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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/11/2024, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel.
dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3875/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
( ), con il patrocinio del'lvv, Parte_1 C.F._1
Gabriella Erbifori
RICORRENTE
contro
( ) con il patrocinio dell'avv. Federica CP_1 C.F._2
Bedogni RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
pagina 1 di 8 All'udienza del 5.11.2024 le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE “come da ricorso introduttivo con adesione alle modifiche apportate da parte resistente ad esclusione della data di rilascio e della decorrenza dell'assegno
PER PARTE RESISTENTE “come da comparsa di costituzione insistendo affinchè la decorrenza dell'assegno venga posta dall'uscita di casa, considerando che nelle more il resistente sta provvedendo in via diretta al mantenimento della famiglia”.
Conclusioni del PM: “si associa”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 3.7.2024 , deducendo di Parte_1
aver contratto matrimonio con il 16/06/2018, in VERONA, CP_1
(regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c., chiedendo l'affido condiviso dei figli minori nato il [...] e nata il [...] Persona_1 Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita e un contributo di mantenimento di € 175 oltre rivalutazione ISTAT annuale e 50% delle spese straordinarie.
Il resistente si è costituito in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, si
è altresì associato alla domanda di affidamento condiviso dei minori e Persona_1
con residenza anagrafica presso la madre, assegnazione della casa Persona_2
familiare alla ricorrente e contribuzione di mantenimento di € 175 per ciascun figlio somma pagina 2 di 8 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT come per legge. Per quanto concerne la frequentazione dei figli minori ha indicato il seguente calendario: a settimane alterne, dal martedì da dopo la scuola nel periodo scolastico e nel periodo non scolastico dalle ore 10,00
sino al giovedì con accompagnamento a scuola nel periodo scolastico e con riaccompagnamento dalla madre alle ore 10,00 nel periodo non scolastico;
Nella settimana in cui il padre non ha e nei giorni infrasettimanali, il fine settimana dal Per_1 Per_2
venerdì indicativamente dalle ore 18.00 nel periodo scolastico, e dalle ore 18.00 nel periodo non scolastico sino alla domenica sera con riaccompagnamento dalla madre alle ore 21.00
cena inclusa, ma se la madre lavora la domenica sera, il padre li riaccompagnerà
direttamente lunedì mattina a scuola;
durante le vacanze natalizie, una settimana alternando di anno in anno con la madre i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 06
gennaio; durante le vacanze pasquali, metà delle vacanze alternando di anno in anno con la madre il periodo comprendente la domenica di Pasqua con quello comprendente il Lunedi
dell'Angelo; Metà delle vacanze di Carnevale di ogni anno;
le festività infrannuali (25 aprile,
01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08 dicembre, Santo Patrono) restano assorbite, salvo diverso accordo, dal calendario delle frequentazioni ordinario;
durante il periodo estivo non scolastico, i genitori convengono che nel mese di giugno di ogni anno le frequentazioni seguiranno il calendario ordinario;
nel restante periodo estivo, e Per_1 Per_2
staranno con i rispettivi genitori sino a 2 settimane non consecutive ciascuno, con comunicazione del programma delle vacanze entro il 30/05 di ogni anno,
All'udienza del 5.11.2024 sono state sentite le parti ed esperito senza successo il tentativo di conciliazione, nonostante la condivisione sul regime di affido, di collocamento e regolamentazione delle visite e di contribuzione, non ha avuto esito positivo.
pagina 3 di 8 In via provvisoria ed urgente i coniugi sono stati quindi autorizzati a vivere separatamente, è stato disposto l'affido condiviso dei figli ed Persona_1 Per_2
con collocamento prevalente presso la madre;
la casa familiare è stata assegnata alla ricorrente che la abiterà con i minori, disponendo che il resistente la rilasci entro la fine di novembre 2024, è stato regolamentato il diritto di visita e posto a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli di € 175 ciascuno.
Con nota depositata il 14.11.2024, ai soli fini conciliativi, il ricorrente ha rinunciato alla domanda di rilascio della casa a febbraio 2025 e non si è opposto al provvedimento provvisorio del Giudice di rilascio della casa entro fine novembre.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, e tenuto conto della mancata comparizione della parte resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Quanto all'affido, va certamente disposto l'affido condiviso dei figli minori e Per_2
non essendo emerso alcun elemento ostativo a tale forma di regolamentazione Per_1
della responsabile genitoriale che garantisce ai figli il diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva. Deve altresì essere disposto il collocamento prevalente presso la madre alla quale va quindi assegnata la casa familiare.
Il Collegio prende atto dell'adesione del resistente ad uno dei due punti rimasti controversi della vertenza che atteneva alla data di rilascio della casa familiare;
la casa familiare, come già disposta in sede di provvedimento provvisori ed urgenti, dovrà quindi essere rilasciata dal resistente entro il mese di novembre 2024.
pagina 4 di 8 Quanto al regime di visita il Collegio prende atto del calendario condiviso delle parti e dunque il padre avrà il diritto dovere di tenere i figli a settimane alterne, dal martedì da dopo la scuola nel periodo scolastico e nel periodo non scolastico dalle ore 10,00 sino al giovedì con accompagnamento a scuola nel periodo scolastico e con riaccompagnamento dalla madre alle ore 10,00 nel periodo non scolastico;
nella settimana in cui il padre non ha e nei giorni infrasettimanali, il fine settimana dal venerdì Per_1 Per_2
indicativamente dalle ore 18.00 nel periodo scolastico, e dalle ore 18.00 nel periodo non scolastico sino alla domenica sera con riaccompagnamento dalla madre alle ore 21.00 cena inclusa, ma se la madre lavora la domenica sera, il padre li riaccompagnerà direttamente lunedì mattina a scuola;
durante le vacanze natalizie, una settimana alternando di anno in anno con la madre i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 06 gennaio;
durante le vacanze pasquali, metà delle vacanze alternando di anno in anno con la madre il periodo comprendente la domenica di Pasqua con quello comprendente il Lunedi dell'Angelo; Metà
delle vacanze di Carnevale di ogni anno;
le festività infrannuali (25 aprile, 01 maggio, 02
giugno, 01 novembre, 08 dicembre, Santo Patrono) restano assorbite, salvo diverso accordo,
dal calendario delle frequentazioni ordinario;
durante il periodo estivo non scolastico, i genitori convengono che nel mese di giugno di ogni anno le frequentazioni seguiranno il calendario ordinario;
nel restante periodo estivo, e staranno con i Per_1 Per_2
rispettivi genitori sino a 2 settimane non consecutive ciascuno, con comunicazione del programma delle vacanze entro il 30/05 di ogni anno,
Deve inoltre essere posto a carico del resistente un contributo di mantenimento di €
175 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Verona da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
pagina 5 di 8 Ritiene il Collegio di far decorrere l'assegno di mantenimento dal momento in cui il resistente uscirà di casa non provvedendo quindi in via diretta al mantenimento dei figli. Sul
punto deve quindi essere revocato il diverso provvedimento reso in via provvisoria ed urgente all'udienza del 5.11.2024.
La neutralità della pronuncia di separazione e la sostanziale condivisione delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR
n. 396/00;
3) affida i figli nato il [...] e nata il Persona_1 Persona_2
16.8.2021 ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
4) assegna la casa familiare alla ricorrente che l'abiterà con i figli con termine entro la fine del mese di novembre per il rilascio della stessa da parte del resistente;
5) dispone che avrà il diritto dovere di tenere i figli a settimane CP_1
alterne, dal martedì da dopo la scuola nel periodo scolastico e nel periodo non pagina 6 di 8 scolastico dalle ore 10,00 sino al giovedì con accompagnamento a scuola nel periodo scolastico e con riaccompagnamento dalla madre alle ore 10,00 nel periodo non scolastico;
nella settimana in cui il padre non ha e nei giorni Per_1 Per_2
infrasettimanali, il fine settimana dal venerdì indicativamente dalle ore 18.00 nel periodo scolastico, e dalle ore 18.00 nel periodo non scolastico sino alla domenica sera con riaccompagnamento dalla madre alle ore 21.00 cena inclusa, ma se la madre lavora la domenica sera, il padre li riaccompagnerà direttamente lunedì mattina a scuola;
durante le vacanze natalizie, una settimana alternando di anno in anno con la madre i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 06 gennaio;
durante le vacanze pasquali, metà delle vacanze alternando di anno in anno con la madre il periodo comprendente la domenica di Pasqua con quello comprendente il Lunedi
dell'Angelo; Metà delle vacanze di Carnevale di ogni anno;
le festività infrannuali
(25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08 dicembre, Santo Patrono) restano assorbite, salvo diverso accordo, dal calendario delle frequentazioni ordinario;
durante il periodo estivo non scolastico, i genitori convengono che nel mese di giugno di ogni anno le frequentazioni seguiranno il calendario ordinario;
nel restante periodo estivo, e staranno con i rispettivi genitori sino a 2 Per_1 Per_2
settimane non consecutive ciascuno, con comunicazione del programma delle vacanze entro il 30/05 di ogni anno,
6) pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 175 per ciascun figlio quale contributo al loro mantenimento con rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di novembre compreso revocando il provvedimento provvisorio nella parte in cui ha pagina 7 di 8 fatto decorrere l'assegno dalla data di deposito del ricorso;
7) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 19.11.2024
La Presidente est.
dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel.
dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3875/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
( ), con il patrocinio del'lvv, Parte_1 C.F._1
Gabriella Erbifori
RICORRENTE
contro
( ) con il patrocinio dell'avv. Federica CP_1 C.F._2
Bedogni RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
pagina 1 di 8 All'udienza del 5.11.2024 le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE “come da ricorso introduttivo con adesione alle modifiche apportate da parte resistente ad esclusione della data di rilascio e della decorrenza dell'assegno
PER PARTE RESISTENTE “come da comparsa di costituzione insistendo affinchè la decorrenza dell'assegno venga posta dall'uscita di casa, considerando che nelle more il resistente sta provvedendo in via diretta al mantenimento della famiglia”.
Conclusioni del PM: “si associa”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 3.7.2024 , deducendo di Parte_1
aver contratto matrimonio con il 16/06/2018, in VERONA, CP_1
(regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c., chiedendo l'affido condiviso dei figli minori nato il [...] e nata il [...] Persona_1 Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita e un contributo di mantenimento di € 175 oltre rivalutazione ISTAT annuale e 50% delle spese straordinarie.
Il resistente si è costituito in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, si
è altresì associato alla domanda di affidamento condiviso dei minori e Persona_1
con residenza anagrafica presso la madre, assegnazione della casa Persona_2
familiare alla ricorrente e contribuzione di mantenimento di € 175 per ciascun figlio somma pagina 2 di 8 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT come per legge. Per quanto concerne la frequentazione dei figli minori ha indicato il seguente calendario: a settimane alterne, dal martedì da dopo la scuola nel periodo scolastico e nel periodo non scolastico dalle ore 10,00
sino al giovedì con accompagnamento a scuola nel periodo scolastico e con riaccompagnamento dalla madre alle ore 10,00 nel periodo non scolastico;
Nella settimana in cui il padre non ha e nei giorni infrasettimanali, il fine settimana dal Per_1 Per_2
venerdì indicativamente dalle ore 18.00 nel periodo scolastico, e dalle ore 18.00 nel periodo non scolastico sino alla domenica sera con riaccompagnamento dalla madre alle ore 21.00
cena inclusa, ma se la madre lavora la domenica sera, il padre li riaccompagnerà
direttamente lunedì mattina a scuola;
durante le vacanze natalizie, una settimana alternando di anno in anno con la madre i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 06
gennaio; durante le vacanze pasquali, metà delle vacanze alternando di anno in anno con la madre il periodo comprendente la domenica di Pasqua con quello comprendente il Lunedi
dell'Angelo; Metà delle vacanze di Carnevale di ogni anno;
le festività infrannuali (25 aprile,
01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08 dicembre, Santo Patrono) restano assorbite, salvo diverso accordo, dal calendario delle frequentazioni ordinario;
durante il periodo estivo non scolastico, i genitori convengono che nel mese di giugno di ogni anno le frequentazioni seguiranno il calendario ordinario;
nel restante periodo estivo, e Per_1 Per_2
staranno con i rispettivi genitori sino a 2 settimane non consecutive ciascuno, con comunicazione del programma delle vacanze entro il 30/05 di ogni anno,
All'udienza del 5.11.2024 sono state sentite le parti ed esperito senza successo il tentativo di conciliazione, nonostante la condivisione sul regime di affido, di collocamento e regolamentazione delle visite e di contribuzione, non ha avuto esito positivo.
pagina 3 di 8 In via provvisoria ed urgente i coniugi sono stati quindi autorizzati a vivere separatamente, è stato disposto l'affido condiviso dei figli ed Persona_1 Per_2
con collocamento prevalente presso la madre;
la casa familiare è stata assegnata alla ricorrente che la abiterà con i minori, disponendo che il resistente la rilasci entro la fine di novembre 2024, è stato regolamentato il diritto di visita e posto a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli di € 175 ciascuno.
Con nota depositata il 14.11.2024, ai soli fini conciliativi, il ricorrente ha rinunciato alla domanda di rilascio della casa a febbraio 2025 e non si è opposto al provvedimento provvisorio del Giudice di rilascio della casa entro fine novembre.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, e tenuto conto della mancata comparizione della parte resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Quanto all'affido, va certamente disposto l'affido condiviso dei figli minori e Per_2
non essendo emerso alcun elemento ostativo a tale forma di regolamentazione Per_1
della responsabile genitoriale che garantisce ai figli il diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva. Deve altresì essere disposto il collocamento prevalente presso la madre alla quale va quindi assegnata la casa familiare.
Il Collegio prende atto dell'adesione del resistente ad uno dei due punti rimasti controversi della vertenza che atteneva alla data di rilascio della casa familiare;
la casa familiare, come già disposta in sede di provvedimento provvisori ed urgenti, dovrà quindi essere rilasciata dal resistente entro il mese di novembre 2024.
pagina 4 di 8 Quanto al regime di visita il Collegio prende atto del calendario condiviso delle parti e dunque il padre avrà il diritto dovere di tenere i figli a settimane alterne, dal martedì da dopo la scuola nel periodo scolastico e nel periodo non scolastico dalle ore 10,00 sino al giovedì con accompagnamento a scuola nel periodo scolastico e con riaccompagnamento dalla madre alle ore 10,00 nel periodo non scolastico;
nella settimana in cui il padre non ha e nei giorni infrasettimanali, il fine settimana dal venerdì Per_1 Per_2
indicativamente dalle ore 18.00 nel periodo scolastico, e dalle ore 18.00 nel periodo non scolastico sino alla domenica sera con riaccompagnamento dalla madre alle ore 21.00 cena inclusa, ma se la madre lavora la domenica sera, il padre li riaccompagnerà direttamente lunedì mattina a scuola;
durante le vacanze natalizie, una settimana alternando di anno in anno con la madre i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 06 gennaio;
durante le vacanze pasquali, metà delle vacanze alternando di anno in anno con la madre il periodo comprendente la domenica di Pasqua con quello comprendente il Lunedi dell'Angelo; Metà
delle vacanze di Carnevale di ogni anno;
le festività infrannuali (25 aprile, 01 maggio, 02
giugno, 01 novembre, 08 dicembre, Santo Patrono) restano assorbite, salvo diverso accordo,
dal calendario delle frequentazioni ordinario;
durante il periodo estivo non scolastico, i genitori convengono che nel mese di giugno di ogni anno le frequentazioni seguiranno il calendario ordinario;
nel restante periodo estivo, e staranno con i Per_1 Per_2
rispettivi genitori sino a 2 settimane non consecutive ciascuno, con comunicazione del programma delle vacanze entro il 30/05 di ogni anno,
Deve inoltre essere posto a carico del resistente un contributo di mantenimento di €
175 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Verona da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
pagina 5 di 8 Ritiene il Collegio di far decorrere l'assegno di mantenimento dal momento in cui il resistente uscirà di casa non provvedendo quindi in via diretta al mantenimento dei figli. Sul
punto deve quindi essere revocato il diverso provvedimento reso in via provvisoria ed urgente all'udienza del 5.11.2024.
La neutralità della pronuncia di separazione e la sostanziale condivisione delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR
n. 396/00;
3) affida i figli nato il [...] e nata il Persona_1 Persona_2
16.8.2021 ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
4) assegna la casa familiare alla ricorrente che l'abiterà con i figli con termine entro la fine del mese di novembre per il rilascio della stessa da parte del resistente;
5) dispone che avrà il diritto dovere di tenere i figli a settimane CP_1
alterne, dal martedì da dopo la scuola nel periodo scolastico e nel periodo non pagina 6 di 8 scolastico dalle ore 10,00 sino al giovedì con accompagnamento a scuola nel periodo scolastico e con riaccompagnamento dalla madre alle ore 10,00 nel periodo non scolastico;
nella settimana in cui il padre non ha e nei giorni Per_1 Per_2
infrasettimanali, il fine settimana dal venerdì indicativamente dalle ore 18.00 nel periodo scolastico, e dalle ore 18.00 nel periodo non scolastico sino alla domenica sera con riaccompagnamento dalla madre alle ore 21.00 cena inclusa, ma se la madre lavora la domenica sera, il padre li riaccompagnerà direttamente lunedì mattina a scuola;
durante le vacanze natalizie, una settimana alternando di anno in anno con la madre i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 06 gennaio;
durante le vacanze pasquali, metà delle vacanze alternando di anno in anno con la madre il periodo comprendente la domenica di Pasqua con quello comprendente il Lunedi
dell'Angelo; Metà delle vacanze di Carnevale di ogni anno;
le festività infrannuali
(25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08 dicembre, Santo Patrono) restano assorbite, salvo diverso accordo, dal calendario delle frequentazioni ordinario;
durante il periodo estivo non scolastico, i genitori convengono che nel mese di giugno di ogni anno le frequentazioni seguiranno il calendario ordinario;
nel restante periodo estivo, e staranno con i rispettivi genitori sino a 2 Per_1 Per_2
settimane non consecutive ciascuno, con comunicazione del programma delle vacanze entro il 30/05 di ogni anno,
6) pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 175 per ciascun figlio quale contributo al loro mantenimento con rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di novembre compreso revocando il provvedimento provvisorio nella parte in cui ha pagina 7 di 8 fatto decorrere l'assegno dalla data di deposito del ricorso;
7) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 19.11.2024
La Presidente est.
dott.ssa Silvia Rizzuto
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