Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 08/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1558/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 28/06/2024 da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], residente Parte_1 C.F._1
in Santa Maria Maggiore via Melezzo, 2
e
(C.F. ), nato il [...], in [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca MALERBA (C.F. , PEC C.F._3
fax 0324/249509), presso cui sono elettivamente domiciliati come da mandato Email_1
in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art Parte_1 Parte_2
151 comma 1° c. c.;
2) dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente autonome ed indipendenti, che non formulano domande di reciproco mantenimento, e che dichiarano di avere già tra loro definito ogni questione economica e non hanno pertanto nulla reciprocamente a pretendere né a titolo di mantenimento né per qualsivoglia altro titolo e /o ragione;
b) la casa coniugale, di proprietà , con mobili e arredi, viene assegnata in uso alla Parte_1
madre;
c) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, previamente accordandosi di volta in volta con Pt_1
, due sabati al mese dalle ore 10,00 sino alle 17,00, e due sabati al mese dalle ore 10,00 sino
[...]
alle ore 21,30 a casa dei nonni paterni (sig.ri e residenti in [...]
Malesco, Via Pittori Sotta n.8)e/o presso la propria dimora, o portandoli in altri luoghi per ragioni di svago/sport nel rispetto degli impegni sportivi/ludico/ricreativi dei minori, andandoli a prendere presso la casa materna per poi riaccompagnarli lì alla sera agli orari di cui sopra;
negli altri giorni il padre potrà liberamente chiamare i figli al numero di telefono della madre.
Dal mese di gennaio 2026, previamente accordandosi di volta in volta con ,il padre Parte_1
potrà vedere e tenere con sé i figli due sabati al mese dalle ore 10,00 alle ore 17,00, e due sabati al mese potrà tenere con sé i figli dalle ore 10,00 del sabato sino, salvo diverso orario concordato tra i genitori per esigenze e/o attività sportive/ludico/ricreative dei minori, alle 10,00 della domenica mattina seguente con pernotto presso il padre;
d)ad eccezione di quanto previsto al precedente punto c), i minori pernotteranno sempre presso la casa materna;
e) a Natale, Santo Stefano, il 1° dell'anno, il 6 gennaio, il giorno di Pasqua e di Pasquetta i minori staranno con la madre sino alle ore 17,00, e dalle ore 17,00 alle 22,00 con il padre (con o senza i nonni paterni), che li andrà a prendere presso la casa materna e lì li riaccompagnerà agli orari di cui sopra. Il 15 agosto i minori staranno tutto il giorno, e pernotto, con la madre;
f) nel periodo estivo di vacanza, i ragazzi trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con la madre e 6 giorni anche non consecutivi con il padre. Per il 2024 e per gli anni successivi i minori trascorreranno le vacanze estive, di giorni 15 anche non consecutivi con la madre in luogo e presso struttura che verranno comunicati al padre almeno con giorni 30 di anticipo rispetto alla partenza.
A far tempo dal 2026 il padre potrà portare 6 giorni, anche non consecutivi, i figli con sé nelle vacanze estive in luogo e struttura che comunicherà alla madre con almeno giorni 30 di anticipo rispetto alla partenza;
g) salvo diversi accordi presi di volta in volta, nel giorno del compleanno della madre i minori staranno tutto il giorno presso la madre e nel giorno del compleanno del padre staranno con il padre dall'uscita dalla scuola, ove il padre andrà a prenderli, sino alle 21,00 allorquando verranno riaccompagnati dal padre presso la casa materna. Il giorno del loro compleanno i minori trascorreranno la giornata con entrambi i genitori, secondo accordi presi dai genitori di volta in volta;
h) i coniugi sono economicamente autonomi ed indipendenti e non formulano domande di reciproco mantenimento, e dichiarano che hanno già tra loro definito ogni questione economica e non hanno pertanto nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento e/o per qualsivoglia altro titolo e /o ragione;
i) verserà, con bonifico bancario, a , a far tempo dal mese di luglio 2024, Parte_2 Parte_1
quale contributo al mantenimento dei due figli minori, la somma complessiva di euro 450,00 (euro
225,00 per ciascun minore), annualmente rivalutati secondo indice ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, ed inoltre si obbliga a concorrere nella misura del 50% a tutte le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sportive, ricreative, scolastiche e straordinarie tutte, secondo il protocollo del Tribunale di Verbania.
j) l'assegno unico verrà percepito e trattenuto integralmente da;
Parte_1
k) spese e competenze del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
4) Ordinare al Comune di Santa Maria Maggiore - nonché a quelli ove è stato trascritto il matrimonio- di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
***
5) I ricorrenti dichiarano di prestare acquiescenza piena e totale al provvedimento di omologa della pronuncia di separazione pronunciata dal Tribunale di Verbania nell'intestato procedimento e di rinunciare all'impugnazione della omologa della separazione conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.
***
CHIEDONO inoltre che, pronunciata l'omologa della separazione, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinchè:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter 2° comma c.p.c., con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito
- rimetta nuovamente la causa in decisione affinchè il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni, in parziale modifica rispetto alle condizioni di cui al ricorso del 20/6/2024, relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 29/8/2015, trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di Santa Maria Maggiore, anno 2015 parte II serie A, n.1 nonché nel Registro di Stato civile del Comune di Malesco al n.2, P. II, S. B, Anno 2015; B) ordinare al Comune di Santa Maria Maggiore e al Comune di Malesco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C) dichiarare compensate le spese legali;
D) recepire l'accordo intervenuto tra i ricorrenti sulle condizioni di divorzio come seguono:
i) dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente autonome e indipendenti, di avere tra di loro già definito ogni questione economica, e non hanno nulla a pretendere reciprocamente né a titolo di assegno divorzile né per qualsivoglia altro titolo e /o ragione;
Per_ Per ii) ifigli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
iii) la casa coniugale, di proprietà , con mobili e arredi, viene assegnata alla madre;
Parte_1
iv) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, previamente accordandosi di volta in volta con Pt_1
, due sabati al mese dalle ore 10,00 sino alle 17,00, e due sabati al mese dalle ore 10,00 sino
[...]
alle ore 21,30 a casa dei nonni paterni (sig.ri e residenti in [...]
Malesco, Via Pittori Sotta n.8) e/o presso la propria dimora, o portandoli in altri luoghi per ragioni di svago/sport nel rispetto degli impegni sportivi/ludico/ricreativi dei minori, andandoli a prendere presso la casa materna per poi riaccompagnarli lì alla sera agli orari di cui sopra;
negli altri giorni il padre potrà liberamente chiamare i figli al numero di telefono della madre.
Dal mese di gennaio 2026, previamente accordandosi di volta in volta con , il padre Parte_1
potrà vedere e tenere con sé i figli due sabati al mese dalle ore 10,00 alle ore 17,00, e due sabati al mese potrà tenere con sé i figli dalle ore 10,00 del sabato sino, salvo diverso orario concordato tra i genitori per esigenze e/o attività sportive/ludico/ricreative dei minori, alle 10,00 della domenica mattina seguente con pernotto presso il padre;
v) ad eccezione di quanto previsto al precedente punto iv), i minori pernotteranno sempre presso la casa materna;
vi) a Natale, Santo Stefano, il 1° dell'anno, il 6 gennaio, il giorno di Pasqua e di Pasquetta i minori staranno con la madre sino alle ore 17,00, e dalle ore 17,00 alle 22,00 con il padre (con o senza i nonni paterni), che li andrà a prendere presso la casa materna e lì li riaccompagnerà agli orari di cui sopra. Il 15 agosto i minori staranno tutto il giorno, con pernotto, con la madre;
vii) nel periodo estivo di vacanza, i ragazzi trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con la madre e 6 giorni anche non consecutivi con il padre. Per il 2024 e per gli anni successivi i minori trascorreranno le vacanze estive, di giorni 15 anche non consecutivi con la madre in luogo e presso struttura che verranno comunicati al padre almeno con giorni 30 di anticipo rispetto alla partenza.
A far tempo dal 2026 il padre potrà portare 6 giorni, anche non consecutivi, i figli con sé nelle vacanze estive in luogo e struttura che comunicherà alla madre con almeno giorni 30 di anticipo rispetto alla partenza;
viii) salvo diversi accordi presi di volta in volta, nel giorno del compleanno della madre i minori staranno tutto il giorno presso la madre e nel giorno del compleanno del padre staranno con il padre dall'uscita dalla scuola, ove il padre andrà a prenderli, sino alle 21,00 allorquando verranno riaccompagnati dal padre presso la casa materna. Il giorno del loro compleanno i minori trascorreranno la giornata con entrambi i genitori, secondo accordi presi dai genitori di volta in volta;
ix) i coniugi sono economicamente autonomi ed indipendenti e non formulano domande di reciproco mantenimento, e hanno già tra loro definito ogni questione economica e non hanno pertanto nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento e/o per qualsivoglia altro titolo e /o ragione;
x) verserà, con bonifico bancario, a , a far tempo dal luglio 2024, quale Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento dei due figli minori, la somma complessiva di euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun minore), annualmente rivalutati secondo indice ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, ed inoltre si obbliga a concorrere nella misura del 50% a tutte le spese mediche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale, sportive, ricreative, scolastiche e straordinarie tutte, secondo il protocollo del Tribunale di Verbania. xi) l'assegno unico verrà percepito e trattenuto integralmente da;
Parte_1
xii) dichiarare compensate le spese e le competenze del presente giudizio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 28/06/2024, e premesso di avere Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Santa Maria Maggiore (VB) il 29/08/2015, hanno chiesto, con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, di dichiararsi la loro separazione personale.
Dichiarato di non volersi riconciliare, hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con le successive note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione concordate tra i coniugi consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
Va, altresì, dato atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autonome ed indipendenti, che non formulano domande di reciproco mantenimento, e che hanno già tra loro definito ogni questione economica, per cui non hanno nulla reciprocamente a pretendere né a titolo di mantenimento né per qualsivoglia altro titolo e /o ragione.
Inoltre, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo, tale domanda, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3,
n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473 bis. 19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Santa Maria Maggiore (VB) in data 29/8/2015;
Per_ Pers
- affida i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
- assegna in uso alla madre la casa coniugale, di proprietà con mobili e arredi;
Parte_1
- dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé i figli, previamente accordandosi di volta in volta con due sabati al mese dalle ore 10,00 sino alle 17,00, e due sabati al mese Parte_1
dalle ore 10,00 sino alle ore 21,30 a casa dei nonni paterni ( e Controparte_1
residenti in [...]) e/o presso la propria dimora, Controparte_2
o portandoli in altri luoghi per ragioni di svago/sport nel rispetto degli impegni sportivi/ludico/ricreativi dei minori, andandoli a prendere presso la casa materna per poi riaccompagnarli lì alla sera agli orari di cui sopra;
negli altri giorni il padre potrà liberamente chiamare i figli al numero di telefono della madre. Ddal mese di gennaio 2026, previamente accordandosi di volta in volta con il padre potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_1
due sabati al mese dalle ore 10,00 alle ore 17,00, e due sabati al mese potrà tenere con sé i figli dalle ore 10,00 del sabato sino, salvo diverso orario concordato tra i genitori per esigenze e/o attività sportive/ludico/ricreative dei minori, alle 10,00 della domenica mattina seguente con pernotto presso il padre;
ad eccezione di quanto previsto al precedente punto, i minori pernotteranno sempre presso la casa materna;
a Natale, Santo Stefano, il 1° dell'anno, il 6 gennaio, il giorno di Pasqua e di Pasquetta i minori staranno con la madre sino alle ore 17,00,
e dalle ore 17,00 alle 22,00 con il padre (con o senza i nonni paterni), che li andrà a prendere presso la casa materna e lì li riaccompagnerà agli orari di cui sopra. Il 15 agosto i minori staranno tutto il giorno, e pernotto, con la madre;
nel periodo estivo di vacanza, i ragazzi trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con la madre e 6 giorni anche non consecutivi con il padre. Per il 2024 e per gli anni successivi i minori trascorreranno le vacanze estive, di giorni 15 anche non consecutivi con la madre in luogo e presso struttura che verranno comunicati al padre almeno con giorni 30 di anticipo rispetto alla partenza. A far tempo dal
2026 il padre potrà portare 6 giorni, anche non consecutivi, i figli con sé nelle vacanze estive in luogo e struttura che comunicherà alla madre con almeno giorni 30 di anticipo rispetto alla partenza;
salvo diversi accordi presi di volta in volta, nel giorno del compleanno della madre i minori staranno tutto il giorno presso la madre e nel giorno del compleanno del padre staranno con il padre dall'uscita dalla scuola, ove il padre andrà a prenderli, sino alle 21,00 allorquando verranno riaccompagnati dal padre presso la casa materna. Il giorno del loro compleanno i minori trascorreranno la giornata con entrambi i genitori, secondo accordi presi dai genitori di volta in volta;
- pone a carico di l'obbligo di versare, con bonifico bancario, a Parte_2 Pt_1
, a far tempo dal mese di luglio 2024, quale contributo al mantenimento dei due figli
[...]
minori, la somma complessiva di euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun minore), annualmente rivalutati secondo indice ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, ed inoltre si obbliga a concorrere nella misura del 50% a tutte le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, sportive, ricreative, scolastiche e straordinarie tutte, secondo il protocollo del
Tribunale di Verbania
- dispone che l'assegno unico verrà percepito e trattenuto integralmente da Parte_1
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge. Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa PERSICO.
Così deciso in Verbania il 30/12/2024
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. vista la propria sentenza parziale di separazione personale in pari data;
ritenuta la necessità di riporre la causa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70; visti gli artt. 127 ter e 473 bis.49 c.p.c.;
RIPONE la causa sul ruolo innanzi al giudice relatore;
ASSEGNA alle parti termine perentorio sino al 9.9.2025 per il deposito di note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70 e le condizioni concordate.
Si comunichi
Verbania, 30.12.2024
Il giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il presidente dott.ssa Monica BARCO