Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/05/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N.1301/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1301/2022 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONELLI PAOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROMANO' FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI per il ricorrente:
“Accertare e dichiarare: la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento, per giusta causa effettuato dalla Soc. “ ” con pec del 15 novembre Controparte_1
2021 ed impugnato a mezzo PEC il 13 gennaio 2022 dal Sig. e per l'effetto: Pt_1 in via principale condannarla ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori al versamento in favore del medesimo di una indennità pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ovvero al numero di mensilità che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia, con vittoria di spese e competenze (non chiedendo di essere reintegrato e reputando insussistente il fatto addotto a fondamento del suddetto provvedimento ) - non assoggettata a contribuzione previdenziale -
1
Per la resistente:
“NEL MERITO: Rigettare ogni domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto. Con condanna del ricorrente alla rifusione integrale delle spese processuali.” In via istruttoria: come da memoria.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 12.07.2022, ha Parte_1 citato in giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro
[...] impugnando il licenziamento per giusta causa ricevuto il CP_1
15.11.2021 sotto diversi profili: a) illegittimità per tardività della contestazione e per tardività del recesso datoriale rispetto alla data della contestazione;
b) illegittimità stante l'insussistenza del fatto posto a fondamento del provvedimento espulsivo o c) per la violazione del principio di proporzionalità. Ha chiesto, in via gradata, applicarsi la tutela obbligatoria e non reale. Ha proposta anche ulteriore domanda di condanna al risarcimento del danno da determinarsi in misura non inferiore a 9 mensilità dell'ultima retribuzione per il calcolo del TFR oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Si è costituita ritualmente in giudizio l'impresa convenuta eccependo, in via preliminare, la violazione dell'art. 414 n. 5 c.p.c. per mancata indicazione dei documenti offerti in comunicazione e contestando la fondatezza in fatto e in diritto del ricorso. Ha chiesto il rigetto delle avversarie pretese, con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e assunte le prove orali, all'udienza del 9.05.2025. il Giudice ha invitato le parti alla discussione e, all'esito, ha dato lettura in udienza del dispositivo di sentenza, unitamente alla motivazione, ex art. 429, comma primo, c.p.c..
2.1) Sono documentate le seguenti circostanze di fatto:
- è stato assunto da Parte_1 Controparte_1 in data 7.06.2017 con la qualifica di operaio e mansioni di autista, inquadrato nel livello 3S del CCNL Autotrasporto merci – industria, con contratto a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato;
- con lettera datata 26.10.2021 l'impresa resistente ha contestato al dipendente quanto segue: “nella giornata del 09 ottobre 2021, in occasione di una verifica sul mezzo a
2
Contro
Lei AT , targato FK972VV, venivano rinvenuti plurimi pezzi di ricambio di cui all'elenco allegato, di proprietà aziendale, in alcun modo riconducibili a necessità di manutenzione del veicolo ed il cui prelievo dal magazzino non è stato né richiesto né autorizzato”; nell'elenco allegato di seguito riportato venivano indicati la descrizione del materiale rinvenuto distinto per tipologia e le rispettive quantità;
-
- con lettera spedita il 4.11.2021 il ricorrente contestava di aver compiuto un atto illecito e inviava le sue giustificazioni riferendo che dei beni ritrovati all'interno del mezzo di trasporto assegnatogli uno di essi era un fanale post rimorchio crepato del mezzo da lui precedentemente condotto, che non ricordava esattamente il numero delle lampadine che custodiva nella cabina e che sottolineava che era necessario
3 disporne di un certo numero sia per il trattore che per il rimorchio;
precisava, inoltre, che il prelievo dei pezzi di ricambio dal magazzino poteva avvenire attraverso due modalità: se era presente il sig. gli autisti comunicavano a lui i pezzi di cui Pt_2 necessitavano e lui li consegnava o li faceva asportare dagli autisti, se il sig. Pt_2 era assente l'autista ritirava dagli impiegati la chiave del magazzino dopo aver comunicato il pezzo di ricambio di cui aveva bisogno e accedeva direttamente al magazzino per poi riconsegnare la chiave agli impiegati;
in ogni caso né , né Pt_2 gli impiegati provvedono ad annotare i pezzi asportati;
- con lettera datata 12.11.2021 l'impresa resistente ha intimato il licenziamento per giusta causa con queste parole:
4 5 - dalla lettura della lettera di recesso datoriale risulta evidente che il nucleo del fatto addebitato attiene al prelievo dal magazzino dell'impresa di più tipologie di pezzi di ricambio, senza autorizzazione da parte dell'azienda e senza annotazione sull'apposito registro, in quantità tali non compatibili con eventuali esigenze d'emergenza e che tale condotta è ascritta a giusta causa ai sensi della legge e del CCNL applicato.
2.2) Disattesa l'eccezione della convenuta ai sensi dell'art. 414 n. 5 c.p.c., in quanto i documenti offerti dal ricorrente sono quelli prodotti a PCT, va osservato che il ricorrente ha dedotto la tardività della contestazione e della irrogazione della sanzione, nonché affermato che non aveva posto in essere i fatti addebitati nella contestazione disciplinare, offrendo una ricostruzione fattuale parzialmente diversa da quella riportata nella contestazione disciplinare.
Ha contestato poi la proporzionalità tra quanto effettivamente verificatosi con la sanzione intimata affermando che egli aveva sempre rispettato le regole e le direttive aziendali e che l'episodio ascritto non era di una gravità tale da elidere del tutto il legame fiduciario.
2.3) Questo Giudice ritiene, in primo luogo, che vadano disattese le eccezioni di tardività, ovvero sia l'eccezione di tardività della contestazione (lettera datata 26.10.2021) rispetto al momento del verificarsi dell'evento (avvenuto il 9.10.2021), sia l'eccezione di tardiva della irrogazione della sanzione (lettera datata 15.11.2021) rispetto alla contestazione (lettera datata 26.10.2021).
È infatti principio pacifico che il principio di immediatezza della contestazione debba essere inteso in senso relativo, dovendosi considerare il tempo necessario per l'accertamento dei fatti. Aggiungasi che il CCNL applicato (logistica, trasporti merci e spedizione - doc.13), all'art.32, punto n.6) prevede che la contestazione dovrà essere inviata al lavoratore tassativamente entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato, dieci giorni per le deduzioni difensive e quindi ulteriori 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui sopra per la sanzione disciplinare.
Tali termini risultano tutti rispettati nel caso di specie (09.10 accertamento, 26.10. contestazione, 04.11 deduzioni difensive, 15.11 sanzione disciplinare).
6 2.4) Ciò premesso si osserva che la materialità del fatto addebitato al ricorrente è acclarata dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio e dai documenti prodotti.
Vengono di seguito riportate le testimonianze.
Il teste , indicato da entrambe le parti, premesso di aver lavorato alle Tes_1 dipendenze della convenuta dal 1997 ( fatto salvo un mese di interruzione per dimissioni dopo il quale era stato riassunto), ha riferito:
“Ho sempre svolto le mansioni di autista e il sabato mi occupavo e mi occupo del lavaggio dei camion e di piccole riparazioni dei camion stessi. ADR Le piccole riparazioni consistevano nel sostituire le lampadine o nello stringere le viti che si erano allentate. ADR Queste piccole riparazioni le facevamo solo io e . Pt_2
ADR è stato mio collega per circa tre anni;
come me faceva l'autista, ma Pt_1 ognuno lavorava per i fatti suoi. Ogni autista aveva il suo mezzo e c'erano circa
80/90 autisti.
Contro
ADR Un sabato dovevo fare il lavaggio camion e così sono salito sul camion che usava il Dovevo spostare il mezzo per portarlo al lavaggio e mi sono Pt_1 accorto che vi erano nella cabina dell'autista, sul lato del passeggero, i pezzi di ricambio descritti nell'elenco che mi viene mostrato come documento 5. Ho chiamato poi il responsabile e gli ho fatto vedere cosa c'era in cabina.
ADR Nessun autista teneva dei pezzi di ricambio in cabina fatto salvo una o due lampadine come scorta. Invece nella cabina del vi erano scatole intere di Pt_1 lampadine. ADR Noi autisti non tenevamo altro materiale perché quando il camion necessitava di riparazioni portavamo il mezzo nelle officine autorizzate perché c'è un contratto con l'azienda che lo permette. ADR Se c'è bisogno di una riparazione il sabato o la domenica si aspetta il lunedì per portare il mezzo in officina. ADR Se il mezzo ha bisogno di riparazioni quando siamo in giro per l'Italia portiamo il mezzo sempre nelle officine autorizzate. ADR Quando un autista ha bisogno di una lampadina o di qualcosa si chiedeva a (che ora non c'è più perché è andato Pt_2 in pensione sette o otto anni fa non ricordo bene) o a me o se non c'eravamo né io né lui bisognava chiedere le chiavi del magazzino in ufficio. ADR Si segnava e si segna sul registro le lampadine che si prendeva e che si prendono.
ADR Io e eravamo gli unici che facevamo le piccole riparazioni ai camion Pt_2
e prelevavamo i pezzi di ricambio dal magazzino. Gli autisti prelevavano solo le lampadine. ADR Il registro veniva compilato da me e da e da chi prendeva Pt_2 le lampadine. ADR Il registro era tenuto dentro il magazzino. ADR Periodicamente il registro veniva controllato dall'ufficio per vedere cosa era uscito e per fare l'ordine di quello che doveva essere rimpiazzato. ADR Se le chiavi venivano chieste a me ero io che segnavo le lampadine prese dall'autista. ADR Se le chiavi venivano chieste all'ufficio non c'era nessuno che controllava che quello che veniva annotato come preso corrispondesse a quello che era stato prelevato. ADR Quando io ho sostituito
7 le lampadine al mio camion ho segnato le lampadine prese. ADR Per ogni camion ci sono due paia di chiavi, una la tiene l'autista e una rimane in ufficio.”
Il teste citato , indicato da entrambe le parti, premesso di aver lavorato Testimone_2 alle dipendenze della convenuta dal 2015 con mansioni di impiegato, ha riferito:
“.. ADR Il sabato vengono lavati regolarmente i mezzi dell'azienda e vengono fatte le piccole manutenzioni che non necessitano di interventi in officina, quali, ad esempio, il serraggio dei bulloni e il cambio delle lampadine. Io il sabato sono presente in azienda, come da contratto. Un sabato sono stato chiamato da Tes_1
che stava movimentando il mezzo di targato FK972VV per portarlo
[...] Pt_1 nella zona lavaggio e mi ha comunicato che aveva trovato un numero anomalo di pezzi di ricambio nella cabina del mezzo. Ho effettuato un sopralluogo del mezzo e le foto che mi vengono mostrate come documento 4 le ho scattate io. ADR Dopo aver fatto le fotografie abbiamo fatto una spunta di tutto il materiale presente e ho collaborato a preparare l'elenco di cui al documento 5 che mi viene mostrato. ADR In evidenza sul sedile del lato passeggero vi erano dei pezzi di ricambio, ma poi ne abbiamo trovati altri sotto il sedile dell'autista o di fianco. ADR. La foto 4 N raffigura l'insieme dei pezzi di ricambio che abbiamo trovato. Preciso che nella foto 4C sono visibili due scatole di due coppie di tergicristalli, una compatibile con il mezzo sul quale si trovavano e l'altra non compatibile. Nella foto 4D sono visibili in una busta dei “cornetti” che sono dei pezzi che si posizionano nella parte posteriore del camion per segnalarne l'ingombro e anch'essi non erano compatibili con il mezzo sul quale si trovavano. Nella foto 4B è visibile un tappo di serbatoio Adiblu anch'esso non compatibile con il serbatoio del mezzo sul quale si trovava. Nella foto 4E e in altre foto sono visibili le scatole contenenti i rullini di carta termica per il cronotachigrafo. Preciso che ogni autista ha l'obbligo di tenere sul mezzo una scatola con tre rullini, mentre sul mezzo in uso al abbiamo rinvenuto 5 scatole Pt_1 contenenti ciascuna tre rullini. Nella foto 4I sono visibili 2 bombolette di svitol e faccio presente che una di esse dura da 6-8 mesi a un anno. ADR Vi erano poi delle scatole intere di lampadine la maggior parte delle quali non erano compatibili con il mezzo sul quale sono state trovate. ADR Nelle foto 4Le 4N sono visibili 3 fanali interi di diversa tipologia. Faccio presente che non sono parti che possono essere sostituite usando il cacciavite, ma necessitano di attrezzature più complesse perché la loro sostituzione comporta la movimentazione di insiemi dell'impianto elettrico. ADR Per procedura aziendale il mezzo viene AT a un solo autista anche per ragioni di igiene perché l'autista usa il mezzo anche per dormire. Il mezzo viene movimentato da altro autista solo per il lavaggio o per portarlo davanti al magazzino se vi sono necessità di piccole riparazioni oppure in casi limitati per effettuare un carico o uno scarico di materiale. ADR Così è avvenuto anche per il mezzo in uso a ADR Pt_1
Il doc. 3 che mi viene mostrato è estratto da un gestionale nel quale viene annotato mese per mese a quale autista è AT il mezzo. Il documento è riferito al camion Contro targato FK972VV e nell'ultima colonna è indicato il numero di viaggi fatto
8 dall'autista. Non è stato estratto da me. ADR Trattasi di dati che devono essere conservati obbligatoriamente perché i trasporti hanno ad oggetto rifiuti.
ADR In linea di massima a ogni autista è AT una specifica motrice e uno specifico rimorchio, fatte salve esigenze di emergenza o di fermo rimorchio per esigenze di revisione o esigenze di cambi rimorchio legate allo svolgimento di specifici trasporti.
ADR I pezzi di ricambio ritrovati provenivano dal magazzino dell'azienda. Ricordo, in particolare, che ritrovammo in magazzino le scatole dei tre fanali di cui ho parlato prima. Mi riferisco ai fanali visibili nella foto 4L. ADR A questo magazzino potevano accedere tutti gli autisti chiedendo le chiavi in ufficio per prelevare, ad esempio, lampadine, cornetti e le gemme (che sono la parte in plastica esterna alla lampadina). Le chiavi vengono date nel momento in cui si ha la necessità di avere un ricambio generale, mentre altri interventi sono coperti da un contratto di manutenzione programmata. Le chiavi sono anche detenute da me, da , Tes_1 da e che sono le persone costantemente presenti il Persona_1 Persona_2 sabato per collaborare con gli autisti alle piccole manutenzioni e al lavaggio dei mezzi. ADR e sono ex autisti pensionati che hanno Persona_1 Persona_2 un contratto a chiamata. ADR Non vi è una autorizzazione scritta. Nel momento in cui si consegnano le chiavi l'autista è autorizzato. ADR L'autista è tenuto a compilare un registro indicando i pezzi prelevati. Il registro si trova nel magazzino.
ADR Inizialmente scattai le foto per riprendere i pezzi quando questi erano sul mezzo Contro
, poi i pezzi erano talmente tanti che li spostai nel baule dell'auto aziendale che avevo usato per raggiungere il mezzo e scattai le ulteriori foto per riprenderli tutti quando i pezzi li avevo posizionati nel baule. ADR Quando ho scattato le foto eravamo io e il . ADR Tra i pezzi che ritrovammo non ve ne erano di Tes_1 deteriorati o inutilizzabili. ADR Non ricordo il tipo di rimorchio che aveva in uso il
” Pt_1
I documenti prodotti, come confermati dai testimoni escussi che hanno reso deposizioni attendibili in quanto precise, tra loro convergenti e prive di contraddizioni, provano la tipologia e il quantitativo dei pezzi di ricambio ritrovati sul mezzo in uso al ricorrente eccedenti le normali esigenze dell'autista, come riportati nell'elenco allegato alla lettera di contestazione disciplinate (cfr. doc. 4, fasc. re.); provano che detti pezzi di ricambio non erano stati annotati nel registro in uso presso il magazzino (doc. 8, fasc. res.) e, infine, provano che nel periodo precedente al Controp ritrovamento dei pezzi contestati sul veicolo targato FK972VV quest'ultimo nell'anno 2021 era sempre stato in uso al ricorrente, ad eccezione di 1 giorno nel mese di febbraio, 2 giorni nel mese di marzo e di 1 giorno nel mese di luglio.
Plurimi, precisi e concordanti sono, quindi, gli indizi che riconducono in modo diretto la grave condotta ascritta nella lettera di contestazione disciplinare al ricorrente.
9 Per completezza si osserva che il disconoscimento del ricorrente delle scritture del registro prodotto come doc. 8 è inconferente ai fini della decisione, in quanto ciò che rileva è solamente l'assenza di annotazioni riconducibili al aventi ad Pt_1 oggetto i pezzi rinvenuti il 9.10.2021 sul mezzo che aveva in uso.
Il materiale istruttorio sin qui esaminato dimostra con evidenza la fondatezza del fatto posto alla base della contestazione disciplinare, prima, e del licenziamento per giusta causa, poi, in quanto il 9.10.2021 l'impresa convenuta ha scoperto che il dipendente deteneva sul mezzo che aveva in uso i plurimi pezzi di ricambio di cui all'elenco allegato, di proprietà aziendale, che egli aveva prelevato dal magazzino senza l'osservanza delle disposizioni interne che prevedevano l'autorizzazione al prelievo e l'annotazione sull'apposito registro, pezzi che non erano in alcun modo riconducibili alle necessità di manutenzione del mezzo, anche tenuto conto della circostanza che il mezzo era coperto da uno specifico programma manutentivo con la casa produttrice Controp che comprendeva anche la sostituzione delle lampadine e da una copertura per eventuali emergenze o guasti meccanici assicurata da un centro di assistenza con intervento nelle 24 ore, nonché da assistenza traino del veicolo prestata da
[...]
Parte_3
La gravità del fatto emerge dai cospicui quantitativi dei pezzi detenuti dal ricorrente senza autorizzazione.
La consapevolezza del fatto che il prelievo di pezzi di ricambio eccedenti le esigenze di manutenzione del mezzo in uso fosse vietato è poi palese considerato lo svolgimento dei fatti.
Risulta così accertato il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del ricorrente sia sotto il profilo della gravità oggettiva del fatto commesso che sotto il profilo della situazione soggettiva del ricorrente, tale da elidere del tutto il vincolo fiduciario esistente tra dipendente e datore di lavoro, considerata l'autonomia di movimento nell'accesso al magazzino di cui il ricorrente godeva soprattutto nelle ipotesi in cui erano gli impiegati a consegnargli la chiave di quel locale senza controllo diretto delle operazioni di prelievo, della corrispondenza tra i pezzi richiesti e autorizzati rispetto a quelli prelevati e senza controllo diretto sulle operazioni di annotazione sul registro, sicché il provvedimento espulsivo è proporzionato.
Né tale gravità, stante la sua notevole incidenza, può essere ridotta per l'assenza di precedenti contestazioni disciplinari per quattro anni e quattro mesi di servizio del ricorrente considerato che la pretestuosità delle giustificazioni addotte indica l'assenza di un distacco consapevole e duraturo dalla condotta tenuta, tenuto conto altresì conto del pregiudizio al patrimonio aziendale che la condotta era idonea a cagionare.
Il grave comportamento tenuto dal ricorrente, va ribadito, implica una lesione non più riparabile dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, tenuto conto che il peso dell'elemento fiduciario va commisurato alle
10 mansioni del ricorrente che comportavano necessariamente un margine di autonomia nello svolgimento della sua attività, sicché risulta giustificata la massima sanzione disciplinare prevista del licenziamento senza preavviso.
Ed infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare.
Né è da accogliere la difesa del ricorrente quando afferma che il datore di lavoro avendo richiamato nella lettera di licenziamento l'art. 32 lett. c) del CCNL di settore con specifico riferimento al “caso di furto” avrebbe posto alla base del recesso un fatto insussistente in quanto nel caso di specie non si era verificato alcun spossessamento dei beni aziendali rinvenuti sul mezzo perché non fuoriusciti dalla sfera di disponibilità dell'avente diritto.
Ora, la lettera di licenziamento richiamando per intero la lettera di contestazione ben cristallizza il fatto addebitato ed esso viene contestato non solo in quanto contrario alle norme del CCNL di settore (e in particolare all'art. 32 lett. C, ipotesi “in caso di furto), ma anche in quanto contrario alla legge e, quindi, all'art. 2119 c.c..
Ne discende che se è vero che nel caso di specie non si è verificato il reato di furto in quanto il datore di lavoro aveva in detenzione una copia delle chiavi del mezzo sul quale erano stati collocati i pezzi prelevati senza autorizzazione e in quanto al Controp momento del rinvenimento dei pezzi di ricambio il mezzo era parcheggiato in area adibita ai mezzi aziendali, è altresì vero, per le ragioni più sopra rappresentate, che ricorre l'ipotesi della giusta causa del recesso datoriale prevista dall'art. 2119 c.c., a prescindere dalla configurabilità del caso di furto.
In conclusione, l'impugnativa del licenziamento è infondata, come anche la domanda di risarcimento dei danni la quale risulta altresì essere stata dedotta in modo generico.
L'accoglimento delle residue istanze istruttorie delle parti risulta superfluo alla luce del materiale istruttorio già acquisito.
3) In applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla refusione in favore dell'impresa convenuta delle spese di lite che- avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, al numero e alla tipologia delle attività difensive e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2000- vengono liquidate come indicato in dispositivo.
11 La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
3) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente che liquida in € 2.800,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 09/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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