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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 951/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) nato in CASCINA (PI) il Parte_1 C.F._1
18/02/1956 - elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA CAVOUR N. 8 CARRARA - rappresentato e difeso dall'Avv. PEGAZZANO FERRANDO ATTILIO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) nato in CARRARA (MS) il CP_1 C.F._2
06/10/1956 - elettivamente domiciliato in VIALE TURIGLIANO 13 CARRARA - rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. appellato
(COD. FISC. ) - elettivamente domiciliata presso il Controparte_2 P.IVA_1
difensore in GALLERIA R. SANZIO INT.1/38 MASSA - rappresentata e difesa dall'Avv.
CECCHIERI CARLO MAURIZIO appellata e appellante incidentale
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in Pt_1
accoglimento del presente atto di appello, in riforma della sentenza n. 536/23 emessa dal Tribunale di Massa in data 25/09/2023 dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. (C.F. CP_1
) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Tacca n. 14 bis per negligente ed imperito espletamento del mandato difensivo conferito dal Sig.
nella causa di lavoro promossa nei confronti della società e Parte_1 Parte_2
condannare lo stesso tenuto al risarcimento del danno nella misura determinata sulla base della condanna alle spese del grado di appello (€ 11.459,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge) ed eventualmente per esso la propria assicurazione in caso di Controparte_3
operatività della polizza.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Per l'appellato “affinché l'Ill.mo Collegio presso la Corte di Appello di Genova Voglia, CP_1
per tutte le ragioni suesposte, contrariis rejectis:
- In Via Principale nel Merito: Rigettare lo spiegato Appello poichè infondato in punto di Fatto e di Diritto e contestualmente confermare il contenuto e la statuizione dell'impugnata Sentenza in ogni sua parte, anche adottando una differente Motivazione;
- In Via subordinata nel Merito, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della/e domanda/e dell'Appellante, dichiarare la Terza Chiamata in Garanzia, Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Sede Legale in Bologna (BO), via
[...]
Stalingrado n. 45, C.F. e P.Iva , a manlevare l'Appellato Avv. per P.IVA_1 CP_1 quanto fosse eventualmente tenuto a pagare/adempiere in favore dell'Appellante Sig.
[...]
; Pt_1
- Per gli effetti Condannare il Sig. al Pagamento, nei confronti dell'Appellato, Parte_1
delle Spese e competenze del doppio Grado di Giudizio, oltre Spese Generali, IVA e C.P.A. come per Legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A parere della scrivente Difesa Tecnica, la Causa può essere immediatamente decisa, allo stato dei fatti, dei documenti e soprattutto delle difese e delle Eccezioni sollevate dal Convenuto, con il
Rigetto dell'Appello.
In ogni caso e senza che ciò costituisca o possa costituire alcuna inversione dell'Onere della Prova che dovrà seguire le regole procedurali, l'Appellato, non avendovi formalmente rinunciato, insiste per l'accoglimento di tutte le Istanze Istruttorie formulate in primo grado sia in Atti sia a Verbale
2 sia nelle Note di trattazione Scritta, che si intendono anche in questa Sede come integralmente ritrascritte e riproposte.”
Per l'appellata e appellante incidentale “Sull'appello principale:1) Dichiarare CP_2 inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto l'atto di appello proposto avverso la sentenza n.536/2023; 2) In via subordinata dichiarare inoperatività del contratto di assicurazione di cui alla polizza in atti prodotta:
Sull'appello incidentale: 3) In accoglimento dell'appello incidentale spiegato e in parziale riforma della sentenza oggetto di gravame, dichiarare l'appellante tenuto al pagamento delle spese di lite di primo grado nell'intero determinato nella stessa sentenza, senza operare, a suo favore, la compensazione applicata dal giudice del Tribunale di Massa.
Vinte le spese di questo grado di giudizio.
Non si accetta il contradittorio su domande ed eccezioni nuove.
Infine qualora la Corte lo ritenga opportuno, si insiste perché venga disposto l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell' Controparte_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il Parte_1 suintestato Tribunale al fine di sentir condannare l'avvocato al risarcimento del danno CP_1
dal medesimo patito a titolo di responsabilità contrattuale del professionista.
In particolare, a sostegno della propria pretesa parte attrice deduceva che: i) dal 13/04/1987 al
13/07/2009 il medesimo Signor aveva lavorato alle dipendenze della società Pt_1 Parte_2 che gestisce il noto locale “La Capannina di Franceschi”, con qualifica ufficiale di impiegato di II° livello;
ii) per tutta la durata del rapporto di lavoro, tuttavia, l'attore aveva svolto le mansioni di dirigente e pertanto era stato inquadrato in un livello contrattuale inferiore rispetto alle mansioni effettivamente svolte, ricevendo una retribuzione inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta;
iii) al fine di ottenere l'inquadramento corrispondente alle mansioni superiori svolte ed il riconoscimento delle differenze retributive dovute, nell'anno 2010 il medesimo Parte_1 aveva conferito all'avvocato l'incarico di promuovere un giudizio nei confronti della CP_1 società iv) l'avvocato introduceva il giudizio in questione nel gennaio 2010; v) Parte_2 CP_1
con sentenza n. 1031/2015 del 06/10/2015 il Tribunale di Firenze respingeva il ricorso e condannava il Sig. al pagamento delle spese di lite;
vi) in data 12.1.2016 tale sentenza veniva Pt_1
notificata al Signor elettivamente domiciliato presso il proprio difensore e procuratore Avv. Pt_1
presso la Cancelleria del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro;
vii) in data 06/04/2016 CP_1
l'Avv. ricorreva alla Corte d'Appello di Firenze affinché riformasse totalmente CP_1
l'impugnata sentenza n. 1031/2015; viii) con sentenza n. 686/2016 del 15/09/2016 la Corte
3 d'Appello di Firenze Sezione lavoro dichiarava inammissibile l'appello per tardività e condannava l'odierno attore al pagamento delle spese legali della fase di appello.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il professionista convenuto, chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata e spiegando chiamata di terzo nei confronti della propria compagnia di assicurazione.
Si costituiva in giudizio anche la compagnia di assicurazione a Controparte_4
quale chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria poiché infondata.
La chiamata in causa veniva notificata anche ad Controparte_6
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, la quale nonostante la regolarità della notifica non si costituiva in giudizio, con prosecuzione dello stesso in sua contumacia”.
Con sentenza definitiva n. 536/2023 del 21-25/09/2023, il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, pronunziandosi nella causa promossa da , nei confronti di Parte_1 [...]
e terzi chiamati e CP_1 CP_3 Controparte_4 Controparte_7
(contumace), così decideva: “ Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione
[...]
civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA tutte le domande giudiziali formulate da parte attrice;
2. COMPENSA interamente le spese di lite tra l'Avv. Parte_1 CP_1
3. CONDANNA a rifondere a (un quarto) Parte_1 Controparte_4
delle spese processuali, frazione che liquida in complessivi Euro 9.250,00, di cui euro 1.750,00 per la fase di studio, euro 1.250,00 per la fase introduttiva, euro 2.500,00 per la fase di trattazione, euro 3.750,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
4. NULLA a disporre sulle spese di lite nei confronti di Controparte_6
.
[...]
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte , con atto Parte_1
notificato in data 30.10.2023.
Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto dell'appello. CP_1
Con comparsa si costituiva la quale instava per il rigetto Controparte_8 dell'appello e proponeva appello incidentale inerente al pagamento delle spese di lite del primo grado.
Con ordinanza in data 29/02/2024 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del 27/03/2024 per precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ai sensi dell'art. 350 bis comma 2 c.p.c. veniva
4 assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusionali e fissata all'udienza collegiale di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 18/12/2024.
All'esito di tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, SIA L'APPELLO PRINCIPALE CHE L'APPELLO
INCIDENTALE SONO INFONDATI E DEVONO ESSERE RIGETTATI.
APPELLO PRINCIPALE
1) MOTIVO UNICO - SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL RISARCIMENTO DEL
DANNO QUANTIFICATO NELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CONDANNA AL
PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI DEL GRADO DI APPELLO - Parte appellante censura gli ultimi due capoversi di pag. 5 della decisione di primo grado - inerenti al mancato riconoscimento a favore dell'attore degli importi a titolo di spese legali del procedimento incardinato innanzi la Corte d'Appello di Firenze sez. lavoro e definito con sentenza n.686/2016 – sostenendo che: i) come da costante giurisprudenza sul punto, il cliente deve provare in giudizio che, se l'attività professionale fosse stata diligentemente svolta, ne sarebbe derivata secondo un giudizio probabilistico una situazione di vantaggio;
ii) tale situazione di vantaggio, però, non presume necessariamente l'integrale accoglimento delle pretese del cliente, ossia, nel caso di specie, che la Corte d'Appello di Firenze, in caso di appello tempestivo, avrebbe riformato la sentenza di primo grado, inquadrando il nella qualifica di dirigente;
iii) infatti, l'odierno appellante era Pt_1
inquadrato nella qualifica di impiegato di II livello del CCNL Turismo e tra suddetta qualifica e quella di Dirigente esistono una serie di inquadramenti intermedi (Livello I, quadri, ecc.) che potevano essere riconosciuti dalla Corte, in considerazione dell'accertamento del Giudice di primo grado delle mansioni effettivamente svolte (cfr. sentenza Trib. Firenze n.1031/2015); iv) la richiesta di inquadramento intermedio era stata fatta sia nel ricorso di primo grado che nell'atto di appello dall'Avv. v) pertanto, l'errore in cui incorre il Tribunale di Massa nella sentenza impugnata CP_1
risiede nel non aver riconosciuto la suddetta situazione di vantaggio che, secondo un criterio probabilistico, si sarebbe potuta ottenere qualora, con appello tempestivo, la Corte di Appello di
Firenze, considerato l'accertamento delle mansioni effettuato dal Giudice di primo grado, avesse riconosciuto quantomeno la qualifica intermedia con le relative differenze retributive e contributive;
vi) di conseguenza, l'odierno appellante chiede la riforma della sentenza in merito alla condanna alle spese legali patite nel grado di appello pari ad € 11.459,00 oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge e nella sostanza fondate sulla tardività dell'appello medesimo, spese che dovranno essere corrisposte dall'appellato ed eventualmente dall'assicurazione costituita in CP_1
caso di operatività della polizza.
5 LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) Nell'atto di citazione introduttivo del primo grado si legge: «Tutti i testi escussi hanno confermato senza alcuna smentita che il Sig. era il Direttore a capo di una organizzazione di Pt_1
50/70-80 dipendenti suddivisa in settori e che il “gestiva il personale, dava ordini anche ai Pt_1 capi settore e risolveva i problemi”. La dimensione numerica, la esigenza organizzativa confermano come vi fossero tutti i presupposti di fatto per giustificare una necessaria posizione dirigenziale. in alternativa delle figure dei proprietari assenti nel corso dell'attività di ogni serata lavorativa. La non presenza dei titolari durante l'apertura del locale e quindi l'assenza nei momenti di svolgimento della attività organizzativa e lavorativa, pur chiaramente comprovata da tutti i testi sentiti sulla circostanza, non è stata assolutamente valutata e valorizzata dal Giudice di 1° grado» (pag. 6-7); «A causa del comportamento professionale negligente da parte dell'Avv. parte attrice ha CP_1
subito un danno patrimoniale e non. Il danno patrimoniale subito dal Sig. è dato: a. dal Pt_1
mancato riconoscimento della mansione superiore svolta durante il periodo lavorato presso Parte_2
e pertanto la mancata condanna al pagamento delle differenze retributive quantificate nel
[...] ricorso introduttivo in € 1.444.212,97; b. dal minor trattamento pensionistico dovuto alla minore contribuzione versata. Il mancato riconoscimento dei diritti ha precluso all'attore di poter beneficiare anche ai fini pensionistici della riqualificazione retributiva rivendicata in giudizio. Parte attrice quando ha promosso il giudizio di primo grado non era ancora in pensione»; «Voglia l'Ill.mo
Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: A. Accertare per tutti i motivi indicati in premessa la responsabilità professionale dell'Avv. (C.F. CP_1
) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Tacca n. 14 bis per negligente ed imperito espletamento del mandato difensivo conferito dal Sig.
nella causa di lavoro promossa nei confronti della società B. Parte_1 Parte_2
Accertare e valutare il probabile esito favorevole del giudizio in considerazione degli argomenti riportati nell'atto di appello e che indicano come fortemente probabile il riconoscimento della qualifica di dirigente;
C. Conseguentemente condannare l'Avv. a risarcire a parte CP_1
attrice tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi per le causali sopra indicate nella misura di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito. D. Condannare parte convenuta a risarcire anche il danno pensionistico cagionato al Sig. ammontante alla data odierna ad € 258.302,25 oltre al danno successivo Parte_1
rapportabile alla aspettativa di vita media ed in ogni caso fino alla data della sentenza» (pagg. 56 –
57).
6 II) Le medesime conclusioni venivano reiterate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e in sede di precisazione delle conclusioni.
III) Quindi nessun riferimento né alla possibilità di riconoscimento di un inquadramento intermedio, né al danno correlato al mancato riconoscimento di un inquadramento intermedio, veniva svolto nelle difese di primo grado, ragion per cui la doglianza dell'appellante principale, secondo la quale il Giudice di primo non avrebbe considerato detta possibilità, è palesemente infondata, al limite dell'inammissibilità.
APPELLO INCIDENTALE CP_2
censura la sentenza impugnata nella parte in cui, a pag. 7, il Tribunale ha compensato CP_2
delle spese di lite liquidate in favore della medesima nella misura di tre quarti, in forza della pronuncia n. 77/2018 della Corte Costituzionale, sul presupposto che le difese svolte dall'assicurazione fossero state le stesse utilizzate dal sostenendo che: i) il Tribunale ha CP_1
travisato la sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. “nella parte in cui non è previsto che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.”; ii) le “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” devono essere indicate nella motivazione e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendo essere, invece, espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo;
iii) nel caso di specie, il Tribunale si è limitato ad affermare che
“La terza chiamata si è costituita nel presente procedimento facendo valere nel merito le medesime ragioni già esplicitate dal professionista convenuto, risultando, dunque, la sua attività agevolata da tale circostanza. La compagnia assicurativa, dunque, ha beneficiato delle difese del convenuto principale alle quali ha sostanzialmente aderito.”; iv) la invece, avrebbe fornito CP_2 un'ampia, autonoma e articolata esposizione delle proprie ragioni rispetto a quella del convenuto, come deducibile dalla lettura degli atti depositati;
v) in ogni caso, sul punto, la sentenza è priva di un logico collegamento con i principi sopra enunciati dalla Corte Costituzionale e su cui il Giudice di primo grado ha basato la sua decisione;
vi) il solo riferimento logico-giuridico adottato dal
Giudice di prime cure, oltre non corretto nel merito, costituisce niente di più di un'affermazione di principio ipoteticamente applicabile a qualsiasi procedimento e, pertanto, inidonea a consentire il necessario controllo sull'iter logico-giuridico seguito dall'estensore per la formazione del proprio convincimento.
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) Nella sentenza appellata si legge: «La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato incostituzionale il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il
7 giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. In seguito alla decisione della Consulta, dunque, le ipotesi di compensazione (totale o anche solo parziale) delle spese di lite non sono più unicamente quelle nominate e tipiche, ma si estendono a tutte quelle fattispecie in cui il giudice ravvisa la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni analoghe” a quelle indicate dall'articolo 92 c.p.c. che impongano la compensazione – anche parziale – delle spese di lite. L'articolo 92, comma primo, c.p.c., per parte sua, prevede la possibilità per il giudice di
“escludere la ripetizione” – anche solo parzialmente – delle spese della parte vincitrice “se le ritiene eccessive” rispetto all'attività difensiva concretamente svolta. La terza chiamata si è costituita nel presente procedimento facendo valere nel merito le medesime ragioni già esplicitate dal professionista convenuto, risultando, dunque, la sua attività agevolata da tale circostanza. La compagnia assicurativa, dunque, ha beneficiato delle difese del convenuto principale alle quali ha sostanzialmente aderito» (pag. 7).
II) Nella comparsa di costituzione dell'appellata si legge: «Tra l'altro detta CP_2 affermazione, qualificabile appunto di “mero principio” risulta tale sulla circostanza che l' è stata chiamata in giudizio dall'Avv. quale sua Compagnia di assicurazione e CP_2 CP_1
conseguentemente avrebbe dovuto fare riferimento a quanto dedotto dallo stesso, ma che, come sopra rilevato, in modo del tutto autonomo, ha preso posizione al fine di ottenere il rigetto della domanda attrice, con nuove e diverse argomentazioni sopperendo sul punto all'inerzia difensiva del convenuto. Si sottolinea inoltre che nelle nostre difese avevamo contestato anche l'operatività della polizza, non oggetto di valutazione da parte del Giudice, poiché assorbita dal rigetto della domanda principale» (pag. 14).
III) In realtà, ad avviso della Corte, ben lungi dal limitarsi ad una mera affermazione di principio, il
Giudice di primo grado ha bene esplicitato le ragioni poste a fondamento della propria decisione sul punto, in piena conformità ai dettami della citata pronuncia della Corte Costituzionale e a quanto espressamente stabilito dall'art. 92 c.p.c. in merito all'eccessività delle spese rispetto all'attività difensiva concretamente svolta. Non si tratta di mera affermazione di principio proprio perché il
Tribunale ha valutato che la difesa di si fosse limitata a far valere nel giudizio di primo CP_4
grado le argomentazioni già sviluppate dall'assicurato. Al contrario è l'appellante incidentale che, allo scopo di censurare in modo idoneo la richiamata motivazione, avrebbe dovuto indicare specificamente quali sarebbero le “nuove e diverse argomentazioni” svolte allo scopo di sopperire
“all'inerzia difensiva del convenuto” e non limitarsi a un tale generico richiamo, al quale in sostanza si riduce il contenuto del motivo di appello incidentale in esame, che pertanto è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità. Di nessun rilievo, inoltre, le difese svolte da
8 in merito alla operatività della polizza, proprio in quanto la relativa questione è risultata CP_2
assorbita dal rigetto della domanda principale.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, SIA L'APPELLO PRINCIPALE
CHE L'APPELLO INCIDENTALE DEVONO ESSERE RIGETTATI.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., per quanto attiene il rapporto processuale tra e devono CP_1 Pt_1
pertanto essere poste a carico della parte appellante principale le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal
DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare. Ai fini della determinazione del valore della causa, lo stesso “va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali, sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18465 del 05/07/2024, Rv. 671794 - 01). Nel caso specifico, le richieste risarcitorie dell'appellante erano espressamente limitate in questa sede all'ammontare delle spese legali liquidate nel giudizio di appello dalla Corte di Firenze (€
11.459,00).
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
Per quanto attiene al rapporto processuale tra e stante Parte_3 Pt_1
la soccombenza reciproca, nonché tra e stante le Controparte_8 CP_1
conferma della pronuncia di primo grado, con il rigetto della domanda attorea e il conseguente assorbimento delle questioni concernenti la copertura assicurativa, devono essere integralmente compensate le spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello
9 Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta sia l'appello principale proposto da , sia l'appello incidentale Parte_1
proposto da avverso la sentenza pronunciata inter partes Controparte_9
dal Tribunale di Massa, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € Parte_1
5.809,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore di . CP_1
Compensa integralmente le spese del presente grado tra Controparte_9
le altre parti.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
Genova, 18/12/2024
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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