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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 468/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 468/2024 RG Lav. promossa da:
[...]
Controparte_1
[...] CP_2
[...] CP_3
[...] CP_4
CP_5
Controparte_6
Controparte_7
Controparte_8
[...]
CP_9 CP_10
[...] [...]
Controparte_11
[...] [...]
CP_12
CP_13
Controparte_14
Controparte_15
[...]
CP_16
Controparte_17
CP_18 CP_19
[...] [...]
CP_20
Controparte_21
CP_22
Controparte_23
CP_24
CP_25
1
CP_26
Controparte_27
l presente giudizio dagli avv.ti STEFANIA STOCCHERO e CARLO CORTELLA e domiciliati presso lo studio del primo in Vicenza, Contra' Riale, 6 ricorrente contro
Controparte_28
RB ET e AR CI e domiciliato presso l' sito Controparte_29 in Borgo Scroffa n. 2 convenuto
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 18/02/2025. Oggetto: Altre ipotesi.
Motivazione
Le parti ricorrenti, allegato di avere lavorato in vari anni scolastici (di seguito elencati in relazione a ciascun ricorrente) quali dipendenti a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente, chiedono per le annualità in questione, in forza del 28 principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio1, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_30 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
2 Per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016); 2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016); 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta impone quindi al un preciso obbligo cui Controparte_28 corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del
) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e 28 creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di 28 spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'a.s. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, i ricorrenti, con riferimento agli anni scolastici di seguito indicati, domandano in particolare, previo accertamento del diritto ad ottenere la costituzione della Carta, condanna del ad 28 erogare la somma di € 500,00 per ciascuna annualità sottoindicata per il soddisfacimento delle necessità formative (la formazione continua cui i docenti di ruolo e non di ruolo sono, per Legge2, tenuti). Le domande riguardano, in particolare e per ciascun ricorrente, i seguenti anni scolastici:
1) , aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22; Controparte_1
2) , aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Controparte_1
3) aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Parte_1
4) aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, Parte_2
2023/24; 5) , aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Parte_3
6) 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; CP_5
7) , aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23; Controparte_6
8) aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23; Controparte_7
9) .ss. 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Controparte_8
10) 2, 2022/23; CP_31
11) a.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; CP_8
12) , aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; CP_32
13) , aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Parte_4
14) a.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22; Controparte_11
15) . 2019/20, 2020/21, 2021/22; CP_12
16) , aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23; CP_13
17) aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Controparte_14
18) 020/21, 2021/22; CP_15
19) aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; CP_15
20) 020/21, 2021/22, 2022/23; Parte_5
21) 2018/19, 2019/20, 2020/21; Controparte_17
22) , aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Parte_6
23) 0/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Parte_7
24) aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; CP_20
25) aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, Controparte_21
26) aa.ss. 2019/20, 2020/21; CP_22
27) aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23; Controparte_23
28) 19/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; CP_24
29) , aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; CP_25
30) , aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; CP_26
31) , aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23. Controparte_27
Il convenuto si è costituito, contestando quanto dedotto dai ricorrenti e 28 chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, ha formulato eccezione di non debenza del beneficio con riferimento al ricorrente per l'a.s. 2021/2022 in Controparte_1 quanto già riconosciuto ed erogato tramite attivazione della Carta elettronica docente, in ragione dell'intervenuta immissione in ruolo tramite D.M. 242/2021, con decorrenza giuridica dal 1/9/2021 ed economica dal 1/9/2022 (all. n. 02). Il ha, inoltre, formulato eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento 28 alla ricorrente per l'a.s. 2018/2019 ai sensi e per gli effetti Controparte_17
4 dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo il ricorso stato notificato in data 5/4/2024 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s. 2018/2019 in data 03/10/2018 (data di stipulazione del contratto di supplenza), come risultante dallo stato matricolare allegato (all. n. 03). Con riferimento alla medesima ricorrente, il ha, altresì, sollevato eccezione di 28 non debenza del beneficio di cui è causa con particolare riferimento all'a.s. 2020/2021, in ragione della già avvenuta erogazione del beneficio conseguente all'immissione della ricorrente nel ruolo docente tramite concorso straordinario scuola secondaria – decreto dipartimentale n. 510 del 23/4/2020 (all. n. 08), con decorrenza giuridica dal 1/9/2021, retrodatata al 1/9/2020, chiedendo sul punto che fosse ordinata alla ricorrente l'esibizione in giudizio dello “storico portafoglio”. Il ha, infine, eccepito la non debenza della Carta Docente, per mancanza del 28 requisito della didattica annua con riferimento ai seguenti ricorrenti:
- (all. n. 04), per l'a.s. 2020/2021 per essere Parte_6
l'incarico stato conferito con supplenza breve dal 21/10/2020 al 5/6/2021, e per l'a.s. 2022/2023 per essere l'incarico stato conferito con supplenze brevi e saltuarie dal 12/9/2022 al 27/10/2022 e dal 12.11.2022 al 16.6.2023;
- (all. n. 05), per l'a.s. 2020/2021 per essere l'incarico stato CP_26 conferito con supplenze brevi e saltuarie dal 29/10/2020 al 12/11/2020; dal 07/1/2021 al 08/1/2021; dal 12/1/2021 al 15/1/2021; dal 19/1/2021 al 29/1/2021; dal 12/2/2021 al 18/6/2021; per un totale di giorni di servizio pari a 160 e per l'a.s. 2021/2022, per essere l'incarico stato conferito con supplenze brevi e saltuarie dal 27.9.2021 al 20.3.2022 e dal 6.5.2022 al 9.6.2022;
- (all. n. 06), per l'a.s. 2020/2021, per essere l'incarico Parte_4 stato conferito con supplenza breve dal 7/10/2020 al 4/6/2021;
- (all. n. 07), per l'a.s. 2020/2021 per essere l'incarico stato CP_13 conferito con supplenza breve dal 20/10/2020 al 5/6/2021.
Alla prima udienza del 10/12/2024 il procuratore di parte ricorrente, a fronte delle eccezioni formulate dal convenuto, ha dichiarato di rinunciare alla domanda per 28
l'a.s. 2021/22 per la posizione di . Ha chiesto, inoltre, in relazione Controparte_1 alla posizione di , l'autorizzazione al deposito dello storico Controparte_17 portafoglio, nonché della ricevuta di consegna della diffida avvenuta in data 25/8/2023 a mezzo PEC. Infine, ha allegato l'attualità dell'inserimento di tutti i ricorrenti all'interno del sistema scolastico, confermata in sede di udienza dal resistente. 28
Alla successiva udienza del 18/02/2025 le parti hanno proceduto alla discussione della causa, precisando le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, al netto di quanto già oggetto di rinuncia.
5 Ciò premesso – ad eccezione degli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 con riferimento alla ricorrente , rispetto alla quale il ha eccepito la non CP_26 28 debenza per difetto del requisito della didattica annua (eccezione fondata, come si dirà meglio nel prosieguo) - il ricorso è, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: RG Lav. n. 232/2023 sent. n. 324/2023, RG Lav. 233/2023 sent. n. 325/2023, RG Lav. 261/2023 sent. n. 334/2023, RG Lav. 264/2023 sent. n. 335/2023) e della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, 28
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Risulta provato, infatti, che - ad eccezione degli aa.ss. 2020/21 e 2021/22 con riferimento alla ricorrente , relativamente ai quali valgono le considerazioni che seguono - le CP_26 parti ricorrenti hanno lavorato in qualità di docenti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni scolastici indicati in ricorso, con contratti di 28 lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche (supplenza fino al 30 giugno) o al termine dell'anno scolastico (supplenza fino al 31 agosto), o quantomeno fino al termine delle lezioni (doc.
1-32 allegati in ricorso e doc.
2-7 res.). Sul punto si precisa che, sebbene non espressamente contemplati dalle pronunce sin qui intervenute della Corte di Cassazione, ad avviso di questo giudice rientrano nell'ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche quelli con termine fissato alla effettiva cessazione delle lezioni o in prossimità di essa, ove nel caso concreto il periodo complessivo di supplenza sia pari a quello delle ipotesi contemplate dalla Suprema Corte, dovendosi ritenere che tale inclusione sia pienamente in linea con la ratio di sostegno della didattica annuale perseguita dal legislatore nell'erogazione del beneficio formativo. Per tale ragione, devono essere innanzitutto rigettate le eccezioni di non debenza per mancanza della didattica annua riferite ai ricorrenti:
- , avendo il ricorrente in questione prestato servizio nel medesimo CP_18
Istituto scolastico e per la medesima classe di insegnamento sia per l'a.s. 2020/2021 (dal
6 21/10/2020 al 5/6/2021), che per l'a.s. 2022/2023 (sia pure in virtù di più contratti che si susseguono tra loro dal 12/11/2022 al 16/6/2023 senza soluzione di continuità), e quindi per quasi tutto il corso degli anni scolastici in questione (doc. 22). In particolare per l'a.s. 2022/2023, dallo stato matricolare allegato da parte resistente (doc. 4) non risulta, come detto, un unico contratto, ma più contratti che si susseguono e che dispongono la cessazione della supplenza in un periodo anteriore al 30 giugno (in particolare, dallo stato matricolare prodotto dal convenuto emerge che l'ultimo contratto sia cessato il 28
16 giugno 2023). Ciononostante, la domanda deve essere accolta anche con riferimento alla predetta annualità in quanto i contratti in questione – che prevedono l'incarico di supplenza presso la medesima scuola e per il medesimo insegnamento – risultano in stretta successione tra loro, comportando che la supplenza si sia svolta senza soluzione di continuità. In ragione di ciò, e in considerazione della circostanza per cui la copertura totale dell'incarico di insegnamento arriva quasi all'intero anno scolastico (interrompendosi il 16 giugno, e dunque successivamente al momento della cessazione delle lezioni), tale situazione appare paragonabile a quella delle supplenze fino al termine delle attività scolastiche (30 giugno), e compatibile con la finalità della normativa che ha istituito la carta docente come delineata dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato come
“la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima” (v. Cass. 10072/2023 già citata). Appare dunque corretto, in ossequio al principio di uguaglianza, ritenere spettante anche per tale annualità il beneficio richiesto
- per l'a.s. 2020/2021, avendo la ricorrente in questione prestato servizio nel Pt_4 medesimo Istituto scolastico e per la medesima classe di insegnamento dal 7/10/2020 al 4/6/2021, e quindi per quasi tutto l'anno scolastico;
- MIOLA per l'a.s. 2020/2021, avendo la ricorrente in questione prestato servizio nel medesimo Istituto scolastico e per la medesima classe di insegnamento dal 20/10/2020 al 5/6/2021, e quindi per quasi tutto l'anno scolastico.
Alla luce di quanto sopra espresso, in relazione a tali annualità, sulla base dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario si caratterizza per una certa stabilità e professionalità, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo - con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio in questione - il differente trattamento rispetto al docente di ruolo, con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio in questione.
Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che le parti ricorrenti risultano attualmente in servizio come docenti a tempo indeterminato o determinato, come rappresentato da parte ricorrente e confermato dal all'udienza del 28
7 10/12/2024. Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Diversamente, con riferimento alla ricorrente l'eccezione di non debenza per CP_26 insussistenza del requisito della didattica annua dedotta dal convenuto 28 relativamente agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, risulta fondata e va accolta, in quanto nell'a.s. 2020/2021 la ricorrente ha prestato il proprio servizio, in virtù di molteplici contratti, dal 29/10/2020 al 12/11/2020, dal 7/1/2021 al 8/1/2021, dal 12/1/2021 al 15/1/2021, dal 19/1/2021 al 29/1/2021, dal 12/2/2021 al 18/6/2021 e nell'a.s. 2021/2022 dal 27/9/2021 al 20/3/2022 e dal 6/5/2022 al 9/6/2022 (doc. 5 res.). Con riferimento a tali predette annualità, la ricorrente è risultata titolare di incarichi di CP_26 supplenza che non soddisfano il requisito della “didattica annua” che, secondo la nota sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 29961/2023, pubblicata il 27/10/2023, costituisce il presupposto per il riconoscimento anche ai docenti a tempo determinato del beneficio formativo di cui si discute. Trattasi, infatti, per entrambi i casi, di un lasso di tempo significativamente inferiore rispetto all'intero anno scolastico, che pertanto non integra il requisito temporale previsto dalla Cassazione sopra citata ai fini del riconoscimento del beneficio, secondo cui: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (...)”, e neppure risulta a dette situazioni sovrapponibile.
Quanto, invece, alle eccezioni sollevate dal nei confronti di 28 _1
, si osserva quanto segue.
[...]
Rispetto all'eccezione di prescrizione quinquennale per l'a.s. 2018/2019 mossa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., si rileva che parte ricorrente, con successivo deposito del 24.1.2025, ha prodotto copia della ricevuta di avvenuta consegna della diffida spedita a mezzo PEC (doc. 38), dimostrando in tal maniera l'effettiva trasmissione dell'atto all'odierno resistente e la conseguente utile interruzione del decorso del termine
8 quinquennale, avvenuta in data 25.8.2023. Per tale ragione, l'eccezione del Ministero non può che essere rigettata, risultando pertanto dovuto alla suindicata ricorrente, in quanto non prescritto, anche il bonus relativo all'a.s. 2018/19, posto che il termine per far valere il diritto in questione decorreva dal 03.10.2018, data di stipulazione del contratto di supplenza. Quanto all'eccezione di non debenza del beneficio rispetto all'a.s. 2020/2021, in ragione della già avvenuta erogazione del bonus in conseguenza dell'immissione della ricorrente nel ruolo docente (all. n. 08), la stessa deve intendersi rigettata, posto che, da un lato, dallo storico portafoglio esibito in giudizio (doc. 37) non risulta accreditato alcun importo relativo all'a.s. 2020/2021; dall'altro, parte resistente non ha comunque adempiuto all'onere, su di essa incombente, di fornire adeguata prova di quanto posto a base delle proprie eccezioni.
Il convenuto dovrà, pertanto, essere condannato a costituire in favore delle parti 28 ricorrenti di seguito indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi:
- € 1.000,00 a favore di;
Controparte_1
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_1
- € 2.500,00 a favore di;
Parte_1
- € 2.500,00 a favore di;
Parte_2
- € 2.500,00 a favore di;
Parte_3
- € 2.500,00 a favore di;
CP_5
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_6
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_7
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_8
- € 2.500,00 a favore di CP_8
- € 2.500,00 a favore di;
CP_32
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_4
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_11
- € 1.000,00 a favore di;
CP_31
- € 1.500,00 a favore di;
CP_12
- € 1.500,00 a favore di;
CP_13
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_14
- € 1.000,00 a favore di;
CP_15
- € 2.500,00 a favore di;
CP_15
- € 1.500,00 a favore di CP_16
9 - € 1.500,00 a favore di;
Controparte_17
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_6
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_7
- € 2.000,00 a favore di;
CP_20
- € 2.500,00 a favore di;
Controparte_21
- € 1.000,00 a favore di;
CP_22
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_23
- € 2.000,00 a favore di;
CP_24
- € 2.000,00 a favore di;
CP_25
- € 1.000,00 a favore di;
CP_26
- € 1.500,00 a favore di . Controparte_27
Con specifico riferimento alle ricorrenti e CP_15 Parte_7 si rileva che la domanda è stata accolta anche con riferimento all'a.s. 2023/2024, seppur non esplicitamente chiesti in punto di conclusioni, in quanto, poiché rispettivamente indicati nelle premesse dell'atto introduttivo e sostenuti da idonea documentazione probatoria, portano a ritenere che la discrepanza di cui sopra sia da intendersi in termini di mero errore materiale. Peraltro, tale interpretazione risulta confortata dalla corretta e coerente indicazione degli importi complessivamente richiesti dalle parti ricorrenti in punto di conclusioni. Tali somme potranno/dovranno essere fruite per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. Quanto, infine, alle spese di lite le stesse, tenuto conto della serialità della vertenza, della pluralità dei ricorrenti, del complessivo valore di causa e della parziale soccombenza, possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il resistente a costituire in favore delle parti ricorrenti di seguito 28 indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, pari a complessivi:
- € 1.000,00 a favore di;
Controparte_1
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_1
- € 2.500,00 a favore di;
Parte_1
- € 2.500,00 a favore di;
Parte_2
- € 2.500,00 a favore di;
Parte_3
10 - € 2.500,00 a favore di;
CP_5
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_6
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_7
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_8
- € 2.500,00 a favore di CP_8
- € 2.500,00 a favore di;
CP_32
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_4
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_11
- € 1.000,00 a favore di;
CP_31
- € 1.500,00 a favore di;
CP_12
- € 1.500,00 a favore di;
CP_13
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_14
- € 1.000,00 a favore di;
CP_15
- € 2.500,00 a favore di;
CP_15
- € 1.500,00 a favore di CP_16
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_17
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_6
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_7
- € 2.000,00 a favore di;
CP_20
- € 2.500,00 a favore di;
Controparte_21
- € 1.000,00 a favore di;
CP_22
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_23
- € 2.000,00 a favore di;
CP_24
- € 2.000,00 a favore di;
CP_25
- € 1.000,00 a favore di;
CP_26
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_27
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 15.379,50, di cui euro € 379,50 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Vicenza, 18/02/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 < modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>. 2 L'art. 282, DLgs. 297/1994, senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, prevede infatti che <L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale […] docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica>>.
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 468/2024 RG Lav. promossa da:
[...]
Controparte_1
[...] CP_2
[...] CP_3
[...] CP_4
CP_5
Controparte_6
Controparte_7
Controparte_8
[...]
CP_9 CP_10
[...] [...]
Controparte_11
[...] [...]
CP_12
CP_13
Controparte_14
Controparte_15
[...]
CP_16
Controparte_17
CP_18 CP_19
[...] [...]
CP_20
Controparte_21
CP_22
Controparte_23
CP_24
CP_25
1
CP_26
Controparte_27
l presente giudizio dagli avv.ti STEFANIA STOCCHERO e CARLO CORTELLA e domiciliati presso lo studio del primo in Vicenza, Contra' Riale, 6 ricorrente contro
Controparte_28
RB ET e AR CI e domiciliato presso l' sito Controparte_29 in Borgo Scroffa n. 2 convenuto
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 18/02/2025. Oggetto: Altre ipotesi.
Motivazione
Le parti ricorrenti, allegato di avere lavorato in vari anni scolastici (di seguito elencati in relazione a ciascun ricorrente) quali dipendenti a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente, chiedono per le annualità in questione, in forza del 28 principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio1, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_30 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
2 Per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016); 2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016); 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta impone quindi al un preciso obbligo cui Controparte_28 corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del
) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e 28 creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di 28 spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'a.s. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, i ricorrenti, con riferimento agli anni scolastici di seguito indicati, domandano in particolare, previo accertamento del diritto ad ottenere la costituzione della Carta, condanna del ad 28 erogare la somma di € 500,00 per ciascuna annualità sottoindicata per il soddisfacimento delle necessità formative (la formazione continua cui i docenti di ruolo e non di ruolo sono, per Legge2, tenuti). Le domande riguardano, in particolare e per ciascun ricorrente, i seguenti anni scolastici:
1) , aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22; Controparte_1
2) , aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Controparte_1
3) aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Parte_1
4) aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, Parte_2
2023/24; 5) , aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Parte_3
6) 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; CP_5
7) , aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23; Controparte_6
8) aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23; Controparte_7
9) .ss. 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Controparte_8
10) 2, 2022/23; CP_31
11) a.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; CP_8
12) , aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; CP_32
13) , aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Parte_4
14) a.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22; Controparte_11
15) . 2019/20, 2020/21, 2021/22; CP_12
16) , aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23; CP_13
17) aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Controparte_14
18) 020/21, 2021/22; CP_15
19) aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; CP_15
20) 020/21, 2021/22, 2022/23; Parte_5
21) 2018/19, 2019/20, 2020/21; Controparte_17
22) , aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Parte_6
23) 0/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Parte_7
24) aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; CP_20
25) aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, Controparte_21
26) aa.ss. 2019/20, 2020/21; CP_22
27) aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23; Controparte_23
28) 19/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; CP_24
29) , aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; CP_25
30) , aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; CP_26
31) , aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23. Controparte_27
Il convenuto si è costituito, contestando quanto dedotto dai ricorrenti e 28 chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, ha formulato eccezione di non debenza del beneficio con riferimento al ricorrente per l'a.s. 2021/2022 in Controparte_1 quanto già riconosciuto ed erogato tramite attivazione della Carta elettronica docente, in ragione dell'intervenuta immissione in ruolo tramite D.M. 242/2021, con decorrenza giuridica dal 1/9/2021 ed economica dal 1/9/2022 (all. n. 02). Il ha, inoltre, formulato eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento 28 alla ricorrente per l'a.s. 2018/2019 ai sensi e per gli effetti Controparte_17
4 dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo il ricorso stato notificato in data 5/4/2024 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s. 2018/2019 in data 03/10/2018 (data di stipulazione del contratto di supplenza), come risultante dallo stato matricolare allegato (all. n. 03). Con riferimento alla medesima ricorrente, il ha, altresì, sollevato eccezione di 28 non debenza del beneficio di cui è causa con particolare riferimento all'a.s. 2020/2021, in ragione della già avvenuta erogazione del beneficio conseguente all'immissione della ricorrente nel ruolo docente tramite concorso straordinario scuola secondaria – decreto dipartimentale n. 510 del 23/4/2020 (all. n. 08), con decorrenza giuridica dal 1/9/2021, retrodatata al 1/9/2020, chiedendo sul punto che fosse ordinata alla ricorrente l'esibizione in giudizio dello “storico portafoglio”. Il ha, infine, eccepito la non debenza della Carta Docente, per mancanza del 28 requisito della didattica annua con riferimento ai seguenti ricorrenti:
- (all. n. 04), per l'a.s. 2020/2021 per essere Parte_6
l'incarico stato conferito con supplenza breve dal 21/10/2020 al 5/6/2021, e per l'a.s. 2022/2023 per essere l'incarico stato conferito con supplenze brevi e saltuarie dal 12/9/2022 al 27/10/2022 e dal 12.11.2022 al 16.6.2023;
- (all. n. 05), per l'a.s. 2020/2021 per essere l'incarico stato CP_26 conferito con supplenze brevi e saltuarie dal 29/10/2020 al 12/11/2020; dal 07/1/2021 al 08/1/2021; dal 12/1/2021 al 15/1/2021; dal 19/1/2021 al 29/1/2021; dal 12/2/2021 al 18/6/2021; per un totale di giorni di servizio pari a 160 e per l'a.s. 2021/2022, per essere l'incarico stato conferito con supplenze brevi e saltuarie dal 27.9.2021 al 20.3.2022 e dal 6.5.2022 al 9.6.2022;
- (all. n. 06), per l'a.s. 2020/2021, per essere l'incarico Parte_4 stato conferito con supplenza breve dal 7/10/2020 al 4/6/2021;
- (all. n. 07), per l'a.s. 2020/2021 per essere l'incarico stato CP_13 conferito con supplenza breve dal 20/10/2020 al 5/6/2021.
Alla prima udienza del 10/12/2024 il procuratore di parte ricorrente, a fronte delle eccezioni formulate dal convenuto, ha dichiarato di rinunciare alla domanda per 28
l'a.s. 2021/22 per la posizione di . Ha chiesto, inoltre, in relazione Controparte_1 alla posizione di , l'autorizzazione al deposito dello storico Controparte_17 portafoglio, nonché della ricevuta di consegna della diffida avvenuta in data 25/8/2023 a mezzo PEC. Infine, ha allegato l'attualità dell'inserimento di tutti i ricorrenti all'interno del sistema scolastico, confermata in sede di udienza dal resistente. 28
Alla successiva udienza del 18/02/2025 le parti hanno proceduto alla discussione della causa, precisando le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, al netto di quanto già oggetto di rinuncia.
5 Ciò premesso – ad eccezione degli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 con riferimento alla ricorrente , rispetto alla quale il ha eccepito la non CP_26 28 debenza per difetto del requisito della didattica annua (eccezione fondata, come si dirà meglio nel prosieguo) - il ricorso è, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: RG Lav. n. 232/2023 sent. n. 324/2023, RG Lav. 233/2023 sent. n. 325/2023, RG Lav. 261/2023 sent. n. 334/2023, RG Lav. 264/2023 sent. n. 335/2023) e della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, 28
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Risulta provato, infatti, che - ad eccezione degli aa.ss. 2020/21 e 2021/22 con riferimento alla ricorrente , relativamente ai quali valgono le considerazioni che seguono - le CP_26 parti ricorrenti hanno lavorato in qualità di docenti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni scolastici indicati in ricorso, con contratti di 28 lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche (supplenza fino al 30 giugno) o al termine dell'anno scolastico (supplenza fino al 31 agosto), o quantomeno fino al termine delle lezioni (doc.
1-32 allegati in ricorso e doc.
2-7 res.). Sul punto si precisa che, sebbene non espressamente contemplati dalle pronunce sin qui intervenute della Corte di Cassazione, ad avviso di questo giudice rientrano nell'ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche quelli con termine fissato alla effettiva cessazione delle lezioni o in prossimità di essa, ove nel caso concreto il periodo complessivo di supplenza sia pari a quello delle ipotesi contemplate dalla Suprema Corte, dovendosi ritenere che tale inclusione sia pienamente in linea con la ratio di sostegno della didattica annuale perseguita dal legislatore nell'erogazione del beneficio formativo. Per tale ragione, devono essere innanzitutto rigettate le eccezioni di non debenza per mancanza della didattica annua riferite ai ricorrenti:
- , avendo il ricorrente in questione prestato servizio nel medesimo CP_18
Istituto scolastico e per la medesima classe di insegnamento sia per l'a.s. 2020/2021 (dal
6 21/10/2020 al 5/6/2021), che per l'a.s. 2022/2023 (sia pure in virtù di più contratti che si susseguono tra loro dal 12/11/2022 al 16/6/2023 senza soluzione di continuità), e quindi per quasi tutto il corso degli anni scolastici in questione (doc. 22). In particolare per l'a.s. 2022/2023, dallo stato matricolare allegato da parte resistente (doc. 4) non risulta, come detto, un unico contratto, ma più contratti che si susseguono e che dispongono la cessazione della supplenza in un periodo anteriore al 30 giugno (in particolare, dallo stato matricolare prodotto dal convenuto emerge che l'ultimo contratto sia cessato il 28
16 giugno 2023). Ciononostante, la domanda deve essere accolta anche con riferimento alla predetta annualità in quanto i contratti in questione – che prevedono l'incarico di supplenza presso la medesima scuola e per il medesimo insegnamento – risultano in stretta successione tra loro, comportando che la supplenza si sia svolta senza soluzione di continuità. In ragione di ciò, e in considerazione della circostanza per cui la copertura totale dell'incarico di insegnamento arriva quasi all'intero anno scolastico (interrompendosi il 16 giugno, e dunque successivamente al momento della cessazione delle lezioni), tale situazione appare paragonabile a quella delle supplenze fino al termine delle attività scolastiche (30 giugno), e compatibile con la finalità della normativa che ha istituito la carta docente come delineata dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato come
“la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima” (v. Cass. 10072/2023 già citata). Appare dunque corretto, in ossequio al principio di uguaglianza, ritenere spettante anche per tale annualità il beneficio richiesto
- per l'a.s. 2020/2021, avendo la ricorrente in questione prestato servizio nel Pt_4 medesimo Istituto scolastico e per la medesima classe di insegnamento dal 7/10/2020 al 4/6/2021, e quindi per quasi tutto l'anno scolastico;
- MIOLA per l'a.s. 2020/2021, avendo la ricorrente in questione prestato servizio nel medesimo Istituto scolastico e per la medesima classe di insegnamento dal 20/10/2020 al 5/6/2021, e quindi per quasi tutto l'anno scolastico.
Alla luce di quanto sopra espresso, in relazione a tali annualità, sulla base dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario si caratterizza per una certa stabilità e professionalità, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo - con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio in questione - il differente trattamento rispetto al docente di ruolo, con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio in questione.
Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che le parti ricorrenti risultano attualmente in servizio come docenti a tempo indeterminato o determinato, come rappresentato da parte ricorrente e confermato dal all'udienza del 28
7 10/12/2024. Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Diversamente, con riferimento alla ricorrente l'eccezione di non debenza per CP_26 insussistenza del requisito della didattica annua dedotta dal convenuto 28 relativamente agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, risulta fondata e va accolta, in quanto nell'a.s. 2020/2021 la ricorrente ha prestato il proprio servizio, in virtù di molteplici contratti, dal 29/10/2020 al 12/11/2020, dal 7/1/2021 al 8/1/2021, dal 12/1/2021 al 15/1/2021, dal 19/1/2021 al 29/1/2021, dal 12/2/2021 al 18/6/2021 e nell'a.s. 2021/2022 dal 27/9/2021 al 20/3/2022 e dal 6/5/2022 al 9/6/2022 (doc. 5 res.). Con riferimento a tali predette annualità, la ricorrente è risultata titolare di incarichi di CP_26 supplenza che non soddisfano il requisito della “didattica annua” che, secondo la nota sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 29961/2023, pubblicata il 27/10/2023, costituisce il presupposto per il riconoscimento anche ai docenti a tempo determinato del beneficio formativo di cui si discute. Trattasi, infatti, per entrambi i casi, di un lasso di tempo significativamente inferiore rispetto all'intero anno scolastico, che pertanto non integra il requisito temporale previsto dalla Cassazione sopra citata ai fini del riconoscimento del beneficio, secondo cui: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (...)”, e neppure risulta a dette situazioni sovrapponibile.
Quanto, invece, alle eccezioni sollevate dal nei confronti di 28 _1
, si osserva quanto segue.
[...]
Rispetto all'eccezione di prescrizione quinquennale per l'a.s. 2018/2019 mossa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., si rileva che parte ricorrente, con successivo deposito del 24.1.2025, ha prodotto copia della ricevuta di avvenuta consegna della diffida spedita a mezzo PEC (doc. 38), dimostrando in tal maniera l'effettiva trasmissione dell'atto all'odierno resistente e la conseguente utile interruzione del decorso del termine
8 quinquennale, avvenuta in data 25.8.2023. Per tale ragione, l'eccezione del Ministero non può che essere rigettata, risultando pertanto dovuto alla suindicata ricorrente, in quanto non prescritto, anche il bonus relativo all'a.s. 2018/19, posto che il termine per far valere il diritto in questione decorreva dal 03.10.2018, data di stipulazione del contratto di supplenza. Quanto all'eccezione di non debenza del beneficio rispetto all'a.s. 2020/2021, in ragione della già avvenuta erogazione del bonus in conseguenza dell'immissione della ricorrente nel ruolo docente (all. n. 08), la stessa deve intendersi rigettata, posto che, da un lato, dallo storico portafoglio esibito in giudizio (doc. 37) non risulta accreditato alcun importo relativo all'a.s. 2020/2021; dall'altro, parte resistente non ha comunque adempiuto all'onere, su di essa incombente, di fornire adeguata prova di quanto posto a base delle proprie eccezioni.
Il convenuto dovrà, pertanto, essere condannato a costituire in favore delle parti 28 ricorrenti di seguito indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi:
- € 1.000,00 a favore di;
Controparte_1
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_1
- € 2.500,00 a favore di;
Parte_1
- € 2.500,00 a favore di;
Parte_2
- € 2.500,00 a favore di;
Parte_3
- € 2.500,00 a favore di;
CP_5
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_6
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_7
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_8
- € 2.500,00 a favore di CP_8
- € 2.500,00 a favore di;
CP_32
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_4
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_11
- € 1.000,00 a favore di;
CP_31
- € 1.500,00 a favore di;
CP_12
- € 1.500,00 a favore di;
CP_13
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_14
- € 1.000,00 a favore di;
CP_15
- € 2.500,00 a favore di;
CP_15
- € 1.500,00 a favore di CP_16
9 - € 1.500,00 a favore di;
Controparte_17
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_6
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_7
- € 2.000,00 a favore di;
CP_20
- € 2.500,00 a favore di;
Controparte_21
- € 1.000,00 a favore di;
CP_22
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_23
- € 2.000,00 a favore di;
CP_24
- € 2.000,00 a favore di;
CP_25
- € 1.000,00 a favore di;
CP_26
- € 1.500,00 a favore di . Controparte_27
Con specifico riferimento alle ricorrenti e CP_15 Parte_7 si rileva che la domanda è stata accolta anche con riferimento all'a.s. 2023/2024, seppur non esplicitamente chiesti in punto di conclusioni, in quanto, poiché rispettivamente indicati nelle premesse dell'atto introduttivo e sostenuti da idonea documentazione probatoria, portano a ritenere che la discrepanza di cui sopra sia da intendersi in termini di mero errore materiale. Peraltro, tale interpretazione risulta confortata dalla corretta e coerente indicazione degli importi complessivamente richiesti dalle parti ricorrenti in punto di conclusioni. Tali somme potranno/dovranno essere fruite per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. Quanto, infine, alle spese di lite le stesse, tenuto conto della serialità della vertenza, della pluralità dei ricorrenti, del complessivo valore di causa e della parziale soccombenza, possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il resistente a costituire in favore delle parti ricorrenti di seguito 28 indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, pari a complessivi:
- € 1.000,00 a favore di;
Controparte_1
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_1
- € 2.500,00 a favore di;
Parte_1
- € 2.500,00 a favore di;
Parte_2
- € 2.500,00 a favore di;
Parte_3
10 - € 2.500,00 a favore di;
CP_5
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_6
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_7
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_8
- € 2.500,00 a favore di CP_8
- € 2.500,00 a favore di;
CP_32
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_4
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_11
- € 1.000,00 a favore di;
CP_31
- € 1.500,00 a favore di;
CP_12
- € 1.500,00 a favore di;
CP_13
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_14
- € 1.000,00 a favore di;
CP_15
- € 2.500,00 a favore di;
CP_15
- € 1.500,00 a favore di CP_16
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_17
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_6
- € 2.000,00 a favore di;
Parte_7
- € 2.000,00 a favore di;
CP_20
- € 2.500,00 a favore di;
Controparte_21
- € 1.000,00 a favore di;
CP_22
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_23
- € 2.000,00 a favore di;
CP_24
- € 2.000,00 a favore di;
CP_25
- € 1.000,00 a favore di;
CP_26
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_27
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 15.379,50, di cui euro € 379,50 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Vicenza, 18/02/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 < modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>. 2 L'art. 282, DLgs. 297/1994, senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, prevede infatti che <L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale […] docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica>>.
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