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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/09/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3404/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Seregno, via Parte_1 C.F._1
Briantina, n. 10, presso lo studio dell'avv. Marco Melideo, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE CONTRO
quale Impresa designata per il Fondo Garanzia Controparte_1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliata a Milano, via Manara n.17, presso lo studio dell'avv.
[...] P.IVA_1
Loredana Leo, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
“In via principale ed in riforma integrale dell'impugnata sentenza: per le ragioni dedotte in atti dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa è avvenuto per responsabilità ascrivibile ad automezzo rimasto sconosciuto soggetto all'obbligo assicurativo RCA e per l'effetto dichiarare la , in qualità di Impresa Designata dalla CONSAP CP_1 per la Regione Lombardia con provvedimento IVASS n.32/2015, tenuta al risarcimento del danno subito da Parte_1 in conseguenza del medesimo sinistro stradale;
[...] b) condannare la Compagnia Convenuta al pagamento della somma di €.201.966,84 in favore di Parte_1 ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese documentate della CTU svolta, e con conseguente condanna della Compagnia appellata alla restituzione di quanto versato a tale titolo da in ottemperanza all'impugnata sentenza. Parte_1
pagina 1 di 10 In via subordinata ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza: in considerazione della singolarità della fattispecie- che consente di ravvisare la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni- dichiarare la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio e della CTU disposta dal Giudice di prime cure”.
Per quale Impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada: CP_1
“Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti SULL'APPELLO PRINCIPALE rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'appello promosso dal sig. avverso la sentenza Parte_1 n. 1612/2024 resa dal Tribunale di Monza pubblicata in data 31/05/2024 e ogni domanda con lo stesso avanzata, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente l'impugnata decisione, con condanna dell'appellante alla rifusione di spese e competenze professionali di secondo grado. SULL'APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell''appello principale, riformare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la caduta del motociclista sia stata determinata causalmente dall'urto contro l'oggetto metallico e per l'effetto, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato da , quale impresa designata dal Fondi di CP_1Pt_ garanzia per le Vittime strada, e delle specifiche richieste avanzate in primo grado e da intendersi tutte riproposte ex art. 346 c.p.c., in via principale rigettare ogni domanda avanzata dall'appellante in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata anche per carenza dei presupposti ex art. 283 lett. a) D. Lgs. 209/05; In subordineNella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse sussistenti e provati i presupposti ex art. 283 lett. a) D. Lgs. 209/05 e ritenesse l'esponente tenuta a rispondere in tutto o in parte alle avverse domande, accertare e dichiarare il prevalente concorso di colpa dell'appellante nel determinismo causale dell'evento ex art. 1227 I comma c.c., liquidare i danni in proporzione al grado di responsabilità accertato, con esclusione dei danni che sarebbero stati evitati con l'ordinaria diligenza, e per l'effetto contenere ogni eventuale obbligo risarcitorio di CP_1[...
nella misura che verrà rigorosamente provata, limitatamente alle sole conseguenze immediate e dirette, e comunque nei limiti del massimale minimo di legge, rigettando ogni ulteriore e/o diversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA, e di CTU o comunque con integrale compensazione delle stesse”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
impresa designata dal fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (d'ora in avanti anche
[...] solo ) per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti CP_1 in occasione del sinistro occorsogli il 7/5/2019 sulla S.P. 46 in Direzione Paderno Dugnano. Esponeva, in fatto, che quel giorno, percorreva, alla guida del proprio motociclo Honda SH tg. DH24140, la SP 46, allorquando, all'altezza del Km 4+950 entrava in collisione con un oggetto metallico, presente sul manto stradale, più precisamente, per come accertato successivamente, un tappo di sicurezza di una autocisterna della dimensione di 35 cm circa, fondatamente caduto da un veicolo transitato pochi minuti prima, che determinava la perdita di controllo del mezzo e la caduta di il quale lamentava di aver riportato lesioni personali e danni al motoveicolo. A seguito Parte_1 della trasmissione ex art. 347 c.p.p., di notizia di reato ex art. 590 c.p. alla competente Procura della Repubblica il procedimento veniva archiviato, non essendo emersi elementi utili all'identificazione del responsabile. Su tali premesse agiva in giudizio per sentire accertare la responsabilità Parte_1 del veicolo rimasto sconosciuto e ottenere la condanna di , in qualità di impresa CP_1 designata da Consap, al risarcimento del danno patrimoniale e non subito, quantificato nella misura di € 352.565,82, oltre interessi ( a titolo di danno biologico, da invalidità permanente e temporanea, di rimborso delle spese mediche sostenute e documentate oltre al danno materiale per la perdita del mezzo incidentato e le spese sostenute per il soccorso stradale, il deposito e la rottamazione dello pagina 2 di 10 stesso), ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
Costituitasi, contestava sia l'an della pretesa attorea, per essere indimostrata CP_1 l'appartenenza dell'oggetto metallico ad un veicolo rimasto non identificato, sia il quantum sotto il profilo dell'entità, congruità e risarcibilità, eccependo altresì il concorso colposo del ex Parte_1 art. 1227 c.c, e chiedeva, pertanto, in via principale, il rigetto delle pretese avversarie, anche per carenza dei presupposti stabiliti dall'art. 283 lett. a) D. Lgs. 209/05 e, in subordine, solo nella denegata ipotesi di accertato coinvolgimento e responsabilità di un veicolo ignoto, la determinazione dell'ammontare del danno secondo le risultanze istruttorie, ridotto in applicazione dell'art. 1227 c.c.
Con la sentenza n.1612/2024 il Tribunale di Monza, istruita la causa mediante assunzione delle prove testimoniali ammesse e previo espletamento di CTU medico-legale disposta sulla persona dell'attore, ha rigettato la domanda di parte attrice condannandola alla rifusione delle spese di lite oltre che a sostenere le spese di consulenza tecnica d'ufficio.In particolare, il primo giudice ha ritenuto, nonostante l'allegazione attorea in ordine alla dinamica del sinistro avesse trovato riscontro nel complessivo quadro dei mezzi istruttori assunti (sia negli accertamenti svolti dalla polizia stradale, confermate dalle dichiarazioni rese dalla teste , che il danneggiato non Testimone_1 avesse assolto l'onere probatorio gravante in merito alla riconducibilità del tappo di sicurezza ad un mezzo soggetto a RCA, in quanto non era possibile escludere altra causa idonea a determinare il sinistro.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello articolando quattro motivi che Parte_1 possono essere sintetizzati come segue:
1)“MOTIVAZIONE ERRONEA – OMESSO E/O SUPERFICIALE ESAME DEI DOCUMENTI PRODOTTI DA PARTE ATTRICE - ILLOGICA E PARZIALMENTE OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA E DEGLI ELEMENTI INDIZIARI A DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE – OMESSA INDICAZIONE DI IPOTESI ALTERNATIVE ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI OPERATA DALLA POLSTRADA”: con il primo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia impugnata per aver il Tribunale, erroneamente valutando gli elementi di prova e quelli indiziari del giudizio, ritenuto non assolto dal danneggiato l'onere probatorio in ordine alla Parte_1 riconducibilità del tappo di sicurezza ad un mezzo circolante soggetto a RCA, quale presupposto ai fini della domanda risarcitoria nei confronti del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada;
alla luce del compendio probatorio complessivamente emerso dalle risultanze istruttorie, costituito da elementi indiziari gravi precisi e concordanti, ha assolto il proprio onere, dimostrando: a) Parte_1 le modalità del sinistro;
b) l'attribuibilità della responsabilità del sinistro al conducente di altro veicolo;
c) il fatto che tale veicolo ed il suo conducente sono rimasti sconosciuti;
la prova della riconducibilità causale della presenza dell'oggetto metallico alla circolazione di un veicolo, rimasto ignoto, è stata offerta dal sia attraverso la dimostrazione che sul tratto di strada ove è Parte_1 avvenuto il sinistro la circolazione è totalmente interdetta a veicoli non soggetti a RCA , sia mediante quanto desumibile dagli accertamenti compiuti dalla Polizia di Stato, che ha escluso altre possibili cause del sinistro ed ha perciò comunicato d'ufficio alla Procura della Repubblica la commissione del reato ex art.590 c.p. da parte di conducente di automezzo commerciale rimasto sconosciuto;
2)”MOTIVAZIONE ERRONEA - OMESSO ESAME E/O TRAVISAMENTO DEI DOCUMENTI PRODOTTI IN ATTI – ERRONEO RIFERIMENTO AD INESISTENTE DENUNCIA-QUERELA ANZICHE' ALLA COMUNICAZIONE D'UFFICIO EX ART.347 C.P.P. EFFETTUATA DA pagina 3 di 10 POLSTRADA – ELUSIONE DELL'OBBIGO MOTIVAZIONALE” : con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia impugnata per aver il Tribunale erroneamente fatto riferimento, ai fini della valutazione del corretto assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attore, alla denuncia/querela sporta dal danneggiato evienziando la fallacia del percorso logico- argomentativo svolto dal primo giudice che avrebbe preso in considerazione la denuncia-querela del danneggiato, in realtà non esistente, omettendo invece di considerare che la ricostruzione causale del sinistro era stata operata dalla Polstrada, e da quest'ultima posta a fondamento della comunicazione d'ufficio ex art. 347 c.p.p. versata in atti;
3)”VIZIO DELLA MOTIVAZIONE PER OMESSA INDICAZIONE DI UNA PLAUSIBILE DIVERSA CAUSA DELLA PRESENZA DEL TAPPO DI CISTERNA A VITE AL CENTRO DEL MANTO STRADALE – FALLACIA LOGICA DELLA SENTENZ: con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale pur affermando che “non è possibile escludere altra causa che avrebbe potuto determinare il sinistro”, ha omesso di indicare una ricostruzione del sinistro, anche sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, alternativa a quella individuata dalla Polstrada in violazione degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e 111 Cost.;
4) “INGIUSTA CONDANNA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO – OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA SINGOLARITA' DELLA FATTISPECIE E DEGLI ELEMENTI CHE HANNO MOTIVATO L'AZIONE DEL DANNEGGIATO-LA SENTENZA N. 77/2018 DELLA CORTE COSTITUZIONALE”: in subordine, con il quarto motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia impugnata in punto di spese di lite, per non avere il tribunale assegnato rilievo al fatto che aveva introdotto la causa nei confronti del potendo confidare sulla ricostruzione Parte_1 CP_2 operata dalla Polizia Stradale che aveva ricostruito la dinamica anche interpellando la sala operativa escludendo potesse avanzarsi domanda di risarcimento nei confronti di altro soggetto;
CP_3 sarebbe contraddittoria e censurabile anche la decisione di porre a carico del danneggiato le spese di c.t.u. ammessa dal giudice in quanto ritenuta rilevante al fine del decidere avendo già operato un vaglio sulla fondatezza della pretesa;
Infine l'appellante nel chiedere la riforma della sentenza impugnata e la condanna di al CP_1 pagamento della somma di euro 201.966,84 in favore di oltre che la condanna della Pt_3 controparte alle spese di lite, in subordine la compensazione delle stesse, ha altresì richiamato come la c.t.u. avesse confermato la compatibilità tra l'evento e le lesioni patite dal danneggiato e ne ha richiamato gli esiti, sia in ordine alla individuata percentuale di postumi permanenti configuranti danno biologico nella misura del 28% - invocando tuttavia l'applicazione della personalizzazione nella misura del 25%, sia in odine ai periodi di inabilità temporanea caratterizzati da una percentuale decrescente, sia in ordine alla quantificazione della misura del danno patrimoniale. Si è costituita , che, contraddette le avverse deduzioni, ha chiesto il rigetto del gravame CP_1 proponendo appello incidentale condizionato, insistendo, in via principale, per il rigetto della domanda avanzata dall'appellante in quanto non provata anche per carenza dei presupposti ex art. 283 lett. a) D.Lgs.209/05, in subordine, chiedendo accertarsi il prevalente concorso di colpa dell'appellante nel determinismo causale dell'evento ex art. 1227, comma 1, c.c. con liquidazione dei danni in proporzione al grado di responsabilità accertato, e per l'effetto contenere ogni eventuale obbligo risarcitorio di limitatamente alle sole conseguenze immediate e dirette, e CP_1 comunque nei limiti del massimale minimo di legge, rigettando ogni ulteriore e/o diversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Alla prima udienza di trattazione del 17.4.2025 il Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 3.7.2025.Alla predetta udienza le parti hanno discusso pagina 4 di 10 riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 9.7.2025.
*** L'appello principale di merita accoglimento. Parte_1
E' accertato che il sinistro è stato cagionato dall'avere intercettato sulla propria traiettoria
Parte_1 di marcia, in un tratto di strada curvilineo, un oggetto metallico, rinvenuto e individuato dalla Polizia Stradale in “un tappo metallico ci (di) cisterna di circa 35 cm”( comunicazione notizia di reato p.3 doc. 1 fac.I grado sicchè l'investimento di tale oggetto, che ha subito uno
Parte_1 spostamento dalla posizione di quiete nel momento in cui è stato investito, ha cagionato la perdita di controllo del veicolo da parte di il quale rovinava al suolo ( vedasi verbale di
Parte_1 accertamenti p. 9 doc. 1 fasc. I grado e dichiarazione testimoniale di .
Parte_1 Testimone_2
Il giudice di prime cure ha ritenuto che non abbia assolto al proprio onere probatorio per Parte_1 non avere altresì provato che l'oggetto metallico fosse di pertinenza di un veicolo circolante rimasto non identificato, avendo escluso che la riconducibilità del tappo di sicurezza ad un mezzo soggetto a RCA potesse desumersi sulla scorta di un procedimento presuntivo. Invero, a differenza di quanto affermato dal giudice di prime cure, plurimi elementi allegati dal danneggiato consentono di escludere che l'oggetto metallico potesse trovarsi sul manto stradale se non in quanto riconducibile ad un mezzo circolante rimasto ignoto.
E' da osservare che la giurisprudenza consolidata afferma che la prova delle modalità del sinistro e dell'attribuibilità della responsabilità a veicolo e conducente rimasti sconosciuti può essere fornita dal danneggiato anche sulla base “di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto”, ciò in quanto la norma di cui all'art.19 legge n. 990 del 1969 lett. a) richiede una situazione di mero fatto implicante l'esistenza del sinistro come fatto storico, la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che sia altresì configurabile a carico del danneggiato un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle risorse cognitive e informative pretendibili (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005). Al danneggiato è quindi “sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di 1 Per comodità si riportano le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 6.12.2022 “il giorno 07/05/2019 mi trovavo a bordo della mia autovettura Yaris e percorrevo la strada provinciale da Bollate direzione Paderno Gugnano. Posso collocare i fatti nella fascia oraria 10:30 – 12:00. La giornata era limpida c'era il sole. Viaggiavo nella corsia di destra quando ho visto uno scooter davanti a me che viaggiava sulla corsia di sinistra perdere il controllo e cadere a terra. Il conducente e lo scooter hanno cominciato a rotolare invadendo la corsia di destra. Ho cominciato a rallentare e mi sono fermata. Ho potuto vedere bene la scena, direi che mi trovavo a una distanza di circa 20 metri. Ricordo che nel momento in cui il conducente dello scooter cadeva a terra vedevo la presenza di un oggetto nero che si è mosso nel frangente in cui lo scooter cadeva a terra. Ricordo poi che la polizia intervenuta sul luogo del sinistro ha raccolto da terra questo oggetto. Per come ho potuto osservare la dinamica dei fatti, direi che il conducente dello scooter ha investito tale oggetto nero presente sulla carreggiata No, dalla mia visuale non potevo vedere l'oggetto nero di cui sopra prima che lo scooter ne intersecasse la traiettoria. Specifico che ho visto l'oggetto nero rotolare per terra contestualmente alla caduta dello scooter, non prima. Non c'erano altre vetture o automezzi che percorrevano la strada in quel momento. No non ho visto lo scooter effettuare alcun cambio di direzione. Io percorrevo la corsia di destra e lui è sempre rimasto su quella di sinistra.” pagina 5 di 10 ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi. (Cass.Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011).
In primo luogo viene in rilievo il fatto che la circolazione sulla strada provinciale SP 46, ove è avvenuto il sinistro è consentita esclusivamente ai veicoli a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, trattandosi di “Strada Extraurbana Principale” ex art.
2.3 D.lgs 285/92 (v. doc. 14 fasc. di primo grado) e come tale, soggetta ai medesimi limiti di circolazione prescritti per le autostrade dall'art. 175 del Codice della Strada sicchè il transito sulla SP46 è interdetto non solo ai pedoni ma anche a qualsiasi mezzo non soggetto all'obbligo assicurativo RCA. In tal senso la natura dell'oggetto rinvenuto, pacificamente un tappo di cisterna, è apprezzabile in quanto funzionalmente rapportabile ad un veicolo ordinariamente dedito alla circolazione su strada. Nondimeno è incontestato che nelle adiacenze del tratto di strada interessato dal sinistro non esistano passaggi pedonali, ponti, edifici, o comunque che l'oggetto possa essersi trovato in loco per esservi stato lasciato, lanciato, abbandonato, collocato da un soggetto diverso da un utente della strada.
Peraltro gli agenti della Polizia stradale intervenuti sul posto per i rilievi del caso, hanno provveduto a contattare la sala operativa che riferiva di non aver avuto alcuna segnalazione in ordine CP_3 alla presenza di oggetti metallici sul manto stradale (doc.1 fasc. primo grado , dato dal Parte_1 quale è stato dato desumere che tale oggetto “fosse stato perso pochi istanti prima dell'evento infortunistico”. Tale collocazione temporale da un lato conforta circa la riconducibilità dell'oggetto ad un veicolo transitato in un tempo non lontano alla produzione dell'evento, dall'altro esclude che possa imputarsi all'odierno appellante di non avere correttamente rivolto la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell'ente stradale preposto alla custodia e vigilanza della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c. La circostanza che “non vi erano altre vetture o automezzi che percorrevano la strada in quel momento” non contraddice l'assunto che l'oggetto sia fondatamente caduto in precedenza, in un tempo non lontano ma neanche immediatamente prossimo all'evento, da un mezzo rimasto non individuato, e non individuabile con l'ordinaria diligenza, ma anzi conferma che non abbia potuto Parte_1 risalire al mezzo per non essere più alla sua portata visiva, al pari di quella del teste. In tale cornice si inserisce il dato che, una volta aperto il procedimento penale a carico di ignoti, l'Autorità giudiziaria ne ha disposto l'archiviazione non essendo emersi elementi utili all'identificazione del responsabile, affermando “per la mancanza di elementi oggettivi e per la mancanza di testimoni non si è potuto risalire all'identificazione del conducente del veicolo commerciale, allontanatosi dal luogo del sinistro”. Emerge pertanto che il sinistro e la sua dinamica hanno costituito oggetto di un accertamento che ha dato luogo alla comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p., sicchè non vi è stata alcuna formale denuncia- querela da parte del danneggiato, circostanza che, comunque, non appare avere svolto un ruolo nel percorso motivazionale deteriore rispetto alla tesi sostenuta dall'appellante, essendosi il giudice limitato a richiamare la giurisprudenza che in tema di onere probatorio afferma la valenza indiziaria di tale fonte di prova.
Infine, non potendo richiedersi da parte del danneggiato una diligenza maggiore di quella prestata nella individuazione del veicolo, non vi sono elementi idonei a legittimare una ricostruzione pagina 6 di 10 causale diversa da quella allegata dall'appellante, confortata dalla ricostruzione operata dalle forze dell'ordine.
Come sopra già fatto cenno. le considerazioni espresse privano di rilievo gli assunti di parte appellata secondo cui la fattispecie in esame sia sussumibile nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.Invero la circostanza che la presenza in strada dell'oggetto non fosse stata segnalata, in quanto presumibilmente avvenuta pochi istanti prima del sinistro, è di per sé dirimente in ordine all'impossibilità per l'ente gestore di esercitare un effettivo potere di controllo sul manto stradale, trattandosi di una situazione di pericolo che, non potendo essere né tempestivamente rimossa né in alcun modo prevista, risultava inidonea a fondarne la responsabilità a titolo di omessa custodia.
Con riferimento al quantum debeatur la stessa parte appellante ha richiamato le risultanze della C.t.u. espletata nel giudizio di prime cure, le cui conclusioni appaiono immuni da vizi e meritevoli di condivisione, premessa la compatibilità tra le lesioni subite da e il sinistro occorso. Parte_1 In relazione al danno non patrimoniale la perizia ha accertato che “alla lesività iniziale è seguita un malattia post- traumatica che ha determinato una Inabilità Temporanea Assoluta di 31 giorni, una Inabilità Temporanea di 90 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e altri 60 al 33%; - residuano Postumi Permanenti configuranti Danno Biologico quantificati nella misura del 28% “.
L'applicazione delle Tabelle AN ( utilizzabili aggiornate nella edizione 2024), non ha formato oggetto di contestazione, essendosi limitata parte appellata, richiamata la duplice componente del danno dinamico relazione e da sofferenza interiore, a contrastare la pretesa di di ottenere Parte_1 un aumento in termini di personalizzazione (p. 15 e ss. comparsa di costituzione e appello incidentale). Pertanto: a)per il danno non patrimoniale da lesione della salute in base alle due voci distinte fenomenologicamente del danno biologico, inteso come compromissione delle attività quotidiane e spetti della vita dinamico relazionale, e danno morale, rappresentato dalla sofferenza interiore, patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (Cassazione civile sez. III, 10/11/2020 n.25164), applicando le tabelle milanesi 2024 in ragione della percentuale del 28% di compromissione e dell'età del danneggiato di anni 462, si perviene all'individuazione di un valore monetario complessivo di 148.979,00 euro (costituito dalla somma aritmetica delle voci di danno di 103.458 + 45.521); b)in ordine alla invalidità temporanea parametrata in euro 115 (€ 84,00 + € 31,00) giornalieri l'importo risarcibile è individuabile:
• in euro 3.565,00 a titolo di inabilità temporanea assoluta per giorni 31;
• in euro 7.762, 50 a titolo di inabilità temporanea parziale al 75% per 90 gg.;
• in euro 3.450,00 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50 % per 60 gg.;
• in euro 2.227,00 a titolo di inabilità temporanea parziale al 33 % per 60 gg..
Quanto alla individuazione dei periodi e relative percentuali di inabilità temporanea le valutazioni del c.t.u. si sono poste in linea con le valutazioni rimesse dal consulente di parte attrice e allegate nell'atto introduttivo (relazione doc.7 fasc.I grado ), non individuante circostanze idonee a Parte_1 fondare l'invocato aumento per la cd. “ personalizzazione”. Al riguardo va richiamato che la 2 Sulla base delle indicazioni del CTU, la stabilizzazione dei postumi deve ritenersi avvenuta dopo 242 giorni dal sinistro (gg. 31+90+60+60) e dunque in data 4 gennaio 2020, quando il signor (nato il [...]) aveva Parte_1 compiuto 46 anni. pagina 7 di 10 "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L. n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private-discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018; Cass. 28988/2019)”. Ciò posto, nel caso di specie, non è stata, a monte, allegata, nonché provata, alcuna circostanza correlabile al sinistro che possa essere valorizzata ai fini del riconoscimento di una ulteriore percentuale a titolo di personalizzazione del danno, atteso che l'appellante si è limitato a rilevare che “il Signor ancora oggi è lontano da un recupero delle proprie funzionalità articolari, che Parte_1 incidono anche sulla normale deambulazione; (….) e che presenta “difficoltà nell'attendere alle proprie ordinarie incombenze sia lavorative che domestiche e l'ormai acquisita consapevolezza di una nuova e diminuita normalità, (v. pag. 21 atto di appello), circostanze che, appunto, in quanto “ordinarie” conseguenze del sinistro, non sono idonee a determinare una variazione in aumento delle liquidazione standardizzata già operata sulla scorta delle richiamate Tabelle.
Dunque, l'importo complessivo del danno non patrimoniale (148.979,00 + 17.004,50 ( 3.565,00+ 7.762, 50 + euro 3.450,00 + 2.227,00) è pari a 165.983,50 euro Ai fini dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale occorre riconoscere sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma rivalutata.
In ordine al danno patrimoniale, deve riconoscersi a titolo di spese mediche sostenute e debitamente documentate l'importo di euro 6.068,00, come apprezzato dal c.t.u. valutazione a cui ha aderito all'odierno appellante ( p.23 appello). Vengono inoltre in rilievo l'importo di euro 1.000,00, quale valore dello scooter al momento del sinistro (doc.5 fasc. primo grado), l'importo di euro 116,00 quale spesa sostenuta per il soccorso stradale (doc.2 fascicolo di primo grado), l'importo di euro 122,00), quale spesa sostenuto dal per la demolizione del motociclo (doc. 4 fascicolo di primo grado), demolizione che Parte_1 pertanto non ha potuto fondatamente comportare alcun realizzo da porre in decurtazione. Non può invece riconoscersi la voce di danno vantata nella sua totalità per custodia veicolo per giorni 246 ( doc.3 fasc.I grado ): la circostanza che il veicolo al momento del sinistro Parte_1 avesse un valore esiguo e che sia stato rottamato non giustificano la protrazione di un deposito così prolungato, sicchè la spesa deve essere parametrata ad un tempo congruo a che il quale nel Parte_1 frangente è stato ricoverato ed operato, potesse diversamente collocare il mezzo o decidere di disfarsene, da individuarsi in 10 gg per un importo di euro 84,00 ( euro 7+ iva al 22% X 10 gg.) L'importo del danno patrimoniale accertato ammonta pertanto a complessivi euro 7.390,00 Da tale somma deve essere detratta la “franchigia di €.500,00 ex art.283 CdA, per come anche affermato dall'appellante ( p.23 appello) sicchè l'ammontare del danno patrimoniale risarcibile è di euro 6.890,00, somma sulla quale vanno riconosciuti gli interessi dalla domanda al saldo.
Ferma restando la riconducibilità del sinistro all'impatto tra il motociclo condotto dall'odierno appellante e l'oggetto metallico presente sul manto stradale, deve ritenersi fondato l'appello incidentale avanzato da CP_1
pagina 8 di 10 Si è sopra esposto come la dinamica del sinistro sia stata ricostruita in termini di impatto del veicolo con l'oggetto metallico, pure di dimensioni non piccole, ha perso pertanto il controllo del Parte_1 mezzo non essendo riuscito ad evitare l'oggetto nel quale si è imbattuto durante la traiettoria di marcia. Deve al riguardo rilevarsi che, come appurato dalla relazione di incidente, il motociclo del Parte_1 abbia lasciato “tracce di scarrocciamento per 26.30 mt e la posizione di quiete e mt. 54 dal presunto punto d'urto”. La circostanza che non sia riuscito ad evitare l'oggetto, non piccolo e Parte_1 visibile, e le tracce lasciate sul manto stradale depongono per essere stata tenuta da parte dell'odierno appellante una condotta di guida non esaustivamente prudente, avendo mantenuto il medesimo una velocità di guida inidonea a consentirgli di mettere in atto alcuna manovra utile ad evitare il sinistro. Appare fondato ritenere infatti che nelle condizioni di luogo e tempo in cui il sinistro si è verificato- avuto riguardo alla circostanza che esso è avvenuto in pieno giorno, con buona visibilità e condizioni di tempo sereno (v. “verbale di accertamento urgente sullo stato dei luoghi e delle cose”) e che, come riferito dalla teste “ Non c'erano altre vetture o automezzi che Tes_1 percorrevano la strada in quel momento“, una guida adeguata ed una velocità consona avrebbero consentito al motociclista, che stava percorrendo la corsia di sorpasso, di avvistare per tempo la presenza del tappo di cisterna e spostarsi per evitare l'oggetto ( teste : “ Io non ho visto lo Tes_1 scooter effettuare alcun cambio di direzione. Io percorrevo la corsia di destra e lui è sempre rimasto su quella di sinistra”.)
Le circostanze esposte fondano l'accertamento di un contributo causale nella determinazione del sinistro da parte di corresponsabilità che può essere equitativamente stimata nella misura Parte_1 del 30%. L'obbligazione risarcitoria in capo ad risente pertanto della riconducibilità del sinistro al CP_1 mezzo ignoto nella limitata misura del 70%. La somma capitale dovuta a è pertanto composta dall'importo di euro 116.88,45 a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale ed euro 4.823,00 a titolo di danno patrimoniale
La riforma della sentenza impugnata comporta l'assorbimento del motivo che investe le spese di lite. Deve infatti richiamarsi il principio secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).. Le stesse sono poste a carico di , in ragione della prevalente soccombenza, e sono CP_1 determinate ex D.M. 147/2022, avuto riguardo al decisum, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi, come da dispositivo Vanno altresì poste a carico della parte soccombente le spese di c.t.u.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto e sull'appello incidentale condizionato proposto da quale Parte_1 CP_1
pagina 9 di 10 Impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. .612/2024 , così provvede: 1) condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro
CP_1 Parte_1 116.88,45 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi come da motivazione;
2) condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro
CP_1 Parte_1 4.823,00 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi come da motivazione;
3) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate, per il
CP_1 Parte_1 giudizio di primo grado, in complessivi euro 14.103,00, oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva se dovuta e c.p.a. di legge, e, per il presente grado di giudizio, in complessivi euro 9.991,00, oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva se dovuta e c.p.a. di legge;
4) pone definitivamente carico di le spese di CTU, come già liquidate dal Tribunale di
CP_1 Monza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Consigliere est. Roberta Nunnari
Il Presidente
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3404/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Seregno, via Parte_1 C.F._1
Briantina, n. 10, presso lo studio dell'avv. Marco Melideo, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE CONTRO
quale Impresa designata per il Fondo Garanzia Controparte_1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliata a Milano, via Manara n.17, presso lo studio dell'avv.
[...] P.IVA_1
Loredana Leo, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
“In via principale ed in riforma integrale dell'impugnata sentenza: per le ragioni dedotte in atti dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa è avvenuto per responsabilità ascrivibile ad automezzo rimasto sconosciuto soggetto all'obbligo assicurativo RCA e per l'effetto dichiarare la , in qualità di Impresa Designata dalla CONSAP CP_1 per la Regione Lombardia con provvedimento IVASS n.32/2015, tenuta al risarcimento del danno subito da Parte_1 in conseguenza del medesimo sinistro stradale;
[...] b) condannare la Compagnia Convenuta al pagamento della somma di €.201.966,84 in favore di Parte_1 ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese documentate della CTU svolta, e con conseguente condanna della Compagnia appellata alla restituzione di quanto versato a tale titolo da in ottemperanza all'impugnata sentenza. Parte_1
pagina 1 di 10 In via subordinata ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza: in considerazione della singolarità della fattispecie- che consente di ravvisare la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni- dichiarare la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio e della CTU disposta dal Giudice di prime cure”.
Per quale Impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada: CP_1
“Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti SULL'APPELLO PRINCIPALE rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'appello promosso dal sig. avverso la sentenza Parte_1 n. 1612/2024 resa dal Tribunale di Monza pubblicata in data 31/05/2024 e ogni domanda con lo stesso avanzata, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente l'impugnata decisione, con condanna dell'appellante alla rifusione di spese e competenze professionali di secondo grado. SULL'APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell''appello principale, riformare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la caduta del motociclista sia stata determinata causalmente dall'urto contro l'oggetto metallico e per l'effetto, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato da , quale impresa designata dal Fondi di CP_1Pt_ garanzia per le Vittime strada, e delle specifiche richieste avanzate in primo grado e da intendersi tutte riproposte ex art. 346 c.p.c., in via principale rigettare ogni domanda avanzata dall'appellante in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata anche per carenza dei presupposti ex art. 283 lett. a) D. Lgs. 209/05; In subordineNella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse sussistenti e provati i presupposti ex art. 283 lett. a) D. Lgs. 209/05 e ritenesse l'esponente tenuta a rispondere in tutto o in parte alle avverse domande, accertare e dichiarare il prevalente concorso di colpa dell'appellante nel determinismo causale dell'evento ex art. 1227 I comma c.c., liquidare i danni in proporzione al grado di responsabilità accertato, con esclusione dei danni che sarebbero stati evitati con l'ordinaria diligenza, e per l'effetto contenere ogni eventuale obbligo risarcitorio di CP_1[...
nella misura che verrà rigorosamente provata, limitatamente alle sole conseguenze immediate e dirette, e comunque nei limiti del massimale minimo di legge, rigettando ogni ulteriore e/o diversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA, e di CTU o comunque con integrale compensazione delle stesse”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
impresa designata dal fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (d'ora in avanti anche
[...] solo ) per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti CP_1 in occasione del sinistro occorsogli il 7/5/2019 sulla S.P. 46 in Direzione Paderno Dugnano. Esponeva, in fatto, che quel giorno, percorreva, alla guida del proprio motociclo Honda SH tg. DH24140, la SP 46, allorquando, all'altezza del Km 4+950 entrava in collisione con un oggetto metallico, presente sul manto stradale, più precisamente, per come accertato successivamente, un tappo di sicurezza di una autocisterna della dimensione di 35 cm circa, fondatamente caduto da un veicolo transitato pochi minuti prima, che determinava la perdita di controllo del mezzo e la caduta di il quale lamentava di aver riportato lesioni personali e danni al motoveicolo. A seguito Parte_1 della trasmissione ex art. 347 c.p.p., di notizia di reato ex art. 590 c.p. alla competente Procura della Repubblica il procedimento veniva archiviato, non essendo emersi elementi utili all'identificazione del responsabile. Su tali premesse agiva in giudizio per sentire accertare la responsabilità Parte_1 del veicolo rimasto sconosciuto e ottenere la condanna di , in qualità di impresa CP_1 designata da Consap, al risarcimento del danno patrimoniale e non subito, quantificato nella misura di € 352.565,82, oltre interessi ( a titolo di danno biologico, da invalidità permanente e temporanea, di rimborso delle spese mediche sostenute e documentate oltre al danno materiale per la perdita del mezzo incidentato e le spese sostenute per il soccorso stradale, il deposito e la rottamazione dello pagina 2 di 10 stesso), ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
Costituitasi, contestava sia l'an della pretesa attorea, per essere indimostrata CP_1 l'appartenenza dell'oggetto metallico ad un veicolo rimasto non identificato, sia il quantum sotto il profilo dell'entità, congruità e risarcibilità, eccependo altresì il concorso colposo del ex Parte_1 art. 1227 c.c, e chiedeva, pertanto, in via principale, il rigetto delle pretese avversarie, anche per carenza dei presupposti stabiliti dall'art. 283 lett. a) D. Lgs. 209/05 e, in subordine, solo nella denegata ipotesi di accertato coinvolgimento e responsabilità di un veicolo ignoto, la determinazione dell'ammontare del danno secondo le risultanze istruttorie, ridotto in applicazione dell'art. 1227 c.c.
Con la sentenza n.1612/2024 il Tribunale di Monza, istruita la causa mediante assunzione delle prove testimoniali ammesse e previo espletamento di CTU medico-legale disposta sulla persona dell'attore, ha rigettato la domanda di parte attrice condannandola alla rifusione delle spese di lite oltre che a sostenere le spese di consulenza tecnica d'ufficio.In particolare, il primo giudice ha ritenuto, nonostante l'allegazione attorea in ordine alla dinamica del sinistro avesse trovato riscontro nel complessivo quadro dei mezzi istruttori assunti (sia negli accertamenti svolti dalla polizia stradale, confermate dalle dichiarazioni rese dalla teste , che il danneggiato non Testimone_1 avesse assolto l'onere probatorio gravante in merito alla riconducibilità del tappo di sicurezza ad un mezzo soggetto a RCA, in quanto non era possibile escludere altra causa idonea a determinare il sinistro.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello articolando quattro motivi che Parte_1 possono essere sintetizzati come segue:
1)“MOTIVAZIONE ERRONEA – OMESSO E/O SUPERFICIALE ESAME DEI DOCUMENTI PRODOTTI DA PARTE ATTRICE - ILLOGICA E PARZIALMENTE OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA E DEGLI ELEMENTI INDIZIARI A DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE – OMESSA INDICAZIONE DI IPOTESI ALTERNATIVE ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI OPERATA DALLA POLSTRADA”: con il primo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia impugnata per aver il Tribunale, erroneamente valutando gli elementi di prova e quelli indiziari del giudizio, ritenuto non assolto dal danneggiato l'onere probatorio in ordine alla Parte_1 riconducibilità del tappo di sicurezza ad un mezzo circolante soggetto a RCA, quale presupposto ai fini della domanda risarcitoria nei confronti del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada;
alla luce del compendio probatorio complessivamente emerso dalle risultanze istruttorie, costituito da elementi indiziari gravi precisi e concordanti, ha assolto il proprio onere, dimostrando: a) Parte_1 le modalità del sinistro;
b) l'attribuibilità della responsabilità del sinistro al conducente di altro veicolo;
c) il fatto che tale veicolo ed il suo conducente sono rimasti sconosciuti;
la prova della riconducibilità causale della presenza dell'oggetto metallico alla circolazione di un veicolo, rimasto ignoto, è stata offerta dal sia attraverso la dimostrazione che sul tratto di strada ove è Parte_1 avvenuto il sinistro la circolazione è totalmente interdetta a veicoli non soggetti a RCA , sia mediante quanto desumibile dagli accertamenti compiuti dalla Polizia di Stato, che ha escluso altre possibili cause del sinistro ed ha perciò comunicato d'ufficio alla Procura della Repubblica la commissione del reato ex art.590 c.p. da parte di conducente di automezzo commerciale rimasto sconosciuto;
2)”MOTIVAZIONE ERRONEA - OMESSO ESAME E/O TRAVISAMENTO DEI DOCUMENTI PRODOTTI IN ATTI – ERRONEO RIFERIMENTO AD INESISTENTE DENUNCIA-QUERELA ANZICHE' ALLA COMUNICAZIONE D'UFFICIO EX ART.347 C.P.P. EFFETTUATA DA pagina 3 di 10 POLSTRADA – ELUSIONE DELL'OBBIGO MOTIVAZIONALE” : con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia impugnata per aver il Tribunale erroneamente fatto riferimento, ai fini della valutazione del corretto assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attore, alla denuncia/querela sporta dal danneggiato evienziando la fallacia del percorso logico- argomentativo svolto dal primo giudice che avrebbe preso in considerazione la denuncia-querela del danneggiato, in realtà non esistente, omettendo invece di considerare che la ricostruzione causale del sinistro era stata operata dalla Polstrada, e da quest'ultima posta a fondamento della comunicazione d'ufficio ex art. 347 c.p.p. versata in atti;
3)”VIZIO DELLA MOTIVAZIONE PER OMESSA INDICAZIONE DI UNA PLAUSIBILE DIVERSA CAUSA DELLA PRESENZA DEL TAPPO DI CISTERNA A VITE AL CENTRO DEL MANTO STRADALE – FALLACIA LOGICA DELLA SENTENZ: con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale pur affermando che “non è possibile escludere altra causa che avrebbe potuto determinare il sinistro”, ha omesso di indicare una ricostruzione del sinistro, anche sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, alternativa a quella individuata dalla Polstrada in violazione degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e 111 Cost.;
4) “INGIUSTA CONDANNA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO – OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA SINGOLARITA' DELLA FATTISPECIE E DEGLI ELEMENTI CHE HANNO MOTIVATO L'AZIONE DEL DANNEGGIATO-LA SENTENZA N. 77/2018 DELLA CORTE COSTITUZIONALE”: in subordine, con il quarto motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia impugnata in punto di spese di lite, per non avere il tribunale assegnato rilievo al fatto che aveva introdotto la causa nei confronti del potendo confidare sulla ricostruzione Parte_1 CP_2 operata dalla Polizia Stradale che aveva ricostruito la dinamica anche interpellando la sala operativa escludendo potesse avanzarsi domanda di risarcimento nei confronti di altro soggetto;
CP_3 sarebbe contraddittoria e censurabile anche la decisione di porre a carico del danneggiato le spese di c.t.u. ammessa dal giudice in quanto ritenuta rilevante al fine del decidere avendo già operato un vaglio sulla fondatezza della pretesa;
Infine l'appellante nel chiedere la riforma della sentenza impugnata e la condanna di al CP_1 pagamento della somma di euro 201.966,84 in favore di oltre che la condanna della Pt_3 controparte alle spese di lite, in subordine la compensazione delle stesse, ha altresì richiamato come la c.t.u. avesse confermato la compatibilità tra l'evento e le lesioni patite dal danneggiato e ne ha richiamato gli esiti, sia in ordine alla individuata percentuale di postumi permanenti configuranti danno biologico nella misura del 28% - invocando tuttavia l'applicazione della personalizzazione nella misura del 25%, sia in odine ai periodi di inabilità temporanea caratterizzati da una percentuale decrescente, sia in ordine alla quantificazione della misura del danno patrimoniale. Si è costituita , che, contraddette le avverse deduzioni, ha chiesto il rigetto del gravame CP_1 proponendo appello incidentale condizionato, insistendo, in via principale, per il rigetto della domanda avanzata dall'appellante in quanto non provata anche per carenza dei presupposti ex art. 283 lett. a) D.Lgs.209/05, in subordine, chiedendo accertarsi il prevalente concorso di colpa dell'appellante nel determinismo causale dell'evento ex art. 1227, comma 1, c.c. con liquidazione dei danni in proporzione al grado di responsabilità accertato, e per l'effetto contenere ogni eventuale obbligo risarcitorio di limitatamente alle sole conseguenze immediate e dirette, e CP_1 comunque nei limiti del massimale minimo di legge, rigettando ogni ulteriore e/o diversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Alla prima udienza di trattazione del 17.4.2025 il Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 3.7.2025.Alla predetta udienza le parti hanno discusso pagina 4 di 10 riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 9.7.2025.
*** L'appello principale di merita accoglimento. Parte_1
E' accertato che il sinistro è stato cagionato dall'avere intercettato sulla propria traiettoria
Parte_1 di marcia, in un tratto di strada curvilineo, un oggetto metallico, rinvenuto e individuato dalla Polizia Stradale in “un tappo metallico ci (di) cisterna di circa 35 cm”( comunicazione notizia di reato p.3 doc. 1 fac.I grado sicchè l'investimento di tale oggetto, che ha subito uno
Parte_1 spostamento dalla posizione di quiete nel momento in cui è stato investito, ha cagionato la perdita di controllo del veicolo da parte di il quale rovinava al suolo ( vedasi verbale di
Parte_1 accertamenti p. 9 doc. 1 fasc. I grado e dichiarazione testimoniale di .
Parte_1 Testimone_2
Il giudice di prime cure ha ritenuto che non abbia assolto al proprio onere probatorio per Parte_1 non avere altresì provato che l'oggetto metallico fosse di pertinenza di un veicolo circolante rimasto non identificato, avendo escluso che la riconducibilità del tappo di sicurezza ad un mezzo soggetto a RCA potesse desumersi sulla scorta di un procedimento presuntivo. Invero, a differenza di quanto affermato dal giudice di prime cure, plurimi elementi allegati dal danneggiato consentono di escludere che l'oggetto metallico potesse trovarsi sul manto stradale se non in quanto riconducibile ad un mezzo circolante rimasto ignoto.
E' da osservare che la giurisprudenza consolidata afferma che la prova delle modalità del sinistro e dell'attribuibilità della responsabilità a veicolo e conducente rimasti sconosciuti può essere fornita dal danneggiato anche sulla base “di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto”, ciò in quanto la norma di cui all'art.19 legge n. 990 del 1969 lett. a) richiede una situazione di mero fatto implicante l'esistenza del sinistro come fatto storico, la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che sia altresì configurabile a carico del danneggiato un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle risorse cognitive e informative pretendibili (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005). Al danneggiato è quindi “sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di 1 Per comodità si riportano le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 6.12.2022 “il giorno 07/05/2019 mi trovavo a bordo della mia autovettura Yaris e percorrevo la strada provinciale da Bollate direzione Paderno Gugnano. Posso collocare i fatti nella fascia oraria 10:30 – 12:00. La giornata era limpida c'era il sole. Viaggiavo nella corsia di destra quando ho visto uno scooter davanti a me che viaggiava sulla corsia di sinistra perdere il controllo e cadere a terra. Il conducente e lo scooter hanno cominciato a rotolare invadendo la corsia di destra. Ho cominciato a rallentare e mi sono fermata. Ho potuto vedere bene la scena, direi che mi trovavo a una distanza di circa 20 metri. Ricordo che nel momento in cui il conducente dello scooter cadeva a terra vedevo la presenza di un oggetto nero che si è mosso nel frangente in cui lo scooter cadeva a terra. Ricordo poi che la polizia intervenuta sul luogo del sinistro ha raccolto da terra questo oggetto. Per come ho potuto osservare la dinamica dei fatti, direi che il conducente dello scooter ha investito tale oggetto nero presente sulla carreggiata No, dalla mia visuale non potevo vedere l'oggetto nero di cui sopra prima che lo scooter ne intersecasse la traiettoria. Specifico che ho visto l'oggetto nero rotolare per terra contestualmente alla caduta dello scooter, non prima. Non c'erano altre vetture o automezzi che percorrevano la strada in quel momento. No non ho visto lo scooter effettuare alcun cambio di direzione. Io percorrevo la corsia di destra e lui è sempre rimasto su quella di sinistra.” pagina 5 di 10 ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi. (Cass.Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011).
In primo luogo viene in rilievo il fatto che la circolazione sulla strada provinciale SP 46, ove è avvenuto il sinistro è consentita esclusivamente ai veicoli a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, trattandosi di “Strada Extraurbana Principale” ex art.
2.3 D.lgs 285/92 (v. doc. 14 fasc. di primo grado) e come tale, soggetta ai medesimi limiti di circolazione prescritti per le autostrade dall'art. 175 del Codice della Strada sicchè il transito sulla SP46 è interdetto non solo ai pedoni ma anche a qualsiasi mezzo non soggetto all'obbligo assicurativo RCA. In tal senso la natura dell'oggetto rinvenuto, pacificamente un tappo di cisterna, è apprezzabile in quanto funzionalmente rapportabile ad un veicolo ordinariamente dedito alla circolazione su strada. Nondimeno è incontestato che nelle adiacenze del tratto di strada interessato dal sinistro non esistano passaggi pedonali, ponti, edifici, o comunque che l'oggetto possa essersi trovato in loco per esservi stato lasciato, lanciato, abbandonato, collocato da un soggetto diverso da un utente della strada.
Peraltro gli agenti della Polizia stradale intervenuti sul posto per i rilievi del caso, hanno provveduto a contattare la sala operativa che riferiva di non aver avuto alcuna segnalazione in ordine CP_3 alla presenza di oggetti metallici sul manto stradale (doc.1 fasc. primo grado , dato dal Parte_1 quale è stato dato desumere che tale oggetto “fosse stato perso pochi istanti prima dell'evento infortunistico”. Tale collocazione temporale da un lato conforta circa la riconducibilità dell'oggetto ad un veicolo transitato in un tempo non lontano alla produzione dell'evento, dall'altro esclude che possa imputarsi all'odierno appellante di non avere correttamente rivolto la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell'ente stradale preposto alla custodia e vigilanza della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c. La circostanza che “non vi erano altre vetture o automezzi che percorrevano la strada in quel momento” non contraddice l'assunto che l'oggetto sia fondatamente caduto in precedenza, in un tempo non lontano ma neanche immediatamente prossimo all'evento, da un mezzo rimasto non individuato, e non individuabile con l'ordinaria diligenza, ma anzi conferma che non abbia potuto Parte_1 risalire al mezzo per non essere più alla sua portata visiva, al pari di quella del teste. In tale cornice si inserisce il dato che, una volta aperto il procedimento penale a carico di ignoti, l'Autorità giudiziaria ne ha disposto l'archiviazione non essendo emersi elementi utili all'identificazione del responsabile, affermando “per la mancanza di elementi oggettivi e per la mancanza di testimoni non si è potuto risalire all'identificazione del conducente del veicolo commerciale, allontanatosi dal luogo del sinistro”. Emerge pertanto che il sinistro e la sua dinamica hanno costituito oggetto di un accertamento che ha dato luogo alla comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p., sicchè non vi è stata alcuna formale denuncia- querela da parte del danneggiato, circostanza che, comunque, non appare avere svolto un ruolo nel percorso motivazionale deteriore rispetto alla tesi sostenuta dall'appellante, essendosi il giudice limitato a richiamare la giurisprudenza che in tema di onere probatorio afferma la valenza indiziaria di tale fonte di prova.
Infine, non potendo richiedersi da parte del danneggiato una diligenza maggiore di quella prestata nella individuazione del veicolo, non vi sono elementi idonei a legittimare una ricostruzione pagina 6 di 10 causale diversa da quella allegata dall'appellante, confortata dalla ricostruzione operata dalle forze dell'ordine.
Come sopra già fatto cenno. le considerazioni espresse privano di rilievo gli assunti di parte appellata secondo cui la fattispecie in esame sia sussumibile nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.Invero la circostanza che la presenza in strada dell'oggetto non fosse stata segnalata, in quanto presumibilmente avvenuta pochi istanti prima del sinistro, è di per sé dirimente in ordine all'impossibilità per l'ente gestore di esercitare un effettivo potere di controllo sul manto stradale, trattandosi di una situazione di pericolo che, non potendo essere né tempestivamente rimossa né in alcun modo prevista, risultava inidonea a fondarne la responsabilità a titolo di omessa custodia.
Con riferimento al quantum debeatur la stessa parte appellante ha richiamato le risultanze della C.t.u. espletata nel giudizio di prime cure, le cui conclusioni appaiono immuni da vizi e meritevoli di condivisione, premessa la compatibilità tra le lesioni subite da e il sinistro occorso. Parte_1 In relazione al danno non patrimoniale la perizia ha accertato che “alla lesività iniziale è seguita un malattia post- traumatica che ha determinato una Inabilità Temporanea Assoluta di 31 giorni, una Inabilità Temporanea di 90 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e altri 60 al 33%; - residuano Postumi Permanenti configuranti Danno Biologico quantificati nella misura del 28% “.
L'applicazione delle Tabelle AN ( utilizzabili aggiornate nella edizione 2024), non ha formato oggetto di contestazione, essendosi limitata parte appellata, richiamata la duplice componente del danno dinamico relazione e da sofferenza interiore, a contrastare la pretesa di di ottenere Parte_1 un aumento in termini di personalizzazione (p. 15 e ss. comparsa di costituzione e appello incidentale). Pertanto: a)per il danno non patrimoniale da lesione della salute in base alle due voci distinte fenomenologicamente del danno biologico, inteso come compromissione delle attività quotidiane e spetti della vita dinamico relazionale, e danno morale, rappresentato dalla sofferenza interiore, patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (Cassazione civile sez. III, 10/11/2020 n.25164), applicando le tabelle milanesi 2024 in ragione della percentuale del 28% di compromissione e dell'età del danneggiato di anni 462, si perviene all'individuazione di un valore monetario complessivo di 148.979,00 euro (costituito dalla somma aritmetica delle voci di danno di 103.458 + 45.521); b)in ordine alla invalidità temporanea parametrata in euro 115 (€ 84,00 + € 31,00) giornalieri l'importo risarcibile è individuabile:
• in euro 3.565,00 a titolo di inabilità temporanea assoluta per giorni 31;
• in euro 7.762, 50 a titolo di inabilità temporanea parziale al 75% per 90 gg.;
• in euro 3.450,00 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50 % per 60 gg.;
• in euro 2.227,00 a titolo di inabilità temporanea parziale al 33 % per 60 gg..
Quanto alla individuazione dei periodi e relative percentuali di inabilità temporanea le valutazioni del c.t.u. si sono poste in linea con le valutazioni rimesse dal consulente di parte attrice e allegate nell'atto introduttivo (relazione doc.7 fasc.I grado ), non individuante circostanze idonee a Parte_1 fondare l'invocato aumento per la cd. “ personalizzazione”. Al riguardo va richiamato che la 2 Sulla base delle indicazioni del CTU, la stabilizzazione dei postumi deve ritenersi avvenuta dopo 242 giorni dal sinistro (gg. 31+90+60+60) e dunque in data 4 gennaio 2020, quando il signor (nato il [...]) aveva Parte_1 compiuto 46 anni. pagina 7 di 10 "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L. n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private-discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018; Cass. 28988/2019)”. Ciò posto, nel caso di specie, non è stata, a monte, allegata, nonché provata, alcuna circostanza correlabile al sinistro che possa essere valorizzata ai fini del riconoscimento di una ulteriore percentuale a titolo di personalizzazione del danno, atteso che l'appellante si è limitato a rilevare che “il Signor ancora oggi è lontano da un recupero delle proprie funzionalità articolari, che Parte_1 incidono anche sulla normale deambulazione; (….) e che presenta “difficoltà nell'attendere alle proprie ordinarie incombenze sia lavorative che domestiche e l'ormai acquisita consapevolezza di una nuova e diminuita normalità, (v. pag. 21 atto di appello), circostanze che, appunto, in quanto “ordinarie” conseguenze del sinistro, non sono idonee a determinare una variazione in aumento delle liquidazione standardizzata già operata sulla scorta delle richiamate Tabelle.
Dunque, l'importo complessivo del danno non patrimoniale (148.979,00 + 17.004,50 ( 3.565,00+ 7.762, 50 + euro 3.450,00 + 2.227,00) è pari a 165.983,50 euro Ai fini dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale occorre riconoscere sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma rivalutata.
In ordine al danno patrimoniale, deve riconoscersi a titolo di spese mediche sostenute e debitamente documentate l'importo di euro 6.068,00, come apprezzato dal c.t.u. valutazione a cui ha aderito all'odierno appellante ( p.23 appello). Vengono inoltre in rilievo l'importo di euro 1.000,00, quale valore dello scooter al momento del sinistro (doc.5 fasc. primo grado), l'importo di euro 116,00 quale spesa sostenuta per il soccorso stradale (doc.2 fascicolo di primo grado), l'importo di euro 122,00), quale spesa sostenuto dal per la demolizione del motociclo (doc. 4 fascicolo di primo grado), demolizione che Parte_1 pertanto non ha potuto fondatamente comportare alcun realizzo da porre in decurtazione. Non può invece riconoscersi la voce di danno vantata nella sua totalità per custodia veicolo per giorni 246 ( doc.3 fasc.I grado ): la circostanza che il veicolo al momento del sinistro Parte_1 avesse un valore esiguo e che sia stato rottamato non giustificano la protrazione di un deposito così prolungato, sicchè la spesa deve essere parametrata ad un tempo congruo a che il quale nel Parte_1 frangente è stato ricoverato ed operato, potesse diversamente collocare il mezzo o decidere di disfarsene, da individuarsi in 10 gg per un importo di euro 84,00 ( euro 7+ iva al 22% X 10 gg.) L'importo del danno patrimoniale accertato ammonta pertanto a complessivi euro 7.390,00 Da tale somma deve essere detratta la “franchigia di €.500,00 ex art.283 CdA, per come anche affermato dall'appellante ( p.23 appello) sicchè l'ammontare del danno patrimoniale risarcibile è di euro 6.890,00, somma sulla quale vanno riconosciuti gli interessi dalla domanda al saldo.
Ferma restando la riconducibilità del sinistro all'impatto tra il motociclo condotto dall'odierno appellante e l'oggetto metallico presente sul manto stradale, deve ritenersi fondato l'appello incidentale avanzato da CP_1
pagina 8 di 10 Si è sopra esposto come la dinamica del sinistro sia stata ricostruita in termini di impatto del veicolo con l'oggetto metallico, pure di dimensioni non piccole, ha perso pertanto il controllo del Parte_1 mezzo non essendo riuscito ad evitare l'oggetto nel quale si è imbattuto durante la traiettoria di marcia. Deve al riguardo rilevarsi che, come appurato dalla relazione di incidente, il motociclo del Parte_1 abbia lasciato “tracce di scarrocciamento per 26.30 mt e la posizione di quiete e mt. 54 dal presunto punto d'urto”. La circostanza che non sia riuscito ad evitare l'oggetto, non piccolo e Parte_1 visibile, e le tracce lasciate sul manto stradale depongono per essere stata tenuta da parte dell'odierno appellante una condotta di guida non esaustivamente prudente, avendo mantenuto il medesimo una velocità di guida inidonea a consentirgli di mettere in atto alcuna manovra utile ad evitare il sinistro. Appare fondato ritenere infatti che nelle condizioni di luogo e tempo in cui il sinistro si è verificato- avuto riguardo alla circostanza che esso è avvenuto in pieno giorno, con buona visibilità e condizioni di tempo sereno (v. “verbale di accertamento urgente sullo stato dei luoghi e delle cose”) e che, come riferito dalla teste “ Non c'erano altre vetture o automezzi che Tes_1 percorrevano la strada in quel momento“, una guida adeguata ed una velocità consona avrebbero consentito al motociclista, che stava percorrendo la corsia di sorpasso, di avvistare per tempo la presenza del tappo di cisterna e spostarsi per evitare l'oggetto ( teste : “ Io non ho visto lo Tes_1 scooter effettuare alcun cambio di direzione. Io percorrevo la corsia di destra e lui è sempre rimasto su quella di sinistra”.)
Le circostanze esposte fondano l'accertamento di un contributo causale nella determinazione del sinistro da parte di corresponsabilità che può essere equitativamente stimata nella misura Parte_1 del 30%. L'obbligazione risarcitoria in capo ad risente pertanto della riconducibilità del sinistro al CP_1 mezzo ignoto nella limitata misura del 70%. La somma capitale dovuta a è pertanto composta dall'importo di euro 116.88,45 a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale ed euro 4.823,00 a titolo di danno patrimoniale
La riforma della sentenza impugnata comporta l'assorbimento del motivo che investe le spese di lite. Deve infatti richiamarsi il principio secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).. Le stesse sono poste a carico di , in ragione della prevalente soccombenza, e sono CP_1 determinate ex D.M. 147/2022, avuto riguardo al decisum, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi, come da dispositivo Vanno altresì poste a carico della parte soccombente le spese di c.t.u.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto e sull'appello incidentale condizionato proposto da quale Parte_1 CP_1
pagina 9 di 10 Impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. .612/2024 , così provvede: 1) condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro
CP_1 Parte_1 116.88,45 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi come da motivazione;
2) condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro
CP_1 Parte_1 4.823,00 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi come da motivazione;
3) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate, per il
CP_1 Parte_1 giudizio di primo grado, in complessivi euro 14.103,00, oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva se dovuta e c.p.a. di legge, e, per il presente grado di giudizio, in complessivi euro 9.991,00, oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva se dovuta e c.p.a. di legge;
4) pone definitivamente carico di le spese di CTU, come già liquidate dal Tribunale di
CP_1 Monza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Consigliere est. Roberta Nunnari
Il Presidente
Alberto Massimo Vigorelli
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