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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 07/11/2024, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1482/2024 R.G.
RE BBLICA TANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Raffaele Iannucci Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis ess. nel proc. n. 1482/2024 R.G.,
promosso, con ricorso,
da
' nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Minturno via Appia n. 429, presso lo studio dell'Avv. POLIDORO EMILIO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 ', nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA G
GRANATA 04026 MINTURNO, presso lo studio dell'Avv. SPARAGNA IRENE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 6.11.2024. FATTO E DIRITTO
,premesso di aver avuto una relazione Con ricorso depositato il 3.6.2024 Parte 1
sentimentale con il Sig. Controparte_1 dalla quale è nata a [...]) il 03/02/2024 la figlia, riconosciuta al momento della nascita soltanto dalla madre, chiedeva di Persona 1
regolamentare i rapporti tra i genitori e la figlia minore. Si costituiva Controparte_1 dando atto dell'accordo intervenuto tra le parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze formulate, dando atto altresì che in corso di causa la figlia veniva riconosciuta anche dal padre, con conseguente attribuzione del cognome Persona_2 come da decreto del Tribunale del 23.10.2024.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti (affido condiviso con collocamento presso la madre, diritto di visita paterno, contributo al mantenimento in favore della minore a carico del padre nella misura di
€ 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico alla madre) rispondono all'interesse morale e materiale della minore, non ostandovi alcun elemento contrario. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1482 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) dichiara regolato come da accordo sottoscritto e confermato dalle parti con note scritte depositate in data per l'udienza del 6.11.2024 i rapporti tra i genitori Parte 1 e Controparte_1 e la figlia minore Persona 3
2) compensa le spese.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 06/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)
RE BBLICA TANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Raffaele Iannucci Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis ess. nel proc. n. 1482/2024 R.G.,
promosso, con ricorso,
da
' nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Minturno via Appia n. 429, presso lo studio dell'Avv. POLIDORO EMILIO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 ', nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA G
GRANATA 04026 MINTURNO, presso lo studio dell'Avv. SPARAGNA IRENE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 6.11.2024. FATTO E DIRITTO
,premesso di aver avuto una relazione Con ricorso depositato il 3.6.2024 Parte 1
sentimentale con il Sig. Controparte_1 dalla quale è nata a [...]) il 03/02/2024 la figlia, riconosciuta al momento della nascita soltanto dalla madre, chiedeva di Persona 1
regolamentare i rapporti tra i genitori e la figlia minore. Si costituiva Controparte_1 dando atto dell'accordo intervenuto tra le parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze formulate, dando atto altresì che in corso di causa la figlia veniva riconosciuta anche dal padre, con conseguente attribuzione del cognome Persona_2 come da decreto del Tribunale del 23.10.2024.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti (affido condiviso con collocamento presso la madre, diritto di visita paterno, contributo al mantenimento in favore della minore a carico del padre nella misura di
€ 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico alla madre) rispondono all'interesse morale e materiale della minore, non ostandovi alcun elemento contrario. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1482 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) dichiara regolato come da accordo sottoscritto e confermato dalle parti con note scritte depositate in data per l'udienza del 6.11.2024 i rapporti tra i genitori Parte 1 e Controparte_1 e la figlia minore Persona 3
2) compensa le spese.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 06/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)