Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/05/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 128/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dr. Luca Fuzio Giudice dr. Luca Verzeni Giudice rel. nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 128/2025 promosso da
Parte_1
elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cattalini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p. i.v.a. Controparte_1
, REA BG-440632, corrente in Arcene (BG), via Suardi, n. 2, P.IVA_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
CP_1
considerato che la debitrice resistente non si è costituita, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
12.888,00 al 31.12.2018 come da ultimo bilancio d'esercizio), siccome evincibile dalla lettura degli ultimi tre bilanci di esercizio agli atti;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, entro il circondario del tribunale adito;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., in quanto imprenditrice esercente attività di fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano congiuntamente i requisiti indicati nell'art. 2 comma primo lettera d) C.C.I.I.
(ferma restando la complessiva esposizione debitoria, ben superiore ad euro
500.000,00, risulta dalla lettura della documentazione in atti – ultimi tre bilanci d'esercizio a disposizione – un attivo patrimoniale al di sopra di euro 300.000,00, parimenti a ricavi superiori ad euro 200.000,00); rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto di indicare come curatore la dr.ssa iscritta all'Albo dei soggetti Persona_1
incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 C.C.I.I., che ha dimostrato, ai sensi del comma terzo dell'art. 358 C.C.I.I., perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
visto l'art. 49 CCII.,
P.Q.M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di iscritta al registro Controparte_1
delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p. i.v.a. , REA BG-440632, P.IVA_1
corrente in Arcene (BG), via Suardi, n. 2, nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;
nomina Curatore la dr.ssa C.F. Persona_1 C.F._1
ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 14.10.2025, ore 9.10; assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, lì 21.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dr. Luca Verzeni dr. Vincenzo Domenico Scibetta