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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/06/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5694/2020 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, Dott.ssa Giulia Paolini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5694/2020 R.G. promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. TROZZI Parte_1 C.F._1
CORRADO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via A. Saffi n. 12, giusta procura allegata al fascicolo telematico;
attore contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. IOBBI DAVIDE ed _1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale dello Statuto n. 41, in virtù di mandato allegato al fascicolo telematico;
convenuta nonché contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CESTRA MARIA CP_2 C.F._3
ANTONIETTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale dello
Statuto n. 24, sc. C, giusta procura a margine della comparsa di costituzione del nuovo difensore;
convenuta nonché contro
(c.f./p.i. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
pagina 1 di 12 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VALENTE ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cassino (FR), Via G. D'Annunzio n. 35, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuta nonché contro
(c.f. ), (c.f. ; CP_4 C.F._4 CP_5 C.F._3 convenuti - contumaci
Oggetto: azione di collazione; divisione ereditaria;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza del 13/02/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha convenuto in giudizio – Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale – i germani , , ed al fine di sentire CP_2 _1 CP_5 CP_4 accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'On.Le Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta: a) in accoglimento della domanda di collazione promossa nei confronti delle signore e _1
, condannare quest'ultime a conferire nell'asse ereditario i beni immobili loro donati CP_2 dal de cuius, in atti meglio descritti, ovvero, qualora, le suddette convenute optino per il regime dell'imputazione, del loro valore al tempo dell'apertura della successione;
b) dare atto che l'odierno attore, dal canto suo, è disponibile all'assolvimento dell'obbligo della collazione su di lui incombente, relativamente alla somma di euro 10.329,14, pari a lire 20.000.000, per effetto della donazione indiretta ricevuta dal de cuius, mediante detrazione della quota finale che gli verrà assegnata per effetto dello scioglimento della comunione ereditaria;
c) accogliere, quindi, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, con formazione delle rispettive quote in proprietà esclusiva tra i vari aventi diritto, tenuto conto delle spiegate collazioni ed operando, ove del caso, gli opportuni conguagli;
d) condannare, in ogni caso, gli odierni convenuti al pagamento delle spese processuali del grado del giudizio, ivi incluse quelle di eventuale C.T.U., essendosi, questi ultimi, sottratti ad una pacifica definizione della controversia, costringendo l'odierno istante, ad iniziare il presente procedimento.”. pagina 2 di 12 L'attore, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di essere, unitamente ai germani convenuti, figlio ed erede legittimo del defunto padre deceduto in Latina (LT) il 18/02/2012 (vd. all. Per_1
1, certificato di morte); - che il relictum, oggetto della comunione ereditaria, è costituito dai seguenti beni immobili, tutti ricompresi nel Comune di Latina, Via Paratoia n. 10, segnatamente, i subalterni 5,
6 e 10 di cui alla p.lla 185, Fg. 118 (vd. doc. 2, dichiarazione di successione); - che, con sentenza n.
1989/18, pubblicata il 25/07/2018, passata in giudicato il 24/01/2019, l'intestato Tribunale, in composizione collegiale, aveva dichiarato ed accertato che “la compravendita a rogito notaio
[...] del 23.12.2005, rер. n. 3363, racc. 518, a mezzo del quale ha alienato in Persona_2 Per_1 favore di la piena proprietà dell'immobile sito in Latina, via Paratoia 10, in NCEU al CP_2 foglio 118, particella 185, sub.9, ed in favore di , l'immobile in Latina, via Paratoia _1
n.10, costituito da area urbana della superficie di metri quadrati 369, in NCEU al foglio 118, particella 185, sub. 11, dissimula in realtà due atti di donazione dei beni rispettivamente alle predette trasferiti”, accertando parimenti che l'attore, in data 19.4.1983, aveva, a sua volta, ricevuto una donazione indiretta da parte del proprio padre della somma di £ 20.000.000 dell'epoca, pari oggi ad €
10.329,14 (vd. dispositivo, pag. 13, all. 3, citazione); - di essere pronto ad adempiere all'obbligo su di esso incombente per effetto della summenzionata donazione, instando, previa collazione, per lo scioglimento della comunione ereditaria.
Le convenute e , costituitesi nell'odierno giudizio con unica comparsa CP_2 _1 di costituzione e risposta depositata il 26/04/2021 a firma del medesimo difensore, avv. Iobbi, pur non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, hanno insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia, all'esito delle espletandi mezzi istruttori, 1) accertare e dichiarare che l'atto di compravendita di cui in narrativa compiuto dal De CU in favore del sig. dissimula in realtà una donazione in favore dello stesso e quindi, stante Parte_1
l'avvenuta vendita da parte di costui, condannarlo a conferire nell'asse ereditario il valore corrispondente al tempo dell'apertura della successione;
2) condannare il sig. a Parte_1 conferire nell'asse ereditario la somma attualizzata di L. 20.000.000 ricevuta dal padre nel 1983 in donazione come esposto in narrativa;
3) accertarsi e dichiararsi che somma versata dalla sig.ra
[...]
, di € 35.000 quale prezzo dell'immobile, costituisce un peso per l'asse ereditario e per l'effetto CP_2 pagina 3 di 12 considerarsi detta somma all'atto della formazione delle rispettive quote 4) accertarsi e dichiararsi il credito della sig.ra nei confronti della massa ereditaria, avendo costei apportato CP_2 migliorie, successivamente alla morte del de cuis, all'immobile acquistato ed oggi oggetto di collazione per un importo di € 45.000 circa o della diversa somma che rimarrà accertata in corso di causa e che tale somma ha determinato un incremento di valore dello stesso a favore della massa ereditaria costituendo quindi un peso per la stessa e per l'effetto considerarsi detta somma all'atto della formazione delle rispettive quote 5) accertarsi e dichiararsi il credito della sig.ra CP_2 nei confronti della massa ereditaria avendo costei affrontato i costi dei servizi funebri e amministrati per l'inumazione come riportato in narrativa, costituendo un peso per la massa ereditaria e per
l'effetto considerarsi detta somma all'atto della formazione delle rispettive quote 6) accertarsi e dichiararsi il credito della sig.ra nei confronti della massa ereditaria avendo costei CP_2 affrontato i costi della chiusura del rapporto di lavoro e pagamento dei contributi relativi alla badante come riportato in narrativa, costituendo un peso per la massa ereditaria e per l'effetto considerarsi detta somma all'atto della formazione delle rispettive quote. 7) accertarsi e dichiararsi che somma versata dalla sig.ra di € 20000 quale prezzo dell'immobile, costituisce un peso per _1
l'asse ereditario e per l'effetto considerarsi detta somma all'atto della formazione delle rispettive quote 8) procedersi quindi allo scioglimento della comunione ereditaria previo accertamento di quanto sopra e le varie collazione ed imputazioni ed eventuali conguagli formarsi le relative quote. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
In particolare, ha chiesto il riconoscimento, al momento dell'imputazione del valore al CP_2 momento dell'apertura della successione, di tutte le somme dalla stessa asseritamente spese per la ristrutturazione dell'immobile oggetto di collazione, nonché i costi, le tasse pagate o, comunque, il prezzo versato e il valore delle migliorie apportate al bene, la somma di euro 3.528,50 per le spese funerarie del di loro padre, nonché la somma di euro 1.280,50 per la chiusura del rapporto di lavoro della badante del proprio padre, sig.ra Persona_3
Parimenti, la convenuta ha chiesto il riconoscimento del prezzo pagato ed i costi di _1 manutenzione e tasse corrisposti sul bene immobile oggetto di collazione.
Dichiarata la contumacia degli altri due convenuti, ed il precedente G.I., rilevata, CP_4 CP_5 pagina 4 di 12 dagli atti, la presenza di iscrizione ipotecaria in favore dell' , ordinava Controparte_6
l'integrazione del contradditorio nei confronti di quest'ultima, la quale, nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il 28/10/2022, precisando le ipoteche iscritte in danno dei due debitori, ed _1
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis rejectis, CP_4 così giudicare: - in caso di vendita dei beni oggetto di divisione giudiziale sui quali è stata iscritta ipoteca da parte dell' , ordinare l'assegnazione in favore dell' CP_7 Controparte_8 delle somme che dovrebbero essere attribuite ai propri debitori e fino _1 CP_4 alla concorrenza dei rispettivi debiti;
- in caso di assegnazione reale dei beni ipotecati, mantenere fermi gli effetti del vincolo reale ordinando all'assegnatario di procedere al pagamento del debito sotteso all'iscrizione medesima;
- nell'ipotesi in cui il Tribunale assegnasse in favore dei debitori della comparente e delle somme in compensazione delle quote ereditarie, CP_4 _1 ordinarne il pagamento all' in qualità di creditore ipotecario. Con vittoria di spese e competenze CP_7 di giudizio distratte in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e a mezzo di c.t.u. a firma dell'arch. veniva Persona_4 rimessa per la decisione all'udienza del 13/02/2025, previa concessione alle parti dei termini massimi di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
In via preliminare, si dà atto della presenza di un mero refuso nell'ultimo verbale di udienza dove la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio, non versandosi, invero, in fattispecie ove la competenza è rimessa a quest'ultimo ex art. 50 bis c.p.c., statuendo sulla stessa il G.U. trattandosi di causa di divisione.
Sempre in via preliminare, vanno dichiarate tardive ed inammissibili (art. 167, co. 2, c.p.c.) le domande formulate dalle convenute e in seno alla propria comparsa di risposta, CP_2 _1 depositata solo il 26.04.2021 e, dunque, il giorno antecedente la celebrazione della prima udienza celebratasi il 27.4.2021, e su cui il difensore di parte attrice ha tempestivamente dichiarato di non accettare il contraddittorio (vd. nota cartolare dep.
9.4.21 in vista della prima udienza;
cfr. anche memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.): trattasi, segnatamente delle domande nn. 1), 3), 4), 5), 6), 7), di cui alle conclusioni in calce alla comparsa di costituzione e risposta datata 26.4.2021. pagina 5 di 12 Nel merito, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione, promossa dall'attore, cui le parti convenute non si sono opposte, è fondata e meritevole di accoglimento.
È, invero, pacifico il principio generale posto dall'art. 713 c.c. secondo il quale «I coeredi possono sempre domandare la divisione».
Non è altresì sorta contestazione in ordine alla legittimazione dell'odierna parte istante a chiedere la divisione, avendo questi e gli altri germani convenuti conseguito la qualità di erede del defunto padre, sig. deceduto in Latina (LT) il 18/02/2012 (vd. all. 1, certificato di morte), accettandone Per_1
l'eredità in maniera espressa o tacita (Cass. n. 11831/1992; cfr. Cass. 10544/2024: “La condotta del convenuto che, nella sua comparsa di costituzione e risposta, aderisca espressamente alla domanda di divisione giudiziale proposta da controparte, è da ritenersi accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.”).
Il giudizio di divisione si attua, poi, attraverso tre fasi fondamentali: la fase della c.d. assificazione, finalizzata alla esatta quantificazione del patrimonio ereditario (da effettuarsi con riferimento al tempo della divisione: Cass. n. 5993/2020), quella della formazione delle quote e quella dell'attribuzione ai singoli coeredi (che a fronte di quote uguali avviene mediante sorteggio).
Tanto premesso, l'attore ha chiesto procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria sul relictum costituito dai seguenti beni immobili, tutti ricompresi nel Comune di Latina, Via Paratoia n. 10, segnatamente, i subalterni 5, 6 e 10 di cui alla p.lla 185, Fg. 118, previa collazione, dei beni oggetto di donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore delle due sorelle e . Orbene, _1 CP_2 secondo l'indirizzo di legittimità, anche recentemente ribadito, «In tema di divisione ereditaria,
l'istituto della collazione, che, in presenza di donazioni (dirette e indirette) fatte in vita dal de cuius e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali pagina 6 di 12 oggetto di pregressa donazione. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza della stessa.» (Cassazione civile sez. II, 04/07/2023, n.18823).
Come noto, la collazione è un istituto che obbliga i legittimari, cioè i figli del defunto (e i loro discendenti) e il coniuge superstite, che hanno accettato l'eredità, a conferire nell'asse ereditario quanto hanno già ricevuto dal defunto mediante donazione (art. 737 c.c.): ciò vale sia per le donazioni dirette sia per quelle indirette.
A tale riguardo, non si può prescindere dal giudicato formatosi in forza della sentenza n. 1989/18, pubblicata il 25/07/2018, passata in giudicato il 24/01/2019, tramite cui l'intestato Tribunale, in composizione collegiale, aveva dichiarato ed accertato che “la compravendita a rogito notaio
[...] del 23.12.2005, rер. n. 3363, racc. 518, a mezzo del quale ha alienato in Persona_2 Per_1 favore di la piena proprietà dell'immobile sito in Latina, via Paratoia 10, in NCEU al CP_2 foglio 118, particella 185, sub.9, ed in favore di , l'immobile in Latina, via Paratoia _1
n.10, costituito da area urbana della superficie di metri quadrati 369, in NCEU al foglio 118, particella 185, sub. 11, dissimula in realtà due atti di donazione dei beni rispettivamente alle predette trasferiti”, accertando parimenti che l'attore, in data 19.4.1983, aveva, a sua volta, ricevuto una donazione indiretta da parte del proprio padre della somma di £ 20.000.000 dell'epoca, pari oggi ad €
10.329,14 (vd. dispositivo, pag. 13, all. 3, citazione).
Sul punto, l'attore aveva già espresso, sin dall'atto introduttivo, la volontà di adempiere all'obbligo di collazione sul medesimo incombente per effetto della donazione indiretta di euro 10.329,14 (pari a Lire
20.000.000) dalla medesima ricevuta dal proprio padre, per imputazione.
Quanto, invece, alle due sorelle convenute, e donatarie di due cespiti CP_2 _1 immobiliari siti in Latina, via Paratoia n. 10, catastalmente censiti al N.C.E.U. al foglio 118, particella
185, rispettivamente sub. 9 e sub. 11, è d'ausilio rammentare quell'insegnamento di legittimità, in tema di divisione ereditaria, secondo cui «la collazione dei beni immobili può avvenire in natura o per imputazione, a scelta del coerede donatario. La scelta è irrevocabile dopo la comunicazione fatta agli eredi (art. 1286, secondo comma, cod. civ.). Tuttavia, se il coerede donatario, cui spetta la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura, non la esercita, la collazione deve farsi per pagina 7 di 12 imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza» (Cass., Sez. II, 16 giugno 2023, n. 17409; vd. anche Cassazione civile sez. II, 11/07/2024, n.19072).
Quanto alla convenuta quest'ultima ha richiesto l'assegnazione dell'immobile CP_2 denominato “d” nell'elaborato peritale, distinto al N.C.E.U. al Foglio 118, p.lla 185, sub. 9, alla medesima già intestato, da imputarsi alla propria quota.
Quanto alla convenuta quest'ultima ha manifestato adesione all'ipotesi divisionale _1 definita 1° ipotesi di piano divisionale (vd. pag. 13, c.t.u. dep. 4.9.2023), aderendo alla relativa proposta conciliativa che prevede, dunque, l'attribuzione e, quindi, la conservazione della proprietà del bene distinto come immobile “d”, già intestato a con conguaglio a carico dei fratelli CP_2 coeredi della somma di € 7.116,08 e la restante massa assegnata ai fratelli coeredi come stabilito dal
C.T.U..
In entrambi i casi, dunque, la collazione per gli immobili donati alle convenute e CP_2 andrà fatta per imputazione del loro valore alla propria porzione, ovvero calcolando il _1 valore dei cespiti al momento dell'apertura della successione e imputando tale valore alla quota ereditaria del donatario, anche in ragione del fatto che l'immobile sub. 11 (denominato “e” nella c.t.u.), di cui era beneficiaria, è stato, nelle more del presente giudizio, alienato a terzi. _1
Acclarato quanto sopra, l'art. 747 c.c. stabilisce che la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.
Come rammenta costante indirizzo ermeneutico “La collazione per imputazione costituisce una fictio iuris, per effetto della quale il coerede che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l'apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore di quanto precedentemente donatogli: valore determinato al detto momento dell'apertura della successione, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi secondo la misura del diritto di ciascuno (Cass.
30 luglio 2004, n. 14553, in motivazione;
Cass. 27 febbraio 1998, n. 2163).” (Cassazione civile sez. II,
06/10/2016, n.20041). pagina 8 di 12 Tanto premesso, risulta sostanzialmente corretta la determinazione della massa ereditaria operata dall'ausiliario, salvo alcune precisazioni che verranno qui di seguito illustrate con necessaria rimessione della causa sul ruolo istruttorio, tenuto conto delle statuizioni coperte dal giudicato della sentenza del Tribunale di Latina sopra menzionata e, dunque, avente ad oggetto quei beni siti nel
Comune di Latina, e catastalmente censiti al NCEU: a) Foglio 118, particella 185, subalterno 10); b)
Foglio 118, particella 185, subalterno 5); Foglio 118, particella 185, subalterno 6), nonché gli immobili siti in Latina, Via Paratoia e catastalmente censiti al NCEU Foglio 118, particella 185, subalterno 9) e subalterno 11).
A ciascun coerede, figlio del de cuius, deceduto ab intestato, spetta 1/5 dell'eredità (art. 566 c.c.).
Il C.T.U. ha evidenziato come gli immobili, in parola, ancorché presentino “una non conformità urbanistica e catastale, per piccoli dettagli,”, risultino, comunque, sanabili con una spesa conveniente per il valore degli stessi (vd. pag. 16, c.t.u. 4.9.23).
Risultano poi condivisibili le conclusioni del C.T.U., nell'approntare il progetto divisionale, in seno al quale è stato tenuto conto delle somme da compensare, in forza della collazione sopra menzionata, segnatamente per l'attore la somma di € 10.329,14 (pari ad 20.000.000 di Lire), € 1.845,00 da _1
in forza della compravendita simulata del sub 11, ed infine, € 56.831,84 da , in
[...] CP_2 forza della compravendita simulata del sub. 9.
Non può, invece, essere condivisa la conclusione dell'ausiliario secondo cui andrebbe riconosciuta in favore di la “somma di € 34.200,00 quale corrispettivo dell'acquisto pagato, che le va CP_2 riconosciuto” (vd. pag. 12, c.t.u. dep. 4.9.2023), stante il giudicato formatosi su tale questione e cui, per brevità, si rinvia (vd. all. 3, citazione, pag. 6, sentenza n. 1989/18), sicché tale cifra va espunta dal piano divisionale nr. 1 (vd. pag. 13, c.t.u. dep. 4.9.2023), su cui tutte le parti hanno concordato.
Risulta poi corretta ed ossequiosa delle norme di legge, la conclusione del C.T.U., in replica all'osservazione critica del c.t.p. attoreo, geom. il quale, con riferimento al sub. 11, Persona_5 acquisito dalla convenuta in forza di atto di compravendita simulante una donazione _1 con il de cuius, e rivenduto a terzi (cfr. atto di compravendita del 3.11.2014, all. c.t.u. integrativa dep.
21.2.2024), ha precisato che “ai fini della presente perizia e secondo quanto richiesto nell'incarico, la valutazione degli immobili deve risalire al momento dell'apertura della successione, non essere riferita pagina 9 di 12 a quanto può essere stato il ricavato della vendita di un bene in un dato momento” (cfr. pag. 18, c.t.u. integrativa).
Come noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 746, co. 2, e 747 c.c., il valore dell'immobile, sia per la collazione in natura che per imputazione, viene determinato al momento dell'apertura della successione, non al momento della donazione e se l'immobile è stato venduto o ipotecato, come nel caso di specie, il valore da considerare è sempre quello che aveva al momento dell'apertura della successione, non il valore di vendita o ipoteca.
Sono, quindi, irrilevanti eventuali variazioni di valore intervenute tra la data di apertura della successione e la data in cui concretamente avvenga la divisione (Cass. n. 25646/2008).
Ciò posto, con particolare riferimento alla collazione di denaro, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che essa si "attua naturalmente per imputazione e si realizza, con un minor prelevamento rispetto a quanto altrimenti spetterebbe pro quota al donatario sull'intero asse" (Cass.civ.
18054/2004); la somma di denaro entra a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, "costituendo in tal modo ab origine un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico;
ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento" (Cass. civ. 25646/2008, nonché in tema Cass. civ. 9177/2018 e
Cass. civ. 16701/2017).
In definitiva, il giudice, prima della formazione delle singole porzioni, dovrà imputare alla quota del coerede donatario le somme di danaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione e poi disporre, a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle loro rispettive quote, ripartendo, infine, i beni ereditari residui tra i partecipanti alla comunione.
Facendo applicazione dei principi sopra esposti alla fattispecie in esame, l'attore va dichiarato tenuto a conferire per collazione alla massa ereditaria la somma di euro € 10.329,14 (pari ad 20.000.000 di
Lire); detto importo va maggiorato degli interessi legali decorrenti dall'apertura della successione
(18.2.2012).
Parimenti, in accoglimento della domanda attorea, le convenute e vanno CP_2 _1 dichiarate tenute a conferire per collazione alla massa ereditaria rispettivamente la somma di € pagina 10 di 12 56.831,84 e di € 1.845,00, relative agli immobili sub. 9 e sub 11 oggetto di donatum.
Anche i predetti importi, per i motivi sopra menzionati, vanno maggiorati degli interessi legali decorrenti dall'apertura della successione (18.2.2012).
Ne consegue che il valore complessivo della massa ereditaria, costituito dalla somma del relictum e del donatum andrà ricalcolato dal C.T.U. sulla scorta delle sopra dette precisazioni, all'esito di cui potrà poi avvenire lo scioglimento della comunione ereditaria.
Acclarato quanto precede, la causa va rimessa sul ruolo affinché il nominato C.T.U. tenga conto delle statuizioni sopra indicate, accerti altresì la comoda divisibilità dei sub. 5, 6 e 10 del compendio immobiliare di cui in atti, predisponendo un progetto divisionale secondo le quote sopra individuate ed i dovuti conguagli che tengano conto anche del credito ipotecario vantato da (vd. pag. 2, CP_7 comparsa “- fascicolo n. 0572015113670 per il quale in data 23/05/2017 è stata iscritta ipoteca CP_7 presso la conservatoria di Latina al n°1622 di particolare e n° 11475 di generale, che si allega al fascicolo di parte (cfr. doc.ne allegata), a garanzia di € 65.681,71 in quota capitale sui seguenti immobili siti in Latina e censiti catastalmente al foglio 118 part. 185 sub 5-6-10 in danno del diritto di proprietà di cf. pari ad 1/5 del valore dell'intero immobile;
il _1 C.F._5 debito del fascicolo alla data del 19 gennaio 2022 ammontava ad € 67.310,31. - fascicolo n.
0972018559316 per il quale in data 09/07/2019 è stata iscritta ipoteca presso la conservatoria di
Latina al n°2551 di particolare e n°15610 di generale, che si allega al fascicolo di parte (cfr. doc.ne allegata), a garanzia di € 81.282,40 in quota capitale sui seguenti immobili siti in comune di Latina e censiti catastalmente al foglio 118 part. 185 sub 6–10 in danno del diritto di proprietà di CP_4 cf. , pari al 17% del valore dell'intero immobile;
il debito del fascicolo alla C.F._4 data del 19 gennaio 2022 ammontava ad € 76.022,00.”).
Le spese di lite e della consulenza tecnica d'ufficio verranno liquidate con la pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate dalle convenute e _1 CP_2 pagina 11 di 12 Mazza di cui ai nn. 1), 3), 4), 5), 6), 7), di cui alle conclusioni in calce alla comparsa di costituzione e risposta datata 26.4.2021;
b) in accoglimento della domanda attorea di collazione sub. a), condanna l'attore a restituire alla massa ereditaria la somma di euro 10.329,14 (pari ad £ 20.000,00), maggiorato degli interessi legali decorrenti dall'apertura della successione (18.2.2012), dichiara le convenute CP_2
e tenute ad imputare per collazione alla massa ereditaria rispettivamente
[...] _1 la somma di € 56.831,84 e di € 1.845,00, relative agli immobili sub. 9 e sub 11 oggetto di donatum, importo maggiorato degli interessi legali decorrenti dall'apertura della successione
(18.2.2012);
c) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'istruzione sulla domanda di divisione;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Latina, il 29/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
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