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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta Sezione civile in persona del Consigliere, dott.ssa Francesca Sicilia, designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 24 marzo 2001, n. 89 e succ. modif., ha pronunciato il seguente
D E C R E T O nel procedimento iscritto al n. 1280/2025 R.G.V.G., in materia di equa riparazione ex lege n.89 del 2001, ad istanza di
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Maria Fidanza (C.F.:
); C.F._2
contro il , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
***** letto il ricorso proposto il 4.3.2025 da volto ad Parte_1 ottenere la liquidazione di un equo indennizzo per l'irragionevole durata di un giudizio civile del quale la ricorrente è stata parte;
esaminata la documentazione allegata;
rilevato, in particolare, che la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1.accertare e dichiarare che il processo iscritto a ruolo in data 22.12.2008 innanzi al Tribunale Civile di Napoli R.G. n.
46686/2008 e pendente innanzi alla Corte di Appello in riassunzione a seguito del giudizio innanzi alla Corte di cassazione, ha violato l'art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché la Legge n.
89/2001 e l'art. 111, secondo comma, Cost., sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo e, per l'effetto
2.accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, ex
L. n. 89/2001, un equo indennizzo pari ad€ 8.827,00 come descritto in
Foglio n. 2 di 6
narrativa, per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della violazione delle predette norme e, per ulteriore effetto 3.condannare il , in persona del Ministro p.t., al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma di€ 8.827,00 o a quella somma maggiore o minore da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione sino al soddisfo.” considerato: che la domanda appare tempestiva, con riferimento al termine semestrale di proponibilità stabilito dall'art. 4 L. n. 89/2001, anche come interpretato dalla Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo-26 aprile 2018, n. 88, in relazione alla possibilità che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza (come nel caso di specie) del procedimento presupposto;
che, in sostanza, non emerge dagli atti l'eventuale tardività della domanda (e, dunque, spettando all'Amministrazione convenuta tale eventuale dimostrazione;
cfr. Cass. civ. Sez. II, 15/12/2021, n. 40136;
Sez. VI - 2 Ord., 23/11/2021, n. 36125); che il procedimento al quale la domanda si riferisce ha avuto nei quattro gradi una durata complessiva di 15 anni, 7 mesi, 24 giorni, come si evince dal seguente prospetto:
a) primo grado: inizio: 12.12.2008 (data di notifica dell'atto di citazione); conclusione: 31.1.2013 (data di pubblicazione della sentenza n. 1361/2013 emessa dal Tribunale di Napoli); durata: 4 anni, 1 mese e
19 giorni;
b) secondo grado: inizio: 11.4.2013 (data di notifica dell'atto di appello); conclusione: 14.2.2022 (data di pubblicazione della sentenza n. 615/2022 emessa da questa Corte); durata: 8 anni, 10 mesi e 3 giorni;
c) terzo grado: inizio: 13.4.2022 (data di notifica del ricorso); conclusione: 26.3.2024 (data di deposito ordinanza n. 1364/2024 della
Suprema Corte di cassazione): durata: 1 anno, 11 mesi e 13 giorni;
d) giudizio di rinvio: 13.6.2024 (data di notifica dell'atto di ricorso in riassunzione); conclusione: 4.3.2025 (data di proposizione del ricorso ex
Foglio n. 3 di 6
lege n.89/2001, essendo ancora pendente il procedimento presupposto); durata: 8 mesi e 19 giorni;
che, in tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, il principio della unitarietà del procedimento impone che la durata del giudizio presupposto vada riguardata nel suo complesso e non limitatamente alla singola fase processuale che si sia protratta oltre il rispettivo "standard" di ragionevolezza (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord.,
21/01/2019, n. 1520); che, ai fini dell'accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della l. n. 89 del 2001, poiché lo stesso va determinato, di regola, in tre anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per ciascuna fase successiva, la durata ragionevole del giudizio di rinvio - tanto quello disposto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., quanto quello disposto dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. - va individuata nella misura di un anno in quanto prosecuzione del processo originario (cfr. Cass. civ. Sez. II
Ord., 05/09/2019, n. 22299; Sez. VI - 2, 02-10-2015, n. 19769); che, pertanto, il periodo eccedente il termine ragionevole fissato dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 (complessivi 7 anni: 3 per il primo grado, 2 per il secondo, 1 per il terzo, 1 per il giudizio di rinvio) è quantificabile, in relazione ai quattro gradi di giudizio, in 8 anni, 7 mesi, 24 giorni;
che, alla luce dei criteri indicati dall'art. 2-bis, comma 2, L. cit. e, in particolare, della natura degli interessi coinvolti nella lite (di natura patrimoniale), e dell'esito globale del processo, l'indennizzo dovuto a
- per il pregiudizio non patrimoniale Parte_1 presuntivamente (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 09/04/2019, n. 9919) patito (non emergendo elementi di segno contrario) per il superamento dei detti limiti di ragionevole durata del processo e dovendo il risarcimento del danno non patrimoniale essere proporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord.,
17/01/2020, n. 974) - può essere equamente determinato nel
Foglio n. 4 di 6
complessivo importo di euro 3.600,00 (così calcolato: importo di minimo euro 400,00 per ognuno degli 8 anni di eccessiva durata del processo, cui aggiungere una frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente il termine ragionevole di durata del processo) - importo non inferiore alla misura minima fissata dall'art. 2-bis, comma 1, L. cit., né superiore al valore della causa, secondo quanto prescritto dal comma 3 dello stesso articolo, senza l'aumento di cui al citato art.
2-bis, co.1, ultimo inciso (“…fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”), aumento da considerarsi facoltativo (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 01-02-2019, n.
3157); che, invero, trattandosi di ricorso ex lege n.89/2001 depositato dopo il
1° Gennaio 2016, occorre fare riferimento ai valori minimi e massimi
(“…non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno,
o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.”) indicati dall'art.2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001, nel testo novellato dalla legge n. 208 del 2015 (cfr. Cass. civ.
Sez. II Ord., 28/05/2019, n. 14521; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
14/10/2019, n. 25837); che non può essere accordata la rivalutazione monetaria, in ragione del carattere indennitario dell'obbligazione in questione, mentre gli interessi richiesti devono decorrere dalla data della domanda di equa riparazione
(cfr., Cass. civ. Sez. I, 05/09/2011, n. 18150; cfr. anche Cass. civ. Sez.
VI - 2, 19-12-2016, n. 26206); considerato, altresì: che, con riferimento alla liquidazione dei compensi di questa fase, vanno applicati i parametri di cui alla tabella n. 8, rubricata
"procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo la prestazione difensiva nell'interesse della ricorrente stata ultimata il 4.3.2025, ossia dopo il 23.10.2022, data di entrata in vigore di tale decreto;
cfr. sul
Foglio n. 5 di 6
punto, l'art. 6 del DM 147/2022), con riferimento al valore della causa, determinato, ex art. 5 dello stesso decreto, in euro 4.800,00, conseguente operatività dello scaglione da euro 0 ad euro 5.200,00; che, invero, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di
"atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento ex lege "Pinto" e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 31-07-
2020, n. 16512; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18-01-2021, n.
715);
P. Q. M.
Letto ed applicato l'art. 3, comma 5, L. cit.,
INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, di Controparte_1 pagare, senza dilazione:
a) a a titolo di equa riparazione per violazione Parte_1 del termine ragionevole di durata del giudizio civile innanzi indicato, la somma di euro 3.600,00, maggiorata degli interessi legali dal 9.2.2024 sino al soddisfo;
b) all'avv. Antonia Maria le spese del presente procedimento, liquidate in complessivi euro 500,00 (di cui euro 27,00 per esborsi ed euro
473,00 per compenso professionale), oltre rimborso forfettario (15%),
CPA e IVA come per legge;
Foglio n. 6 di 6
autorizza, in mancanza di immediato pagamento, la provvisoria esecuzione del decreto.
Napoli, 25.3.2025
Il Consigliere designato dott.ssa Francesca Sicilia
Quarta Sezione civile in persona del Consigliere, dott.ssa Francesca Sicilia, designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 24 marzo 2001, n. 89 e succ. modif., ha pronunciato il seguente
D E C R E T O nel procedimento iscritto al n. 1280/2025 R.G.V.G., in materia di equa riparazione ex lege n.89 del 2001, ad istanza di
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Maria Fidanza (C.F.:
); C.F._2
contro il , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
***** letto il ricorso proposto il 4.3.2025 da volto ad Parte_1 ottenere la liquidazione di un equo indennizzo per l'irragionevole durata di un giudizio civile del quale la ricorrente è stata parte;
esaminata la documentazione allegata;
rilevato, in particolare, che la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1.accertare e dichiarare che il processo iscritto a ruolo in data 22.12.2008 innanzi al Tribunale Civile di Napoli R.G. n.
46686/2008 e pendente innanzi alla Corte di Appello in riassunzione a seguito del giudizio innanzi alla Corte di cassazione, ha violato l'art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché la Legge n.
89/2001 e l'art. 111, secondo comma, Cost., sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo e, per l'effetto
2.accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, ex
L. n. 89/2001, un equo indennizzo pari ad€ 8.827,00 come descritto in
Foglio n. 2 di 6
narrativa, per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della violazione delle predette norme e, per ulteriore effetto 3.condannare il , in persona del Ministro p.t., al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma di€ 8.827,00 o a quella somma maggiore o minore da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione sino al soddisfo.” considerato: che la domanda appare tempestiva, con riferimento al termine semestrale di proponibilità stabilito dall'art. 4 L. n. 89/2001, anche come interpretato dalla Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo-26 aprile 2018, n. 88, in relazione alla possibilità che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza (come nel caso di specie) del procedimento presupposto;
che, in sostanza, non emerge dagli atti l'eventuale tardività della domanda (e, dunque, spettando all'Amministrazione convenuta tale eventuale dimostrazione;
cfr. Cass. civ. Sez. II, 15/12/2021, n. 40136;
Sez. VI - 2 Ord., 23/11/2021, n. 36125); che il procedimento al quale la domanda si riferisce ha avuto nei quattro gradi una durata complessiva di 15 anni, 7 mesi, 24 giorni, come si evince dal seguente prospetto:
a) primo grado: inizio: 12.12.2008 (data di notifica dell'atto di citazione); conclusione: 31.1.2013 (data di pubblicazione della sentenza n. 1361/2013 emessa dal Tribunale di Napoli); durata: 4 anni, 1 mese e
19 giorni;
b) secondo grado: inizio: 11.4.2013 (data di notifica dell'atto di appello); conclusione: 14.2.2022 (data di pubblicazione della sentenza n. 615/2022 emessa da questa Corte); durata: 8 anni, 10 mesi e 3 giorni;
c) terzo grado: inizio: 13.4.2022 (data di notifica del ricorso); conclusione: 26.3.2024 (data di deposito ordinanza n. 1364/2024 della
Suprema Corte di cassazione): durata: 1 anno, 11 mesi e 13 giorni;
d) giudizio di rinvio: 13.6.2024 (data di notifica dell'atto di ricorso in riassunzione); conclusione: 4.3.2025 (data di proposizione del ricorso ex
Foglio n. 3 di 6
lege n.89/2001, essendo ancora pendente il procedimento presupposto); durata: 8 mesi e 19 giorni;
che, in tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, il principio della unitarietà del procedimento impone che la durata del giudizio presupposto vada riguardata nel suo complesso e non limitatamente alla singola fase processuale che si sia protratta oltre il rispettivo "standard" di ragionevolezza (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord.,
21/01/2019, n. 1520); che, ai fini dell'accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della l. n. 89 del 2001, poiché lo stesso va determinato, di regola, in tre anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per ciascuna fase successiva, la durata ragionevole del giudizio di rinvio - tanto quello disposto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., quanto quello disposto dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. - va individuata nella misura di un anno in quanto prosecuzione del processo originario (cfr. Cass. civ. Sez. II
Ord., 05/09/2019, n. 22299; Sez. VI - 2, 02-10-2015, n. 19769); che, pertanto, il periodo eccedente il termine ragionevole fissato dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 (complessivi 7 anni: 3 per il primo grado, 2 per il secondo, 1 per il terzo, 1 per il giudizio di rinvio) è quantificabile, in relazione ai quattro gradi di giudizio, in 8 anni, 7 mesi, 24 giorni;
che, alla luce dei criteri indicati dall'art. 2-bis, comma 2, L. cit. e, in particolare, della natura degli interessi coinvolti nella lite (di natura patrimoniale), e dell'esito globale del processo, l'indennizzo dovuto a
- per il pregiudizio non patrimoniale Parte_1 presuntivamente (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 09/04/2019, n. 9919) patito (non emergendo elementi di segno contrario) per il superamento dei detti limiti di ragionevole durata del processo e dovendo il risarcimento del danno non patrimoniale essere proporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord.,
17/01/2020, n. 974) - può essere equamente determinato nel
Foglio n. 4 di 6
complessivo importo di euro 3.600,00 (così calcolato: importo di minimo euro 400,00 per ognuno degli 8 anni di eccessiva durata del processo, cui aggiungere una frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente il termine ragionevole di durata del processo) - importo non inferiore alla misura minima fissata dall'art. 2-bis, comma 1, L. cit., né superiore al valore della causa, secondo quanto prescritto dal comma 3 dello stesso articolo, senza l'aumento di cui al citato art.
2-bis, co.1, ultimo inciso (“…fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”), aumento da considerarsi facoltativo (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 01-02-2019, n.
3157); che, invero, trattandosi di ricorso ex lege n.89/2001 depositato dopo il
1° Gennaio 2016, occorre fare riferimento ai valori minimi e massimi
(“…non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno,
o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.”) indicati dall'art.2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001, nel testo novellato dalla legge n. 208 del 2015 (cfr. Cass. civ.
Sez. II Ord., 28/05/2019, n. 14521; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
14/10/2019, n. 25837); che non può essere accordata la rivalutazione monetaria, in ragione del carattere indennitario dell'obbligazione in questione, mentre gli interessi richiesti devono decorrere dalla data della domanda di equa riparazione
(cfr., Cass. civ. Sez. I, 05/09/2011, n. 18150; cfr. anche Cass. civ. Sez.
VI - 2, 19-12-2016, n. 26206); considerato, altresì: che, con riferimento alla liquidazione dei compensi di questa fase, vanno applicati i parametri di cui alla tabella n. 8, rubricata
"procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo la prestazione difensiva nell'interesse della ricorrente stata ultimata il 4.3.2025, ossia dopo il 23.10.2022, data di entrata in vigore di tale decreto;
cfr. sul
Foglio n. 5 di 6
punto, l'art. 6 del DM 147/2022), con riferimento al valore della causa, determinato, ex art. 5 dello stesso decreto, in euro 4.800,00, conseguente operatività dello scaglione da euro 0 ad euro 5.200,00; che, invero, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di
"atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento ex lege "Pinto" e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 31-07-
2020, n. 16512; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18-01-2021, n.
715);
P. Q. M.
Letto ed applicato l'art. 3, comma 5, L. cit.,
INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, di Controparte_1 pagare, senza dilazione:
a) a a titolo di equa riparazione per violazione Parte_1 del termine ragionevole di durata del giudizio civile innanzi indicato, la somma di euro 3.600,00, maggiorata degli interessi legali dal 9.2.2024 sino al soddisfo;
b) all'avv. Antonia Maria le spese del presente procedimento, liquidate in complessivi euro 500,00 (di cui euro 27,00 per esborsi ed euro
473,00 per compenso professionale), oltre rimborso forfettario (15%),
CPA e IVA come per legge;
Foglio n. 6 di 6
autorizza, in mancanza di immediato pagamento, la provvisoria esecuzione del decreto.
Napoli, 25.3.2025
Il Consigliere designato dott.ssa Francesca Sicilia