Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1411 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio degli avv.ti Aldo De Montis ed Anna Maria De Montis, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Aldo De Montis ed Anna Maria
De Montis, che lo rappresentano e difendono, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/05/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi gli eventuali mutamenti di residenza.
2) Per il minore figlio nato a [...] l'[...] (C.F. Persona_1
) i ricorrenti optano per il regime dell'affido condiviso;
il C.F._3 minore perciò dovrà continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e coi parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità parentale;
adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche;
le cure mediche e le terapie;
l'eventuale indirizzo religioso;
la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche; i viaggi d'istruzione e di svago;
la scelta di attività sportive e ricreative;
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale;
mentre - limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione - i genitori eserciteranno la responsabilità anche separatamente.
Pag. 2 di 5 3) Il minore resterà collocato presso il domicilio materno nel quale rimarrà fissata la sua residenza anagrafica.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, curando di prelevarlo e riaccompagnarlo, secondo le seguenti modalità, salvi diversi accordi fra le parti: il lunedì ed il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola (attualmente alle 16.00, ovvero dal domicilio materno se non vi fosse scuola) e riconducendolo a scuola il giorno successivo ovvero al domicilio materno se non vi fosse scuola oppure al campo estivo nel mese di luglio, nonché a week-end alterni prelevandolo il sabato mattina dal domicilio materno alle ore 10,00 e riconducendolo a scuola il lunedì mattina ovvero al domicilio materno se non vi fosse scuola o ancora al campo estivo nel mese di luglio.
Qualora impegni lavorativi precludessero all'Ing. di tenere il figlio nei Pt_2 Part giorni di lunedì e giovedì egli, previ tempestivi accordi con la signora e comunque tenuto conto anche delle esigenze della stessa, potrebbe recuperare l'incontro mancato il venerdì pomeriggio.
Le parti comunque concordano di individuare d'intesa una babysitter, educatrice referenziata, alla quale affidare il bambino nel caso in cui impegni lavorativi dei genitori non consentano il rispetto del calendario convenuto, con la precisazione che la stessa verrà retribuita dal ricorrente che non potrà rispettare il calendario di incontri per proprio impedimento.
Si conviene altresì che frequenti le famiglie d'origine di ciascun genitore Per_1 nel rispetto della ripartizione dei tempi di permanenza presso ciascuno dei ricorrenti, con la precisazione peraltro che qualora sia condotto dai Per_1 nonni o presso persone anziane, il genitore alle cui cure il bambino è in quel momento affidato sia presente per accudirlo ovvero, qualora egli sia impossibilitato per motivi di lavoro, il suo accudimento sia rimesso alla babysitter di comune fiducia.
Per le vacanze natalizie il bambino starà - col regime dell'alternanza - per la vigilia, il 24 dicembre con un genitore (nel 2025 con l'Ing. ) fino alle Pt_2
11.00 del 25 dicembre e con l'altro dalle ore 11.00 del 25 dicembre fino alle ore
11,00 del 26 dicembre, quindi con il primo genitore continuativamente fino alle ore 16,00 del 1° gennaio e continuativamente col secondo dalle ore 16.00 del 1° gennaio fino al 7 gennaio, quando sarà ricondotto a scuola.
Anche riguardo alla disciplina delle festività natalizie sono salvi diversi accordi fra i genitori.
Pasqua e Pasquetta saranno alternate.
Il minore inoltre trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno e la notte del compleanno di quest'ultimo.
Ove possibile il compleanno di verrà trascorso dal bambino con Per_1 entrambi i genitori i quali allestiranno concordemente per lui e gli amici una festicciola a spese comuni.
Pag. 3 di 5 Le vacanze rituali scolastiche saranno alternate.
Nel mese di luglio il minore frequenterà il campo scuola il cui onere verrà sostenuto nella medesima misura dai genitori;
nel mese di agosto starà Per_1 continuativamente quindici giorni con ciascuno dei genitori (eventualmente ripartibili in più tranche, sull'accordo delle parti) ed in tali periodi gli incontri con l'altro genitore si intenderanno sospesi (salvo diversi accordi tra i genitori per il bene del minore), fermo il diritto di entrambi di sentire quotidianamente al telefono il figlio.
Qualora l'Ing. per motivi lavorativi non potesse prelevare il figlio da Pt_2 Part scuola vi provvederà la signora ove avvisata con tempestivo anticipo.
5) Il domicilio coniugale, sito in Cagliari, Via Logudoro, distinto in Catasto al
Foglio A/18, n. 7, part. 3618, sub. 338, Zona 1, cat. A/2, resta assegnato alla
GN , quale genitore collocatario del minore, che ne è proprietaria Parte_1 esclusiva, unitamente agli arredi e corredi essi pure di sua esclusiva proprietà.
6) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio e fino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, l'Ing. verserà entro il giorno Pt_2 cinque del mese di riferimento l'importo di € 300,00, per 12 mensilità, a far data da quella di gennaio 2025, bonificandolo sul conto corrente della signora
[...]
(IBAN [...]), assegno determinato in questa Pt_1 misura in considerazione degli oneri gravanti sull'Ing. per Pt_2
l'adempimento di debiti pregressi e per oneri abitativi, nonché degli introiti - Part anche meramente potenziali - ritraibili dalla signora dal proprio patrimonio immobiliare.
Detto assegno verrà rivalutato annualmente con riferimento agli indici ISTAT - costo della vita, a gennaio di ogni anno.
7) Le spese straordinarie per il minore saranno ripartite al 50% fra le parti e saranno disciplinate dalle linee guida del protocollo del CNF in vigore,
(attualmente quelle del 27.11.2017), ad integrazione del quale le parti precisano fin d'ora che costituisce spesa straordinaria il costo della scuola privata frequentata da per il corrente ciclo scolastico, inclusi gli oneri per le Per_1 attività extracurriculari.
Ciascun genitore acquisterà le divise scolastiche per il figlio.
I ricorrenti pattuiscono inoltre che costituisca onere straordinario la spesa per la babysitter, educatrice referenziata che verrà concordemente individuata, i cui compensi verranno corrisposti dalla parte che per proprio impedimento dovesse ricorrervi.
Sono spese straordinarie - da dividersi equamente fra i ricorrenti - anche i compensi della pediatra del minore, dott.ssa . Persona_2
Si dà, infine, fin d'ora atto che sono oneri straordinari da suddividere in pari misura fra i genitori il costo del campo estivo che frequenterà a luglio di Per_1
Pag. 4 di 5 ogni anno e le quote per l'attività di boyscout, i costi per iscrizione, attrezzatura, rette, trasferte, etc. relative alla pratica di un'attività sportiva.
Le spese mediche sanitarie affrontate col ricorso all'assistenza sanitaria di spettanza dell'Ing. non daranno luogo a rimborsi o contribuzioni a Pt_2 Part carico della signora
L'assegno unico viene attribuito sull'accordo delle parti, in via esclusiva, alla signora Parte_1
8) Il minore sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori in pari misura.
9) Non si fa luogo alla previsione di alcun assegno di mantenimento reciproco fra i ricorrenti, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
10) Le parti danno atto che non sussistono ulteriori obbligazioni comuni oltre quelle menzionate al cui adempimento provvederà l'Ing. . Pt_2
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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