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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/06/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1784/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 vv. NIELLO elettivamente domiciliata in FERMO, VIA GIOVANNI AGNELLI, N. 22/24, presso il difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_2
i . M INNUCCI e dell'avv. MICHELE CARDENA', elettivamente domiciliata in FERMO, VIA BELLESI N. 66, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPONENTE
E CONTRO con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI LANCIOTTI e dell'avv. Controparte_3
MARCO TOMASSINI, elettivamente domiciliato in FERMO, C.SO CEFALONIA N. 46, presso il difensore, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_3
GIOVANNI ROVEDA, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Fermo, la chiedeva ed otteneva il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 523/2023 nei confronti della intimante il pagamento della somma di CP_1
euro 23.780,00 oltre interessi e spese, a titolo di presunti mancati pagamenti in relazione ad un contratto di appalto.
Avverso detto d.i., notificato in data 27.10.2023, la proponeva opposizione Parte_1
con atto di citazione ritualmente notificato con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva che questo Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE:
- accertato esser devoluta ogni controversia inerente il contratto di appalto dell'1.09.2020 alla competenza del Collegio Arbitrale di cui all'art.
9.3 dello stesso contratto, rilevata per l'effetto l'incompetenza dell'intestata autorità giudiziaria ad emettere il D.I. n° 523/2023, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il D.I. n° 523/2023 nel procedimento contraddistinto al n° 1420/2023 RG emesso dal Tribunale di Fermo in data 23.10.2023 e notificato in data 27.10.2023;
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA (per la denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di arbitrato/incompetenza): autorizzare ex art. 269 c.p.c. e disporre la chiamata in causa del Direttore dei lavori geom. res. a Fermo via Pompeiana n. 258/a, , fissando con decreto altra data Controparte_3
d'udienza, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc,
SEMPRE IN VIA SUBORDINATA (per la denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di arbitrato/incompetenza): SI SVOLGONO LE SEGUENTI CONCLUSIONI DI
MERITO:
IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE:
- accertato e dichiarato, per i motivi tutti in fatto ed in diritto esposti in narrativa, l'inadempimento di non scarsa importanza della ricorrente-opposta e/o del chiamato geom. quale direttore dei Controparte_3
2 lavori alle obbligazioni contrattuali rispettivamente assunte verso come meglio descritte nella superiore CP_1
narrativa;
- accertato altresì in particolare che, in conseguenza del predetto inadempimento contrattuale, alla data del 30.10.2023, siano maturati in favore dell'esponente crediti da penale contrattuale pari ad € 102.750,00 e da risarcimento per difettosa esecuzione dell'opera pari ad € 8.000,00;
- accertato inoltre che in conseguenza del predetto inadempimento in capo all'esponente derivavano danni ulteriori (mancati ricavi locatizi, mancate possibilità di vendita, maggiori costi delle materie prima e della manodopera, ecc.) per somme non inferiori ed € 100.000,00;
- accertato il giustificato rifiuto di di dare corso al pagamento degli importi richiesti dalla CP_1
ricorrente mediante D.I. n° 523/2023 ex art. 1460 c.c.; per l'effetto:
- dichiarare l'infondatezza delle pretese di pagamento avanzate dalla ricorrente-opposta nei confronti di in forza dei titoli sottesi al D.I. n° 523/2023, così come di ogni eventuale ulteriore importo che CP_1
dovesse essere richiesto e fatturato dalla società convenuta successivamente alla notifica del presente atto di citazione;
- quindi revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il D.I. n° 523/2023 nel procedimento contraddistinto al n° 1420/2023 RG emesso dal Tribunale di Fermo in data 23.10.2023 e notificato in data
27.10.2023 e condannare in via riconvenzionale la ricorrente-opposta e/o il terzo chiamato al pagamento in favore dell'esponente società del residuo importo di euro 210.750,00, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà accertata come dovuta in relazione alle causali di cui in narrativa e ai danni subìti e subendi all'esito dell'espletanda attività istruttoria, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi.
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO:
- in ogni caso, in via gradata, previa compensazione ex art. 1241 c.c. e ss. delle rispettive poste di credito/debito, condannare in via riconvenzionale la ricorrente-opposta e/o il terzo chiamato al pagamento in favore dell'esponente società del residuo minore importo rispetto alla somma di euro 210.750,00, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà accertata come dovuta in relazione alle causali di cui in narrativa e ai danni subìti e subendi all'esito dell'espletanda attività istruttoria, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
3 Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione chiedendo che questo Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi suindicati:
In via principale rigettare l'opposizione come ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto, con ogni conseguente statuizione in punto di spese del procedimento”.
Instaurato il contraddittorio, autorizzata la chiamata del terzo questi Controparte_3
si costituiva in giudizio, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare di merito,
- ACCERTATA e DICHIARATA la carenza di legittimazione passiva in capo al Geom.
per le ragioni esposte, DISPORRE L'ESTROMISSIONE dal giudizio dello stesso, Controparte_3
ovvero, in via preliminare subordinata (nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva):
- AUTORIZZARE ex art. 269 c.p.c. e DISPORRE la chiamata in causa della società
[...]
, c.f. – P.I. , con sede in Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4
20123 Milano, Piazza Vetra n. 17, quale impresa assicuratrice per la responsabilità professionale del Geom.
fissando con decreto la nuova data di prima udienza allo scopo di consentirne la citazione Controparte_3
nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.; nel merito,
- ACCERTATO e DICHIARATO che la non ha mai conferito al Geom. CP_1 CP_3
l'incarico professionale di direzione dei lavori sul cantiere edile di Fermo, Via Pompeiana,
[...]
RIGETTARE la domanda attorea, poiché infondata sia in fatto che in diritto.
In subordine, nella denegata ipotesi in cui all'esito del giudizio dovesse essere accertata la qualifica di direttore dei lavori in capo al Geom. nonché accertata la sussistenza dei vizi e difetti lamentati Controparte_3
dall'attrice-opponente, ovvero la violazione del termine di consegna dell'opera come la mancata riconsegna del cantiere,
- ACCERTARE e DICHIARARE l'esclusione di qualsivoglia responsabilità professionale in capo al Geom. in relazione ai predetti difetti e/o inadempimenti contrattuali;
Controparte_3
4 in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta sussistente una qualsivoglia responsabilità professionale in capo al Geom. in relazione ai fatti di causa, Controparte_3
- CONDANNARE la società , c.f. Controparte_4
– P.I. , con sede in 20123 Milano, Piazza Vetra n. 17, quale impresa P.IVA_3 P.IVA_4
assicuratrice per la responsabilità professionale del Geom. in forza di Polizza n. Controparte_3
IFL0004942.074106, emessa in Milano il 28.03.2024, a sollevare e manlevare il Geom. CP_3
da ogni e qualsivoglia pronuncia risarcitoria emessa a suo carico e quindi a rifondere allo stesso
[...]
qualsivoglia somma che egli dovesse eventualmente essere tenuto a corrispondere all'attrice in CP_1
conseguenza di statuizioni riparatorie, risarcitorie o restitutorie.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Differita l'udienza di prima comparizione e trattazione per consentire la chiamata in causa del terzo , questa si costituiva in Controparte_4
giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia il Tribunale di Fermo:
1. nel merito, respingere la domanda rivolta nei confronti del Geom. perché Controparte_3
infondata in fatto ed in diritto;
2. in via subordinata, limitare ogni eventuale obbligazione in capo ad secondo i limiti, CP_4
condizioni, massimali, franchigie per sinistro previsti dalla polizza.
3. Con integrale rifusione di spese e competenze di causa”.
Definito il tema della lite in punto di eccezione di incompetenza ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente, con il proprio atto di citazione, assumeva in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, quanto segue:
1. preliminarmente, doveva essere eccepito il difetto di competenza del Tribunale adito in favore di un collegio arbitrale, sulla scorta di quanto previsto dalle parti nel contratto di appalto del 01.09.2020 il quale, all'art. 9.3, devolveva al predetto arbitrato tutte le controversie derivanti
5 dall'interpretazione e/o esecuzione dello stesso nonché da eventuali patti integrativi, modificativi, esecutivi purché compromettibili in arbitri;
2. in via subordinata, doveva essere eccepito l'inadempimento contrattuale della
[...]
alle obbligazioni contrattuali assunte, la mancata riconsegna del cantiere e la CP_2
violazione del termine previsto per l'ultimazione dei lavori. Da ultimo, l'opera realizzata era affetta da vizi;
3. l'inadempimento della controparte giustificava il mancato pagamento delle fatture relative al saldo del corrispettivo previsto e la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava quanto segue:
• l'eccezione di incompetenza doveva essere rigettata in quanto la clausola compromissoria invocata dalla controparte era nulla, avendo natura vessatoria e non essendo stata autonomamente sottoscritta. La stessa, infatti, era stata contenuta in un contratto, sprovvisto dell'allegato computo metrico e dell'elenco dei prezzi, predisposto dal tecnico di fiducia della Committente;
• la predetta committente, in relazione al contratto di appalto per la “Demolizione e ricostruzione di edificio residenziale – struttura portante e copertura finita con annesse opere di sbancamento,
[giusta] Permesso di Costruire n. 15 del 17.03.2017”, dava atto di essersi dichiarata debitrice nei confronti dell'Appaltatrice dell'importo di euro 190.000,00, oltre iva, e di aver previsto, all'art. 3.3, anche la tempistica dei pagamenti da essa dovuti. Ancora la committente, con successiva scrittura privata datata 03.09.2020, ribadito di essere debitrice nei confronti dell'Appaltatrice del detto importo per l'esecuzione dei lavori appaltati, dichiarava di essere, a Controparte_2
sua volta, creditrice del pari importo di euro 190.000,00, nei confronti della società
[...]
indicando la tempistica dei pagamenti, in forza di preliminare di compravendita Pt_2
immobiliare con questa sottoscritto in data 01.09.2020 cui era seguito l'atto pubblico di compravendita del 09.10.2020;
• il detto credito veniva ceduto pro soluto dalla alla che lo CP_1 Controparte_2
accettava ad estinzione integrale del suo credito nei confronti della Committente. Tuttavia, la debitrice ceduta . non onorava gli impegni assunti, risultando ancora debitrice nei Pt_2 CP_1
6 confronti della cessionaria dell'importo di euro 56.000,00 per sorte ed iva compresa al 10% oltre interessi legali;
• nessun inadempimento era imputabile alla parte opposta, in relazione, sia alla sostenuta violazione del termine di ultimazione dei lavori, sia alla riconsegna del cantiere, sia agli asseriti vizi dell'opera.
costituitosi in giudizio, specificava quanto segue: Controparte_3
• nessun incarico professionale per la direzione dei lavori era mai stato conferito al Geom. dalla società Controparte_3 CP_1
• nessun coinvolgimento del sussisteva, poi, con riguardo all'inadempimento CP_3
della opposta, in quanto la natura delle contestazioni mosse dalla committente escludeva l'addebitabilità delle stesse al direttore dei lavori;
• in ogni caso, doveva essere contestata anche la quantificazione del danno asseritamente subito, come lamentato dalla parte opponente;
• conseguiva la carenza di legittimazione passiva in capo al e, nel merito, l'assenza CP_3
di profili di responsabilità;
• in via subordinata, nell'ipotesi di accertata responsabilità del terzo, lo stesso aveva diritto ad essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazioni.
La , costituitasi in giudizio, istava per Controparte_4
il rigetto delle domande avanzate nei confronti di in subordine rilevava Controparte_3
Cont come, ogni eventuale obbligazione in capo alla dovesse essere limitata in base alle condizioni, ai massimali e alle franchigie e scoperti previsti dalla polizza di assicurazione stipulata tra le parti.
Tanto detto, deve osservarsi quanto segue.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò premesso, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di incompetenza di questo
Tribunale, sollevata dall'opponente in virtù della sussistenza, nell'ambito del contratto di
7 appalto, stipulato in data 01.09.2020, in essere tra le parti, all'art. 9.3, di una clausola compromissoria.
Nello specifico, l'art.
9.3 del contratto di appalto stipulato dalla e dalla parte Parte_1
opposta, menziona una clausola di arbitrato in base alla quale “
1. Le parti convengono di deferire qualsiasi controversia derivante dal presente contratto a ad un Collegio Arbitrale in sede di Arbitrato Rituale.
2. A riguardo tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, nonchè da eventuali patti integrativi, modificativi, esecutivi, purchè compromettibili in arbitri, saranno risolte mediante arbitrato.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto, su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Fermo
4. Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previsto dall'art. 810 c. 1 c.p.c..
5. Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.
6. La sede dell'arbitrato è fissata in Fermo”.
Tale eccezione è fondata e va, pertanto, accolta.
Sul punto, preme osservare, come correttamente dedotto dalla parte opponente, come questi è tenuto a dedurre l'eccezione di arbitrato a pena di decadenza nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e richiedere al giudice ordinario la declaratoria di nullità del titolo monitorio.
Se da una parte, infatti, il giudice ordinario è sempre competente ad emettere un decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio (e ciò in quanto la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio), dall'altra parte, quando sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nella convenzione arbitrale e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice ordinario precedentemente adito che deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti davanti agli arbitri (cfr., ex multis,
8 Cass. Civ., Sez. VI, 1 aprile 2019, n. 9035; Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21550;
Cass. Civ., Sez. I, 28 luglio 1999, n. 8166; Tribunale Milano, 19 ottobre 2017 n. 10590).
La nullità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo debbono essere disposte con provvedimento decisorio, assunto nella forma di sentenza e non di ordinanza in quanto quella del giudice dell'opposizione è una competenza funzionale alla verifica del titolo monitorio opposto (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594).
Quanto alla qualificazione dell'arbitrato, deve rilevarsi come la Corte di Cassazione, ha stabilito che, con l'arbitrato rituale, le parti convengono che la soluzione di eventuali controversie deve affidarsi ad un collegio arbitrale il cui lodo è suscettibile di esecutività ed idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c. Con l'arbitrato irrituale, invece, le parti affidano all'arbitro o agli arbitri, la soluzione di controversie insorte o che possono insorgere tra loro soltanto attraverso lo strumento negoziale, ovvero, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro volontà, impegnandosi a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (cfr. 19 agosto 2013, n.
19182).
In particolare, se le parti hanno adottato le regole sostanziali e procedimentali del codice di procedura civile, l'arbitrato sarà rituale;
viceversa, se le parti hanno predisposto una forma di risoluzione delle controversie, in deroga alle regole del codice di procedura civile, l'arbitrato sarà irrituale (cfr. Cass. 1497/2007).
Data la natura derogatoria dell'arbitrato irrituale, deriva che, nel dubbio, l'arbitrato va, di norma, qualificato come rituale (cfr. Cass. Sez. 1, n. 6909 del 07/04/2015, Rv. 634958 - 01).
Nel caso di specie, deve rilevarsi come nessuna deroga alle regole del codice di procedura di civile sia stata specificamente menzionata dalle parti e neppure emerge la volontà di demandare la risoluzione delle controversie a mezzo del conferimento di un incarico negoziale (cfr. sul punto Cass. n. 3393/1971, secondo cui “nella interpretazione della volontà delle parti, ai fini del riconoscimento della fattispecie di un arbitrato rituale è soprattutto rilevante la clausola che demanda agli arbitri <la decisione di tutte le controversie che possono sorgere in dipendenza> di un determinato contratto, deponendo tale espressione più per l'istaurazione di un giudizio che per il conferimento di un semplice incarico di natura negoziale”). Pertanto, deve affermarsi la natura rituale del lodo in questione.
9 Tanto detto, deve affrontarsi la questione relativa alla eccepita inefficacia della clausola compromissoria in virtù dell'asserita mancata approvazione per iscritto della clausola stessa, alla quale deve attribuirsi contenuto vessatorio.
Ebbene, l'argomento non coglie nel segno.
È noto come la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale deve farsi per iscritto (cfr. Cass. 8788/2000), ma solo nei contratti con condizioni generali predisposti da un solo contraente ovvero conclusi con sottoscrizione di moduli o formulari. In questi casi la clausola compromissoria deve essere approvata specificatamente per iscritto (cfr. Cass.
4531/2023; Cass. 8407/1996). In linea con quanto appena rilevato, poi, quanto alle modalità di sottoscrizione della clausola compromissoria, deve tenersi conto del disposto dell'art. 33, comma 2 l., lett. t, cod. cons. (clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore), a tenore del quale si è ritenuto che l'espressione «deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria», ricompresa nell'ambito della presunzione di vessatorietà, fino a prova contraria, debba essere riferita anche alle clausole compromissorie, sia per arbitrato rituale, sia irrituale. Valga, in ogni caso, l'eccezione, costituita dall'ipotesi in cui le clausole compromissorie siano state convenute a vantaggio del consumatore, oppure quando sia lasciata al consumatore la facoltà di avvalersene.
Ebbene, nel caso di specie, non ricorre, da un lato, un'ipotesi di contratto con condizioni generali predisposte da un solo contraente ovvero concluso con sottoscrizione di moduli o formulari, integrando il contratto d'appalto per cui è causa un negozio con uno schema negoziale ben difforme da quelli appena citati, neppure essendo rilevante che la predisposizione sia ascrivibile alla committente. Ed invero, come correttamente rilevato dall'opponente, “in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto
l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con
10 riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (cfr. Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 20461 del 28/09/2020 (Rv. 659229 - 01)).
Ancora, sul punto, “la mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale è del tutto insufficiente a giustificare l'automatica applicazione al regolamento contrattuale della tutela apprestata negli artt. 1341 e 1342 cod. civ., occorrendo, in aggiunta, che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sicché la conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere se stipulare o meno” (cfr. Cass. n. 17073/2013).
Ebbene, nulla di tutto quanto appena enunciato è stato dimostrato dalla parte opposta.
Quanto al diverso angolo prospettico, nella specie non ricorre neppure un'ipotesi che coinvolga un consumatore, assurgendo indubitabilmente entrambe le parti a rango di professionisti.
Ne consegue, pertanto, l'incompetenza del Tribunale adito in favore della competenza arbitrale, in forza dell'art.
9.3 del contratto di appalto e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali tra la parte opponente e la parte opposta, liquidate come in dispositivo, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i parametri minimi, seguono la soccombenza.
Quanto alle spese di lite tra le parti terze chiamate e i chiamanti, alla luce delle ragioni della decisione e della esiguità delle difese svolte, sussistono giusti motivi per la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1784/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ dichiara l'incompetenza del Tribunale di Fermo in favore della competenza arbitrale;
❖ per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 523/2023, emesso in data
23.10.2023 dal Tribunale di Fermo, che revoca;
11 ❖ condanna la parte opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 4.217,00 per onorari, € 786,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
❖ compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti del giudizio.
Così deciso in Fermo, in data 27.06.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1784/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 vv. NIELLO elettivamente domiciliata in FERMO, VIA GIOVANNI AGNELLI, N. 22/24, presso il difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_2
i . M INNUCCI e dell'avv. MICHELE CARDENA', elettivamente domiciliata in FERMO, VIA BELLESI N. 66, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPONENTE
E CONTRO con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI LANCIOTTI e dell'avv. Controparte_3
MARCO TOMASSINI, elettivamente domiciliato in FERMO, C.SO CEFALONIA N. 46, presso il difensore, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_3
GIOVANNI ROVEDA, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Fermo, la chiedeva ed otteneva il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 523/2023 nei confronti della intimante il pagamento della somma di CP_1
euro 23.780,00 oltre interessi e spese, a titolo di presunti mancati pagamenti in relazione ad un contratto di appalto.
Avverso detto d.i., notificato in data 27.10.2023, la proponeva opposizione Parte_1
con atto di citazione ritualmente notificato con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva che questo Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE:
- accertato esser devoluta ogni controversia inerente il contratto di appalto dell'1.09.2020 alla competenza del Collegio Arbitrale di cui all'art.
9.3 dello stesso contratto, rilevata per l'effetto l'incompetenza dell'intestata autorità giudiziaria ad emettere il D.I. n° 523/2023, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il D.I. n° 523/2023 nel procedimento contraddistinto al n° 1420/2023 RG emesso dal Tribunale di Fermo in data 23.10.2023 e notificato in data 27.10.2023;
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA (per la denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di arbitrato/incompetenza): autorizzare ex art. 269 c.p.c. e disporre la chiamata in causa del Direttore dei lavori geom. res. a Fermo via Pompeiana n. 258/a, , fissando con decreto altra data Controparte_3
d'udienza, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc,
SEMPRE IN VIA SUBORDINATA (per la denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di arbitrato/incompetenza): SI SVOLGONO LE SEGUENTI CONCLUSIONI DI
MERITO:
IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE:
- accertato e dichiarato, per i motivi tutti in fatto ed in diritto esposti in narrativa, l'inadempimento di non scarsa importanza della ricorrente-opposta e/o del chiamato geom. quale direttore dei Controparte_3
2 lavori alle obbligazioni contrattuali rispettivamente assunte verso come meglio descritte nella superiore CP_1
narrativa;
- accertato altresì in particolare che, in conseguenza del predetto inadempimento contrattuale, alla data del 30.10.2023, siano maturati in favore dell'esponente crediti da penale contrattuale pari ad € 102.750,00 e da risarcimento per difettosa esecuzione dell'opera pari ad € 8.000,00;
- accertato inoltre che in conseguenza del predetto inadempimento in capo all'esponente derivavano danni ulteriori (mancati ricavi locatizi, mancate possibilità di vendita, maggiori costi delle materie prima e della manodopera, ecc.) per somme non inferiori ed € 100.000,00;
- accertato il giustificato rifiuto di di dare corso al pagamento degli importi richiesti dalla CP_1
ricorrente mediante D.I. n° 523/2023 ex art. 1460 c.c.; per l'effetto:
- dichiarare l'infondatezza delle pretese di pagamento avanzate dalla ricorrente-opposta nei confronti di in forza dei titoli sottesi al D.I. n° 523/2023, così come di ogni eventuale ulteriore importo che CP_1
dovesse essere richiesto e fatturato dalla società convenuta successivamente alla notifica del presente atto di citazione;
- quindi revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il D.I. n° 523/2023 nel procedimento contraddistinto al n° 1420/2023 RG emesso dal Tribunale di Fermo in data 23.10.2023 e notificato in data
27.10.2023 e condannare in via riconvenzionale la ricorrente-opposta e/o il terzo chiamato al pagamento in favore dell'esponente società del residuo importo di euro 210.750,00, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà accertata come dovuta in relazione alle causali di cui in narrativa e ai danni subìti e subendi all'esito dell'espletanda attività istruttoria, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi.
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO:
- in ogni caso, in via gradata, previa compensazione ex art. 1241 c.c. e ss. delle rispettive poste di credito/debito, condannare in via riconvenzionale la ricorrente-opposta e/o il terzo chiamato al pagamento in favore dell'esponente società del residuo minore importo rispetto alla somma di euro 210.750,00, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà accertata come dovuta in relazione alle causali di cui in narrativa e ai danni subìti e subendi all'esito dell'espletanda attività istruttoria, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
3 Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione chiedendo che questo Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi suindicati:
In via principale rigettare l'opposizione come ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto, con ogni conseguente statuizione in punto di spese del procedimento”.
Instaurato il contraddittorio, autorizzata la chiamata del terzo questi Controparte_3
si costituiva in giudizio, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare di merito,
- ACCERTATA e DICHIARATA la carenza di legittimazione passiva in capo al Geom.
per le ragioni esposte, DISPORRE L'ESTROMISSIONE dal giudizio dello stesso, Controparte_3
ovvero, in via preliminare subordinata (nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva):
- AUTORIZZARE ex art. 269 c.p.c. e DISPORRE la chiamata in causa della società
[...]
, c.f. – P.I. , con sede in Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4
20123 Milano, Piazza Vetra n. 17, quale impresa assicuratrice per la responsabilità professionale del Geom.
fissando con decreto la nuova data di prima udienza allo scopo di consentirne la citazione Controparte_3
nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.; nel merito,
- ACCERTATO e DICHIARATO che la non ha mai conferito al Geom. CP_1 CP_3
l'incarico professionale di direzione dei lavori sul cantiere edile di Fermo, Via Pompeiana,
[...]
RIGETTARE la domanda attorea, poiché infondata sia in fatto che in diritto.
In subordine, nella denegata ipotesi in cui all'esito del giudizio dovesse essere accertata la qualifica di direttore dei lavori in capo al Geom. nonché accertata la sussistenza dei vizi e difetti lamentati Controparte_3
dall'attrice-opponente, ovvero la violazione del termine di consegna dell'opera come la mancata riconsegna del cantiere,
- ACCERTARE e DICHIARARE l'esclusione di qualsivoglia responsabilità professionale in capo al Geom. in relazione ai predetti difetti e/o inadempimenti contrattuali;
Controparte_3
4 in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta sussistente una qualsivoglia responsabilità professionale in capo al Geom. in relazione ai fatti di causa, Controparte_3
- CONDANNARE la società , c.f. Controparte_4
– P.I. , con sede in 20123 Milano, Piazza Vetra n. 17, quale impresa P.IVA_3 P.IVA_4
assicuratrice per la responsabilità professionale del Geom. in forza di Polizza n. Controparte_3
IFL0004942.074106, emessa in Milano il 28.03.2024, a sollevare e manlevare il Geom. CP_3
da ogni e qualsivoglia pronuncia risarcitoria emessa a suo carico e quindi a rifondere allo stesso
[...]
qualsivoglia somma che egli dovesse eventualmente essere tenuto a corrispondere all'attrice in CP_1
conseguenza di statuizioni riparatorie, risarcitorie o restitutorie.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Differita l'udienza di prima comparizione e trattazione per consentire la chiamata in causa del terzo , questa si costituiva in Controparte_4
giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia il Tribunale di Fermo:
1. nel merito, respingere la domanda rivolta nei confronti del Geom. perché Controparte_3
infondata in fatto ed in diritto;
2. in via subordinata, limitare ogni eventuale obbligazione in capo ad secondo i limiti, CP_4
condizioni, massimali, franchigie per sinistro previsti dalla polizza.
3. Con integrale rifusione di spese e competenze di causa”.
Definito il tema della lite in punto di eccezione di incompetenza ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente, con il proprio atto di citazione, assumeva in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, quanto segue:
1. preliminarmente, doveva essere eccepito il difetto di competenza del Tribunale adito in favore di un collegio arbitrale, sulla scorta di quanto previsto dalle parti nel contratto di appalto del 01.09.2020 il quale, all'art. 9.3, devolveva al predetto arbitrato tutte le controversie derivanti
5 dall'interpretazione e/o esecuzione dello stesso nonché da eventuali patti integrativi, modificativi, esecutivi purché compromettibili in arbitri;
2. in via subordinata, doveva essere eccepito l'inadempimento contrattuale della
[...]
alle obbligazioni contrattuali assunte, la mancata riconsegna del cantiere e la CP_2
violazione del termine previsto per l'ultimazione dei lavori. Da ultimo, l'opera realizzata era affetta da vizi;
3. l'inadempimento della controparte giustificava il mancato pagamento delle fatture relative al saldo del corrispettivo previsto e la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava quanto segue:
• l'eccezione di incompetenza doveva essere rigettata in quanto la clausola compromissoria invocata dalla controparte era nulla, avendo natura vessatoria e non essendo stata autonomamente sottoscritta. La stessa, infatti, era stata contenuta in un contratto, sprovvisto dell'allegato computo metrico e dell'elenco dei prezzi, predisposto dal tecnico di fiducia della Committente;
• la predetta committente, in relazione al contratto di appalto per la “Demolizione e ricostruzione di edificio residenziale – struttura portante e copertura finita con annesse opere di sbancamento,
[giusta] Permesso di Costruire n. 15 del 17.03.2017”, dava atto di essersi dichiarata debitrice nei confronti dell'Appaltatrice dell'importo di euro 190.000,00, oltre iva, e di aver previsto, all'art. 3.3, anche la tempistica dei pagamenti da essa dovuti. Ancora la committente, con successiva scrittura privata datata 03.09.2020, ribadito di essere debitrice nei confronti dell'Appaltatrice del detto importo per l'esecuzione dei lavori appaltati, dichiarava di essere, a Controparte_2
sua volta, creditrice del pari importo di euro 190.000,00, nei confronti della società
[...]
indicando la tempistica dei pagamenti, in forza di preliminare di compravendita Pt_2
immobiliare con questa sottoscritto in data 01.09.2020 cui era seguito l'atto pubblico di compravendita del 09.10.2020;
• il detto credito veniva ceduto pro soluto dalla alla che lo CP_1 Controparte_2
accettava ad estinzione integrale del suo credito nei confronti della Committente. Tuttavia, la debitrice ceduta . non onorava gli impegni assunti, risultando ancora debitrice nei Pt_2 CP_1
6 confronti della cessionaria dell'importo di euro 56.000,00 per sorte ed iva compresa al 10% oltre interessi legali;
• nessun inadempimento era imputabile alla parte opposta, in relazione, sia alla sostenuta violazione del termine di ultimazione dei lavori, sia alla riconsegna del cantiere, sia agli asseriti vizi dell'opera.
costituitosi in giudizio, specificava quanto segue: Controparte_3
• nessun incarico professionale per la direzione dei lavori era mai stato conferito al Geom. dalla società Controparte_3 CP_1
• nessun coinvolgimento del sussisteva, poi, con riguardo all'inadempimento CP_3
della opposta, in quanto la natura delle contestazioni mosse dalla committente escludeva l'addebitabilità delle stesse al direttore dei lavori;
• in ogni caso, doveva essere contestata anche la quantificazione del danno asseritamente subito, come lamentato dalla parte opponente;
• conseguiva la carenza di legittimazione passiva in capo al e, nel merito, l'assenza CP_3
di profili di responsabilità;
• in via subordinata, nell'ipotesi di accertata responsabilità del terzo, lo stesso aveva diritto ad essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazioni.
La , costituitasi in giudizio, istava per Controparte_4
il rigetto delle domande avanzate nei confronti di in subordine rilevava Controparte_3
Cont come, ogni eventuale obbligazione in capo alla dovesse essere limitata in base alle condizioni, ai massimali e alle franchigie e scoperti previsti dalla polizza di assicurazione stipulata tra le parti.
Tanto detto, deve osservarsi quanto segue.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò premesso, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di incompetenza di questo
Tribunale, sollevata dall'opponente in virtù della sussistenza, nell'ambito del contratto di
7 appalto, stipulato in data 01.09.2020, in essere tra le parti, all'art. 9.3, di una clausola compromissoria.
Nello specifico, l'art.
9.3 del contratto di appalto stipulato dalla e dalla parte Parte_1
opposta, menziona una clausola di arbitrato in base alla quale “
1. Le parti convengono di deferire qualsiasi controversia derivante dal presente contratto a ad un Collegio Arbitrale in sede di Arbitrato Rituale.
2. A riguardo tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, nonchè da eventuali patti integrativi, modificativi, esecutivi, purchè compromettibili in arbitri, saranno risolte mediante arbitrato.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto, su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Fermo
4. Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previsto dall'art. 810 c. 1 c.p.c..
5. Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.
6. La sede dell'arbitrato è fissata in Fermo”.
Tale eccezione è fondata e va, pertanto, accolta.
Sul punto, preme osservare, come correttamente dedotto dalla parte opponente, come questi è tenuto a dedurre l'eccezione di arbitrato a pena di decadenza nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e richiedere al giudice ordinario la declaratoria di nullità del titolo monitorio.
Se da una parte, infatti, il giudice ordinario è sempre competente ad emettere un decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio (e ciò in quanto la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio), dall'altra parte, quando sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nella convenzione arbitrale e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice ordinario precedentemente adito che deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti davanti agli arbitri (cfr., ex multis,
8 Cass. Civ., Sez. VI, 1 aprile 2019, n. 9035; Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21550;
Cass. Civ., Sez. I, 28 luglio 1999, n. 8166; Tribunale Milano, 19 ottobre 2017 n. 10590).
La nullità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo debbono essere disposte con provvedimento decisorio, assunto nella forma di sentenza e non di ordinanza in quanto quella del giudice dell'opposizione è una competenza funzionale alla verifica del titolo monitorio opposto (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594).
Quanto alla qualificazione dell'arbitrato, deve rilevarsi come la Corte di Cassazione, ha stabilito che, con l'arbitrato rituale, le parti convengono che la soluzione di eventuali controversie deve affidarsi ad un collegio arbitrale il cui lodo è suscettibile di esecutività ed idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c. Con l'arbitrato irrituale, invece, le parti affidano all'arbitro o agli arbitri, la soluzione di controversie insorte o che possono insorgere tra loro soltanto attraverso lo strumento negoziale, ovvero, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro volontà, impegnandosi a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (cfr. 19 agosto 2013, n.
19182).
In particolare, se le parti hanno adottato le regole sostanziali e procedimentali del codice di procedura civile, l'arbitrato sarà rituale;
viceversa, se le parti hanno predisposto una forma di risoluzione delle controversie, in deroga alle regole del codice di procedura civile, l'arbitrato sarà irrituale (cfr. Cass. 1497/2007).
Data la natura derogatoria dell'arbitrato irrituale, deriva che, nel dubbio, l'arbitrato va, di norma, qualificato come rituale (cfr. Cass. Sez. 1, n. 6909 del 07/04/2015, Rv. 634958 - 01).
Nel caso di specie, deve rilevarsi come nessuna deroga alle regole del codice di procedura di civile sia stata specificamente menzionata dalle parti e neppure emerge la volontà di demandare la risoluzione delle controversie a mezzo del conferimento di un incarico negoziale (cfr. sul punto Cass. n. 3393/1971, secondo cui “nella interpretazione della volontà delle parti, ai fini del riconoscimento della fattispecie di un arbitrato rituale è soprattutto rilevante la clausola che demanda agli arbitri <la decisione di tutte le controversie che possono sorgere in dipendenza> di un determinato contratto, deponendo tale espressione più per l'istaurazione di un giudizio che per il conferimento di un semplice incarico di natura negoziale”). Pertanto, deve affermarsi la natura rituale del lodo in questione.
9 Tanto detto, deve affrontarsi la questione relativa alla eccepita inefficacia della clausola compromissoria in virtù dell'asserita mancata approvazione per iscritto della clausola stessa, alla quale deve attribuirsi contenuto vessatorio.
Ebbene, l'argomento non coglie nel segno.
È noto come la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale deve farsi per iscritto (cfr. Cass. 8788/2000), ma solo nei contratti con condizioni generali predisposti da un solo contraente ovvero conclusi con sottoscrizione di moduli o formulari. In questi casi la clausola compromissoria deve essere approvata specificatamente per iscritto (cfr. Cass.
4531/2023; Cass. 8407/1996). In linea con quanto appena rilevato, poi, quanto alle modalità di sottoscrizione della clausola compromissoria, deve tenersi conto del disposto dell'art. 33, comma 2 l., lett. t, cod. cons. (clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore), a tenore del quale si è ritenuto che l'espressione «deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria», ricompresa nell'ambito della presunzione di vessatorietà, fino a prova contraria, debba essere riferita anche alle clausole compromissorie, sia per arbitrato rituale, sia irrituale. Valga, in ogni caso, l'eccezione, costituita dall'ipotesi in cui le clausole compromissorie siano state convenute a vantaggio del consumatore, oppure quando sia lasciata al consumatore la facoltà di avvalersene.
Ebbene, nel caso di specie, non ricorre, da un lato, un'ipotesi di contratto con condizioni generali predisposte da un solo contraente ovvero concluso con sottoscrizione di moduli o formulari, integrando il contratto d'appalto per cui è causa un negozio con uno schema negoziale ben difforme da quelli appena citati, neppure essendo rilevante che la predisposizione sia ascrivibile alla committente. Ed invero, come correttamente rilevato dall'opponente, “in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto
l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con
10 riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (cfr. Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 20461 del 28/09/2020 (Rv. 659229 - 01)).
Ancora, sul punto, “la mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale è del tutto insufficiente a giustificare l'automatica applicazione al regolamento contrattuale della tutela apprestata negli artt. 1341 e 1342 cod. civ., occorrendo, in aggiunta, che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sicché la conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere se stipulare o meno” (cfr. Cass. n. 17073/2013).
Ebbene, nulla di tutto quanto appena enunciato è stato dimostrato dalla parte opposta.
Quanto al diverso angolo prospettico, nella specie non ricorre neppure un'ipotesi che coinvolga un consumatore, assurgendo indubitabilmente entrambe le parti a rango di professionisti.
Ne consegue, pertanto, l'incompetenza del Tribunale adito in favore della competenza arbitrale, in forza dell'art.
9.3 del contratto di appalto e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali tra la parte opponente e la parte opposta, liquidate come in dispositivo, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i parametri minimi, seguono la soccombenza.
Quanto alle spese di lite tra le parti terze chiamate e i chiamanti, alla luce delle ragioni della decisione e della esiguità delle difese svolte, sussistono giusti motivi per la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1784/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ dichiara l'incompetenza del Tribunale di Fermo in favore della competenza arbitrale;
❖ per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 523/2023, emesso in data
23.10.2023 dal Tribunale di Fermo, che revoca;
11 ❖ condanna la parte opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 4.217,00 per onorari, € 786,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
❖ compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti del giudizio.
Così deciso in Fermo, in data 27.06.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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