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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/07/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Donatella
Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1789 RG dell'anno 2021, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Parte_1 P.IVA_1
Firenze, 52 - Crotone, presso lo studio dell'avv. PUGLIESE EZIO, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore,
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI: all'udienza del 25/09/2024, svoltasi in modalità cartolare, parte attrice ha concluso come nelle note di trattazione scritta, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il in persona del Sindaco pro-tempore, al fine di Controparte_1
sentirlo condannare al pagamento della somma di € 5.059,23, di cui € 4.779,23 per sorte capitale ed € 280,00 per indennizzo ex art. 6 D.lgs. 231/2002, oltre interessi moratori commerciali ex D.lgs. 231/2002.
1 Deduceva a tal fine che aveva acquistato pro-soluto, con scrittura privata del
21/05/2020, i crediti vantati dalla nei confronti del NT
Comune di in forza di fatture emesse a seguito dell'affidamento di gestione CP_1
del Progetto Home care premium e per la gestione del servizio di assistenza agli anziani residenti nel territorio comunale.
Il sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
La causa veniva istruita con prova documentale ed all'udienza del 25/09/2024 parte attrice concludeva insistendo nelle proprie domande.
Con ordinanza del 17/03/2025, la causa veniva posta in decisione con concessione del termine di 60 giorni di cui all'art.190 c.p.c. solo per il deposito della comparsa conclusionale.
****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del il Controparte_1
quale sebbene regolarmente citato in giudizio non si è costituito.
La domanda di parte attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il credito vantato da alla stessa ceduto dalla Parte_1 NT
, deriva dal mancato pagamento di n. 7 fatture emesse dalla cedente per
[...]
la gestione del Progetto Home care premium e per lo svolgimento del servizio di assistenza agli anziani oggetto di affidamento da parte del Controparte_1
L'attrice ha depositato la documentazione relativa alla cessione del credito e ha provato le proprie pretese creditorie depositando le fatture azionate nel presente giudizio, le determine di assegnazione dei servizi alla NT
emesse dal Comune di nonché la certificazione di cui al D.M. di
[...] CP_1
attuazione dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/ 2008 attestante che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
A fronte della prova del credito, il non si è costituito e non ha Controparte_1
contestato la debenza delle somme oggetto della richiesta di pagamento.
Deve ritenersi, quindi, che parte attrice ha adempiuto l'onere probatorio sulla stessa
2 gravante ex art. 2697 c.c.
Da ciò deriva il diritto di al pagamento della somma di € Parte_1
4.779,23 a titolo di sorte capitale.
La attrice ha chiesto, inoltre, il pagamento della somma di € 280,00 a titolo di Pt_1
risarcimento del danno previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2002.
La citata norma al comma 2 dispone: “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno…”.
Il risarcimento del danno ex art. 6 del D.lgs. 231/2002 è una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, che arrecano un aggravio economico al creditore
(cfr. Tribunale di Bologna 19/07/2023 n. 1566).
La Corte di Giustizia ha interpretato detta norma nel senso che “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (Corte di Giustizia, sez. III,
20/10/2022; 2022/C 472/06).
Nel caso di specie, le fatture non pagate sono sette e, quindi, l'attrice ha diritto al pagamento della somma di € 280,00.
Sono altresì dovuti gli interessi moratori ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2022.
La citata normativa si applica alle “transazioni commerciali”, definite dal successivo art. 2 come “i contratti, comunque denominati, tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.
La disciplina prevista dal D.lgs. 231/2002 trova, quindi, applicazione al caso de quo in cui la Nuova Generazione coop. sociale ha prestato un servizio a favore di una pubblica amministrazione.
Parte attrice, nelle note di trattazione del 24/09/2024 ha quantificato l'importo degli interessi in € 3.675,60 dalla data di scadenza delle fatture al 23/09/2024, depositando
3 il prospetto di calcolo.
Alla luce delle superiori considerazioni, le domande attrici devono essere accolte e il deve essere condannato al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 8.734,83, di cui € 4.779,23 a titolo di sorte capitale, € Parte_1
280,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2002 ed €
3.675,60 a titolo di interessi moratori ex art. 5 del D.lgs. 231/2002 dalla scadenza dei pagamenti al 24/09/2024, oltre gli ulteriori interessi moratori ex art. 5 del D.lgs.
231/2002 maturati e maturandi sino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in assenza di attività istruttoria, in complessivi € 1.825,00, di cui € 1.700,00 per onorari ed € 125,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la contumacia del Controparte_1
Condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, della somma di € 8.734,83, di cui € 4.779,23 a titolo di sorte capitale, €
280,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2002 ed €
3.675,60 a titolo di interessi moratori ex art. 5 del D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al 24/09/2024, oltre gli ulteriori interessi moratori ex art. 5 del D.lgs.
231/2002 maturati e maturandi sino al soddisfo;
Condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.825,00, di cui € 1.700,00 per onorari ed € 125,00 per esborsi, oltre il rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, in data 28/07/2025
4 Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Donatella
Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1789 RG dell'anno 2021, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Parte_1 P.IVA_1
Firenze, 52 - Crotone, presso lo studio dell'avv. PUGLIESE EZIO, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore,
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI: all'udienza del 25/09/2024, svoltasi in modalità cartolare, parte attrice ha concluso come nelle note di trattazione scritta, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il in persona del Sindaco pro-tempore, al fine di Controparte_1
sentirlo condannare al pagamento della somma di € 5.059,23, di cui € 4.779,23 per sorte capitale ed € 280,00 per indennizzo ex art. 6 D.lgs. 231/2002, oltre interessi moratori commerciali ex D.lgs. 231/2002.
1 Deduceva a tal fine che aveva acquistato pro-soluto, con scrittura privata del
21/05/2020, i crediti vantati dalla nei confronti del NT
Comune di in forza di fatture emesse a seguito dell'affidamento di gestione CP_1
del Progetto Home care premium e per la gestione del servizio di assistenza agli anziani residenti nel territorio comunale.
Il sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
La causa veniva istruita con prova documentale ed all'udienza del 25/09/2024 parte attrice concludeva insistendo nelle proprie domande.
Con ordinanza del 17/03/2025, la causa veniva posta in decisione con concessione del termine di 60 giorni di cui all'art.190 c.p.c. solo per il deposito della comparsa conclusionale.
****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del il Controparte_1
quale sebbene regolarmente citato in giudizio non si è costituito.
La domanda di parte attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il credito vantato da alla stessa ceduto dalla Parte_1 NT
, deriva dal mancato pagamento di n. 7 fatture emesse dalla cedente per
[...]
la gestione del Progetto Home care premium e per lo svolgimento del servizio di assistenza agli anziani oggetto di affidamento da parte del Controparte_1
L'attrice ha depositato la documentazione relativa alla cessione del credito e ha provato le proprie pretese creditorie depositando le fatture azionate nel presente giudizio, le determine di assegnazione dei servizi alla NT
emesse dal Comune di nonché la certificazione di cui al D.M. di
[...] CP_1
attuazione dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/ 2008 attestante che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
A fronte della prova del credito, il non si è costituito e non ha Controparte_1
contestato la debenza delle somme oggetto della richiesta di pagamento.
Deve ritenersi, quindi, che parte attrice ha adempiuto l'onere probatorio sulla stessa
2 gravante ex art. 2697 c.c.
Da ciò deriva il diritto di al pagamento della somma di € Parte_1
4.779,23 a titolo di sorte capitale.
La attrice ha chiesto, inoltre, il pagamento della somma di € 280,00 a titolo di Pt_1
risarcimento del danno previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2002.
La citata norma al comma 2 dispone: “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno…”.
Il risarcimento del danno ex art. 6 del D.lgs. 231/2002 è una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, che arrecano un aggravio economico al creditore
(cfr. Tribunale di Bologna 19/07/2023 n. 1566).
La Corte di Giustizia ha interpretato detta norma nel senso che “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (Corte di Giustizia, sez. III,
20/10/2022; 2022/C 472/06).
Nel caso di specie, le fatture non pagate sono sette e, quindi, l'attrice ha diritto al pagamento della somma di € 280,00.
Sono altresì dovuti gli interessi moratori ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2022.
La citata normativa si applica alle “transazioni commerciali”, definite dal successivo art. 2 come “i contratti, comunque denominati, tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.
La disciplina prevista dal D.lgs. 231/2002 trova, quindi, applicazione al caso de quo in cui la Nuova Generazione coop. sociale ha prestato un servizio a favore di una pubblica amministrazione.
Parte attrice, nelle note di trattazione del 24/09/2024 ha quantificato l'importo degli interessi in € 3.675,60 dalla data di scadenza delle fatture al 23/09/2024, depositando
3 il prospetto di calcolo.
Alla luce delle superiori considerazioni, le domande attrici devono essere accolte e il deve essere condannato al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 8.734,83, di cui € 4.779,23 a titolo di sorte capitale, € Parte_1
280,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2002 ed €
3.675,60 a titolo di interessi moratori ex art. 5 del D.lgs. 231/2002 dalla scadenza dei pagamenti al 24/09/2024, oltre gli ulteriori interessi moratori ex art. 5 del D.lgs.
231/2002 maturati e maturandi sino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in assenza di attività istruttoria, in complessivi € 1.825,00, di cui € 1.700,00 per onorari ed € 125,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la contumacia del Controparte_1
Condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, della somma di € 8.734,83, di cui € 4.779,23 a titolo di sorte capitale, €
280,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2002 ed €
3.675,60 a titolo di interessi moratori ex art. 5 del D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al 24/09/2024, oltre gli ulteriori interessi moratori ex art. 5 del D.lgs.
231/2002 maturati e maturandi sino al soddisfo;
Condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.825,00, di cui € 1.700,00 per onorari ed € 125,00 per esborsi, oltre il rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, in data 28/07/2025
4 Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
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