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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/11/2024, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1866/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1866/2024 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. COLASANTE MIRKO
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. SULLI RENATA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/09/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 01/09/2018 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 07.11.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 07.11.2024); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 5 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti ed indipendenti e, pertanto, nessun contributo verrà versato dall'uno in favore dell'altro a titolo di mantenimento;
3. la casa coniugale sita in Manoppello (PE) alla Via Aterno n. 4, di proprietà del sig. , resterà assegnata a quest'ultimo, unitamente al Parte_1
mobilio acquistato in costanza di matrimonio, ad eccezione dei beni di seguito elencati che verranno consegnati alla sig.ra : Controparte_1
▪ n. 1 Poltrona nera in velluto;
▪ n. 1 Asciugatrice;
▪ n. 1 Ferro da stiro e n. 1 asse da stiro;
▪ n. 2 Aspirapolvere DYSON;
▪ n. 1 Friggitrice ad aria;
▪ n. 1 Impastatrice KENWOOD;
▪ n. 1 Tritatutto KENWOOD;
▪ n. 6 Contenitori a pois kallax;
▪ n. 2 set lenzuola matrimoniali;
▪ n. 1 Trapunta matrimoniale in piuma d'oca;
▪ n. 1 Plaid matrimoniale bianco;
pagina 3 di 5 ▪ n. 1 Specchio singolo cameretta;
▪ n 2 servi muti camera da letto (???);
▪ n. 1 Cassettiera bianca;
▪ n. 1 Batteria pentole Lagostina;
▪ n. 2 lampadari cucina neri;
▪ Teglie varie;
▪ n. 4 servizi piatti;
▪ n. 1 servizio bicchieri acqua;
▪ e Utensili vari cucina;
Parte_2
▪ Complementi d'arredo di vario genere (oggetti stilizzati, cornici, piante fine con vaso, etc);
▪ n. 1 Stendino nero bucato;
▪ n. 2 appendiabiti con rotelle ikea;
▪ n. 1 TV camera da letto;
▪ n. 1 Pc;
▪ n. 1 Orologio da parete ingresso;
▪ n. 4 Sgabelli neri cucina simil kartell;
▪ Tovaglie varie e Addobbi natalizi.
4. la sig.ra ha spontaneamente lasciato la casa coniugale, Controparte_1
unitamente ai beni a lei assegnati, già dal 31.08.2024 allorché ha provveduto alla riconsegna delle chiavi in suo possesso al sig. Parte_1
5. le somme attualmente presenti sui rapporti cointestati sono state utilizzate per il pagamento delle utenze della casa familiare maturate e sino al 31.08.2024 e che le somme residue sono state ripartite tra le parti nella misura del 50% cadauna;
pagina 4 di 5 6. come dichiarato dalle parti, ogni altra questione di ordine patrimoniale tra esse è stata già in precedenza regolata e definita e che, pertanto, le parti dichiarano di aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 07.11.2024);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22.11.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1866/2024 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. COLASANTE MIRKO
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. SULLI RENATA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/09/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 01/09/2018 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 07.11.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 07.11.2024); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 5 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti ed indipendenti e, pertanto, nessun contributo verrà versato dall'uno in favore dell'altro a titolo di mantenimento;
3. la casa coniugale sita in Manoppello (PE) alla Via Aterno n. 4, di proprietà del sig. , resterà assegnata a quest'ultimo, unitamente al Parte_1
mobilio acquistato in costanza di matrimonio, ad eccezione dei beni di seguito elencati che verranno consegnati alla sig.ra : Controparte_1
▪ n. 1 Poltrona nera in velluto;
▪ n. 1 Asciugatrice;
▪ n. 1 Ferro da stiro e n. 1 asse da stiro;
▪ n. 2 Aspirapolvere DYSON;
▪ n. 1 Friggitrice ad aria;
▪ n. 1 Impastatrice KENWOOD;
▪ n. 1 Tritatutto KENWOOD;
▪ n. 6 Contenitori a pois kallax;
▪ n. 2 set lenzuola matrimoniali;
▪ n. 1 Trapunta matrimoniale in piuma d'oca;
▪ n. 1 Plaid matrimoniale bianco;
pagina 3 di 5 ▪ n. 1 Specchio singolo cameretta;
▪ n 2 servi muti camera da letto (???);
▪ n. 1 Cassettiera bianca;
▪ n. 1 Batteria pentole Lagostina;
▪ n. 2 lampadari cucina neri;
▪ Teglie varie;
▪ n. 4 servizi piatti;
▪ n. 1 servizio bicchieri acqua;
▪ e Utensili vari cucina;
Parte_2
▪ Complementi d'arredo di vario genere (oggetti stilizzati, cornici, piante fine con vaso, etc);
▪ n. 1 Stendino nero bucato;
▪ n. 2 appendiabiti con rotelle ikea;
▪ n. 1 TV camera da letto;
▪ n. 1 Pc;
▪ n. 1 Orologio da parete ingresso;
▪ n. 4 Sgabelli neri cucina simil kartell;
▪ Tovaglie varie e Addobbi natalizi.
4. la sig.ra ha spontaneamente lasciato la casa coniugale, Controparte_1
unitamente ai beni a lei assegnati, già dal 31.08.2024 allorché ha provveduto alla riconsegna delle chiavi in suo possesso al sig. Parte_1
5. le somme attualmente presenti sui rapporti cointestati sono state utilizzate per il pagamento delle utenze della casa familiare maturate e sino al 31.08.2024 e che le somme residue sono state ripartite tra le parti nella misura del 50% cadauna;
pagina 4 di 5 6. come dichiarato dalle parti, ogni altra questione di ordine patrimoniale tra esse è stata già in precedenza regolata e definita e che, pertanto, le parti dichiarano di aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 07.11.2024);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22.11.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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