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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 296/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai magistrati:
dott. Riccardo MELE Presidente
dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.296 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022
TRA
(CF: ) e (C. F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi – con procura rilasciata in seno al giudizio di primo grado - dall'Avv.
Cosimo MACI, con Studio in Campi Salentina (Le) alla Via F.lli Cervi n.21;
- CP_1
E
(P. Iva: – già in persona del l.r.p.t., e per Controparte_2 P.IVA_1 CP_2
essa, quale mandataria, giusta procura notaio di (rep. 42351; racc. Persona_1 CP_3
15678) – (P. Iva: , già rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_2 CP_5
dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio in Verona, al V.lo S. Bernardino n.5A, è domiciliata come da procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in questo grado. -APPELLATA -
All'udienza collegiale del 3 aprile 2024 la causa, depositate le note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la vicenda, da cui tra origine il gravame de quo, viene così ricostruita nella sentenza di primo grado:
“con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2985/2019 D.I., emesso dal Tribunale di Lecce
in data 25.11.2019 - con il quale gli era stato intimato, unitamente a , in qualità di Parte_2
coobbligato, il pagamento immediato, in favore della della somma di euro 25.749,75 Controparte_2
oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio - richiedendo di “PRELIMINARMENTE,
SOSPENDERSI, anche inaudita altera parte, la esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ovvero
fissarsi udienza per la trattazione della istanza di sospensione. NEL MERITO, 1) Accertare e
dichiarare che , non ha alcun titolo per demandare le somme ingiunte al Sig. CP_2 Pt_1
, difettando la sua legittimazione attiva così come esposto in narrativa;
2) Accertare e
[...]
dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato per violazione dell'art 117 Tub,
difettando del requisito della forma scritta dei contratti fondanti l'ingiunzione; 3) Accertare e
dichiarare l' applicazione illegittima di interessi e spese non contrattualizzati;
4) Accertare e
dichiarare la nullità del contratto stesso per l'applicazione di un tasso di interesse non pattuito ed
illegittimo; 5) Accertare e dichiarare la illegittima applicazione di interessi e per l'effetto annullarli,
nonché dichiarare, anche in via subordinata, non dovute tutte le spese applicate e non
contrattualizzate. Vinte le spese.”
La costituendosi, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e instava per Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) Rigettare l'istanza di sospensione
della provvisoria esecutività ex art. 649 cpc proposta e, in subordine, concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o
di pronta soluzione;
2) Quindi disporre la riunione della presente causa a quella anche pendente
CP_ avanti al Tribunale di Lecce e recante RG 1549/2020 dal sig. contro e avente ad Parte_2
Con oggetto l'opposizione al medesimo Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda dell'opponente,
confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei CP_2
confronti di della somma di € 25.749,75 (ovvero quella diversa somma maggiore o Parte_1
minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai
successivi interessi di mora al tasso convenzionale (comunque entro i limiti di cui alla legge
108/1996), con condanna al pagamento;
4) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di
qualsiasi domanda dell'opponente, condannare (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla Parte_1
restituzione o pagamento a favore di della somma di € 25.749,75 (ovvero quella CP_2
diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via
equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della
domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura
di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc;
5) Con vittoria di spese e
compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e
al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Con autonomo atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, Parte_2
proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo n.2985/2019 D.I., emesso dal
Tribunale di Lecce in data 25.11.2019, riproponendo le identiche conclusioni già rassegnate da Pt_1
nel proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
[...]
Parimenti, la costituendosi, concludeva per il rigetto dell'avverso dedotto con Controparte_2
conferma del decreto ingiuntivo opposto. Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1)
Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649 cpc proposta e, in
subordine, concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Quindi disporre la riunione della presente causa a quella anche pendente avanti al Tribunale di Lecce e recante RG 1547/2020
CP_ Con dal sig. contro e avente ad oggetto l'opposizione al medesimo Nel merito: 3) Parte_1
Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso,
accertare che è creditrice nei confronti di della somma di € 25.749,75 CP_2 Parte_2
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se
del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso convenzionale (comunque
entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
4) In via subordinata,
nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannare (ex Parte_2
art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € CP_2
25.749,75 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da
determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data
dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria
sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art.
1284 cc;
5) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre
accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Con ordinanza, resa il 10.11.2020 nell'ambito del procedimento n. 1547/2020 R.G., il Tribunale
rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e disponeva la riunione “al presente procedimento di quello iscritto al numero d'ordine 1549 del 2020
R.G.” assegnando altresì alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Parimenti, con ordinanza resa il 10.11.2020, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1549/2020
R.G., il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e disponeva la riunione “del presente procedimento a quello iscritto al numero
d'ordine 1547 del 2020 R.G.” assegnando altresì alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Nelle suddette ordinanze il Tribunale altresì evidenziava che “l'attuale opponente ha negato la
sottoscrizione del contratto, ma del predetto finanziamento risultano pagate integralmente ben 9 rate,
mal conciliandosi tale circostanza con la dichiarata estraneità dell'opponente al contratto di
finanziamento”.
Ed invero, “la ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 c.p.c., di disconoscere la scrittura
prevista presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente;
pertanto,
qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo
disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente
incompatibile con quello precedente”.
Riteneva dunque inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento per aver quest'ultimo avuto un principio di esecuzione.
La causa, istruita con produzione documentale, veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza n. 653/2022, con la quale il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, e condannava gli opponenti alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, hanno proposto appello e , con atto Parte_1 Parte_2
ritualmente notificato, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga accolta l'originaria opposizione;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la instando per il rigetto Controparte_2
dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna degli appellanti al ristoro delle spese e competenze del presente giudizio.
All'udienza collegiale del 3/4/2024, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti,
nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli appellanti, con il primo motivo di gravame, hanno reiterato l'eccezione, già svolta in prime cure, di “difetto di legittimazione attiva di . Controparte_2
Segnatamente deducono di non aver mai stipulato alcun contratto con , e che non possa CP_2
ritenersi valida la cessione di credito asseritamente intercorsa tra la ricorrente per decreto ingiuntivo e ciò in quanto, dalla documentazione versata in atti, non è riportato il credito per cui CP_2
agisce . Controparte_2
Evidenziano come secondo la giurisprudenza di legittimità, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di cessione in blocco ex art. 58 TUB,
ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. Civ. 4116/2016,
22268/2018, 780/2019 e, da ultimo, 24798/2020).
2. Dette censure non sono degne di pregio.
Ed invero, emerge ex actis che gli opponenti abbiano concluso il contratto di finanziamento con
Consum.it, che si è poi fusa per incorporazione in (cfr. visura prodotta sub doc. 4 allegato CP_7
Contr alla comparsa); allora, è divenuta titolare del credito per effetto dell'art. 2504 bis cc (fusione)
e dell'iscrizione dell'operazione nel registro delle imprese (cfr. stessa visura). Successivamente,
Contr
con atto del 19/6/2015 (doc. 3 monitorio), ha ceduto il credito derivante dal finanziamento concesso da Consum.it a Banca FI SP (cfr. doc. 9 allegato alla memoria istruttoria n. 2) di parte
Contr opposta); il trasferimento è confermato dalla stessa (cfr. doc. 4 monitorio pag. 3), rendendo così
certa la successione del lato attivo del rapporto obbligatorio (sul valore di questa dichiarazione della cedente cfr. Cass. ord. n. 10200 del 16/4/2021).
Banca FI, successivamente, ha trasferito il credito a (oggi CP_2 Controparte_2
per effetto di mero cambio di denominazione) nell'ambito di un conferimento di ramo d'azienda,
come risulta dal verbale di assemblea del 29/6/2018 (doc. 6 monitorio), dall'atto ricognitivo prodotto sub doc. 10 allegato alla seconda memoria istruttoria, dall'elenco dei crediti conferiti (doc. 11), dalla visura (doc. 13) e dalla G.U. (doc. 12).
3. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto procedibile la domanda azionata nei confronti di , stante il mancato rispetto della Parte_2
procedura di mediazione.
4. Dette censure non sono degne di pregio.
CP Dagli atti di causa emerge come abbia richiesto, con le note del 5/11/2020, la concessione di un termine per l'esperimento del tentativo di mediazione, sebbene il mancato esperimento della procedura non fosse stato eccepito da parte delle controparti, né fosse stato rilevato dal Giudice;
abbia,
pertanto, attivato la mediazione chiedendo un differimento dell'udienza al fine di “svolgere”
l'incombente in oggetto;
sennonché la procedura di mediazione ha avuto esito negativo per la mancata partecipazione di , pur ritualmente convocato. Parte_2
È evidente la procedibilità dell'azione giudiziaria, avendo parte attrice ottemperato all'obbligo di attivare l'istituto della mediazione e, soprattutto, a fronte dell'inequivocabile disinteresse della controparte di definire stragiudizialmente la controversia.
5. Con l'ultimo motivo d'appello, infine, gli opponenti rilevano che “le contestazioni apparivano
specifiche poiché era motivatamente contestata la paternità delle sottoscrizioni di entrambi i , Pt_2
era contestato il contratto e l'importo del finanziamento, la assenza di una quietanza, gli estratti
conto perché anonimi e non autentici e recanti importi come i vari addebiti di spese (mai pattuiti)
ripetuti periodicamente del tutto illegittimamente applicati”.
Segnatamente deducono dovesse essere controparte a provare l'autenticità dei documenti disconosciuti.
6. Il motivo è infondato.
Si osserva al riguardo che dalla documentazione in atti, e cioè dalle quietanze riferite al contratto di finanziamento in corso, è emerso come gli attuali opponenti avessero versato 9 rate a titolo di rimborso del prestito in oggetto;
da qui il rilievo per cui non era processualmente ammissibile il disconoscimento di una scrittura privata che, qualora avesse valore negoziale, fosse stata sottoposta ad un principio di esecuzione. La S.C., con un orientamento consolidato, ritiene infatti che il presupposto logico del potere conferito alla parte in causa, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., di disconoscere (o di dichiarare di non conoscere) la scrittura privata della controparte, e di porre, quindi, a carico di quest'ultima l'onere di provare, in sede di verificazione, l'autenticità della scrittura medesima, è che si tratti, in ogni caso, di scrittura che non sia stata riconosciuta, in qualsiasi modo ed anche tacitamente, dalle parti stesse contro cui sia stata fatta valere.
Il disconoscimento, invero, è di per sé incompatibile con ogni riconoscimento, anche tacito (Cass.,
06/07/1972, n. 2242). Si è infatti osservato che, in tema di disconoscimento di scrittura privata, la
parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto una scrittura non può, nel giudizio
successivamente instaurato, legittimamente riconoscerla, sicché la controparte, a seguito
dell'avvenuto disconoscimento, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione (Cass.,
17/09/2004, n. 18768). Effettivamente l'esecuzione del contratto di assicurazione non può non
comportare riconoscimento tacito. (cfr. ex multis Cass.n.3690/2006).
7. Al rigetto del presente gravame conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da e , nei confronti di Pt_1 Parte_2 [...]
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n.653/2022 del Tribunale di Lecce, Controparte_2
così provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente gravame, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 19 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai magistrati:
dott. Riccardo MELE Presidente
dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.296 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022
TRA
(CF: ) e (C. F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi – con procura rilasciata in seno al giudizio di primo grado - dall'Avv.
Cosimo MACI, con Studio in Campi Salentina (Le) alla Via F.lli Cervi n.21;
- CP_1
E
(P. Iva: – già in persona del l.r.p.t., e per Controparte_2 P.IVA_1 CP_2
essa, quale mandataria, giusta procura notaio di (rep. 42351; racc. Persona_1 CP_3
15678) – (P. Iva: , già rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_2 CP_5
dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio in Verona, al V.lo S. Bernardino n.5A, è domiciliata come da procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in questo grado. -APPELLATA -
All'udienza collegiale del 3 aprile 2024 la causa, depositate le note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la vicenda, da cui tra origine il gravame de quo, viene così ricostruita nella sentenza di primo grado:
“con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2985/2019 D.I., emesso dal Tribunale di Lecce
in data 25.11.2019 - con il quale gli era stato intimato, unitamente a , in qualità di Parte_2
coobbligato, il pagamento immediato, in favore della della somma di euro 25.749,75 Controparte_2
oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio - richiedendo di “PRELIMINARMENTE,
SOSPENDERSI, anche inaudita altera parte, la esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ovvero
fissarsi udienza per la trattazione della istanza di sospensione. NEL MERITO, 1) Accertare e
dichiarare che , non ha alcun titolo per demandare le somme ingiunte al Sig. CP_2 Pt_1
, difettando la sua legittimazione attiva così come esposto in narrativa;
2) Accertare e
[...]
dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato per violazione dell'art 117 Tub,
difettando del requisito della forma scritta dei contratti fondanti l'ingiunzione; 3) Accertare e
dichiarare l' applicazione illegittima di interessi e spese non contrattualizzati;
4) Accertare e
dichiarare la nullità del contratto stesso per l'applicazione di un tasso di interesse non pattuito ed
illegittimo; 5) Accertare e dichiarare la illegittima applicazione di interessi e per l'effetto annullarli,
nonché dichiarare, anche in via subordinata, non dovute tutte le spese applicate e non
contrattualizzate. Vinte le spese.”
La costituendosi, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e instava per Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) Rigettare l'istanza di sospensione
della provvisoria esecutività ex art. 649 cpc proposta e, in subordine, concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o
di pronta soluzione;
2) Quindi disporre la riunione della presente causa a quella anche pendente
CP_ avanti al Tribunale di Lecce e recante RG 1549/2020 dal sig. contro e avente ad Parte_2
Con oggetto l'opposizione al medesimo Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda dell'opponente,
confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei CP_2
confronti di della somma di € 25.749,75 (ovvero quella diversa somma maggiore o Parte_1
minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai
successivi interessi di mora al tasso convenzionale (comunque entro i limiti di cui alla legge
108/1996), con condanna al pagamento;
4) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di
qualsiasi domanda dell'opponente, condannare (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla Parte_1
restituzione o pagamento a favore di della somma di € 25.749,75 (ovvero quella CP_2
diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via
equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della
domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura
di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc;
5) Con vittoria di spese e
compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e
al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Con autonomo atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, Parte_2
proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo n.2985/2019 D.I., emesso dal
Tribunale di Lecce in data 25.11.2019, riproponendo le identiche conclusioni già rassegnate da Pt_1
nel proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
[...]
Parimenti, la costituendosi, concludeva per il rigetto dell'avverso dedotto con Controparte_2
conferma del decreto ingiuntivo opposto. Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1)
Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649 cpc proposta e, in
subordine, concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Quindi disporre la riunione della presente causa a quella anche pendente avanti al Tribunale di Lecce e recante RG 1547/2020
CP_ Con dal sig. contro e avente ad oggetto l'opposizione al medesimo Nel merito: 3) Parte_1
Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso,
accertare che è creditrice nei confronti di della somma di € 25.749,75 CP_2 Parte_2
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se
del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso convenzionale (comunque
entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
4) In via subordinata,
nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannare (ex Parte_2
art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € CP_2
25.749,75 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da
determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data
dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria
sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art.
1284 cc;
5) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre
accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Con ordinanza, resa il 10.11.2020 nell'ambito del procedimento n. 1547/2020 R.G., il Tribunale
rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e disponeva la riunione “al presente procedimento di quello iscritto al numero d'ordine 1549 del 2020
R.G.” assegnando altresì alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Parimenti, con ordinanza resa il 10.11.2020, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1549/2020
R.G., il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e disponeva la riunione “del presente procedimento a quello iscritto al numero
d'ordine 1547 del 2020 R.G.” assegnando altresì alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Nelle suddette ordinanze il Tribunale altresì evidenziava che “l'attuale opponente ha negato la
sottoscrizione del contratto, ma del predetto finanziamento risultano pagate integralmente ben 9 rate,
mal conciliandosi tale circostanza con la dichiarata estraneità dell'opponente al contratto di
finanziamento”.
Ed invero, “la ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 c.p.c., di disconoscere la scrittura
prevista presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente;
pertanto,
qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo
disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente
incompatibile con quello precedente”.
Riteneva dunque inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento per aver quest'ultimo avuto un principio di esecuzione.
La causa, istruita con produzione documentale, veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza n. 653/2022, con la quale il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, e condannava gli opponenti alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, hanno proposto appello e , con atto Parte_1 Parte_2
ritualmente notificato, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga accolta l'originaria opposizione;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la instando per il rigetto Controparte_2
dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna degli appellanti al ristoro delle spese e competenze del presente giudizio.
All'udienza collegiale del 3/4/2024, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti,
nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli appellanti, con il primo motivo di gravame, hanno reiterato l'eccezione, già svolta in prime cure, di “difetto di legittimazione attiva di . Controparte_2
Segnatamente deducono di non aver mai stipulato alcun contratto con , e che non possa CP_2
ritenersi valida la cessione di credito asseritamente intercorsa tra la ricorrente per decreto ingiuntivo e ciò in quanto, dalla documentazione versata in atti, non è riportato il credito per cui CP_2
agisce . Controparte_2
Evidenziano come secondo la giurisprudenza di legittimità, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di cessione in blocco ex art. 58 TUB,
ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. Civ. 4116/2016,
22268/2018, 780/2019 e, da ultimo, 24798/2020).
2. Dette censure non sono degne di pregio.
Ed invero, emerge ex actis che gli opponenti abbiano concluso il contratto di finanziamento con
Consum.it, che si è poi fusa per incorporazione in (cfr. visura prodotta sub doc. 4 allegato CP_7
Contr alla comparsa); allora, è divenuta titolare del credito per effetto dell'art. 2504 bis cc (fusione)
e dell'iscrizione dell'operazione nel registro delle imprese (cfr. stessa visura). Successivamente,
Contr
con atto del 19/6/2015 (doc. 3 monitorio), ha ceduto il credito derivante dal finanziamento concesso da Consum.it a Banca FI SP (cfr. doc. 9 allegato alla memoria istruttoria n. 2) di parte
Contr opposta); il trasferimento è confermato dalla stessa (cfr. doc. 4 monitorio pag. 3), rendendo così
certa la successione del lato attivo del rapporto obbligatorio (sul valore di questa dichiarazione della cedente cfr. Cass. ord. n. 10200 del 16/4/2021).
Banca FI, successivamente, ha trasferito il credito a (oggi CP_2 Controparte_2
per effetto di mero cambio di denominazione) nell'ambito di un conferimento di ramo d'azienda,
come risulta dal verbale di assemblea del 29/6/2018 (doc. 6 monitorio), dall'atto ricognitivo prodotto sub doc. 10 allegato alla seconda memoria istruttoria, dall'elenco dei crediti conferiti (doc. 11), dalla visura (doc. 13) e dalla G.U. (doc. 12).
3. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto procedibile la domanda azionata nei confronti di , stante il mancato rispetto della Parte_2
procedura di mediazione.
4. Dette censure non sono degne di pregio.
CP Dagli atti di causa emerge come abbia richiesto, con le note del 5/11/2020, la concessione di un termine per l'esperimento del tentativo di mediazione, sebbene il mancato esperimento della procedura non fosse stato eccepito da parte delle controparti, né fosse stato rilevato dal Giudice;
abbia,
pertanto, attivato la mediazione chiedendo un differimento dell'udienza al fine di “svolgere”
l'incombente in oggetto;
sennonché la procedura di mediazione ha avuto esito negativo per la mancata partecipazione di , pur ritualmente convocato. Parte_2
È evidente la procedibilità dell'azione giudiziaria, avendo parte attrice ottemperato all'obbligo di attivare l'istituto della mediazione e, soprattutto, a fronte dell'inequivocabile disinteresse della controparte di definire stragiudizialmente la controversia.
5. Con l'ultimo motivo d'appello, infine, gli opponenti rilevano che “le contestazioni apparivano
specifiche poiché era motivatamente contestata la paternità delle sottoscrizioni di entrambi i , Pt_2
era contestato il contratto e l'importo del finanziamento, la assenza di una quietanza, gli estratti
conto perché anonimi e non autentici e recanti importi come i vari addebiti di spese (mai pattuiti)
ripetuti periodicamente del tutto illegittimamente applicati”.
Segnatamente deducono dovesse essere controparte a provare l'autenticità dei documenti disconosciuti.
6. Il motivo è infondato.
Si osserva al riguardo che dalla documentazione in atti, e cioè dalle quietanze riferite al contratto di finanziamento in corso, è emerso come gli attuali opponenti avessero versato 9 rate a titolo di rimborso del prestito in oggetto;
da qui il rilievo per cui non era processualmente ammissibile il disconoscimento di una scrittura privata che, qualora avesse valore negoziale, fosse stata sottoposta ad un principio di esecuzione. La S.C., con un orientamento consolidato, ritiene infatti che il presupposto logico del potere conferito alla parte in causa, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., di disconoscere (o di dichiarare di non conoscere) la scrittura privata della controparte, e di porre, quindi, a carico di quest'ultima l'onere di provare, in sede di verificazione, l'autenticità della scrittura medesima, è che si tratti, in ogni caso, di scrittura che non sia stata riconosciuta, in qualsiasi modo ed anche tacitamente, dalle parti stesse contro cui sia stata fatta valere.
Il disconoscimento, invero, è di per sé incompatibile con ogni riconoscimento, anche tacito (Cass.,
06/07/1972, n. 2242). Si è infatti osservato che, in tema di disconoscimento di scrittura privata, la
parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto una scrittura non può, nel giudizio
successivamente instaurato, legittimamente riconoscerla, sicché la controparte, a seguito
dell'avvenuto disconoscimento, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione (Cass.,
17/09/2004, n. 18768). Effettivamente l'esecuzione del contratto di assicurazione non può non
comportare riconoscimento tacito. (cfr. ex multis Cass.n.3690/2006).
7. Al rigetto del presente gravame conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da e , nei confronti di Pt_1 Parte_2 [...]
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n.653/2022 del Tribunale di Lecce, Controparte_2
così provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente gravame, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 19 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele