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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1479/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 10.2.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1479/2023 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, e , rapp.te e difese dall'Avv. Emanuele Napolillo, Parte_1 Parte_2 Parte_3
APPELLANTI
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO
OGGETTO: indebito indennità di disoccupazione agricola e di maternità - cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli – l'iscrizione è presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione e non mero mezzo di agevolazione istruttoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, ha deciso sui ricorsi riuniti con i quali le istanti hanno agito nei confronti dell' perché accertasse l'intercorrenza di rapporti di lavoro CP_2 subordinato agricolo stagionale con l'azienda agricola di Russo Grasso Caterina per 51 giornate all'anno dal 2007 al 2013, per e e dal 2007 al 2012, per Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
. Hanno conseguentemente chiesto di accertare la spettanza per gli anni in questione
[...] dell'indennità di disoccupazione e di malattia agricole che, con note del 17.11.2014, l' aveva CP_2
ritento indebitamente corrisposte chiedendone la restituzione.
Si è costituito in giudizio l' eccependo, preliminarmente, la decadenza dall'azione ai sensi CP_2 dell'art. 22, co. 1, d.lgs. n. 7 del 1970: le ricorrenti, infatti, a seguito di verbale ispettivo del 23.7.2013 redatto dagli ispettori dell'Istituto il quale ha accertato l'insussistenza dei rapporti, sono state cancellate dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni in questione e non hanno proposto ricorso avverso i provvedimenti entro i termini decadenziali di 120 giorni. Conseguentemente l' ha CP_2
chiesto, nel merito, in via subordinata, il rigetto delle domande attoree.
Il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti di cancellazione formulata dall' ritenendo che con i ricorsi introduttivi le ricorrenti non avessero CP_2
inteso impugnare la cancellazione dagli elenchi chiedendo la reiscrizione, ma hanno agito solo per l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito previdenziale. Il Tribunale ha ritenuto che l'iscrizione negli elenchi stessi avesse una funzione di mera agevolazione probatoria e non di presupposto per l'erogazione delle prestazioni. Nel merito ha respinto le domande ritenendo non provata la sussistenza dei rapporti di lavoro alla luce delle testimonianze raccolte.
Con atto di appello le istanti hanno impugnato la predetta sentenza in punto di valutazione del materiale probatorio insistendo per l'accoglimento delle domande spiegate in primo grado.
Non si è costituito l' . CP_2
Il fascicolo è stato assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal 9 giugno
2023), con udienza già fissata per il 12.2.2024, rinviata d'ufficio all'udienza del 10.2.2025, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter.
All'odierna udienza, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato sebbene per ragioni diverse da quelle articolate dal giudice di prime cure.
Non è contestato che le appellanti siano state cancellate dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni in questione.
Stante la intervenuta decadenza dalla facoltà di impugnare il provvedimento e di chiedere la reiscrizione, va, questo punto, evidenziato come non siano condivisibili le argomentazioni spese dal giudice di prime cure circa la possibilità, anche in caso di consolidamento dei provvedimenti di cancellazione, di accertare la sussistenza del rapporto al fine di ottenere la reiscrizione o, comunque,
l'accertamento del diritto all'indennità di disoccupazione e di maternità.
Sulla questione questa Corte si è già pronunciata (Sez. II, sentenza n. 3979 del 2024, udienza dell'11.11.2024, rel. Avolio) con motivazione dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi.
Come di recente ribadito dalla Suprema corte con l'ordinanza n. 13312 del 14.5.2024, rinviando a varie pronunce già resa dalla stessa sulla questione posta, è principio consolidato, cui va data continuità in questa sede, quello secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 d.l. n. 7/70, conv. con modif. in l. n. 83/70 (Cass. 6229/19,
Cass. 30858/21, Cass. 4523/24).
In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione negli
CP_ elenchi di cui al R.D. n. 1249/40 non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, per quanto qui rileva, tale iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale
CP_ iscrizione sia esclusa dall con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza dell'art. 22
d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.
Più approfonditamente, la Suprema corte, con sentenza n. 6229 del 2019, rinviando al precedente delle
Sezioni Unite n. 1133 del 2000, hanno ribadito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talchè l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., nn.
1294 e 1971 del 2023, n. 9622 del 2015, n. 9595 del 1997; n. 5942 del 2001; n. 16803 del 2023; n.
15460 del 2004, n. 10393 del 2005; Cass., n. 13092 del 2009).
Nel caso de quo, pertanto, essendo incontestato che le ricorrenti siano state cancellate dagli elenchi dei braccianti agricoli e che avverso detti provvedimenti non sia stato proposto ricorso nei termini di legge, ne deriva che le istanti non hanno provato la sussistenza di uno dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni invocate che, pertanto, sono state indebitamente corrisposte.
Per tale ragione l'appello va rigettato e la sentenza di prime cure va confermata, sebbene con diversa motivazione.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione del convenuto.
Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. nulla sulle spese;
3. CU come in motivazione.
Napoli, 10.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott. Raffaella Genovese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 10.2.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1479/2023 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, e , rapp.te e difese dall'Avv. Emanuele Napolillo, Parte_1 Parte_2 Parte_3
APPELLANTI
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO
OGGETTO: indebito indennità di disoccupazione agricola e di maternità - cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli – l'iscrizione è presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione e non mero mezzo di agevolazione istruttoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, ha deciso sui ricorsi riuniti con i quali le istanti hanno agito nei confronti dell' perché accertasse l'intercorrenza di rapporti di lavoro CP_2 subordinato agricolo stagionale con l'azienda agricola di Russo Grasso Caterina per 51 giornate all'anno dal 2007 al 2013, per e e dal 2007 al 2012, per Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
. Hanno conseguentemente chiesto di accertare la spettanza per gli anni in questione
[...] dell'indennità di disoccupazione e di malattia agricole che, con note del 17.11.2014, l' aveva CP_2
ritento indebitamente corrisposte chiedendone la restituzione.
Si è costituito in giudizio l' eccependo, preliminarmente, la decadenza dall'azione ai sensi CP_2 dell'art. 22, co. 1, d.lgs. n. 7 del 1970: le ricorrenti, infatti, a seguito di verbale ispettivo del 23.7.2013 redatto dagli ispettori dell'Istituto il quale ha accertato l'insussistenza dei rapporti, sono state cancellate dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni in questione e non hanno proposto ricorso avverso i provvedimenti entro i termini decadenziali di 120 giorni. Conseguentemente l' ha CP_2
chiesto, nel merito, in via subordinata, il rigetto delle domande attoree.
Il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti di cancellazione formulata dall' ritenendo che con i ricorsi introduttivi le ricorrenti non avessero CP_2
inteso impugnare la cancellazione dagli elenchi chiedendo la reiscrizione, ma hanno agito solo per l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito previdenziale. Il Tribunale ha ritenuto che l'iscrizione negli elenchi stessi avesse una funzione di mera agevolazione probatoria e non di presupposto per l'erogazione delle prestazioni. Nel merito ha respinto le domande ritenendo non provata la sussistenza dei rapporti di lavoro alla luce delle testimonianze raccolte.
Con atto di appello le istanti hanno impugnato la predetta sentenza in punto di valutazione del materiale probatorio insistendo per l'accoglimento delle domande spiegate in primo grado.
Non si è costituito l' . CP_2
Il fascicolo è stato assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal 9 giugno
2023), con udienza già fissata per il 12.2.2024, rinviata d'ufficio all'udienza del 10.2.2025, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter.
All'odierna udienza, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato sebbene per ragioni diverse da quelle articolate dal giudice di prime cure.
Non è contestato che le appellanti siano state cancellate dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni in questione.
Stante la intervenuta decadenza dalla facoltà di impugnare il provvedimento e di chiedere la reiscrizione, va, questo punto, evidenziato come non siano condivisibili le argomentazioni spese dal giudice di prime cure circa la possibilità, anche in caso di consolidamento dei provvedimenti di cancellazione, di accertare la sussistenza del rapporto al fine di ottenere la reiscrizione o, comunque,
l'accertamento del diritto all'indennità di disoccupazione e di maternità.
Sulla questione questa Corte si è già pronunciata (Sez. II, sentenza n. 3979 del 2024, udienza dell'11.11.2024, rel. Avolio) con motivazione dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi.
Come di recente ribadito dalla Suprema corte con l'ordinanza n. 13312 del 14.5.2024, rinviando a varie pronunce già resa dalla stessa sulla questione posta, è principio consolidato, cui va data continuità in questa sede, quello secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 d.l. n. 7/70, conv. con modif. in l. n. 83/70 (Cass. 6229/19,
Cass. 30858/21, Cass. 4523/24).
In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione negli
CP_ elenchi di cui al R.D. n. 1249/40 non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, per quanto qui rileva, tale iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale
CP_ iscrizione sia esclusa dall con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza dell'art. 22
d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.
Più approfonditamente, la Suprema corte, con sentenza n. 6229 del 2019, rinviando al precedente delle
Sezioni Unite n. 1133 del 2000, hanno ribadito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talchè l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., nn.
1294 e 1971 del 2023, n. 9622 del 2015, n. 9595 del 1997; n. 5942 del 2001; n. 16803 del 2023; n.
15460 del 2004, n. 10393 del 2005; Cass., n. 13092 del 2009).
Nel caso de quo, pertanto, essendo incontestato che le ricorrenti siano state cancellate dagli elenchi dei braccianti agricoli e che avverso detti provvedimenti non sia stato proposto ricorso nei termini di legge, ne deriva che le istanti non hanno provato la sussistenza di uno dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni invocate che, pertanto, sono state indebitamente corrisposte.
Per tale ragione l'appello va rigettato e la sentenza di prime cure va confermata, sebbene con diversa motivazione.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione del convenuto.
Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. nulla sulle spese;
3. CU come in motivazione.
Napoli, 10.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott. Raffaella Genovese