, nelle more del presente giudizio, in ordine all'impugnazione degli atti conosciuti per il tramite dell'estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate –tale è l'impugnazione in questione- è
intervenuta l'attesa pronuncia delle Sezioni Unite, n. 26283 del 6 settembre 2022, la quale, alla luce dell'entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n.
602/1973, ritenuto ormai superato il principio della tutela immediata enunciato nella sua precedente decisione n. 19704/2015, richiamata pure nella sentenza qui impugnata, ha affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146,
inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, col quale,
novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-
4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.,
quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo
addizionale n. 1 della Convenzione".
Le SS.UU. della Cassazione, quindi, analizzano l'interesse ad agire ammissibile solo se vi sia un pregiudizio, e precisano che il ricorso avverso un estratto di ruolo è
sempre inammissibile salvo che il contribuente dimostri nel corso del giudizio,
anche già pendente (quindi anche per la prima volta in fase di legittimità), la sussistenza dell'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo in quanto si verta in uno dei predetti tre casi così come conformato dal legislatore nella novella del
2021, giungendo, infine, alla conclusione che: “La disciplina in questione non è
difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n. 155/14). In
particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera”. Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno,
ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le
5 impugnazioni “avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...”), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”.
In sostanza, la sentenza della Corte Suprema chiarisce i dubbi che erano sorti nella dottrina e nella giurisprudenza di merito in ordine alla portata e all'applicabilità ai giudizi pendenti della novella legislativa del 2021, chiarendo che la scelta operata dal legislatore, in ordine alla prevista inammissibilità dei ricorsi avverso gli estratti di ruolo, è condivisibile, oltre che costituzionalmente legittima, e che le nuove norme trovano applicazione anche ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore.
Alla luce di tutto quanto esposto,le doglianze dell'appellante oltre ad essere inammissibili, comunque si appalesano infondate, pertanto l'appello dev'essere rigettato.
Le questioni involte e la norma sopravvenuta giustificano la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
PQM
- Rigetta l'appello ;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
- Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il
6 versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Taranto, 24.9.2025
IL Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Antonella Gialdino Dott. Annamaria Lastella
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.410
del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 24.09.2025
TRA
(P.Iva ),in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Simone Parte_2
Forte,presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano,Galleria San
Babila n.4\A, in virtù di procura alle liti allegata al presente atto;
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore ,elettivamente domiciliata in taranto alla via Berardi N.15 presso e nello studio dell'Avv. Angelo
1 Angarano, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato allegato all'atto di costituzione;
-APPELLATA-
Nonché contro
in persona del Regionale pro-tempore per la Puglia, CP_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'Avv.Ernesto Aprile, per procura generale alle liti redatta con atto del 19/05/2020 notar in Bari, Rep. n. Persona_1
73324, raccolta n. 21483, domiciliato in Lecce presso lo studio dello stesso avvocato alla Via Don Bosco,49;
Controparte_4
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_3
rappresentato e difeso, dall'avv.Aprile Ernesto, per giusta procura alle liti allegata ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell' di CP_4
Taranto, in Via Golfo di Taranto 7/D;
- APPELLATO-
All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1124/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione proposto dalla soc. in persona del legale rappresentante Gaetano Mirabile, nei Parte_1
confronti di , dell' e di Controparte_5 CP_4 CP_2
diretto ad ottenere l'annullamento di vari titoli indicati analiticamente nel ricorso e
2
conseguentemente l'annullamento del ruolo e del debito sottostante, relativo a crediti derivanti dalle omissioni contributive nei confronti dell' CP_2
Condannava parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti.
Avverso tale decisione proponeva appello la società in persona del Parte_1
legale rappresentante, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante, Controparte_5
concludendo per il rigetto dell'avverso gravame.
Si costituiva, altresì, , in persona del legale rappresentante, concludendo per il CP_4
rigetto dell'avverso gravame.
L' , in persona del legale rappresentante, si costituiva concludendo per il CP_2
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con diffuse argomentazioni l'appellante si duole della erroneità della motivazione della sentenza impugnata, per difetto di motivazione, insufficienza, contraddittorietà
della sentenza alle norme di legge.
L'appello è infondato.
L'oggetto della disamina affidata a questo Collegio, prende spunto dal ricorso in opposizione proposto dalla società appellante al fine di accertare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica delle cartelle di pagamento di cui asseriva di aver avuto contezza dagli estratti di ruolo che aveva ottenuto recandosi presso l' in data 23.10.2019. CP_6
Invero,il Tribunale partendo dalla premessa che la società ricorrente aveva eccepito la l'omessa notifica dei ruoli (cartelle, AVA) correttamente ex art. 617 co.2,rilevava la tardività dell'eccezione rispetto al termine perentorio di venti giorni indicato dalla
3 norma e la conseguente decadenza processuale, dichiarando l'opposizione inammissibile.
Ebbene,preliminarmente,più specificatamente sulla inoppugnabilità dell'estratto di ruolo, osserva la Corte che il legislatore con l'articolo 3-bis del D.lgs n.146/2021,
inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, novellando l'articolo 12 del
Dpr n. 602/1973, ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4,del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Inoltre, nelle more del presente giudizio, in ordine all'impugnazione degli atti conosciuti per il tramite dell'estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate –tale è l'impugnazione in questione- è
intervenuta l'attesa pronuncia delle Sezioni Unite, n. 26283 del 6 settembre 2022, la quale, alla luce dell'entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n.
602/1973, ritenuto ormai superato il principio della tutela immediata enunciato nella sua precedente decisione n. 19704/2015, richiamata pure nella sentenza qui impugnata, ha affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146,
inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, col quale,
novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-
4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.,
quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo
addizionale n. 1 della Convenzione".
Le SS.UU. della Cassazione, quindi, analizzano l'interesse ad agire ammissibile solo se vi sia un pregiudizio, e precisano che il ricorso avverso un estratto di ruolo è
sempre inammissibile salvo che il contribuente dimostri nel corso del giudizio,
anche già pendente (quindi anche per la prima volta in fase di legittimità), la sussistenza dell'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo in quanto si verta in uno dei predetti tre casi così come conformato dal legislatore nella novella del
2021, giungendo, infine, alla conclusione che: “La disciplina in questione non è
difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n. 155/14). In
particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera”. Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno,
ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le
5 impugnazioni “avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...”), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”.
In sostanza, la sentenza della Corte Suprema chiarisce i dubbi che erano sorti nella dottrina e nella giurisprudenza di merito in ordine alla portata e all'applicabilità ai giudizi pendenti della novella legislativa del 2021, chiarendo che la scelta operata dal legislatore, in ordine alla prevista inammissibilità dei ricorsi avverso gli estratti di ruolo, è condivisibile, oltre che costituzionalmente legittima, e che le nuove norme trovano applicazione anche ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore.
Alla luce di tutto quanto esposto,le doglianze dell'appellante oltre ad essere inammissibili, comunque si appalesano infondate, pertanto l'appello dev'essere rigettato.
Le questioni involte e la norma sopravvenuta giustificano la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
PQM
- Rigetta l'appello ;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
- Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il
6 versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Taranto, 24.9.2025
IL Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Antonella Gialdino Dott. Annamaria Lastella
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