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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/11/2024, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione giudiziale iscritto al n. 257/2024 R.G. promosso da
), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Cristina Palermo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Lorenzo il Magnifico n 78, Firenze
PARTE RICORRENTE nei confronti di
), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Luca Ercoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Malta n. 18/A, Siena
PARTE CONVENUTA
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “che la SV Ill.ma voglia accogliere le seguenti conclusioni congiunte e pronunciare la separazione personale dei Sig.ri e Parte_1 alle seguenti condizioni: Controparte_1
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati, portandosi reciproco rispetto,
- la Sig.ra entro il termine di giorni quindici dall'omologa della Parte_1 separazione, si impegna a restituire al marito la somma di € 170.000,00 (euro centosettantamila/00), pari al 50% della polizza vita stipulata presso la banca
BNL Paribas, mediante bonifico bancario sul c/c intrattenuto presso Banca MPS
S.p.A., contraddistinto dall'Iban IT94 Z010 3014 2040 0000 0397 153, intestato al Sig. Parte_2
- il Sig. dal canto suo, con il ricevimento del predetto importo Controparte_1 si obbliga a rinunciare e rinuncerà ad esperire l'azione di annullamento del prelievo e del conseguente accredito da parte della Sig.ra della Parte_1 complessiva somma di € 395.000,00, disposta con operazioni del 18 giugno
2019 e del 16 ottobre 2020 da c/c cointestato tra i due coniugi e quindi con il
Sig. al proprio c/c personale;
Controparte_1
- il Sig. si obbliga a riconoscere alla moglie, a partire dal mese di CP_1 novembre 2024 e vita natural durante, un assegno di mantenimento dell'importo di € 2.000,00 mensili che il corrisponderà in favore della CP_1
Sig.ra a titolo di mantenimento, accreditando l'importo di € Parte_1
2.000,00 mensili mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese su c/c intestato alla Sig.ra su banca BNL, Parte_1 filiale di Siena, contraddistinto da Iban: IT10 M010 0514 2000 0000 0005 253;
- per il mese di novembre il Sig. provvederà al pagamento CP_1 dell'assegno di mantenimento entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale di accordo consensuale;
- l'anzidetta somma, pattuita oggi consensualmente tra le parti, sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
2 - con la sottoscrizione del presente accordo, al momento dell'omologa da parte del Tribunale, i due coniugi non avranno nulla a pretendere reciprocamente rispetto ai rapporti patrimoniali pregressi alla presente separazione personale;
- rinunciata espressamente ogni altra domanda ed eccezione, nessuna esclusa,
a spese interamente compensate tra le parti”.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.2.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale domandando pronunciarsi la separazione dal coniuge CP_1 con addebito a quest'ultimo, oltre ad un assegno di mantenimento in
[...] suo favore. Contr Si è costituito con il difensore anche in qualità di previa Controparte_1 autorizzazione del GT contestando l'avversa ricostruzione dei fatti, domandando pronunciarsi la separazione con addebito alla controparte e formulando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Assegnato il giudizio al Giudice relatore a seguito decreto del 6.5.2024, le parti all'udienza del 19.11.2024 hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Ciò premesso il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuto che dalle allegazioni processuali svolte da entrambi i coniugi e dalla comparizione personale della ricorrente e, per conto del convenuto, del suo ADS, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.; considerato che non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria
3 o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nate due figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Livorno per l'anno 1967 al n. 467, parte 2 Serie A, il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1
15/12/1947 a Piombino (LI) e nato il [...] a [...] Controparte_1
(RM), che si sono uniti in matrimonio in data 01/07/1967, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Livorno dell'anno 1967 al n.
467, parte 2 Serie A alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Livorno in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 20/11/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
4 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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