Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5488 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 12.05.2025 e vertente TRA
Parte_1
( , con l'avvocato Romanini Francesco C.F._1
PARTE APPELLANTE E ( , con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Pezzetta Barbara PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 150/2019 del Tribunale di Velletri. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata, della comparsa di costituzione e risposta delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa, che qui integralmente si richiamano.
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§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
a) rigetta la domanda, b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore di parte convenuta, che si liquidano in €
4015,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. SP. gen., IVA e CPA come per legge».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Domanda di adempimento
«Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, quanto alla domanda di adempimento contrattuale fondata su un preteso, ma non dimostrato per quanto si dirà infra, contratto di mutuo, osserva il decidente che in tema di inadempimento contrattuale la parte adempiente deve allegare l'inadempimento dell'altro contraente e fornire la prova del titolo contrattuale.
Nel caso che ci occupa, anche a voler ritenere che a seguito dell'ordine di bonifico impartito alla propria banca i denari siano stati effettivamente elargiti alla convenuta, non risulta provata all'esito della espletata istruttoria, fondata esclusivamente, quanto alle prove costituende, sulla prova testimoniale con i testi indotti da parte attrice, tra i quali il precedente legale della ricorrente, la circostanza che la convenuta abbia assunto una obbligazione restitutoria delle somme elargite. Invero costituisce ius receptum che la dazione di somme di denaro costituisce un atto neutro, che non necessariamente presuppone la conclusione di un contratto di mutuo, potendo invece adattarsi a molteplici cause.
In altri termini il mutuante non deve limitarsi a provare solo la avvenuta consegna di somme di denaro al mutuatario ma deve anche
2 dimostrare l'obbligo di restituzione della somma consegnata assunto dal mutuatario.
La prova della assunzione della obbligazione di restituzione è mancata nel caso di specie, non potendo ritenersi satisfattiva a tal fine la prova testimoniale articolata da parte attrice. Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto della domanda».
Spese
«Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 52.001,00 ad e 260.000,00, valori minimi, esclusa la fase istruttoria, stante la costituzione in giudizio all'udienza di precisazione delle conclusioni)».
§ 3. — Ha proposto appello ed Parte_1 ha così concluso:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello, riformare in toto l'impugnata sentenza e, per l'effetto: l) condannare la signora alla restituzione Controparte_1 immediata della somma di Euro 115.000,00 in favore della signora con interessi legali dalla Parte_1 domanda;
2) in via subordinata, fissare il termine per la restituzione della somma e, conseguentemente, condannare la signora alla restituzione della somma di Euro Controparte_1
115.000,00 alla scadenza del termine fissato, con interessi legali dalla scadenza del termine. 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
ha resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_1
“In via pregiudiziale: per la dichiarazione di nullità e/o inammissibilità dell'atto di appello Nel merito: Si insiste per l'integrale rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza n. 150/2019 pubblicata il 01.02.2019 nrg 756/2017 e per l'effetto si chiede di confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese competenze ed onorari da liquidarsi secondo la normativa regolante l'ammissione al gratuito patrocinio”.
3 L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 12 maggio 2025 senza la concessione di ulteriori termini, avendo le parti già usufruito di termini anticipati per il deposito di note conclusive, come da decreto di trattazione scritta in data 19.02.2025, confermato con l'ordinanza in data 24.4.2025 di rinvio all'udienza odierna.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1. Erronea affermazione della mancata prova dell'obbligo di restituzione della somma mutuata. La parte appellante censura la sentenza di primo grado laddove questa non ritiene adeguatamente provata la sussistenza dell'obbligo di restituzione da parte della sig.ra della CP_1 somma prestata dall'odierna appellante in virtù di un asserito contratto di mutuo. Sostiene l'appellante che vi sia invece puntuale dimostrazione tanto della consegna della somma quanto dell'“impegno alla restituzione della stessa da parte dell'accipiens”. Se il primo elemento è più pacifico, in merito all'obbligo di restituzione l'appellante afferma che “la stessa dicitura "prestito" impressa nella causale del bonifico […] conferisce alla consegna del denaro la causale, ingiustamente ed erroneamente, non riconosciuta dal Tribunale”. Accanto a tale prova, a sostegno “dell'impegno orale assunto dalla signora , la parte richiama anche il CP_1 carteggio epistolare e le deposizioni dei testi offerti dalla parte stessa in primo grado, che il Tribunale ha ritenuto non sufficienti, secondo l'appellante “in modo stringato e senza alcuna giustificazione”. D'altra parte, l'appellante ritiene il Giudice di primo grado non abbia poi idoneamente giustificato “il fatto che l'accipiens avesse trattenuto senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto”, fatto che richiederebbe invece specifica prova.
§ 5. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
E' ben vero che l'appello si compone di un unico articolato motivo, in cui si contesta l'assunto del primo giudice secondo il quale non vi sarebbe la prova del titolo in forza del quale sarebbe stata erogata la somma oggetto della domanda, non essendo sufficienti le deposizioni testimoniali. Tuttavia nella critica dell'appellata, secondo la quale nella contestazione dell'appellante mancherebbe l'individuazione della
4 parte della motivazione oggetto di censura, è trascurato un aspetto fondamentale: la sentenza, nella parte motivazionale, si riduce a tre passaggi logici:
- individuazione dell'onere della prova, a carico dell'attrice, circa il titolo dell'erogazione della somma in questione e ritenuta sussistenza della effettiva corresponsione della somma di euro 115.000 in favore della convenuta con bonifico bancario del 5 maggio
2015;
- ritenuta insufficienza della prova testimoniale di parte attrice ai fini della prova della assunzione della obbligazione di restituzione della somma suddetta da parte della convenuta. A fronte di tale motivazione del tutto generica, la parte appellante ha lamentato l'omesso esame della produzione documentale effettuata da essa attrice, in primis la causale del bonifico del 5 maggio 2015, nonché l'esame della corrispondenza via mail intercorsa nel periodo in questione, dalla quale risulta che la somma è stata erogata dall'attrice alla convenuta a titolo di prestito;
l'appellante ha quindi sostenuto che detta documentazione, valutata unitamente alle testimonianze assunte nel corso del primo giudizio, era sufficiente a fornire la prova che la somma di euro 115.000 era stata erogata a titolo di prestito;
infine l'appellante ha rilevato che la convenuta, tardivamente costituitasi dopo la chiusura della fase istruttoria, non ha provato i fatti sottesi alla propria tesi difensiva.
Non vi è chi non veda, dunque, l'esatta individuazione nell'atto appello, del passaggio motivazionale censurato -ossia la ritenuta insufficienza probatoria della prova testimoniale a dimostrare il titolo della somma erogata dall'attrice alla convenuta- nonché il vizio della motivazione, consistente nella erronea ricostruzione del fatto, per avere il giudice di primo grado omesso di valutare gli elementi documentali offerti dall'attrice, a conforto delle chiarissime testimonianze che hanno confermato le circostanze esposte in citazione, con particolare riferimento alla natura di prestito della somma erogata.
Passando al merito, l'appello è fondato. Va subito premesso che non è in contestazione la tardiva costituzione della convenuta, avvenuta quando la causa era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni a seguito dell'udienza di assunzione delle prove del 1.3.2018, con conseguente inammissibilità della produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
5 Invero, nonostante la difesa dell'attrice avesse contestato alla successiva udienza del 16.11.2018 la tardiva costituzione della il giudice di primo grado non ha motivato il rigetto della CP_1 domanda su tale aspetto, non avendo fatto riferimento alcuno ai documenti prodotti dalla convenuta, ed essendosi limitato a riassumere la tesi difensiva di quest'ultima. Ciò premesso, ritiene la Corte che la sentenza sia gravemente viziata per non avere, il Tribunale, valutato innanzitutto la causale “PRESTITO” indicata sul bonifico prodotto in copia dall'attrice. In particolare, il giudice di primo grado, pur avendo a disposizione il suddetto documento e le testimonianze univocamente comprovanti la natura di prestito dell'erogazione della somma di cui è giudizio, ha completamente disatteso il principio di particolare cautela nella valutazione delle prove indicato da Cass. n. 27372 del 08/10/2021. E' ben vero che l'indicazione della causale de bonifico proviene dalla parte che assume la tesi del mutuo;
tuttavia essa è essenziale, perché è colui che eroga una somma a favore di un altro che deve imputare lo spostamento patrimoniale, e, ove tale imputazione sia contenuta nella causale di un bonifico, in quanto ascrivibile alla volontà dell'ordinante, essa ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso (Cass. n. 20052 del 22/07/2024). Se nella causale non fosse stato indicato nulla, vi sarebbe solo la prova dell'erogazione della somma e nulla sarebbe provato circa il titolo dell'erogazione stessa. Ciò che rileva, nel caso, come quello in questione, in cui la causale sia indicata nel bonifico, è la contestazione tempestiva del beneficiario di tale titolo, mentre nel caso in questione, la contestazione da parte della è CP_1 intervenuta un anno dopo, solo a seguito della richiesta di restituzione da parte dell'attrice, oggi appellante (cfr. Cass. n. 8829 del 29/03/2023). Non solo, ma la mancata contestazione della causale
“PRESTITO” indicata sul bonifico prodotto in copia dall'attrice prova inconfutabilmente la veridicità dell'indicazione contenuta nella suddetta causale, ove si consideri che due giorni prima del bonifico, ossia il 3.5.2015, già socio della Persona_1 CP_1 nella gestione della galleria d'arte TH in fase di trasferimento di sede all'epoca dei fatti, scriveva via mail all'attrice (doc. allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di parte attrice):
6 Lo stesso 3 maggio 2015, successivamente a detta mail, l'attrice scrive all'avv. Massimo FA questa mail:
Il giorno 5 maggio 2015 dalla mail TH perviene questo messaggio a Massimo FA, e, per conoscenza, all'attrice:
Risulta pertanto evidente che la somma di euro 115.000 poi effettivamente versata dall'attrice in favore di con Controparte_1 bonifico dello stesso 5 maggio 2015, era richiesta a titolo di
“prestito personale” in favore di indipendente dal Controparte_1 rapporto societario, di cui si dirà subito dopo. E' ben vero che le mail provenienti da TH sono riconducibili al e non alla Tuttavia è la stessa Per_1 CP_1 convenuta che, nel costituirsi in primo grado, ha dedotto che l'erogazione della somma di euro 115.000 si inseriva nel progetto ideato dalla stessa e dal socio di costituire CP_1 Persona_1 una società per gestire la galleria d'arte nella quale la parte attrice voleva a tutti i costi entrare a far parte, e che pertanto i due predetti, e “stante la necessità di procedere con l'esecuzione Per_1 CP_1 dei lavori di adeguamento dell'immobile sito in Frascati via XX settembre 38, si accordavano affinché la Sig.ra Parte_1 entrasse a far parte della costituenda compagine societaria con la quota del 20 % a fronte di un contributo da versarsi in due tranches, il primo pari ad € 115.000,00 per far fronte alle spese immediatamente necessarie e quindi direttamente sul conto corrente della Sig. e il secondo direttamente sul conto CP_1 societario pari ad € 165.000,00 dopo la costituzione della società (secondo versamento mai effettuato)(comparsa di costituzione e risposta I grado pag. 2). CP_1
7 Ne deriva che quanto scritto dal nelle mail sopra Per_1 riportate è riconducibile alla stessa che nella vicenda in CP_1 questione si muoveva all'unisono con il Per_1
Ecco allora che le testimonianze assunte dall'attrice, con i testi FA e -i quali hanno confermato che in Tes_1 occasione di un pranzo ad aprile 2015 a casa dell'attrice al quale partecipavano e il compagno di quest'ultima, Controparte_1
si parlò del prestito che Persona_1 Parte_1 doveva effettuare in favore della e della richiesta dell'avv. CP_1
FA alla di sottoscrivere un impegno alla restituzione CP_1 della somma, impegno andato successivamente disatteso,- costituiscono ad integrare un quadro probatorio già risultante dalla produzione documentale univocamente comprovante la natura di prestito dell'erogazione della somma di euro 115.000 in favore della CP_1
In proposito, è appena il caso di rilevare come nessuna norma del codice di rito impedisca al legale di una parte, peraltro diverso quello costituito in giudizio, di testimoniare.
Né vale ad inficiare tale univoco quadro probatorio la circostanza che l'attrice abbia inizialmente dedotto che detta somma era necessaria alla per aprire un bed and breakfast CP_1 in Frascati, ed abbia taciuto invece la sua partecipazione alla società TH. E' chiarissimo, invero dalle mail sopra indicate che il bonifico del 5 maggio 2015 venne richiesto ed effettuato a titolo di prestito personale in favore di risultando Controparte_1 pertanto non rilevante ai fini della decisione la circostanza che, come sostenuto dalla convenuta, la somma riguardasse altri lavori.
Parimenti, risulta ininfluente la circostanza che l'attrice abbia taciuto la partecipazione alla costituzione della società TH. Peraltro, a voler ritenere ammissibili i documenti prodotti dalla in primo grado in allegato alla tardiva CP_1 comparsa di costituzione e risposta, risulta dall'atto costitutivo della in data 9 giugno 2015, e quindi in data CP_2 successiva al bonifico del 5 maggio 2015, che l'attrice
[...] ha partecipato alla suddetta società insieme Parte_1 agli altri due soci e con una quota Controparte_1 Persona_1 di euro 2.000 su un capitale di complessivi euro 10.000 di cui versati nella misura del 25%, e quindi dall'attrice nella misura di euro 500. Pertanto, vista la cifra dichiarata nel suddetto atto costitutivo, neppure trova riscontro la tesi della convenuta secondo la quale il versamento della somma di euro 115.000 a mezzo bonifico del 5 maggio 2015 costituirebbe la prima parte del
8 versamento della della quota di Parte_1 partecipazione alla società. Ed anche quanto alla deduzione di parte convenuta circa la seconda parte della quota di partecipazione gravante sull'attrice nella misura di euro 165.000, risulta dal verbale dell'assemblea in data 9 luglio 2015 che il Presidente dell'assemblea, la ha CP_1 proposto di “apportare la somma di euro 165.000 a titolo di prestito infruttifero da parte del socio , Parte_1 che si è dichiarata disponibile”, e l'avvenuta conseguente approvazione dell'assemblea della “anticipazione gratuita del socio”. Dunque, anche per la somma di euro 165.000, che la assume non essere poi stata versata dall'attrice, deve CP_1 escludersi che il promesso versamento da parte di Parte_1 sia da imputare all'integrazione della quota sociale di
[...] quest'ultima, risultando a chiare lettere dal citato verbale, che la somma fu promessa a titolo di prestito infruttifero in favore della società.
Riassumendo, le vicende relative alla costituzione della che pur vedono partecipe l'odierna appellante, Controparte_2 sono del tutto estranee al prestito effettuato da quest'ultima in favore della in data 5 maggio 2015, non potendosi CP_1 ricollegare quest'ultimo al versamento della quota sociale da parte dell'odierna appellante. In conclusione, in accoglimento dell'appello, va accolta la domanda proposta dall'appellante e, in riforma dell'impugnata sentenza, va condannata alla restituzione ella Controparte_1 somma di euro 115.000,00 con interessi legali dalla domanda al saldo in favore dell'appellante. Pere effetto della riforma della sentenza, le spese del giudizio di primo grado vanno diversamente regolate e vanno poste a carico dell'appellata, rimasta soccombente. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. 55/2014 valori medi, nella misura di euro 13.430 oltre a spese generali, C.U., IVA e CPA.
§ 6. — Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza dell'appellata. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, C.U., IVA e CPA. Si dà atto che l'avvocato Pezzetta Barbara, difensore dell'appellata, ha dichiarato nelle note sostitutive della presenza
9 all'odierna udienza che la Sig.ra non è più in Controparte_1 possesso dei requisiti per il mantenimento del beneficio all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro Parte_1 Controparte_1 la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Velletri, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna alla Controparte_1 restituzione in favore di della somma Parte_1 di euro 115.000 con interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al rimborso in favore dell'appellante delle spese sostenute per il giudizio di primo grado, liquidate nella misura di euro 13.430 oltre a spese generali, C.U., IVA e CPA;
2. — condanna la parte appellata la parte al rimborso, in favore della parte appellante, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, C.U., IVA e CPA. Così deciso in Roma il giorno 12 maggio 2025. Il presidente estensore
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