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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/06/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2052/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di SI, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2052 del ruolo generale per l'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 26/3/2025, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA sito in SI, , C.F. , Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Napoli, Via Domenica De Dominicis n. 14, presso lo studio dell'Avv.
IU IA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in SI, Piazza San Giovanni n. 13, presso lo studio dell'Avv.
UR IN M.R. che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO OPPOSTO
NONCHE'
, , elettivamente domiciliato in Santi Cosma Controparte_2 C.F._1
e Damiano, via Ausente 2307, presso lo studio degli Avv.ti Immacolata Massa e Alfredo
Menchella, come da procura in atti;
TE IA
E
, Persona_1
TE IA CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
1 N. 2052/2019
[...]
[...]
[...] con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Parte_2
A819B0201B23H4A-LB (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Rimini, Via Macanno 32, presso lo studio dell'Avv. Nicolò Nadir
Durzi, come da procura in atti;
RZ CH
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 332/2019 e domande di manleva.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di SI, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. Controparte_1
332/2019 nei confronti del SI, per il pagamento della Parte_1 Controparte_3 Pt_3 somma di € 86.629,63 oltre interessi e spese.
Avverso detto decreto ingiuntivo, il condominio attore proponeva opposizione, con atto di citazione regolarmente notificato, convenendo in giudizio l'intimante e chiedendo dichiararsi invalido ed inefficace e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto, e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi nei limiti di euro
260.000,00, nonché la condanna dell'opposta ad emendare i vizi dell'opera e/o a corrispondere la somma necessaria per la loro eliminazione, da accertarsi in corso di causa;
in subordine, nell'ipotesi in cui venisse accertato un credito di chiedeva ridursi l'importo richiesto nella minor Controparte_1 somma di euro 11.209,58, decurtando la detta somma anche di quelle somme che saranno accertate in ordine ai vizi riscontrati nelle opere eseguite e ai danni subiti, o in quella eventuale diversa minor somma che verrà accertata.
A sostegno della spiegata opposizione, parte opponente deduceva: - che in data 6.2.2015
l'assemblea dava mandato all'amministratore di acquisire preventivi di spesa per Persona_1 le problematiche inerenti il terrazzo di copertura del fabbricato, che determinava infiltrazioni di acqua danneggiando gli alloggi sottostanti;
- che in data 20.3.2015 l'amministratore riceveva mandato di attivare la procedura necessaria all'esecuzione dei lavori sul terrazzo, incaricando un tecnico di fiducia;
- che il 19.5.2015, letta la relazione del tecnico di fiducia ing. CP_2
, l'assemblea chiedeva integrazione di sopralluogo per le parti relative alle zone dei
[...] balconi;
- che il 31.7.2015 l'assemblea approvava il computo metrico redatto dall'ing. CP_2 all'uopo nominato direttore dei lavori di manutenzione;
- che il 16.6.2016 in assenza di quorum non si riusciva ad approvare il bando di gara e il contratto di appalto predisposto;
- che il 13.7.2016
l'assemblea dava mandato all'amministratore di perfezionare il bando di gara e il contrato sulla scorta di un secondo computo metrico redatto dall'ing. ; - che il 7.9.2016 perveniva la sola CP_2
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offerta economica della per un importo di euro 45.377,07 incluso iva al 10%; - che il CP_1
28.10.2016 proprietaria maggioritaria, non accettava l'offerta, chiedendo l'espletamento dei Pt_4 soli lavori indifferibili incaricando l'amministratore di reperire tre preventivi di spesa;
- che il
22.11.2016 l'amministratore inviava comunicazione relativa al computo metrico estimativo dei lavori dove venivano evidenziati quelli ritenuti indifferibili;
- che il 6.2.2017 l'amministratore comunicava l'importo dell'appalto affidato a per complessivi euro 50557,49 oltre iva in CP_1 virtù di preventivo calcolato sul computo metrico del 21.3.2016 elaborato dall'ing. ; - che CP_2 il 23.3.2018 il direttore dei lavori convocava l'impresa per la consegna del cantiere;
- che il
28.3.2018 il direttore dei lavori convocava amministratore e impresa per evidenziare le criticità degli appartamenti sub 10, 11 e 12 per le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, dal cornicione condominiale e dai comignoli, evidenziando la necessità di procedere all'integrazione delle lavorazioni già appaltate, con proposta di un nuovo computo metrico per opere integrative con un costo aggiuntivo di euro 51462,20 (ipotesi A) o di euro 30613,10 (ipotesi B); - che in data
30.5.2018 il direttore dei lavori ordinava la sospensione dei lavori;
- che all'assemblea del
14.6.2018 veniva approvata l'ipotesi B e il 22.8.2018 veniva sottoscritto contratto integrativo;
- che il 10.9.2018 veniva ordinata la ripresa delle opere;
- che in data 11.9.2018 procedeva ad analisi chimiche delle lastre di copertura del cornicione che evidenziavano la presenza di amianto;
- che il
25.9.2018 evidenziava nuovi costi e il 2.10.2018 il direttore dei lavori, autorizzato CP_1 verbalmente dall'amministratore, senza consenso dell'assemblea, ordinava di procedere alle lavorazioni sospendendo quelle in corrispondenza delle lastre;
- che successivamente in data
1.12.2018, il direttore dei lavori, autorizzato verbalmente dall'amministratore, senza consenso dell'assemblea, ordinava la realizzazione di tinteggiature esterne;
- che il 3.12.2018 il direttore dei lavori prorogava i tempi di lavoro fino al 31.3.2019 e presentava il Sal n. 1 per euro 96683,01; che il 9.1.2019 veniva prescritto lo smontaggio dei ponteggi e la pulizia delle aree;
- che il 30.1.2019 veniva presentato il Sal n. 2 per euro 121.741,75 e il d.l. emetteva certificato di pagamento previa constatazione della correttezza esecuzione dei lavori eseguiti;
- che il 31.1.2019 il d.l. riceveva in consegna anticipata le opere e disponeva la sospensione dei lavori al fine di consentire il recupero di fondi per la realizzazione di opere relative ai ripristini interni degli appartamenti;
- che il 21.2.2019 su richiesta dei condomini veniva convocata l'assemblea straordinaria ex art. 66 disp. att. c.p.c. e venivano contestati gli stati di avanzamento dei lavori, l'operato del d.l. e il certificato di pagamento dell'impresa; - che il 22.2.2019 metteva in mora il condominio per il pagamento di euro CP_1
86.629,63 iva inclusa;
- che il 23.2.2019 l'amministratore comunicava lettera ad con cui CP_1 evidenziava il difetto di provvista per il pagamento;
- che il 25.02.2019 veniva depositato ricorso per decreto ingiuntivo.
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Si costituiva chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata Controparte_1 in garanzia dell'ing. e del dr. nel merito di rigettare Controparte_2 Persona_1
l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo. In via gradata, chiedeva di condannare in ogni caso l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di €.86.629,63 oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, o la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia o dimostrata nonché spese, diritti ed onorari della presente fase. In via gradata, e in ipotesi di accoglimento, chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità dell'ing. e del dr. CP_2
ciascuno per quanto di competenza, per aver commissionato i lavori eseguiti, spendendo Per_1 illegittimamente il nome del Condominio e fornendo direttive esecutive in corso dei lavori e, per l'effetto, condannare gli stessi, in via solidale e non, al pagamento in favore della di Controparte_1 tutte le somme, che dovessero essere ritenute non ascrivibili ed imputabili al Parte_1 opponente, o da questo contestate, dichiarando gli stessi tenuti a manlevare l'opposta –ciascuno per le proprie accertande responsabiltà- in relazione alle deduzioni azionate dal . In ogni Parte_1 caso, chiedeva di ritenere dichiarare illegittimo il ritardo serbato dal opponente nel Parte_1 pagamento degli importi dovuti e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del maggior danno nonché per il danno da immagine prodotto all'opposta, nella misura di almeno €.25.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà dovuta provata o di giustizia.
La convenuta deduceva: - di aver realizzato lavori edili per conto del Parte_1 di SI (c.f. ; - che con contratto del 9.1.2017 fu
[...] Parte_1 P.IVA_1 commissionata l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione per €.50.557,49 oltre IVA;
- che, a seguito di sopralluogo congiunto del 28.3.2018, emerse la necessità di eseguire nuovi lavori, disposti con integrazione contrattuale del 22.8.2018 per ulteriori €.30.613,10 oltre Iva (a sommarsi all'importo del contratto originario); - che, con ordini di servizio del 2.10.2018 e dell'1.12.2018, fu ordinata l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive;
- che in data 9.1.2019, la D.L. autorizzò la rimozione del ponteggio, previa esecuzione di lavorazioni di rifinitura ed in data 31.1.2019, le parti pattuirono consensualmente la sospensione dei lavori, al fine di consentire all'Amministratore p.t. di reperire i fondi per i dovuti pagamenti;
- che alla detta data erano state eseguite dalla ricorrente lavorazioni per complessivi €.133.915,93 debitamente certificati dalla D.L. e dal committente;
- che a fronte di tanto, il Condominio ha corrisposto alla esclusivamente €. 47.286,30, Controparte_1 mentre residua credito di €.86.629,63, oggetto dell'ingiunzione opposta;
- di aver eseguito correttamente le opere;
- che le sospensioni non erano imputabili alla ditta.
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Autorizzate le chiamate in causa, si costituiva , eccependo Controparte_2 preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per chiamata del terzo per genericità e chiedendo l'estromissione per difetto di legittimazione passiva;
chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia di assicurazione e valutare la chiamata in causa di nel merito, Pt_4 chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna delle controparti al risarcimento in suo favore della somma di euro 15.000,00 o in altra ritenuta di giustizia per essere stato coinvolto per fatti e atti estranei a sue responsabilità, per il disagio e lesione del prestigio professionale.
Autorizzata la chiamata, si costituiva con riferimento al Parte_2 rischio assunto con il certificato n. A819B0201B23H4A-LB, chiedendo: “• In via principale: respingere le domande svolte dalla società nei confronti dell'Ing. Controparte_1 CP_2
in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
[...] dichiarare assorbita la domanda di garanzia promossa nei confronti di Parte_2
• In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse da un lato accertata la sussistenza di
[...] una responsabilità dell'Ing. e dall'altro riconosciuta come operativa la polizza n. CP_2
A819B0201B23H4A-LB, mantenersi l'obbligazione alla garanzia della terza chiamata
[...]
a) in via strettamente proporzionale al grado accertato della colpa Parte_2 dell'ing. ed ai reali danni subiti da parte attrice - da valutarsi ex art. 1223 c.c. - in quanto CP_2 conseguenza immediata e diretta della denegatamente accertata condotta colposa dello stesso, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi;
b) nei limiti di garanzia previsti dalle condizioni di polizza, nessuno escluso, con particolare riferimento ai confini oggettivi di garanzia, al limite per sinistro, al massimale, alla franchigia, all'aggregato annuo e alle esclusioni previste ed alle limitazioni dei danni risarcibili;
c) con esclusione di qualsiasi obbligazione derivante da ipotesi di solidarietà dell'assicurato con terzi, e, dunque, mantenendo l'obbligazione della con riferimento al rischio assunto con il Parte_2 certificato n. A819B0201B23H4A-LB strettamente riferita alla quota di responsabilità che, eventualmente, fosse accertata in capo all'ing. , fermi sempre tutti i limiti assicurativi;
d) CP_2 nel caso di cooperatività della garanzia della con riferimento al Parte_2 rischio assunto con il certificato n. A819B0201B23H4A con altre polizze o posizioni assicurative, procedersi alla ripartizione ex art. 1910 c.c., III comma, limitandosi comunque l'obbligazione dei deducenti e salvo ogni diritto di regresso, anche ex art. 1910 IV comma c.c.; e) con espressa riserva di ogni ipotizzabile azione di regresso e/o rivalsa, nei confronti di tutti i terzi che saranno identificati come responsabili o corresponsabili o coobbligati per le somme che denegatamente i deducenti si vedessero condannati a corrispondere all'esito del giudizio e ciò anche oltre la propria,
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ritenuta, quota di obbligazione;
• In ogni caso: Respingere la domanda di condanna alle spese di lite formulata da parte dell'Ing. nei confronti della con CP_2 Parte_2 riferimento al rischio assunto con il certificato n. A819B0201B23H4A-LB per la violazione del patto di gestione della lite per tutti i motivi esposti in narrativa”.
Non si costituiva Persona_1
Con note scritte in sostituzione della prima udienza, il Condominio attore chiedeva anche di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto in questione per grave inadempimento da parte dell'opposta/convenuta e nella prima memoria istruttoria chiedeva anche condannarsi i chiamati in causa che all'esito del giudizio dovessero risultare responsabili dei fatti per cui è causa, con pagamento a loro carico singolarmente o solidalmente tra loro di quanto eventualmente ed ipoteticamente dovuto ancora all'opposta Controparte_1
In corso di causa l'opposta formulava istanza ex art. 186 bis c.p.c. che veniva rigettata in data 16.2.2021.
In corso di causa veniva aperto sub procedimento di accertamento tecnico preventivo, respinto in data 17.5.2021.
La causa veniva istruita mediante prova orale e CTU.
All'udienza cartolare del 26.3.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitosi a seguito Persona_1 della chiamata in causa da parte di Controparte_1
Ancora in via preliminare priva di pregio è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, formulata dal terzo chiamato, per indeterminatezza della domanda. Ed invero, la nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, come nel caso in esame, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni, attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo, non limitato alla parte destinata a contenere le conclusioni ma esteso anche alla parte espositiva e al contenuto dei mezzi istruttori
(Cass. 7137/2002; 18783/2009).
Altresì infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal terzo chiamato . Invero, la legitimatio ad causam, quale legittimazione ad agire o a Controparte_2 contraddire in giudizio, attiene alla titolarità in astratto del diritto o del rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi del giudizio ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a differenza di quanto accade qualora si contesti la
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titolarità in concreto del diritto fatto valere, che è questione attinente al merito, e come tale rilevabile solo su eccezione di parte (cfr. Cass. 11284/2010). Nel caso di specie, dalla prospettazione delle parti non si evince alcun difetto di legittimazione passiva del chiamato, attenendo la questione della titolarità in concreto del rapporto al merito della causa.
Nel merito, è da premettere che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una reconventio reconventionis, che però può essere introdotta solo nella comparsa di risposta e non nel corso del giudizio (ex multis, Cass. 6155/2016). Ed ancora, si è affermato che il creditore ha la facoltà di modificare la domanda proposta in via monitoria, essendogli consentita l'emendatio libelli, mentre non gli è consentita la c.d. mutatio libelli (ad es.: Cass. 8 gennaio 2015, n. 75; Cass. 23 giugno 2009, n.
4646). La modificazione della domanda, consentita ai sensi dell'art. 183 c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi della domanda, il petitum e la causa petendi, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e coinvolga le medesime personae, senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei termini processuali. Tale possibilità è finalizzata a consentire che si concentrino, in un unico processo e dinnanzi allo stesso giudice, le controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale, piuttosto che determinare la potenziale proliferazione dei processi (Cass. 4051/2016; S.U. 12310/2015).
Alla luce degli esposti principi devono ritenersi ammissibili le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta opposta in comparsa di costituzione e volte ad ottenere l'accertamento della responsabilità del D.L. e dell'amministratore del e la loro condanna al pagamento Parte_1 dei lavori che dovessero essere ritenuti non ascrivibili ed imputabili al opponente, Parte_1 nonché la condanna del al risarcimento del danno patito, in quanto sorte dalle difese Parte_1 dell'opponente.
Inoltre deve darsi atto che in sede di precisazione delle conclusioni, l'opponente ha implicitamente rinunciato alla domanda di adempimento svolta nell'opposizione (volta ad ottenere la condanna dell'opposta ad emendare i vizi dell'opera e/o a corrispondere la somma necessaria per la loro eliminazione), non riproponendola, e coltivando la domanda di risoluzione del contratto di appalto, proposta nelle note scritte sostitutive della prima udienza (senza alcuna subordinazione rispetto alla prima domanda).
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Ed invero, deve rilevarsi che a norma dell'art. 1668 c.c. “Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”. Dal tenore letterale della disposizione si evince chiaramente che si tratta di due azioni tra loro alternative, essendo volte la prima all'adempimento e la seconda alla risoluzione. Peraltro, l'art. 1453 co 2 c.c. espressamente vieta di chiedere l'adempimento una volta che sia chiesta la risoluzione.
In conseguenza della rinuncia alla domanda di adempimento, pertanto, l'azione di risoluzione deve ritenersi ammissibile in quanto connessa al petitum e alla causa petendi già dedotti. Infine, deve ritenersi inammissibile la domanda nuova formulata dal nella Parte_1 prima memoria istruttoria, ove si chiede di “condannare i chiamati in causa che all'esito del giudizio dovessero risultare responsabili dei fatti per cui è causa con pagamento a loro carico singolarmente o solidalmente tra loro di quanto eventualmente ed ipoteticamente dovuto ancora all'opposta , in quanto il risulta privo di legittimazione a richiedere la Controparte_1 Parte_1 condanna in favore della convenuta. Parimenti inammissibile è la domanda formulata dal in sede di precisazione delle conclusioni al punto d) (con la quale si chiede di Parte_1
“riconoscere la responsabilità professionale del Direttore dei Lavori e dell'Amministratore del
Condominio (contumace) che con la loro condotta hanno arrecato un grave danno al Parte_1 tenuto all'oscuro durante tutta la durata dei lavori ed informato solo all'Assemblea del 21 febbraio
2019 dopo il rilascio da parte del Direttore dei Lavori del certificato di pagamento con constatazione di lavori eseguiti a regola d'arte per euro 121.741,75 oltre iva avvenuto in data 30 gennaio 2019 e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni in favore del Parte_1 stesso da quantificarsi in quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia il tutto comunque nei limiti di euro 260.000,00”) in quanto domanda nuova tardivamente formulata.
Così delimitato il thema decidendum, giova osservare che, come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass.
S.U. 13533 del 2001).
In particolare, in materia di appalto, l'accoglimento della domanda di risoluzione è condizionato all'accertamento che l'opera realizzata dall'appaltatore sia affetta da “difformità o vizi
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tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione”, come recita l'art. 1668, co. 2, c.c., costituente lex specialis in tema di azione di risoluzione del contratto d'appalto di pertinenza del committente;
secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art.
1668, secondo comma, cod. civ. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 cod. civ. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 cod. civ., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore. [...] A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto. E incombe al committente l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, mentre compete all'appaltatore addurre l'esistenza di eventuali cause che impediscano al committente di far valere il suo diritto” (così la massima di Cass. 5250/2004; conf., ex multis, Cass.
9613/1990; Cass. 3981/1976; Cass. 9295/2006). Si è poi affermato che l'inidoneità dell'opera alla sua destinazione va identificata con una situazione non reversibile senza il totale rifacimento o sostituzione (Cass. 3944/1982; 1395/1996).
E' stato altresì precisato che nel caso in cui il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i difetti non siano risultati tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non può essere accolta per difetto della "causa petendi" (Cass. 9295/2006; 4366/2015; 18578/2018).
Nel caso di specie, dagli atti risulta che i contatti di appalto che hanno regolato i lavori di cui si tratta sono due: - contatto di appalto sottoscritto in data 09/01/2017 che ha previsto le lavorazioni offerte dall'impresa in € 50.557,49 oltre IVA;
- contratto di appalto integrativo sottoscritto in data
22/08/2018, che porta il totale dei lavori appaltati, comprensivo del primo contratto, a € 81.170,59.
Nella perizia svolta in corso di causa, condivisibile per analiticità, logicità e coerenza ed a cui ci si riporta, il CTU ha dato atto che l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa opposta, per quanto oggi accertabile, appare a regola d'arte. Il CTU non ha riscontrato particolari vizi d'opera e/o danni subiti dal condominio a cagione dell'opera prestata dall'opposta, evidenziando che lo stesso condominio opponente, a verbale delle operazioni peritali del 19/06/2023 confermava l'inesistenza dei vizi d'opera.
9 N. 2052/2019 R.G.
In ragione di quanto sopra, vanno respinte sia la domanda di risoluzione del contratto di appalto sia la conseguente domanda di risarcimento del danno, svolte dal opponente. Parte_1
Ciò posto, il CTU ha determinato l'importo dei lavori eseguiti in € 98.955,92 oltre iva, per totali € 108.851,51. Le lavorazioni autorizzate dall'assemblea condominiale sono quelle relative al contratto originario e al contratto integrativo, riportate tutte nella relazione da pagina 33 a 45 le prime e da pagina 46 a 57 le seconde. A tale somma, riconosciuta dal CTU, si reputa corretto aggiungere le voci di computo n. 16 per euro 1714,23, n. 18 per euro 706,14 e n. 24 per euro 600, relative all'utilizzo del ponteggio e del bagno, in quanto l'utilizzo del ponteggio è da contabilizzarsi per tutto il periodo necessario per l'esecuzione degli interventi, sia contrattualmente previsti sia ordinati dal D.L. e dal committente, stante l'obbligo di legge del relativo utilizzo. Lo stesso è a dirsi rispetto all'utilizzo del bagno di cui alla voce n. 24.
Le conclusioni del consulente, con le precisazioni sopra svolte, appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame e, pertanto, sono ritenute dal Tribunale pienamente condivisibili e complete. Con riferimento alle contestazioni contenute nella comparsa conclusionale di parte convenuta, che riproducono le osservazioni del consulente di parte, va detto che il CTU ha già compiutamente risposto alle osservazioni ed ai chiarimenti formulati dalle parti, attraverso un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione, da intendersi in questa sede richiamata (v. allegato alla relazione, al quale si rimanda).
L'importo finale dovuto dunque risulta pari ad € 101.976,29, oltre iva, per complessivi €
112.173,92. Avendo il condominio già corrisposto l'importo di € 47.286,30, il credito residuo di risulta pari ad € 64.887,62. Controparte_1
Il ha contestato tali importi, deducendo che sono stati inclusi dal CTU anche Parte_1 tutti i lavori eseguiti all'impresa, non autorizzati dall'Assemblea. Si tratta in particolare delle lavorazioni aggiuntive impartite dal direttore dei lavori con ordini di servizio del 2.10.2018 e del
1.12.2018.
E' tuttavia pacifico, per stessa allegazione del , che tali lavorazioni ulteriori Parte_1 siano state ordinate per iscritto dal direttore dei lavori nominato dalla committenza e autorizzate verbalmente dall'amministratore del Parte_1
Ne consegue che la domanda di condanna proposta dall'impresa nei confronti del risulta fondata in quanto l'ordine di eseguire i lavori è stato impartito Parte_1 dall'amministratore, e quindi da persona che appariva legittimata verso il terzo. Pertanto, ai sensi dell'art. 1661 c.c. l'appaltatore ha diritto al compenso per tali lavorazioni ulteriori richieste dalla committenza nella persona dell'amministratore del condominio, restando estranei all'impresa
10 N. 2052/2019 R.G.
eventuali profili di responsabilità dell'amministratore rispetto al condominio (dandosi atto che alcuna domanda di rivalsa è stata tempestivamente svolta in questa sede dal condominio nei confronti del quale amministratore di condominio). Per_1
Per completezza, è opportuno osservare che, nel caso in cui l'amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1135 comma 2 c.c., abbia assunto l'iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall'urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del , quest'ultimo deve ritenersi validamente Parte_1 rappresentato e l'obbligazione è direttamente riferibile al . Nel caso in esame, tale Parte_1 requisito dell'urgenza (peraltro non specificamente contestato) appare invero sussistente, trattandosi di lavorazioni resesi necessarie a causa della presenza di amianto (da rimuovere) nelle lastre di copertura e per la realizzazione della tinteggiatura delle parti esterne al fine di garantire adeguata protezione agli intonaci realizzati e conferire l'opera conforme alle regole dell'arte.
Tanto premesso, tenuto conto delle quantità delle lavorazioni riscontrate dal CTU, CP_1 ha diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo residuo pari ad € 64.887,62, al netto
[...] dell'acconto già corrisposto.
Quanto agli interessi, l'art. 20 del contratto di appalto prevedeva, in caso di ritardo nei pagamenti, la debenza degli interessi legali e/o di mora nei limiti massimi previsti dalla legge. Il
CTU nella consulenza ha riconosciuto la debenza degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002, ipotesi contestata dal opponente. Parte_1
La questione controversa riguarda l'applicabilità al condominio della disciplina degli interessi c.d. commerciali, e cioè se il condominio possa rivestire la qualifica di imprenditore commerciale ai fini dell'applicazione della relativa disciplina. Il D.lgs 231/2002 successivamente integrato dal D.LGS 192/2012, disciplina le “transazione commerciali” intercorrenti tra “imprese” o
“imprese” e “pubbliche amministrazioni”. Inoltre, sia la direttiva comunitaria che la legge nazionale individuano come “impresa” all'art 2 “Ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona”. Con ordinanza del 1° aprile 2019, il
Tribunale di Milano ha investito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione relativa alla possibilità di qualificare il condominio come consumatore nell'accezione fornita dalla direttiva
93/13. Secondo i giudici del Lussemburgo il condominio, sebbene non rientrante formalmente nella nozione di “consumatore”, tuttavia, può essere considerato tale dalla giurisprudenza nazionale (sulla scorta delle finalità perseguite dalla direttiva 93/13/CEE), non sussistendo alcun ostacolo che consenta un'interpretazione estensiva della normativa di recepimento della direttiva nel diritto interno (v. sent. della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 2 aprile 2020, causaC-329/19). Dubbi interpetrativi investono la possibilità di qualificare come consumatore condomini relativi a
11 N. 2052/2019 R.G.
complessi edilizi in cui sono ubicate solo unità immobiliari destinate ad attività commerciali o professionali. La giurisprudenza di merito è divisa, invocando, in alcuni casi, un criterio di
“prevalenza” riferito ai millesimi occupati da consumatori o professionisti, e sostenendo, altre volte,
l'applicazione della disciplina consumeristica, rilevando che l'atto concluso sarebbe “sempre” estraneo all'attività professionale, in quanto finalizzato alla sola gestione delle parti comuni (App.
Milano 13 novembre 2019, n. 4500). La giurisprudenza , anche dopo la pronuncia della Corte di
Giustizia, ha ritenuto che pure un condominio - centro commerciale, rientri nella categoria dei consumatori, in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di
Cassazione, secondo il quale al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale;
in ogni caso - ad avviso della stessa Corte - non è rilevante stabilire se il possa essere considerato o Parte_1 meno alla stregua di un “soggetto giuridico”, visto che la stessa Corte di Giustizia Europea ha ammesso che la normativa del Codice del consumo risulta, in ogni caso, applicabile ai caseggiati;
rilevante è, invece, accertare se il condominio svolga un'attività imprenditoriale o professionale o se tale attività sia svolta da tutti i suoi condomini. Si argomenta evidenziando che un condominio sia un ente di gestione dell'immobile e non un soggetto esercente impresa, a nulla rilevando che i proprietari delle singole unità immobiliari siano imprenditori commerciali, ritenendosi che manchi la qualifica di soggetto commerciale in capo al contraente condominio, ai sensi della direttiva europea. Deriva che il solo fatto che nella denominazione del caseggiato si faccia riferimento ad un centro commerciale non trasforma il condominio in un imprenditore, né imprime una connotazione commerciale a tutte le transazioni poste in essere nell'interesse dei singoli proprietari.
Nel caso in esame i lavori eseguiti, evincibili dalla documentazione prodotta, costituiscono lavori di manutenzione delle parti comuni del fabbricato, rispetto ai quali le eventuali attività imprenditoriali svolte nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva (peraltro non dedotta nel caso concreto) appaiono irrilevanti ai fini della qualificazione del contratto per la produzione degli interessi. In definitiva, si può affermare che i “contratti condominiali”, se finalizzati alla conservazione e/o manutenzione delle parti dell'edificio o al funzionamento dei servizi comuni, non sono connessi all'attività imprenditoriale/professionale eventualmente esercitata nella singola unità immobiliare di cui si compone lo stabile in regime di condomino. Di conseguenza, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, deve essere affermata l'applicabilità della disciplina dei c.d. contratti del consumatore (di cui agli artt. 1469-bisss. c.c., poi trasfusa nel Codice
12 N. 2052/2019 R.G.
del consumo, artt. 33-37 d.lgs. n. 206/2005) a quelli conclusi con il professionista dall'amministratore del condominio e volti alla manutenzione, alla conservazione ed al godimento di parti e servizi comuni dell'edificio condominiale, atteso che l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale dagli stessi eventualmente svolta (in senso conforme, Tribunale di Roma, sentenza n. 1867 del
29.01.2024).
In ogni caso, negata l'applicazione degli interessi commerciali al opponente, gli Parte_1 interessi moratori sono dovuti nella misura di quelli commerciali - in virtù della nuova formulazione dell'art. 1284 4° comma c.c. - dal momento della proposizione della domanda giudiziale
(11.4.2019, data della notifica del decreto ingiuntivo).
Nel caso di specie, pertanto, saranno dovuti gli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza delle obbligazioni di pagamento e nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla notifica della domanda al saldo.
In definitiva, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e del parziale accoglimento della domanda creditoria, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 64.887,62, oltre interessi come precisati.
Restano conseguentemente assorbite le domande di manleva formulate da nei Controparte_1 confronti del direttore dei lavori e dell'amministratore di condominio.
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dall'opposta, essa va respinta, in difetto di prova del nesso di causalità tra la richiesta del finanziamento e il ritardato pagamento da parte del condominio, nonché in difetto di prova del danno all'immagine asseritamente subito. In proposito, si osserva che il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, in caso di inadempimento o ritardato adempimento della relativa obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod.civ., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell'art. 1224 cod.civ.. Nel caso di specie non si ritiene che la prova del maggior danno sia stata fornita.
Non può inoltre essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dal terzo chiamato volta ad ottenere la condanna delle controparti al risarcimento in suo favore Controparte_2
13 N. 2052/2019 R.G.
della somma di euro 15.000,00 o in altra ritenuta di giustizia per essere stato coinvolto per fatti e atti estranei a sue responsabilità, per il disagio e lesione del prestigio professionale, in quanto detto danno risulta assolutamente sfornito di prova.
Da ultimo, stante l'esito del giudizio, resta altresì assorbita la domanda di garanzia promossa dal terzo chiamato nei confronti di Controparte_2 Parte_2
Ciò posto, in tema di spese processuali la giurisprudenza ha affermato che nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento. Nel caso di specie, si reputa congruo compensare le spese della fase monitoria e porre le spese di lite del presente giudizio di opposizione a carico dell'opponente, prevalentemente soccombente, come liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014.
Quanto alle spese di lite tra e , tali spese vanno per metà CP_1 Controparte_2 compensate, in ragione della parziale reciproca soccombenza, e per l'altra metà sono poste a carico della parte chiamante e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. CP_1
55/2014 (scaglione di valore indeterminale medio, valori medi, tenuto conto dell'attività espletata), con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. In proposito, si osserva che, se è vero che, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, è stato precisato altresì che esse restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (ex multis, Cass. 23123/2019; 10364/2023). Nel caso di specie, la domanda di manleva nei confronti del direttore dei lavori sarebbe stata ragionevolmente respinta, in quanto genericamente formulata, non avendo parte opposta dedotto alcuna negligenza nei confronti del predetto, né specificato le ragioni della sua responsabilità.
Conseguentemente a carico di sono poste anche le spese sostenute dal terzo Controparte_1 chiamato in base al principio di causalità, chiamato da Parte_2 CP_2
, non risultando tale chiamata manifestamente infondata o arbitraria. Tali spese sono
[...] liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di valore indeterminale medio, valori minimi, tenuto conto dell'attività espletata).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice opponente, prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
14 N. 2052/2019 R.G.
Il Tribunale di SI, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Persona_1
2) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 332/2019 emesso dal Tribunale di SI;
3) in parziale accoglimento della domanda creditoria di parte opposta, condanna il Parte_1 opponente al pagamento in favore di della somma di € 64.887,62, oltre Controparte_1 interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza delle obbligazioni di pagamento e nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla notifica della domanda al saldo;
4) rigetta le domande riconvenzionali proposte dall'opponente di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno;
5) rigetta la domanda risarcitoria proposta da Controparte_1
6) rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Controparte_2
7) dichiara inammissibili le altre domande svolte dal Parte_1
8) dichiara assorbite le domande di manleva proposte da nei confronti di Controparte_1
e Controparte_2 Persona_1
9) dichiara assorbita la domanda di garanzia promossa dal terzo chiamato Controparte_2 nei confronti di Parte_2
10) compensa le spese di lite della fase monitoria;
11) condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite del giudizio di opposizione, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
12) compensa per metà le spese di lite tra e e condanna Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione della restante metà in favore di , che liquida Controparte_1 Controparte_2 in € 5.430,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
13) condanna alla rifusione in favore di con Controparte_1 Parte_2 riferimento al rischio assunto con il certificato n. A819B0201B23H4A-LB delle spese di lite, che liquida in € 5431,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
14) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Così deciso in SI il 30 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di SI, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2052 del ruolo generale per l'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 26/3/2025, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA sito in SI, , C.F. , Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Napoli, Via Domenica De Dominicis n. 14, presso lo studio dell'Avv.
IU IA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in SI, Piazza San Giovanni n. 13, presso lo studio dell'Avv.
UR IN M.R. che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO OPPOSTO
NONCHE'
, , elettivamente domiciliato in Santi Cosma Controparte_2 C.F._1
e Damiano, via Ausente 2307, presso lo studio degli Avv.ti Immacolata Massa e Alfredo
Menchella, come da procura in atti;
TE IA
E
, Persona_1
TE IA CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
1 N. 2052/2019
[...]
[...]
[...] con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Parte_2
A819B0201B23H4A-LB (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Rimini, Via Macanno 32, presso lo studio dell'Avv. Nicolò Nadir
Durzi, come da procura in atti;
RZ CH
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 332/2019 e domande di manleva.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di SI, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. Controparte_1
332/2019 nei confronti del SI, per il pagamento della Parte_1 Controparte_3 Pt_3 somma di € 86.629,63 oltre interessi e spese.
Avverso detto decreto ingiuntivo, il condominio attore proponeva opposizione, con atto di citazione regolarmente notificato, convenendo in giudizio l'intimante e chiedendo dichiararsi invalido ed inefficace e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto, e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi nei limiti di euro
260.000,00, nonché la condanna dell'opposta ad emendare i vizi dell'opera e/o a corrispondere la somma necessaria per la loro eliminazione, da accertarsi in corso di causa;
in subordine, nell'ipotesi in cui venisse accertato un credito di chiedeva ridursi l'importo richiesto nella minor Controparte_1 somma di euro 11.209,58, decurtando la detta somma anche di quelle somme che saranno accertate in ordine ai vizi riscontrati nelle opere eseguite e ai danni subiti, o in quella eventuale diversa minor somma che verrà accertata.
A sostegno della spiegata opposizione, parte opponente deduceva: - che in data 6.2.2015
l'assemblea dava mandato all'amministratore di acquisire preventivi di spesa per Persona_1 le problematiche inerenti il terrazzo di copertura del fabbricato, che determinava infiltrazioni di acqua danneggiando gli alloggi sottostanti;
- che in data 20.3.2015 l'amministratore riceveva mandato di attivare la procedura necessaria all'esecuzione dei lavori sul terrazzo, incaricando un tecnico di fiducia;
- che il 19.5.2015, letta la relazione del tecnico di fiducia ing. CP_2
, l'assemblea chiedeva integrazione di sopralluogo per le parti relative alle zone dei
[...] balconi;
- che il 31.7.2015 l'assemblea approvava il computo metrico redatto dall'ing. CP_2 all'uopo nominato direttore dei lavori di manutenzione;
- che il 16.6.2016 in assenza di quorum non si riusciva ad approvare il bando di gara e il contratto di appalto predisposto;
- che il 13.7.2016
l'assemblea dava mandato all'amministratore di perfezionare il bando di gara e il contrato sulla scorta di un secondo computo metrico redatto dall'ing. ; - che il 7.9.2016 perveniva la sola CP_2
2 N. 2052/2019 R.G.
offerta economica della per un importo di euro 45.377,07 incluso iva al 10%; - che il CP_1
28.10.2016 proprietaria maggioritaria, non accettava l'offerta, chiedendo l'espletamento dei Pt_4 soli lavori indifferibili incaricando l'amministratore di reperire tre preventivi di spesa;
- che il
22.11.2016 l'amministratore inviava comunicazione relativa al computo metrico estimativo dei lavori dove venivano evidenziati quelli ritenuti indifferibili;
- che il 6.2.2017 l'amministratore comunicava l'importo dell'appalto affidato a per complessivi euro 50557,49 oltre iva in CP_1 virtù di preventivo calcolato sul computo metrico del 21.3.2016 elaborato dall'ing. ; - che CP_2 il 23.3.2018 il direttore dei lavori convocava l'impresa per la consegna del cantiere;
- che il
28.3.2018 il direttore dei lavori convocava amministratore e impresa per evidenziare le criticità degli appartamenti sub 10, 11 e 12 per le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, dal cornicione condominiale e dai comignoli, evidenziando la necessità di procedere all'integrazione delle lavorazioni già appaltate, con proposta di un nuovo computo metrico per opere integrative con un costo aggiuntivo di euro 51462,20 (ipotesi A) o di euro 30613,10 (ipotesi B); - che in data
30.5.2018 il direttore dei lavori ordinava la sospensione dei lavori;
- che all'assemblea del
14.6.2018 veniva approvata l'ipotesi B e il 22.8.2018 veniva sottoscritto contratto integrativo;
- che il 10.9.2018 veniva ordinata la ripresa delle opere;
- che in data 11.9.2018 procedeva ad analisi chimiche delle lastre di copertura del cornicione che evidenziavano la presenza di amianto;
- che il
25.9.2018 evidenziava nuovi costi e il 2.10.2018 il direttore dei lavori, autorizzato CP_1 verbalmente dall'amministratore, senza consenso dell'assemblea, ordinava di procedere alle lavorazioni sospendendo quelle in corrispondenza delle lastre;
- che successivamente in data
1.12.2018, il direttore dei lavori, autorizzato verbalmente dall'amministratore, senza consenso dell'assemblea, ordinava la realizzazione di tinteggiature esterne;
- che il 3.12.2018 il direttore dei lavori prorogava i tempi di lavoro fino al 31.3.2019 e presentava il Sal n. 1 per euro 96683,01; che il 9.1.2019 veniva prescritto lo smontaggio dei ponteggi e la pulizia delle aree;
- che il 30.1.2019 veniva presentato il Sal n. 2 per euro 121.741,75 e il d.l. emetteva certificato di pagamento previa constatazione della correttezza esecuzione dei lavori eseguiti;
- che il 31.1.2019 il d.l. riceveva in consegna anticipata le opere e disponeva la sospensione dei lavori al fine di consentire il recupero di fondi per la realizzazione di opere relative ai ripristini interni degli appartamenti;
- che il 21.2.2019 su richiesta dei condomini veniva convocata l'assemblea straordinaria ex art. 66 disp. att. c.p.c. e venivano contestati gli stati di avanzamento dei lavori, l'operato del d.l. e il certificato di pagamento dell'impresa; - che il 22.2.2019 metteva in mora il condominio per il pagamento di euro CP_1
86.629,63 iva inclusa;
- che il 23.2.2019 l'amministratore comunicava lettera ad con cui CP_1 evidenziava il difetto di provvista per il pagamento;
- che il 25.02.2019 veniva depositato ricorso per decreto ingiuntivo.
3 N. 2052/2019 R.G.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata Controparte_1 in garanzia dell'ing. e del dr. nel merito di rigettare Controparte_2 Persona_1
l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo. In via gradata, chiedeva di condannare in ogni caso l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di €.86.629,63 oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, o la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia o dimostrata nonché spese, diritti ed onorari della presente fase. In via gradata, e in ipotesi di accoglimento, chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità dell'ing. e del dr. CP_2
ciascuno per quanto di competenza, per aver commissionato i lavori eseguiti, spendendo Per_1 illegittimamente il nome del Condominio e fornendo direttive esecutive in corso dei lavori e, per l'effetto, condannare gli stessi, in via solidale e non, al pagamento in favore della di Controparte_1 tutte le somme, che dovessero essere ritenute non ascrivibili ed imputabili al Parte_1 opponente, o da questo contestate, dichiarando gli stessi tenuti a manlevare l'opposta –ciascuno per le proprie accertande responsabiltà- in relazione alle deduzioni azionate dal . In ogni Parte_1 caso, chiedeva di ritenere dichiarare illegittimo il ritardo serbato dal opponente nel Parte_1 pagamento degli importi dovuti e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del maggior danno nonché per il danno da immagine prodotto all'opposta, nella misura di almeno €.25.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà dovuta provata o di giustizia.
La convenuta deduceva: - di aver realizzato lavori edili per conto del Parte_1 di SI (c.f. ; - che con contratto del 9.1.2017 fu
[...] Parte_1 P.IVA_1 commissionata l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione per €.50.557,49 oltre IVA;
- che, a seguito di sopralluogo congiunto del 28.3.2018, emerse la necessità di eseguire nuovi lavori, disposti con integrazione contrattuale del 22.8.2018 per ulteriori €.30.613,10 oltre Iva (a sommarsi all'importo del contratto originario); - che, con ordini di servizio del 2.10.2018 e dell'1.12.2018, fu ordinata l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive;
- che in data 9.1.2019, la D.L. autorizzò la rimozione del ponteggio, previa esecuzione di lavorazioni di rifinitura ed in data 31.1.2019, le parti pattuirono consensualmente la sospensione dei lavori, al fine di consentire all'Amministratore p.t. di reperire i fondi per i dovuti pagamenti;
- che alla detta data erano state eseguite dalla ricorrente lavorazioni per complessivi €.133.915,93 debitamente certificati dalla D.L. e dal committente;
- che a fronte di tanto, il Condominio ha corrisposto alla esclusivamente €. 47.286,30, Controparte_1 mentre residua credito di €.86.629,63, oggetto dell'ingiunzione opposta;
- di aver eseguito correttamente le opere;
- che le sospensioni non erano imputabili alla ditta.
4 N. 2052/2019 R.G.
Autorizzate le chiamate in causa, si costituiva , eccependo Controparte_2 preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per chiamata del terzo per genericità e chiedendo l'estromissione per difetto di legittimazione passiva;
chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia di assicurazione e valutare la chiamata in causa di nel merito, Pt_4 chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna delle controparti al risarcimento in suo favore della somma di euro 15.000,00 o in altra ritenuta di giustizia per essere stato coinvolto per fatti e atti estranei a sue responsabilità, per il disagio e lesione del prestigio professionale.
Autorizzata la chiamata, si costituiva con riferimento al Parte_2 rischio assunto con il certificato n. A819B0201B23H4A-LB, chiedendo: “• In via principale: respingere le domande svolte dalla società nei confronti dell'Ing. Controparte_1 CP_2
in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
[...] dichiarare assorbita la domanda di garanzia promossa nei confronti di Parte_2
• In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse da un lato accertata la sussistenza di
[...] una responsabilità dell'Ing. e dall'altro riconosciuta come operativa la polizza n. CP_2
A819B0201B23H4A-LB, mantenersi l'obbligazione alla garanzia della terza chiamata
[...]
a) in via strettamente proporzionale al grado accertato della colpa Parte_2 dell'ing. ed ai reali danni subiti da parte attrice - da valutarsi ex art. 1223 c.c. - in quanto CP_2 conseguenza immediata e diretta della denegatamente accertata condotta colposa dello stesso, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi;
b) nei limiti di garanzia previsti dalle condizioni di polizza, nessuno escluso, con particolare riferimento ai confini oggettivi di garanzia, al limite per sinistro, al massimale, alla franchigia, all'aggregato annuo e alle esclusioni previste ed alle limitazioni dei danni risarcibili;
c) con esclusione di qualsiasi obbligazione derivante da ipotesi di solidarietà dell'assicurato con terzi, e, dunque, mantenendo l'obbligazione della con riferimento al rischio assunto con il Parte_2 certificato n. A819B0201B23H4A-LB strettamente riferita alla quota di responsabilità che, eventualmente, fosse accertata in capo all'ing. , fermi sempre tutti i limiti assicurativi;
d) CP_2 nel caso di cooperatività della garanzia della con riferimento al Parte_2 rischio assunto con il certificato n. A819B0201B23H4A con altre polizze o posizioni assicurative, procedersi alla ripartizione ex art. 1910 c.c., III comma, limitandosi comunque l'obbligazione dei deducenti e salvo ogni diritto di regresso, anche ex art. 1910 IV comma c.c.; e) con espressa riserva di ogni ipotizzabile azione di regresso e/o rivalsa, nei confronti di tutti i terzi che saranno identificati come responsabili o corresponsabili o coobbligati per le somme che denegatamente i deducenti si vedessero condannati a corrispondere all'esito del giudizio e ciò anche oltre la propria,
5 N. 2052/2019 R.G.
ritenuta, quota di obbligazione;
• In ogni caso: Respingere la domanda di condanna alle spese di lite formulata da parte dell'Ing. nei confronti della con CP_2 Parte_2 riferimento al rischio assunto con il certificato n. A819B0201B23H4A-LB per la violazione del patto di gestione della lite per tutti i motivi esposti in narrativa”.
Non si costituiva Persona_1
Con note scritte in sostituzione della prima udienza, il Condominio attore chiedeva anche di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto in questione per grave inadempimento da parte dell'opposta/convenuta e nella prima memoria istruttoria chiedeva anche condannarsi i chiamati in causa che all'esito del giudizio dovessero risultare responsabili dei fatti per cui è causa, con pagamento a loro carico singolarmente o solidalmente tra loro di quanto eventualmente ed ipoteticamente dovuto ancora all'opposta Controparte_1
In corso di causa l'opposta formulava istanza ex art. 186 bis c.p.c. che veniva rigettata in data 16.2.2021.
In corso di causa veniva aperto sub procedimento di accertamento tecnico preventivo, respinto in data 17.5.2021.
La causa veniva istruita mediante prova orale e CTU.
All'udienza cartolare del 26.3.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitosi a seguito Persona_1 della chiamata in causa da parte di Controparte_1
Ancora in via preliminare priva di pregio è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, formulata dal terzo chiamato, per indeterminatezza della domanda. Ed invero, la nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, come nel caso in esame, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni, attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo, non limitato alla parte destinata a contenere le conclusioni ma esteso anche alla parte espositiva e al contenuto dei mezzi istruttori
(Cass. 7137/2002; 18783/2009).
Altresì infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal terzo chiamato . Invero, la legitimatio ad causam, quale legittimazione ad agire o a Controparte_2 contraddire in giudizio, attiene alla titolarità in astratto del diritto o del rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi del giudizio ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a differenza di quanto accade qualora si contesti la
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titolarità in concreto del diritto fatto valere, che è questione attinente al merito, e come tale rilevabile solo su eccezione di parte (cfr. Cass. 11284/2010). Nel caso di specie, dalla prospettazione delle parti non si evince alcun difetto di legittimazione passiva del chiamato, attenendo la questione della titolarità in concreto del rapporto al merito della causa.
Nel merito, è da premettere che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una reconventio reconventionis, che però può essere introdotta solo nella comparsa di risposta e non nel corso del giudizio (ex multis, Cass. 6155/2016). Ed ancora, si è affermato che il creditore ha la facoltà di modificare la domanda proposta in via monitoria, essendogli consentita l'emendatio libelli, mentre non gli è consentita la c.d. mutatio libelli (ad es.: Cass. 8 gennaio 2015, n. 75; Cass. 23 giugno 2009, n.
4646). La modificazione della domanda, consentita ai sensi dell'art. 183 c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi della domanda, il petitum e la causa petendi, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e coinvolga le medesime personae, senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei termini processuali. Tale possibilità è finalizzata a consentire che si concentrino, in un unico processo e dinnanzi allo stesso giudice, le controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale, piuttosto che determinare la potenziale proliferazione dei processi (Cass. 4051/2016; S.U. 12310/2015).
Alla luce degli esposti principi devono ritenersi ammissibili le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta opposta in comparsa di costituzione e volte ad ottenere l'accertamento della responsabilità del D.L. e dell'amministratore del e la loro condanna al pagamento Parte_1 dei lavori che dovessero essere ritenuti non ascrivibili ed imputabili al opponente, Parte_1 nonché la condanna del al risarcimento del danno patito, in quanto sorte dalle difese Parte_1 dell'opponente.
Inoltre deve darsi atto che in sede di precisazione delle conclusioni, l'opponente ha implicitamente rinunciato alla domanda di adempimento svolta nell'opposizione (volta ad ottenere la condanna dell'opposta ad emendare i vizi dell'opera e/o a corrispondere la somma necessaria per la loro eliminazione), non riproponendola, e coltivando la domanda di risoluzione del contratto di appalto, proposta nelle note scritte sostitutive della prima udienza (senza alcuna subordinazione rispetto alla prima domanda).
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Ed invero, deve rilevarsi che a norma dell'art. 1668 c.c. “Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”. Dal tenore letterale della disposizione si evince chiaramente che si tratta di due azioni tra loro alternative, essendo volte la prima all'adempimento e la seconda alla risoluzione. Peraltro, l'art. 1453 co 2 c.c. espressamente vieta di chiedere l'adempimento una volta che sia chiesta la risoluzione.
In conseguenza della rinuncia alla domanda di adempimento, pertanto, l'azione di risoluzione deve ritenersi ammissibile in quanto connessa al petitum e alla causa petendi già dedotti. Infine, deve ritenersi inammissibile la domanda nuova formulata dal nella Parte_1 prima memoria istruttoria, ove si chiede di “condannare i chiamati in causa che all'esito del giudizio dovessero risultare responsabili dei fatti per cui è causa con pagamento a loro carico singolarmente o solidalmente tra loro di quanto eventualmente ed ipoteticamente dovuto ancora all'opposta , in quanto il risulta privo di legittimazione a richiedere la Controparte_1 Parte_1 condanna in favore della convenuta. Parimenti inammissibile è la domanda formulata dal in sede di precisazione delle conclusioni al punto d) (con la quale si chiede di Parte_1
“riconoscere la responsabilità professionale del Direttore dei Lavori e dell'Amministratore del
Condominio (contumace) che con la loro condotta hanno arrecato un grave danno al Parte_1 tenuto all'oscuro durante tutta la durata dei lavori ed informato solo all'Assemblea del 21 febbraio
2019 dopo il rilascio da parte del Direttore dei Lavori del certificato di pagamento con constatazione di lavori eseguiti a regola d'arte per euro 121.741,75 oltre iva avvenuto in data 30 gennaio 2019 e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni in favore del Parte_1 stesso da quantificarsi in quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia il tutto comunque nei limiti di euro 260.000,00”) in quanto domanda nuova tardivamente formulata.
Così delimitato il thema decidendum, giova osservare che, come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass.
S.U. 13533 del 2001).
In particolare, in materia di appalto, l'accoglimento della domanda di risoluzione è condizionato all'accertamento che l'opera realizzata dall'appaltatore sia affetta da “difformità o vizi
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tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione”, come recita l'art. 1668, co. 2, c.c., costituente lex specialis in tema di azione di risoluzione del contratto d'appalto di pertinenza del committente;
secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art.
1668, secondo comma, cod. civ. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 cod. civ. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 cod. civ., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore. [...] A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto. E incombe al committente l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, mentre compete all'appaltatore addurre l'esistenza di eventuali cause che impediscano al committente di far valere il suo diritto” (così la massima di Cass. 5250/2004; conf., ex multis, Cass.
9613/1990; Cass. 3981/1976; Cass. 9295/2006). Si è poi affermato che l'inidoneità dell'opera alla sua destinazione va identificata con una situazione non reversibile senza il totale rifacimento o sostituzione (Cass. 3944/1982; 1395/1996).
E' stato altresì precisato che nel caso in cui il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i difetti non siano risultati tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non può essere accolta per difetto della "causa petendi" (Cass. 9295/2006; 4366/2015; 18578/2018).
Nel caso di specie, dagli atti risulta che i contatti di appalto che hanno regolato i lavori di cui si tratta sono due: - contatto di appalto sottoscritto in data 09/01/2017 che ha previsto le lavorazioni offerte dall'impresa in € 50.557,49 oltre IVA;
- contratto di appalto integrativo sottoscritto in data
22/08/2018, che porta il totale dei lavori appaltati, comprensivo del primo contratto, a € 81.170,59.
Nella perizia svolta in corso di causa, condivisibile per analiticità, logicità e coerenza ed a cui ci si riporta, il CTU ha dato atto che l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa opposta, per quanto oggi accertabile, appare a regola d'arte. Il CTU non ha riscontrato particolari vizi d'opera e/o danni subiti dal condominio a cagione dell'opera prestata dall'opposta, evidenziando che lo stesso condominio opponente, a verbale delle operazioni peritali del 19/06/2023 confermava l'inesistenza dei vizi d'opera.
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In ragione di quanto sopra, vanno respinte sia la domanda di risoluzione del contratto di appalto sia la conseguente domanda di risarcimento del danno, svolte dal opponente. Parte_1
Ciò posto, il CTU ha determinato l'importo dei lavori eseguiti in € 98.955,92 oltre iva, per totali € 108.851,51. Le lavorazioni autorizzate dall'assemblea condominiale sono quelle relative al contratto originario e al contratto integrativo, riportate tutte nella relazione da pagina 33 a 45 le prime e da pagina 46 a 57 le seconde. A tale somma, riconosciuta dal CTU, si reputa corretto aggiungere le voci di computo n. 16 per euro 1714,23, n. 18 per euro 706,14 e n. 24 per euro 600, relative all'utilizzo del ponteggio e del bagno, in quanto l'utilizzo del ponteggio è da contabilizzarsi per tutto il periodo necessario per l'esecuzione degli interventi, sia contrattualmente previsti sia ordinati dal D.L. e dal committente, stante l'obbligo di legge del relativo utilizzo. Lo stesso è a dirsi rispetto all'utilizzo del bagno di cui alla voce n. 24.
Le conclusioni del consulente, con le precisazioni sopra svolte, appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame e, pertanto, sono ritenute dal Tribunale pienamente condivisibili e complete. Con riferimento alle contestazioni contenute nella comparsa conclusionale di parte convenuta, che riproducono le osservazioni del consulente di parte, va detto che il CTU ha già compiutamente risposto alle osservazioni ed ai chiarimenti formulati dalle parti, attraverso un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione, da intendersi in questa sede richiamata (v. allegato alla relazione, al quale si rimanda).
L'importo finale dovuto dunque risulta pari ad € 101.976,29, oltre iva, per complessivi €
112.173,92. Avendo il condominio già corrisposto l'importo di € 47.286,30, il credito residuo di risulta pari ad € 64.887,62. Controparte_1
Il ha contestato tali importi, deducendo che sono stati inclusi dal CTU anche Parte_1 tutti i lavori eseguiti all'impresa, non autorizzati dall'Assemblea. Si tratta in particolare delle lavorazioni aggiuntive impartite dal direttore dei lavori con ordini di servizio del 2.10.2018 e del
1.12.2018.
E' tuttavia pacifico, per stessa allegazione del , che tali lavorazioni ulteriori Parte_1 siano state ordinate per iscritto dal direttore dei lavori nominato dalla committenza e autorizzate verbalmente dall'amministratore del Parte_1
Ne consegue che la domanda di condanna proposta dall'impresa nei confronti del risulta fondata in quanto l'ordine di eseguire i lavori è stato impartito Parte_1 dall'amministratore, e quindi da persona che appariva legittimata verso il terzo. Pertanto, ai sensi dell'art. 1661 c.c. l'appaltatore ha diritto al compenso per tali lavorazioni ulteriori richieste dalla committenza nella persona dell'amministratore del condominio, restando estranei all'impresa
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eventuali profili di responsabilità dell'amministratore rispetto al condominio (dandosi atto che alcuna domanda di rivalsa è stata tempestivamente svolta in questa sede dal condominio nei confronti del quale amministratore di condominio). Per_1
Per completezza, è opportuno osservare che, nel caso in cui l'amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1135 comma 2 c.c., abbia assunto l'iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall'urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del , quest'ultimo deve ritenersi validamente Parte_1 rappresentato e l'obbligazione è direttamente riferibile al . Nel caso in esame, tale Parte_1 requisito dell'urgenza (peraltro non specificamente contestato) appare invero sussistente, trattandosi di lavorazioni resesi necessarie a causa della presenza di amianto (da rimuovere) nelle lastre di copertura e per la realizzazione della tinteggiatura delle parti esterne al fine di garantire adeguata protezione agli intonaci realizzati e conferire l'opera conforme alle regole dell'arte.
Tanto premesso, tenuto conto delle quantità delle lavorazioni riscontrate dal CTU, CP_1 ha diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo residuo pari ad € 64.887,62, al netto
[...] dell'acconto già corrisposto.
Quanto agli interessi, l'art. 20 del contratto di appalto prevedeva, in caso di ritardo nei pagamenti, la debenza degli interessi legali e/o di mora nei limiti massimi previsti dalla legge. Il
CTU nella consulenza ha riconosciuto la debenza degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002, ipotesi contestata dal opponente. Parte_1
La questione controversa riguarda l'applicabilità al condominio della disciplina degli interessi c.d. commerciali, e cioè se il condominio possa rivestire la qualifica di imprenditore commerciale ai fini dell'applicazione della relativa disciplina. Il D.lgs 231/2002 successivamente integrato dal D.LGS 192/2012, disciplina le “transazione commerciali” intercorrenti tra “imprese” o
“imprese” e “pubbliche amministrazioni”. Inoltre, sia la direttiva comunitaria che la legge nazionale individuano come “impresa” all'art 2 “Ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona”. Con ordinanza del 1° aprile 2019, il
Tribunale di Milano ha investito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione relativa alla possibilità di qualificare il condominio come consumatore nell'accezione fornita dalla direttiva
93/13. Secondo i giudici del Lussemburgo il condominio, sebbene non rientrante formalmente nella nozione di “consumatore”, tuttavia, può essere considerato tale dalla giurisprudenza nazionale (sulla scorta delle finalità perseguite dalla direttiva 93/13/CEE), non sussistendo alcun ostacolo che consenta un'interpretazione estensiva della normativa di recepimento della direttiva nel diritto interno (v. sent. della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 2 aprile 2020, causaC-329/19). Dubbi interpetrativi investono la possibilità di qualificare come consumatore condomini relativi a
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complessi edilizi in cui sono ubicate solo unità immobiliari destinate ad attività commerciali o professionali. La giurisprudenza di merito è divisa, invocando, in alcuni casi, un criterio di
“prevalenza” riferito ai millesimi occupati da consumatori o professionisti, e sostenendo, altre volte,
l'applicazione della disciplina consumeristica, rilevando che l'atto concluso sarebbe “sempre” estraneo all'attività professionale, in quanto finalizzato alla sola gestione delle parti comuni (App.
Milano 13 novembre 2019, n. 4500). La giurisprudenza , anche dopo la pronuncia della Corte di
Giustizia, ha ritenuto che pure un condominio - centro commerciale, rientri nella categoria dei consumatori, in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di
Cassazione, secondo il quale al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale;
in ogni caso - ad avviso della stessa Corte - non è rilevante stabilire se il possa essere considerato o Parte_1 meno alla stregua di un “soggetto giuridico”, visto che la stessa Corte di Giustizia Europea ha ammesso che la normativa del Codice del consumo risulta, in ogni caso, applicabile ai caseggiati;
rilevante è, invece, accertare se il condominio svolga un'attività imprenditoriale o professionale o se tale attività sia svolta da tutti i suoi condomini. Si argomenta evidenziando che un condominio sia un ente di gestione dell'immobile e non un soggetto esercente impresa, a nulla rilevando che i proprietari delle singole unità immobiliari siano imprenditori commerciali, ritenendosi che manchi la qualifica di soggetto commerciale in capo al contraente condominio, ai sensi della direttiva europea. Deriva che il solo fatto che nella denominazione del caseggiato si faccia riferimento ad un centro commerciale non trasforma il condominio in un imprenditore, né imprime una connotazione commerciale a tutte le transazioni poste in essere nell'interesse dei singoli proprietari.
Nel caso in esame i lavori eseguiti, evincibili dalla documentazione prodotta, costituiscono lavori di manutenzione delle parti comuni del fabbricato, rispetto ai quali le eventuali attività imprenditoriali svolte nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva (peraltro non dedotta nel caso concreto) appaiono irrilevanti ai fini della qualificazione del contratto per la produzione degli interessi. In definitiva, si può affermare che i “contratti condominiali”, se finalizzati alla conservazione e/o manutenzione delle parti dell'edificio o al funzionamento dei servizi comuni, non sono connessi all'attività imprenditoriale/professionale eventualmente esercitata nella singola unità immobiliare di cui si compone lo stabile in regime di condomino. Di conseguenza, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, deve essere affermata l'applicabilità della disciplina dei c.d. contratti del consumatore (di cui agli artt. 1469-bisss. c.c., poi trasfusa nel Codice
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del consumo, artt. 33-37 d.lgs. n. 206/2005) a quelli conclusi con il professionista dall'amministratore del condominio e volti alla manutenzione, alla conservazione ed al godimento di parti e servizi comuni dell'edificio condominiale, atteso che l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale dagli stessi eventualmente svolta (in senso conforme, Tribunale di Roma, sentenza n. 1867 del
29.01.2024).
In ogni caso, negata l'applicazione degli interessi commerciali al opponente, gli Parte_1 interessi moratori sono dovuti nella misura di quelli commerciali - in virtù della nuova formulazione dell'art. 1284 4° comma c.c. - dal momento della proposizione della domanda giudiziale
(11.4.2019, data della notifica del decreto ingiuntivo).
Nel caso di specie, pertanto, saranno dovuti gli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza delle obbligazioni di pagamento e nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla notifica della domanda al saldo.
In definitiva, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e del parziale accoglimento della domanda creditoria, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 64.887,62, oltre interessi come precisati.
Restano conseguentemente assorbite le domande di manleva formulate da nei Controparte_1 confronti del direttore dei lavori e dell'amministratore di condominio.
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dall'opposta, essa va respinta, in difetto di prova del nesso di causalità tra la richiesta del finanziamento e il ritardato pagamento da parte del condominio, nonché in difetto di prova del danno all'immagine asseritamente subito. In proposito, si osserva che il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, in caso di inadempimento o ritardato adempimento della relativa obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod.civ., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell'art. 1224 cod.civ.. Nel caso di specie non si ritiene che la prova del maggior danno sia stata fornita.
Non può inoltre essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dal terzo chiamato volta ad ottenere la condanna delle controparti al risarcimento in suo favore Controparte_2
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della somma di euro 15.000,00 o in altra ritenuta di giustizia per essere stato coinvolto per fatti e atti estranei a sue responsabilità, per il disagio e lesione del prestigio professionale, in quanto detto danno risulta assolutamente sfornito di prova.
Da ultimo, stante l'esito del giudizio, resta altresì assorbita la domanda di garanzia promossa dal terzo chiamato nei confronti di Controparte_2 Parte_2
Ciò posto, in tema di spese processuali la giurisprudenza ha affermato che nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento. Nel caso di specie, si reputa congruo compensare le spese della fase monitoria e porre le spese di lite del presente giudizio di opposizione a carico dell'opponente, prevalentemente soccombente, come liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014.
Quanto alle spese di lite tra e , tali spese vanno per metà CP_1 Controparte_2 compensate, in ragione della parziale reciproca soccombenza, e per l'altra metà sono poste a carico della parte chiamante e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. CP_1
55/2014 (scaglione di valore indeterminale medio, valori medi, tenuto conto dell'attività espletata), con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. In proposito, si osserva che, se è vero che, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, è stato precisato altresì che esse restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (ex multis, Cass. 23123/2019; 10364/2023). Nel caso di specie, la domanda di manleva nei confronti del direttore dei lavori sarebbe stata ragionevolmente respinta, in quanto genericamente formulata, non avendo parte opposta dedotto alcuna negligenza nei confronti del predetto, né specificato le ragioni della sua responsabilità.
Conseguentemente a carico di sono poste anche le spese sostenute dal terzo Controparte_1 chiamato in base al principio di causalità, chiamato da Parte_2 CP_2
, non risultando tale chiamata manifestamente infondata o arbitraria. Tali spese sono
[...] liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di valore indeterminale medio, valori minimi, tenuto conto dell'attività espletata).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice opponente, prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
14 N. 2052/2019 R.G.
Il Tribunale di SI, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Persona_1
2) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 332/2019 emesso dal Tribunale di SI;
3) in parziale accoglimento della domanda creditoria di parte opposta, condanna il Parte_1 opponente al pagamento in favore di della somma di € 64.887,62, oltre Controparte_1 interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza delle obbligazioni di pagamento e nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla notifica della domanda al saldo;
4) rigetta le domande riconvenzionali proposte dall'opponente di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno;
5) rigetta la domanda risarcitoria proposta da Controparte_1
6) rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Controparte_2
7) dichiara inammissibili le altre domande svolte dal Parte_1
8) dichiara assorbite le domande di manleva proposte da nei confronti di Controparte_1
e Controparte_2 Persona_1
9) dichiara assorbita la domanda di garanzia promossa dal terzo chiamato Controparte_2 nei confronti di Parte_2
10) compensa le spese di lite della fase monitoria;
11) condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite del giudizio di opposizione, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
12) compensa per metà le spese di lite tra e e condanna Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione della restante metà in favore di , che liquida Controparte_1 Controparte_2 in € 5.430,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
13) condanna alla rifusione in favore di con Controparte_1 Parte_2 riferimento al rischio assunto con il certificato n. A819B0201B23H4A-LB delle spese di lite, che liquida in € 5431,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
14) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Così deciso in SI il 30 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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