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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3355 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nata a [...], il [...] e ivi residente in via E_
Aldo Moro n. 23/B, C.F.: , rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Marco Conti Gallenti del foro di TI (ME) (c.f.
, fax 0941362145 PEC C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1
studio in Librizzi (ME), Via Borgata Murmari n. 80, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], residente a [...]CP_1
(ME), via T. Trapani complesso Città Nuova pal C/6, int. 5, codice fiscale
; PARTE RESISTENTE C.F._3
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 14.08.2024, premesso che, in data E_
19.10.1985, aveva contratto a TI matrimonio concordatario con
[...]
(atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto CP_1
Comune al n. 149 parte 2 serie A anno 1985); che dall'unione erano nati tre figli, a TI il 22.01.1985, a TI il 22.01.1985 e Per_1 Per_2
a TI il 19.01.1987; che a causa di incompatibilità caratteriali i Per_3
coniugi non avevano più una unione affettiva e vivevano separati dal 7 novembre 2021; che le parti avevano raggiunto un accordo di separazione consensuale ma non era stato convalidato in quanto il non si era CP_1
presentato all'udienza fissata per la comparizione dei coniugi;
che le condizioni di separazione concordate prevedevano la corresponsione da parte del di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di € CP_1
350,00, somma che non era stata mai corrisposta ad eccezione dei primi mesi successivi alla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale;
che ella percepiva solamente la pensione di invalidità di importo mensile pari a € 333.33 ed i modesti emolumenti derivanti da saltuari lavori occasionali;
che ella doveva pagare il canone di locazione mensile dell'immobile nel quale risiedeva e non aveva le risorse economiche per provvedere ai bisogni primari;
tutto ciò premesso chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi e che fosse posto, anche in via provvisoria, con provvedimento indifferibile, a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere alla deducente un assegno mensile di € CP_1
350,00.
Con decreto depositato il 16.08.2024 il Giudice delegato rigettava l'istanza volta alla emissione di un provvedimento indifferibile.
2 Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 10.09.2024.
Con memoria ex art. 473 bis .17 c.p.c. depositata il 13.11.2014 ribadiva le domande già formulate, specificando che E_
, già appartenente alle forze armate, era titolare di pensione CP_1
diretta per un importo di circa € 1.800,00 mensili, mentre lei aveva sempre svolto durante il matrimonio l'attività di casalinga e percepiva solo una piccola pensione di invalidità. Chiedeva che, ove la causa fosse stata rinviata per potere svolgere accertamenti sulla situazione reddituale del
RASI, fosse pronunciata sentenza non definitiva di separazione.
All'udienza del 03.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, in quanto il resistente non si era ritualmente costituito. Il
Giudice delegato, sentita la ricorrente, provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. autorizzando i coniugi a vivere separati e ponendo a carico del l'obbligo di corrispondere alla un assegno CP_1 Pt_1
mensile di mantenimento dell'importo di € 473 bis .22 c.p.c..; ritenendo, quindi, che la causa potesse essere decisa con sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 473 bis .22 comma 4 c.p.c., con riferimento alla domanda di separazione, su conforme richiesta del procuratore della ricorrente riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione meriti accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
3 L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, può serenamente affermarsi l'esistenza in entrambi i coniugi di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Invero, la ricorrente ha manifestato con fermezza la propria volontà di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare ed ha allegato che i coniugi ormai vivevano separati da tempo, circostanza che trova riscontro nel fatto che la notifica del ricorso introduttivo al resistente è stata effettuata in una dimora diversa da quella della ricorrente.
Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulle altre domande avanzate dalla ricorrente, avendo la stessa chiesto che la causa prosegua per la loro definizione. Occorre, di conseguenza pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo le parti con separata ordinanza davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso della causa, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14.08.2024, provvede come segue:
1) pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi nata a E_
TI (ME) il 21/03/1964 e nato a [...] il CP_1
03/12/1963 uniti in matrimonio cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario a TI (ME) con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 149 parte 2 serie A anno
1985;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di TI (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) rimette la causa davanti al Giudice delegato, dott. Corrado
BONANZINGA con separata ordinanza per l'ulteriore corso, riservando alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3355 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nata a [...], il [...] e ivi residente in via E_
Aldo Moro n. 23/B, C.F.: , rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Marco Conti Gallenti del foro di TI (ME) (c.f.
, fax 0941362145 PEC C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1
studio in Librizzi (ME), Via Borgata Murmari n. 80, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], residente a [...]CP_1
(ME), via T. Trapani complesso Città Nuova pal C/6, int. 5, codice fiscale
; PARTE RESISTENTE C.F._3
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 14.08.2024, premesso che, in data E_
19.10.1985, aveva contratto a TI matrimonio concordatario con
[...]
(atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto CP_1
Comune al n. 149 parte 2 serie A anno 1985); che dall'unione erano nati tre figli, a TI il 22.01.1985, a TI il 22.01.1985 e Per_1 Per_2
a TI il 19.01.1987; che a causa di incompatibilità caratteriali i Per_3
coniugi non avevano più una unione affettiva e vivevano separati dal 7 novembre 2021; che le parti avevano raggiunto un accordo di separazione consensuale ma non era stato convalidato in quanto il non si era CP_1
presentato all'udienza fissata per la comparizione dei coniugi;
che le condizioni di separazione concordate prevedevano la corresponsione da parte del di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di € CP_1
350,00, somma che non era stata mai corrisposta ad eccezione dei primi mesi successivi alla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale;
che ella percepiva solamente la pensione di invalidità di importo mensile pari a € 333.33 ed i modesti emolumenti derivanti da saltuari lavori occasionali;
che ella doveva pagare il canone di locazione mensile dell'immobile nel quale risiedeva e non aveva le risorse economiche per provvedere ai bisogni primari;
tutto ciò premesso chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi e che fosse posto, anche in via provvisoria, con provvedimento indifferibile, a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere alla deducente un assegno mensile di € CP_1
350,00.
Con decreto depositato il 16.08.2024 il Giudice delegato rigettava l'istanza volta alla emissione di un provvedimento indifferibile.
2 Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 10.09.2024.
Con memoria ex art. 473 bis .17 c.p.c. depositata il 13.11.2014 ribadiva le domande già formulate, specificando che E_
, già appartenente alle forze armate, era titolare di pensione CP_1
diretta per un importo di circa € 1.800,00 mensili, mentre lei aveva sempre svolto durante il matrimonio l'attività di casalinga e percepiva solo una piccola pensione di invalidità. Chiedeva che, ove la causa fosse stata rinviata per potere svolgere accertamenti sulla situazione reddituale del
RASI, fosse pronunciata sentenza non definitiva di separazione.
All'udienza del 03.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, in quanto il resistente non si era ritualmente costituito. Il
Giudice delegato, sentita la ricorrente, provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. autorizzando i coniugi a vivere separati e ponendo a carico del l'obbligo di corrispondere alla un assegno CP_1 Pt_1
mensile di mantenimento dell'importo di € 473 bis .22 c.p.c..; ritenendo, quindi, che la causa potesse essere decisa con sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 473 bis .22 comma 4 c.p.c., con riferimento alla domanda di separazione, su conforme richiesta del procuratore della ricorrente riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione meriti accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
3 L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, può serenamente affermarsi l'esistenza in entrambi i coniugi di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Invero, la ricorrente ha manifestato con fermezza la propria volontà di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare ed ha allegato che i coniugi ormai vivevano separati da tempo, circostanza che trova riscontro nel fatto che la notifica del ricorso introduttivo al resistente è stata effettuata in una dimora diversa da quella della ricorrente.
Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulle altre domande avanzate dalla ricorrente, avendo la stessa chiesto che la causa prosegua per la loro definizione. Occorre, di conseguenza pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo le parti con separata ordinanza davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso della causa, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14.08.2024, provvede come segue:
1) pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi nata a E_
TI (ME) il 21/03/1964 e nato a [...] il CP_1
03/12/1963 uniti in matrimonio cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario a TI (ME) con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 149 parte 2 serie A anno
1985;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di TI (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) rimette la causa davanti al Giudice delegato, dott. Corrado
BONANZINGA con separata ordinanza per l'ulteriore corso, riservando alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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