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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 11649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11649 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
54659 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 54659/2021 del ruolo generale
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n. 190, presso la propria sede legale;
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Zannotti, giusta procura generale alle liti a rogito del Notaio Per_1 di Roma in data 4.5.2022, unita alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 3.7.2024.
[...]
[...] già Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Milano, Via Enrico Toti n. 2, presso lo studio dell'Avv. Vittorio
Scognamiglio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti unita alla comparsa di costituzione.
-APPELLATA-
-
OGGETTO: giudizio di appello a seguito di rinvio da cassazione in materia di responsabilità del banchiere per negoziazione di assegni di traenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.11.2011, la società oggi Controparte_2 CP_1
conveniva in giudizio la società dinanzi al Giudice di Pace di Roma.
[...] Parte_1
Esponeva all'uopo a)- che, nel mese di gennaio 2007, la società convenuta, in adempimento di proprie obbligazioni contrattuali relative ad un sinistro, richiedeva all'allora Controparte_3
l'emissione di un assegno di traenza in favore di per importo pari ad € 3.321,24; Persona_2
b)- che, a fronte di tale richiesta, la stessa emetteva l'assegno n. 5902649354- 04 recante CP_3 la dicitura “non trasferibile”, che veniva poi da lei attrice, a mezzo posta, inviato al detto beneficiario
c)- che, successivamente, quest'ultimo le comunicava di non aver mai ricevuto Persona_2
l'assegno in questione, tanto che, in data 9.5.2007, per tale fatto, aveva sporto denuncia presso la
Stazione dei Carabinieri di Crotone;
d)- che, dalla copia dello stesso assegno nonché dalle indagini svolte dalle Forze di Polizia, emergeva che esso, in data 12.12.2007, era stato girato per l'incasso presso - Filiale di Bergamo – Succursale 6, da una terza persona, quale, con Parte_1 documenti falsi, presentatasi colle generalità dello stesso beneficiario e)- che, Persona_2 essendo stato l'assegno successivamente addebitatole presso la filiale conto CP_4
30012227, lei attrice era stata quindi costretta ad eseguire un nuovo pagamento di pari importo (€
3.321,74) in favore di quest'ultimo.
E concludeva pertanto chiedendo che, accertata la responsabilità della società Parte_1 quest'ultima venisse condannata al risarcimento dei danni in ragione dell'importo di € 3.321,24, oltre interessi legali dalla data di addebito sul conto corrente, sino al soddisfo, ed ulteriore somma pari alla differenza, tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi, di importo pari alla sorte capitale, e gli stessi interessi legali;
con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la convenuta società preliminarmente eccepiva la nullità Parte_1 dell'atto di citazione ex art. 164, IV co, c.p.c.; assumeva quindi nel merito, sulla base di ampie ed articolate argomentazioni, che alcuna responsabilità per negligenza era a lei addebitabile, anche perché la controparte aveva, in violazione del divieto stabilito dal regolamento postale, imprudentemente inviato l'assegno in questione per posta ordinaria, così generando il rischio che esso venisse poi sottratto e fraudolentemente incassato da terzi;
e concludeva pertanto chiedendo che l'avversa domanda venisse respinta;
con vittoria di spese.
Con sentenza n. 20011/2012 in data 8.5.2012, il Giudice di Pace di Roma, in accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, condannava la convenuta società al Parte_1 risarcimento dei danni, in favore dell'attrice stessa, nella misura di € 3.321,24, oltre interessi legali dalla data del pagamento dell'assegno oggetto di domanda al saldo, ed al rimborso delle spese processuali, come liquidate in ragione di complessivi € 1.400,00, di cui, € 100,00 per spese, € 700,00 per onorari e € 600,00, per diritti, oltre accessori di legge.
Con atto di citazione notificato in data 25.2.2014, proponeva, avverso la descritta Parte_1 sentenza, tempestivo appello.
Deduceva, all'uopo i)- che il primo giudice aveva illegittimamente escluso la concorrente responsabilità della parte attrice, non tenendo nessun conto della negligente condotta di quest'ultima, la quale aveva inviato l'assegno, poi fraudolentemente incassato, a mezzo posta ordinaria o raccomandata, senza l'adozione delle cautele imposte dall'art. 83, d.p.r. n. 156/1973, che espressamente vieta di includere nelle corrispondenze ordinarie o raccomandate danaro e preziosi;
ii)- che, diversamente rispetto a quanto ritenuto dallo stesso giudice, la sottoscrizione, all'atto dell'incasso, sull'assegno di traenza apposta dal presentatore, non evidenziava, ad un esame ad occhio nudo, alcuna difformità rispetto a quelle presenti sui documenti di identità e moduli bancari prodotti in giudizio, né era mai stato provato che essa fosse realmente falsa, con la conseguenza che, non essendo, all'operatore di sportello, imputabile alcuna negligenza, nessuna responsabilità poteva essere, a lei appellante, attribuita.
E concludeva pertanto chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, in via principale, venisse l'avversa domanda integralmente respinta, ovvero, in via subordinata, venisse riconosciuta, ex art. 1227 c.c., ogni responsabilità della causazione dell'evento in capo all'attrice appellata;
con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Costituitasi in giudizio, l'attrice appellata preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello; assumeva quindi, sulla base di ampie ed articolate argomentazioni, che l'appello stesso era nel merito del tutto infondato;
e concludeva pertanto chiedendo che esso venisse respinto, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 17082/2018, pronunciata in data 10.9.2018, il Tribunale Ordinario di Roma respingeva il gravame, condannando l'appellante società al rimborso delle spese Parte_1 del secondo grado di giudizio, che liquidava in € 2.000,00, per compensi, oltre accessori di legge.
Avverso il descritto provvedimento, la stessa appellante proponeva ricorso in Parte_1
Cassazione, denunciando i)- con il primo motivo di ricorso, la “violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 commi 1 e 2 cod. civ. in relazione agli artt. 43 legge assegni e 1992 comma 2 cod. civ.”; e ii)- con il secondo motivo, la “violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ. in relazione agli artt. 40 e 41 cod. pen.”. Resisteva , già la quale, sulla base di ampie ed articolate CP_1 Controparte_2 argomentazioni, assumeva che l'avverso ricorso fosse inammissibile ovvero nel merito infondato;
e concludeva pertanto chiedendo la reiezione dell'avverso ricorso, con vittoria di spese.
Con ordinanza n. 13263/2021, depositata in data 17.5.2021, la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, cassava l'impugnata sentenza di appello nella parte relativa al tema del concorso di colpa del creditore a norma dell'art. 1227 c.c., e rinviava la controversia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in appello in riassunzione ex art. 392 c.p.c., l'appellante società Parte_1
richiamando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, con il quale
[...] si riconosce il concorso colposo di colui il quale spedisca un assegno con posta ordinaria, nel caso in cui esso sia sottratto e quindi riscosso da soggetto diverso dal relativo beneficiario, insisteva affinché
l'avversa domanda venisse respinta, con conseguente condanna della controparte alla restituzione delle somme a lei corrisposte in attuazione della cassata sentenza d'appello n. 17082/2018 del
Tribunale di Roma, oltre interessi, e vittoria di spese dei precedenti gradi di giudizio.
Costituitasi in giudizio, l'appellata già assumeva, sulla base Controparte_1 Controparte_2 di ampie ed articolate argomentazioni, che l'avverso appello era, anche con riferimento alla parte della controversia oggetto di rinvio, del tutto infondato;
e concludeva chiedendo che l'appello stesso venisse respinto, con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio.
All'udienza del 6.7.2023, avendo le parti concluso riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Del merito dell'appello nel presente giudizio di rinvio
1)- Come detto, il giudizio di appello, quale dalla convenuta società promosso Parte_1 avverso la sentenza n. 20011/2012 pronunciata dal giudice di Pace di Roma, in data 8.5.2012, che, per negligente pagamento di assegno di traenza in favore di soggetto diverso dal beneficiario, la condannava al risarcimento dei danni in favore dell'attrice società oggi Controparte_2
in ragione di € 3.321,24, oltre interessi legali, dalla data del pagamento dell'assegno Controparte_1 oggetto di domanda al saldo, è stato, in questa sede, dalla stessa attrice appellante Parte_1 riassunto, a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza del Tribunale Ordinario di
[...]
Roma n. 17082/2018 in data 10.9.2018, che detto appello integralmente respingeva, quale dalla
Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13263/2021 in data 17.5.2021, disposto nella parte relativa al tema del concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c..
Con la descritta ordinanza la Suprema Corte, richiamando la precedente sentenza delle Sezioni Unite
n. 9769/2020, enunciava il principio, al quale, a norma dell'art. 384, II co, c.p.c., il giudice del rinvio deve necessariamente uniformarsi, per cui “La spedizione dell'assegno per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione di colpa del mittente perché comporta l'esposizione volontaria del mittente a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda La spedizione per posta ordinaria di un assegno si configura perciò come “un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”,
2)- Poiché l'impugnata sentenza di appello è stata cassata nella parte in cui, in violazione dell'art. 1227, I co, c.c., non riconosceva il concorso di colpa della danneggiata attrice società
[...]
oggi nella causazione del fatto illecito oggetto di controversia, si Controparte_2 Controparte_1
è ormai formato giudicato interno, tanto i)- in ordine all'accertamento della responsabilità della convenuta società per avere essa, nell'ambito dell'attività bancaria da lei Parte_1 esercitata, negligentemente negoziato l'assegno dalla prima, a terzo suo creditore, a mezzo posta inviato, pagandolo a soggetto diverso dal relativo beneficiario, quanto ii)- in ordine all'accertamento della oggettiva misura del danno dalla prima subito, e quindi del risarcimento a lei astrattamente riconoscibile, quale determinata in ragione di complessivi € 3.321,24, ed alla natura ed alla decorrenza degli interessi, come, sulla somma a titolo di risarcimento attribuita all'attrice, riconosciuti in ragione del saggio legale, dalla data del pagamento dell'assegno oggetto di domanda, al saldo.
Consegue che, nella presente sede di rinvio, resta solo da determinare la misura della diminuzione del descritto risarcimento, in base all'art. 1227, I co, c.c., a mente del quale “Se il fatto colposo del creditore ha concorso nel cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.”, facendo applicazione dei parametri legali -
l'uno di natura soggettiva, l'altro di natura oggettiva - dalla norma stessa stabiliti, quali quelli della gravità della colpa del creditore danneggiato e dell'entità delle conseguenze che dalla sua condotta sono derivate. 3)- Tanto premesso, deve all'uopo osservarsi che la convenuta società ha posto Parte_1 in essere la condotta inadempiente immediatamente causativa del danno subito dall'attrice società
oggi materialmente consistita, come detto, nel pagamento, Controparte_2 Controparte_1 in favore di soggetto diverso dal beneficiario, di assegno di traenza dalla stessa inviato, in pagamento, ad un suo creditore, e soggettivamente connotata dalla violazione delle regole di diligenza professionale del buon banchiere;
mentre la condotta della stessa danneggiata attrice società
[...]
oggi diversamente, consistita nell'avere inviato l'assegno di cui Controparte_2 Controparte_1 trattasi, al relativo beneficiario, mediante posta ordinaria, costituisce un semplice antecedente necessario del fatto illecito commesso dalla prima, che, tra i tanti altri, ha causalmente contribuito alla relativa realizzazione, quale, sotto il profilo soggettivo, connotato in termini di mera colpa generica per la violazione di semplice regola di comune prudenza (v. principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, supra, sub I) – essendo ragionevolmente prevedibile la sottrazione, ad opera di terzi, di assegno contenuto in un plico postale -, di grado tuttavia moderato, trattandosi di evento – la descritta sottrazione – che, sebbene più che semplicemente possibile, non presenta, secondo comune esperienza, probabilità di avveramento di valore particolarmente elevato.
Dal confronto delle condotte concorrenti nella causazione del danno, emerge, quindi, con chiarezza, che, il contributo della convenuta che, come detto, ha compiuto il fatto illecito Parte_1 immediatamente causativo del danno in violazione di regole di diligenza professionale, evidenzia, tanto sotto il profilo oggettivo causale, quanto sotto quello soggettivo del grado della colpa, importanza assai maggiore rispetto a quello dell'attrice danneggiata oggi Controparte_2
che ha realizzato solo uno dei tanti antecedenti necessari dello stesso fatto illecito, Controparte_1 per colpa generica di grado moderato. Per cui, tenuto conto di tutti gli elementi di fatto sin qui considerati, devesi, al concorso colposo di quest'ultima nella causazione del danno da lei subito, attribuire il valore proporzionale di 1/3; essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “L'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico e, come tale,
è insuscettibile di giustificazione analitica.” (così, Cass. Civ. n. 12676/24; n. 14358; n. 6752/11).
Consegue che, a norma dell'art. 1227, I co, c.c., il danno dalla stessa attrice società Controparte_2
oggi subito, quale, con la sentenza d'appello parzialmente annullata, per questa
[...] Controparte_1 parte in giudicato (v. supra, sub 2), accertato nella misura di complessivi € 3.321,24, deve esser risarcito nella minor somma di € 2.214,16, corrispondente al detto complessivo importo di € 3.321,24, come diminuito di 1/3 in ragione del riconosciuto valore proporzionale del di lei concorso colposo nella causazione del danno stesso (€ 3.321,24 : 3 = € 1.107,08; € 3.321,24 - € 1.107,08 = € 2.214,16).
L'importo così determinato deve essere poi aumentato degli interessi legali, dalla data del pagamento dell'assegno oggetto di domanda (12.12.2007) al saldo, secondo statuizione contenuta nella stessa cassata sentenza di appello, quale, come detto, coperta da giudicato interno (ibidem).
II]- Della domanda di condanna alla restituzione delle somme corrisposte in attuazione della cassata sentenza d'appello n. 17082/2018 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma in data
10.09.2018, quale, nella presente sede di rinvio, dall'appellante proposta nei Parte_1 confronti dell'appellata già Controparte_1 Controparte_2
La domanda in esame deve esser dichiarata inammissibile per relativa indeterminatezza, non avendo l'appellante in alcun modo indicato l'ammontare della somma in ipotesi alla controparte corrisposta, le singole voci di debito in essa ricomprese e la data dell'allegato pagamento;
mentre la successiva precisazione, quale, a seguito di rilievo d'ufficio, dall'appellante stessa formulata all'udienza dell'11.7.2024, non vale a sanare il descritto vizio, poiché, in quella sede, l'appellata, instando affinché detta domanda venisse comunque dichiarata inammissibile, ha evidentemente manifestato la volontà di non accettare riguardo ad essa il contraddittorio.
III]- Del regolamento delle spese processuali
1)- Le spese di entrambi i gradi di giudizio debbono, a norma dell'art. 92, II co, c.p.c., essere integralmente compensate tra le parti, stante il solo parziale accoglimento della domanda attorea.
2)- Le spese del giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, da liquidarsi in questa sede, debbono essere parimenti compensate a motivo del solo parziale accoglimento del ricorso proposto dalla convenuta appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
-I-
-accoglie, per quanto di ragione, l'appello, quale dalla convenuta società Parte_1 nei confronti dell'attrice società già proposta avverso la Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 20011/2012 pronunciata del Giudice di Pace di Roma in data 8.5.2012, e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza impugnata,
-condanna la stessa convenuta società al pagamento, in favore Parte_1 dell'attrice società già della somma di € 2.214,24, a titolo Controparte_1 Controparte_2 di risarcimento del danno, oltre interessi legali, dalla data del pagamento dell'assegno oggetto di domanda (12.12.2007), al saldo;
-II-
-dichiara inammissibile la domanda di condanna alla restituzione delle somme corrisposte in attuazione della cassata sentenza d'appello n. 17082/2018 pronunciata dal Tribunale Ordinario di
Roma in data 10.09.2018, quale, nella presente sede di rinvio, dall'appellante proposta nei confronti dell'appellata;
-III-
-compensa le spese del doppio grado di giudizio;
-IV-
-compensa le spese del giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma, lì 4 agosto 2025
Il Giudice Unico
dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Stefano D'Innocenzo.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 54659/2021 del ruolo generale
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n. 190, presso la propria sede legale;
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Zannotti, giusta procura generale alle liti a rogito del Notaio Per_1 di Roma in data 4.5.2022, unita alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 3.7.2024.
[...]
[...] già Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Milano, Via Enrico Toti n. 2, presso lo studio dell'Avv. Vittorio
Scognamiglio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti unita alla comparsa di costituzione.
-APPELLATA-
-
OGGETTO: giudizio di appello a seguito di rinvio da cassazione in materia di responsabilità del banchiere per negoziazione di assegni di traenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.11.2011, la società oggi Controparte_2 CP_1
conveniva in giudizio la società dinanzi al Giudice di Pace di Roma.
[...] Parte_1
Esponeva all'uopo a)- che, nel mese di gennaio 2007, la società convenuta, in adempimento di proprie obbligazioni contrattuali relative ad un sinistro, richiedeva all'allora Controparte_3
l'emissione di un assegno di traenza in favore di per importo pari ad € 3.321,24; Persona_2
b)- che, a fronte di tale richiesta, la stessa emetteva l'assegno n. 5902649354- 04 recante CP_3 la dicitura “non trasferibile”, che veniva poi da lei attrice, a mezzo posta, inviato al detto beneficiario
c)- che, successivamente, quest'ultimo le comunicava di non aver mai ricevuto Persona_2
l'assegno in questione, tanto che, in data 9.5.2007, per tale fatto, aveva sporto denuncia presso la
Stazione dei Carabinieri di Crotone;
d)- che, dalla copia dello stesso assegno nonché dalle indagini svolte dalle Forze di Polizia, emergeva che esso, in data 12.12.2007, era stato girato per l'incasso presso - Filiale di Bergamo – Succursale 6, da una terza persona, quale, con Parte_1 documenti falsi, presentatasi colle generalità dello stesso beneficiario e)- che, Persona_2 essendo stato l'assegno successivamente addebitatole presso la filiale conto CP_4
30012227, lei attrice era stata quindi costretta ad eseguire un nuovo pagamento di pari importo (€
3.321,74) in favore di quest'ultimo.
E concludeva pertanto chiedendo che, accertata la responsabilità della società Parte_1 quest'ultima venisse condannata al risarcimento dei danni in ragione dell'importo di € 3.321,24, oltre interessi legali dalla data di addebito sul conto corrente, sino al soddisfo, ed ulteriore somma pari alla differenza, tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi, di importo pari alla sorte capitale, e gli stessi interessi legali;
con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la convenuta società preliminarmente eccepiva la nullità Parte_1 dell'atto di citazione ex art. 164, IV co, c.p.c.; assumeva quindi nel merito, sulla base di ampie ed articolate argomentazioni, che alcuna responsabilità per negligenza era a lei addebitabile, anche perché la controparte aveva, in violazione del divieto stabilito dal regolamento postale, imprudentemente inviato l'assegno in questione per posta ordinaria, così generando il rischio che esso venisse poi sottratto e fraudolentemente incassato da terzi;
e concludeva pertanto chiedendo che l'avversa domanda venisse respinta;
con vittoria di spese.
Con sentenza n. 20011/2012 in data 8.5.2012, il Giudice di Pace di Roma, in accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, condannava la convenuta società al Parte_1 risarcimento dei danni, in favore dell'attrice stessa, nella misura di € 3.321,24, oltre interessi legali dalla data del pagamento dell'assegno oggetto di domanda al saldo, ed al rimborso delle spese processuali, come liquidate in ragione di complessivi € 1.400,00, di cui, € 100,00 per spese, € 700,00 per onorari e € 600,00, per diritti, oltre accessori di legge.
Con atto di citazione notificato in data 25.2.2014, proponeva, avverso la descritta Parte_1 sentenza, tempestivo appello.
Deduceva, all'uopo i)- che il primo giudice aveva illegittimamente escluso la concorrente responsabilità della parte attrice, non tenendo nessun conto della negligente condotta di quest'ultima, la quale aveva inviato l'assegno, poi fraudolentemente incassato, a mezzo posta ordinaria o raccomandata, senza l'adozione delle cautele imposte dall'art. 83, d.p.r. n. 156/1973, che espressamente vieta di includere nelle corrispondenze ordinarie o raccomandate danaro e preziosi;
ii)- che, diversamente rispetto a quanto ritenuto dallo stesso giudice, la sottoscrizione, all'atto dell'incasso, sull'assegno di traenza apposta dal presentatore, non evidenziava, ad un esame ad occhio nudo, alcuna difformità rispetto a quelle presenti sui documenti di identità e moduli bancari prodotti in giudizio, né era mai stato provato che essa fosse realmente falsa, con la conseguenza che, non essendo, all'operatore di sportello, imputabile alcuna negligenza, nessuna responsabilità poteva essere, a lei appellante, attribuita.
E concludeva pertanto chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, in via principale, venisse l'avversa domanda integralmente respinta, ovvero, in via subordinata, venisse riconosciuta, ex art. 1227 c.c., ogni responsabilità della causazione dell'evento in capo all'attrice appellata;
con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Costituitasi in giudizio, l'attrice appellata preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello; assumeva quindi, sulla base di ampie ed articolate argomentazioni, che l'appello stesso era nel merito del tutto infondato;
e concludeva pertanto chiedendo che esso venisse respinto, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 17082/2018, pronunciata in data 10.9.2018, il Tribunale Ordinario di Roma respingeva il gravame, condannando l'appellante società al rimborso delle spese Parte_1 del secondo grado di giudizio, che liquidava in € 2.000,00, per compensi, oltre accessori di legge.
Avverso il descritto provvedimento, la stessa appellante proponeva ricorso in Parte_1
Cassazione, denunciando i)- con il primo motivo di ricorso, la “violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 commi 1 e 2 cod. civ. in relazione agli artt. 43 legge assegni e 1992 comma 2 cod. civ.”; e ii)- con il secondo motivo, la “violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ. in relazione agli artt. 40 e 41 cod. pen.”. Resisteva , già la quale, sulla base di ampie ed articolate CP_1 Controparte_2 argomentazioni, assumeva che l'avverso ricorso fosse inammissibile ovvero nel merito infondato;
e concludeva pertanto chiedendo la reiezione dell'avverso ricorso, con vittoria di spese.
Con ordinanza n. 13263/2021, depositata in data 17.5.2021, la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, cassava l'impugnata sentenza di appello nella parte relativa al tema del concorso di colpa del creditore a norma dell'art. 1227 c.c., e rinviava la controversia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in appello in riassunzione ex art. 392 c.p.c., l'appellante società Parte_1
richiamando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, con il quale
[...] si riconosce il concorso colposo di colui il quale spedisca un assegno con posta ordinaria, nel caso in cui esso sia sottratto e quindi riscosso da soggetto diverso dal relativo beneficiario, insisteva affinché
l'avversa domanda venisse respinta, con conseguente condanna della controparte alla restituzione delle somme a lei corrisposte in attuazione della cassata sentenza d'appello n. 17082/2018 del
Tribunale di Roma, oltre interessi, e vittoria di spese dei precedenti gradi di giudizio.
Costituitasi in giudizio, l'appellata già assumeva, sulla base Controparte_1 Controparte_2 di ampie ed articolate argomentazioni, che l'avverso appello era, anche con riferimento alla parte della controversia oggetto di rinvio, del tutto infondato;
e concludeva chiedendo che l'appello stesso venisse respinto, con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio.
All'udienza del 6.7.2023, avendo le parti concluso riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Del merito dell'appello nel presente giudizio di rinvio
1)- Come detto, il giudizio di appello, quale dalla convenuta società promosso Parte_1 avverso la sentenza n. 20011/2012 pronunciata dal giudice di Pace di Roma, in data 8.5.2012, che, per negligente pagamento di assegno di traenza in favore di soggetto diverso dal beneficiario, la condannava al risarcimento dei danni in favore dell'attrice società oggi Controparte_2
in ragione di € 3.321,24, oltre interessi legali, dalla data del pagamento dell'assegno Controparte_1 oggetto di domanda al saldo, è stato, in questa sede, dalla stessa attrice appellante Parte_1 riassunto, a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza del Tribunale Ordinario di
[...]
Roma n. 17082/2018 in data 10.9.2018, che detto appello integralmente respingeva, quale dalla
Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13263/2021 in data 17.5.2021, disposto nella parte relativa al tema del concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c..
Con la descritta ordinanza la Suprema Corte, richiamando la precedente sentenza delle Sezioni Unite
n. 9769/2020, enunciava il principio, al quale, a norma dell'art. 384, II co, c.p.c., il giudice del rinvio deve necessariamente uniformarsi, per cui “La spedizione dell'assegno per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione di colpa del mittente perché comporta l'esposizione volontaria del mittente a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda La spedizione per posta ordinaria di un assegno si configura perciò come “un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”,
2)- Poiché l'impugnata sentenza di appello è stata cassata nella parte in cui, in violazione dell'art. 1227, I co, c.c., non riconosceva il concorso di colpa della danneggiata attrice società
[...]
oggi nella causazione del fatto illecito oggetto di controversia, si Controparte_2 Controparte_1
è ormai formato giudicato interno, tanto i)- in ordine all'accertamento della responsabilità della convenuta società per avere essa, nell'ambito dell'attività bancaria da lei Parte_1 esercitata, negligentemente negoziato l'assegno dalla prima, a terzo suo creditore, a mezzo posta inviato, pagandolo a soggetto diverso dal relativo beneficiario, quanto ii)- in ordine all'accertamento della oggettiva misura del danno dalla prima subito, e quindi del risarcimento a lei astrattamente riconoscibile, quale determinata in ragione di complessivi € 3.321,24, ed alla natura ed alla decorrenza degli interessi, come, sulla somma a titolo di risarcimento attribuita all'attrice, riconosciuti in ragione del saggio legale, dalla data del pagamento dell'assegno oggetto di domanda, al saldo.
Consegue che, nella presente sede di rinvio, resta solo da determinare la misura della diminuzione del descritto risarcimento, in base all'art. 1227, I co, c.c., a mente del quale “Se il fatto colposo del creditore ha concorso nel cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.”, facendo applicazione dei parametri legali -
l'uno di natura soggettiva, l'altro di natura oggettiva - dalla norma stessa stabiliti, quali quelli della gravità della colpa del creditore danneggiato e dell'entità delle conseguenze che dalla sua condotta sono derivate. 3)- Tanto premesso, deve all'uopo osservarsi che la convenuta società ha posto Parte_1 in essere la condotta inadempiente immediatamente causativa del danno subito dall'attrice società
oggi materialmente consistita, come detto, nel pagamento, Controparte_2 Controparte_1 in favore di soggetto diverso dal beneficiario, di assegno di traenza dalla stessa inviato, in pagamento, ad un suo creditore, e soggettivamente connotata dalla violazione delle regole di diligenza professionale del buon banchiere;
mentre la condotta della stessa danneggiata attrice società
[...]
oggi diversamente, consistita nell'avere inviato l'assegno di cui Controparte_2 Controparte_1 trattasi, al relativo beneficiario, mediante posta ordinaria, costituisce un semplice antecedente necessario del fatto illecito commesso dalla prima, che, tra i tanti altri, ha causalmente contribuito alla relativa realizzazione, quale, sotto il profilo soggettivo, connotato in termini di mera colpa generica per la violazione di semplice regola di comune prudenza (v. principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, supra, sub I) – essendo ragionevolmente prevedibile la sottrazione, ad opera di terzi, di assegno contenuto in un plico postale -, di grado tuttavia moderato, trattandosi di evento – la descritta sottrazione – che, sebbene più che semplicemente possibile, non presenta, secondo comune esperienza, probabilità di avveramento di valore particolarmente elevato.
Dal confronto delle condotte concorrenti nella causazione del danno, emerge, quindi, con chiarezza, che, il contributo della convenuta che, come detto, ha compiuto il fatto illecito Parte_1 immediatamente causativo del danno in violazione di regole di diligenza professionale, evidenzia, tanto sotto il profilo oggettivo causale, quanto sotto quello soggettivo del grado della colpa, importanza assai maggiore rispetto a quello dell'attrice danneggiata oggi Controparte_2
che ha realizzato solo uno dei tanti antecedenti necessari dello stesso fatto illecito, Controparte_1 per colpa generica di grado moderato. Per cui, tenuto conto di tutti gli elementi di fatto sin qui considerati, devesi, al concorso colposo di quest'ultima nella causazione del danno da lei subito, attribuire il valore proporzionale di 1/3; essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “L'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico e, come tale,
è insuscettibile di giustificazione analitica.” (così, Cass. Civ. n. 12676/24; n. 14358; n. 6752/11).
Consegue che, a norma dell'art. 1227, I co, c.c., il danno dalla stessa attrice società Controparte_2
oggi subito, quale, con la sentenza d'appello parzialmente annullata, per questa
[...] Controparte_1 parte in giudicato (v. supra, sub 2), accertato nella misura di complessivi € 3.321,24, deve esser risarcito nella minor somma di € 2.214,16, corrispondente al detto complessivo importo di € 3.321,24, come diminuito di 1/3 in ragione del riconosciuto valore proporzionale del di lei concorso colposo nella causazione del danno stesso (€ 3.321,24 : 3 = € 1.107,08; € 3.321,24 - € 1.107,08 = € 2.214,16).
L'importo così determinato deve essere poi aumentato degli interessi legali, dalla data del pagamento dell'assegno oggetto di domanda (12.12.2007) al saldo, secondo statuizione contenuta nella stessa cassata sentenza di appello, quale, come detto, coperta da giudicato interno (ibidem).
II]- Della domanda di condanna alla restituzione delle somme corrisposte in attuazione della cassata sentenza d'appello n. 17082/2018 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma in data
10.09.2018, quale, nella presente sede di rinvio, dall'appellante proposta nei Parte_1 confronti dell'appellata già Controparte_1 Controparte_2
La domanda in esame deve esser dichiarata inammissibile per relativa indeterminatezza, non avendo l'appellante in alcun modo indicato l'ammontare della somma in ipotesi alla controparte corrisposta, le singole voci di debito in essa ricomprese e la data dell'allegato pagamento;
mentre la successiva precisazione, quale, a seguito di rilievo d'ufficio, dall'appellante stessa formulata all'udienza dell'11.7.2024, non vale a sanare il descritto vizio, poiché, in quella sede, l'appellata, instando affinché detta domanda venisse comunque dichiarata inammissibile, ha evidentemente manifestato la volontà di non accettare riguardo ad essa il contraddittorio.
III]- Del regolamento delle spese processuali
1)- Le spese di entrambi i gradi di giudizio debbono, a norma dell'art. 92, II co, c.p.c., essere integralmente compensate tra le parti, stante il solo parziale accoglimento della domanda attorea.
2)- Le spese del giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, da liquidarsi in questa sede, debbono essere parimenti compensate a motivo del solo parziale accoglimento del ricorso proposto dalla convenuta appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
-I-
-accoglie, per quanto di ragione, l'appello, quale dalla convenuta società Parte_1 nei confronti dell'attrice società già proposta avverso la Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 20011/2012 pronunciata del Giudice di Pace di Roma in data 8.5.2012, e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza impugnata,
-condanna la stessa convenuta società al pagamento, in favore Parte_1 dell'attrice società già della somma di € 2.214,24, a titolo Controparte_1 Controparte_2 di risarcimento del danno, oltre interessi legali, dalla data del pagamento dell'assegno oggetto di domanda (12.12.2007), al saldo;
-II-
-dichiara inammissibile la domanda di condanna alla restituzione delle somme corrisposte in attuazione della cassata sentenza d'appello n. 17082/2018 pronunciata dal Tribunale Ordinario di
Roma in data 10.09.2018, quale, nella presente sede di rinvio, dall'appellante proposta nei confronti dell'appellata;
-III-
-compensa le spese del doppio grado di giudizio;
-IV-
-compensa le spese del giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma, lì 4 agosto 2025
Il Giudice Unico
dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Stefano D'Innocenzo.