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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3268 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mariagrazia Barretta, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Parte_2 C.F._2
De Angelis, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 4 novembre 2024 le parti hanno precisato, come riportato in verbale, le richieste formulate con l'atto introduttivo del giudizio. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 23.7.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 22.9.2021 in Lecce, in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione era nata la figlia il Per_1
13.5.2023; che l'ultima residenza comune dei coniugi era stata fissata in Lecce, in un'abitazione di proprietà della che il rapporto coniugale, dopo il primo anno Parte_1 di serena convivenza, era entrato in crisi a causa di insuperabili contrasti caratteriali ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che il aveva Pt_2 abbandonato la casa familiare ed era tornato a vivere nella casa dei suoi genitori;
che la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in atti. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni, indicate in ricorso:
“1) Convivenza. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto. La casa coniugale sita in Lecce, alla Via Andrea Sozzo n. 18, di proprietà della sig.ra con quanto in essa contenuto, rimarrà nella esclusiva proprietà di Parte_1 quest'ultima che l'abiterà unitamente alla figlia . Persona_2
2) Affidamento della figlia minore. Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, secondo Per_1 le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso la madre. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa.
3) In ragione della tenera età della minore di solo un anno, disporre che il padre potrà vedere Per_1
e tenere con sé la figlia Per_1
a) per tre giorni settimanali, alla presenza della madre, ed esattamente il lunedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00, il mercoledì dalle ore 17.30 alle 19.30 la domenica dalle ore 10.00 alle ore 15.30, come di fatto già avviene dalla separazione di fatto dei coniugi o, comunque, nei giorni che saranno concordati tra i genitori, tenuto conto sia dei propri impegni settimanali sia degli impegni ed esigenze della minore;
b) per una settimana nel corso delle vacanze estive, nel periodo che va dal 1° agosto al 15 agosto di ciascun anno o, comunque, nel diverso periodo che i genitori concorderanno entro la fine del mese di maggio di ogni anno e, comunque, alla presenza della madre dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
c) in occasione delle festività natalizie, alla presenza della madre, nei giorni di Natale dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e nel giorno di Capodanno dalle ore 15.00 alle ore 20.00 già a partire dal corrente anno e durante il giorno di Pasquetta dalle ore 15.00 alle ore 20.00;
d) ulteriori e/o diversi periodi di visita potranno essere liberamente concordati tra i genitori;
e) ponti primaverili, altre festività, compleanni, onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno saranno concordati da entrambi i genitori almeno una settimana prima. Eventuali esigenze scolastiche e/o di frequentazione di attività sportiva, saranno valutate dai genitori al fine di adeguare il diritto di visita alle stesse esigenze.
4) Mantenimento della figlia minore. Porre a carico del sig. a titolo di contribuzione Parte_2 per il mantenimento della figlia minore , l'ammontare mensile di € 400,00, come di fatto Persona_2 avviene dalla separazione di fatto dei coniugi e, comunque, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie previste dal protocollo del Tribunale di Lecce, sostenute per la piccola , purché previamente Persona_2 concordate e debitamente documentate dalla madre. L'importo come sopra determinato dovrà essere corrisposto direttamente all'odierna ricorrente entro e non oltre il giorno 3 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale intestato alla stessa.
5) Mantenimento della moglie. Nulla sarà dovuto dal sig. a titolo di contributo per il Per_2 mantenimento della moglie.
6) I coniugi dichiarano di aver provveduto alla ripartizione dei beni comuni.”.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 4.11.2024, davanti alla G.O., nel corso della quale hanno concordemente dichiarato che: “a parziale modifica del punto n.3, lett. a b e c, che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia senza la presenza della madre, non sussistendo motivi ostativi diversi dalla tenera età.”.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, così come modificate e integrate all'udienza del 4.11.2024, non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 22.9.2021 in Lecce, trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 214 Parte II Serie A anno 2021, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9.12.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore