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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/05/2024, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 142/2022
La Corte D'Appello di Trento,, in persona dei magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott. Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. PA P.IVA_1
BROCCARDO DANIELE LA
e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. IRTI
[...] P.IVA_2
AURELIO appellato
CONCLUSIONI
Per parte LA
Nel merito: contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui agli atti, riformare integralmente i capi nn. 2 e 3 della sentenza pronunciata dal Tribunale di
Trento, nella persona del giudice dott.ssa Giuliana Segna, al n. 537/2022 nell'ambito del procedimento civile recante il n. 2418/2021 di R.G., pronunciata il 22.06.2021 e pubblicata il 14.09.2022, notificata tramite posta elettronica certificata in data 21 settembre 2022, e ciò in quanto profondamente ingiusta ed iniqua, sia in fatto che in diritto, oltre che viziata da carenza e contraddittorietà di motivazione, ed omessa valutazione di mezzi di prova determinanti, e comunque pronunciata in violazione di legge in ragione dei motivi tutti di cui agli atti del giudizio di gravame – e conseguentemente accogliere le conclusioni assunte in prime cure che di seguito si ritrascrivono:
1) Contrariis reiectis, dichiararsi nullo, annullabile e comunque inefficace –
e conseguentemente revocarsi - il decreto ingiuntivo emesso in data 12 luglio 2021 dal Tribunale di Trento al n. 500/2021 R. Ing. nell'ambito del procedimento n. 1650/2021 R.G., e notificato in pari data, in questa sede opposto, e ciò in quanto richiesto ed emesso per un importo non dovuto ed in carenza dei presupposti di legge per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
2) Dichiararsi, in ogni caso e nel merito, che nulla è dovuto da PA
a per i titoli azionati in via monitoria, rigettandosi ogni
[...] Parte_2
avversaria domanda ed istanza, anche a carattere istruttorio;
3)Con integrale vittoria di spese e competenze del procedimento e con condanna della opposta ai sensi del terzo comma dell'art. Parte_2
96 c.p.c..
B) Dichiararsi inammissibile l'appello incidentale proposto da Parte_2
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c. in relazione
[...]
al disposto di cui al n. 2 dell'art. 342 c.p.c. e, comunque ed in ogni caso, rigettarsi lo stesso gravame in quanto infondato, sia in fatto che in diritto.
pag. 2/22 C) In ogni caso, con integrale vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio e, a discrezione dell'Ecc.mo Collegio, con condanna della appellata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c... Parte_2
D) In ogni caso: condannare l'appellata a restituire alla LA le somme da questa corrisposte in adempimento dei disposti della sentenza impugnata, pari a complessivi Euro 13.529,16, di cui Euro 13.097,41 quanto a capitale e spese liquidate in sentenza (doc. 6) ed Euro 431,75 quanto alla imposta di registro versata sulla sentenza gravata (doc. 7).
E) In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in prime cure e non ammesse, che di seguito integralmente si ritrascrivono.
Si chiede di essere abilitati a provare per interrogatorio formale del legale rappresentante della opposta e testimoni le seguenti circostanze:
1) “Vero che, con riferimento ai contratti stipulati tra da un PA
lato, e e dall'altro – che Le si esibiscono Parte_3 Organizzazione_1
quali documenti nn. 4, 5 e 5 bis allegati al fascicolo della opponente – la ditta inglese nell'anno 2016 mise in contatto i AR
rispettivi committenti e 2) “Vero che PA AR
, nelle medesime circostanze di cui al capitolo che precede, aveva
[...]
inviato ai rispettivi committenti le quotazioni relative alle opere che
[...]
avrebbe dovuto eseguire nell'ambito dei predetti contratti, come Pt_1
risulta anche dal contratto che Le si esibisce quale Organizzazione_1
documento 5 e 5 bis” 3) “Vero che, con riferimento alle forniture di cui ai capitoli che precedono, la si è poi occupata del Pt_4 Parte_2
perfezionamento dei relativi rapporti contrattuali nell'interesse di PA
4) “Vero che all'incirca nella metà dell'anno 2016, in occasione del
[...]
pag. 3/22 perfezionamento dei contratti di cui al capitolo che precede, poi stipulati rispettivamente nel mese di agosto 2016 e nel mese di dicembre 2016, tra il signor il signor di ed il Parte_5 Testimone_1 Pt_1
legale rappresentante della ditta era stato AR
concordato che, stante la collaborazione sia di AR
che di alla conclusione di detti accordi contrattuali, le relative Pt_2
provvigioni sarebbero state complessivamente pari al 15 per cento del valore della merce di vendita fornita da – al netto dei costi PA
aggiuntivi, come previsto nel contratto che Le si esibisce quale documento
1 allegato al fascicolo della opponente – e che le stesse sarebbero state versate a nella misura del 6 per cento per quanto concerneva il Parte_2
contratto e del 5 per cento con riferimento al contratto Parte_3
mentre a sarebbero spettate Organizzazione_1 AR
rispettivamente nella misura del 9 per cento per quanto concerneva il contratto e del 10 per cento con riferimento a Parte_3 Org_1
5) “Vero che, con riferimento ai contratti e
[...] Parte_3 Org_1
– che Le si esibiscono quali documenti nn. 4, 5 e 5 bis allegati al Org_1
fascicolo della opponente - il valore della merce di vendita, ossia del prodotto realizzato da con esclusione dei costi accessori PA
presenti in offerta - ovvero dei costi dei nastri, dei falsi telai, della posa in opera, delle trasferte, dei trasporti e di quanto altro estraneo al prodotto fornito - era pari, quanto a ad Euro 41.361,30 e, quanto a Parte_3
ad Euro 70.110,44”. 6) “Vero che, a fronte delle Organizzazione_1
intese di cui ai capitoli che precedono, emise nei AR
confronti di le fatture nn. UK 40 del 28.07.2016 per Euro PA
3.722,52 con riferimento al contratto e UK41 del 26.09.2016 Parte_3
pag. 4/22 per Euro 7.011,04 con riferimento al contratto - che Organizzazione_1
Le si esibiscono quali documenti nn. 6 e 7 allegati al fascicolo della opponente – e che tali fatture furono pagate da come risulta PA
dalle distinte di bonifico allegate ai medesimi documenti”. 7) “Vero che, come risulta dai documenti di cui al capitolo n. 6 che precede, gli importi di cui alle fatture elencate nel medesimo corrispondono rispettivamente al 9 per cento ed al 10 per cento del valore della merce di vendita dei contratti e 8) “Vero che nella fattura di acconto Parte_3 Organizzazione_1
emessa da al n. 31/PA del 07.07.2017 per Euro 3.788,00 Parte_2
oltre Iva – che Le si esibisce quale documento n. 3 allegato al fascicolo della opposta - la somma esposta, imposta esclusa, corrisponde a quella indicata, alla voce “rimanente da pagare” nello specchietto riepilogativo di allegato quale doc. 2 al fascicolo della opponente e quale PA
doc. 5 al fascicolo della opposta
9) “Vero che l'importo di cui alla fattura di cui al capitolo che precede fu calcolato nel rispetto delle ripartizioni delle provvigioni tra e Parte_2
di cui al capitolo n. 4 che precede, ossia rispettivamente AR
nella misura del 6 e del 5 per cento del valore della merce di vendita dei contratti e . Parte_3 Organizzazione_1
Si indicano quali testimoni: , residente in [...]
Castellaro, 10.
Si chiede che, se del caso e se ritenuto opportuno, sia disposta CTU contabile che, alla luce delle condizioni contrattualmente previste e degli accordi provvigionali con i terzi oggetto di prova testimoniale, verifichi la congruità e correttezza del calcolo provvigionale svolto dalla attrice opponente.
pag. 5/22
Per parte appellata:
“Contrariis reiectis 1. rigettare l'appello di in quanto infondato in Pt_1
fatto e diritto per tutti i motivi esposti negli atti difensivi;
In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trento, nella persona del giudice dott.ssa Giuliana Segna,
n. 537/2022, all'esito del procedimento civile recante n. 2418/2021 di R.G., pronunciata il 22.6.2021 e pubblicata il 14.9.2022, nella sola parte relativa alla determinazione delle somme dovute per sorte e interessi, come motivato (euro 11.819,13, oltre iva e interessi di mora commerciali) e, per l'effetto, rigettare comunque l'opposizione con riferimento ai motivi avanzati da perché infondata in fatto e in diritto e condannare Pt_1
quest'ultima al pagamento delle maggiori o minori somme dovute per la causale di cui in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20 settembre 2021, PA
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 500/21 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 14.881,66 oltre ulteriori interessi e spese a favore di Parte_2
L'opponente esponeva che aveva affidato alla opposta l'incarico di procacciamento di affari in Abruzzo, Lazio e in Inghilterra con contratto del primo gennaio 2016, che prevedeva il riconoscimento di provvigioni nella misura del 10 % del valore di vendita della merce;
controparte le aveva procurato due appalti [ (ovvero e ] , Org_1 Org_2 Parte_3
pag. 6/22 per i quali erano stati versati due acconti, rispettivamente di € 2.200,00
(fattura n.82 dd. 28.11.2016) e di € 3.788,00 (fattura n. 31 dd. 7.7.2017).
Contestava la pretesa avversaria, deducendo che la provvigione doveva essere calcolata solamente sul valore della merce (ad esclusione dei costi accessori presenti in offerta: nastri, falsi telai, posa in opera, trasferte, trasporti…) per cui doveva farsi riferimento per il primo contratto all'importo di € 41.361,30 e per il secondo ad € 70.110,44. Faceva inoltre presente che era stato concluso anche un ulteriore accordo con un altro procacciatore, più precisamente , il quale aveva AR
collaborato alla complessiva operazione commerciale;
pertanto, alla luce di tale complessiva situazione, le provvigioni sarebbe stato state versate a rispettivamente nella misura del 6% e del 5 % , mentre a Parte_2
del 9 e 10 %. CP_2
Negava, quindi, l'esistenza del credito che era stato azionato in via monitoria, chiedendo il rigetto della domanda con revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva contestando le deduzioni di parte opponente;
Parte_2
evidenziava che era stato fatto riferimento solamente alle forniture inizialmente pattuite con i committenti, ma non alle successive modifiche ed integrazioni, per cui chiedeva la produzione in giudizio dei relativi contratti. Negava la rilevanza dell'incarico conferito al terzo soggetto,
come pure il valore probatorio alla scheda excel AR
menzionata dalla controparte con riguardo a tale rapporto;
ribadiva che il credito azionato trovata titolo nelle condizioni del contratto sottoscritto dalle parti, che prevedeva una provvigione del 10%.
pag. 7/22 Ciò premesso, ricordava che in relazione ai contratti conclusi, su espressa richiesta del formulata proprio ai fini della determinazione del Pt_2
compenso, aveva quantificato il valore complessivo dei lavori, in Pt_1
euro 178.071,41; per cui vi era stato una palese riconoscimento del debito nei termini liquidati dal Tribunale con il decreto ingiuntivo.
Concludeva che, sulla base del valore indicato dalla la Org_3
provvigione, pattuita nella misura del 10%, ammontava ad € 17.807,14; quindi, detrattato l'acconto di euro 3.246,68, la fattura n. 14, del 13.4.2018, era stata correttamente emessa per l'importo di € 14.419,34.
Rilevava che anche escludendo i costi degli accessori, prendendo quindi come base i valori minimi delle forniture, indicati nell'atto di citazione in
€ 41.361,30 ed € 70.110,44, il credito della opposta doveva essere determinato in € 11.471,00, per cui la controparte doveva corrispondere in ogni caso, al netto dell'acconto versato, l'importo € 8.224,32
Con sentenza n. 537/2022 pubblicata il 14 settembre 2022, il Tribunale di
Trento in parziale accoglimento dell'opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo n 500/21 , condannava a pagare a PA Pt_6
la somma di € 7.178,00, oltre iva sulla somma capitale, ed agli
[...]
interessi ex D.L 231/2002 dal 12 giugno 2021 al saldo;
nonché a rifondere le spese di lite .
Il Giudice di prime cure prendeva atto che era documentato che le parti avevano sottoscritto il contratto datato 1.1.2016 con cui l'opponente aveva conferito all'opposta l'incarico “di procacciare lavori per le regioni italiane identificate come Lazio e Abruzzo e lo stato estero identificato come
Inghilterra”; ed era parimenti previsto un compenso provvigionale del 10 %
(salva variazione concordata congiuntamente) che doveva essere calcolato pag. 8/22 “ in percentuale rispetto al valore della merce di vendita (ad esclusione dei costi accessori presenti in offerta: nastri, falsi telai, posa in opera, trasferte, trasporti, ecc…)”.
Rilevava che non erano stati dimessi documenti da cui risultava che le parti avessero concordato, con riguardo ai due contratti in oggetto, una riduzione dell'importo della provvigione concordata. In accoglimento della eccezione di parte opposta, formulata alla udienza del 12 maggio 2022, dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art 2723 c.c., la prova testimoniale offerta dalla opponente, ritenendo che la natura del contratto e la qualità di operatori professioni delle parti rendevano poco verosimile che fosse stata concordata, solo con un accordo verbale, una riduzione della percentuale, nei termini prospettati dalla opponente.
Respingeva, in quanto generica e meramente esplorativa, la istanza avanzata dalla opposta di esibizione di tutti i contratti ed i documenti, fiscali e non, scambiati dal con e in PA Org_1 Parte_3
relazione ai due cantieri;
sottolineava che la stessa opposta aveva fatto sempre riferimento ai contratti da essa prodotti come doc 4 e 5, mentre non vi erano riscontri che fossero stati effettuati ulteriori ordinativi dalle committenti.
Ritenuto quindi che il compenso dovesse essere calcolato sulla base dei contratti dimessi dalla ingiungente e tenendo conto solo del valore della merce venduta, liquidava in relazione al contratto concluso con
[...]
, del valore complessivo di € 47.052,00 la provvigione nella Pt_3
misura di € 4.705,20 oltre iva;
mentre in relazione al contratto Org_4
, il cui valore doveva essere determinato in € 70.110,44,
[...]
liquidava la provvigione di € 7011,04.
pag. 9/22 Detratto dal credito complessivo di pari ad € 11.716,24, Parte_2
l'acconto di € 5,988,001, del cui versamento era stato dato atto nel ricorso monitorio, condannava al pagamento della residua somma di PA
€ 5728,23 a titolo di capitale, nonché di € 1450,10 a titolo di interessi ex art
1283 c.c. maturati alla data dell'11.6.2021 ; nonché degli interessi ex D
Lvo 231/2002 dal 12.6.2021 al saldo.
Con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2022 proponeva appello
[...]
chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto della Pt_1
domanda proposta in via monitoria da concludeva anche in Parte_2
via istruttoria.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello; in via di Parte_2
appello incidentale, domandava la conferma del decreto ingiuntivo, ovvero in subordine il riconoscimento degli interessi ex Dl 231/2002 come riconosciuti in sede monitoria.
Con provvedimento in data 4 luglio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Rimessa in trattazione, a seguito delle dimissioni del Consigliere ausiliario relatore, con provvedimento in data 26 marzo 2024 la Corte, previa riassegnazione al consigliere Tulumello, la tratteneva nuovamente in decisione senza concessione di ulteriori termini per conclusionali e repliche, in quanto già depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'LA censura la carenza e contraddittorietà delle PA
motivazioni elaborate dal Tribunale sulla base di una carente pag. 10/22 valutazione dei documenti dimessi e della mancata acquisizione delle prove orali richieste in primo grado.
In particolare, lamenta che il Giudice di prime cure non ha ritenuto provato l'accordo trilaterale intercorso fra e Pt_1 Pt_2 [...]
altro procacciatore che aveva collaborato per la complessiva CP_3
operazione commerciale, avente ad oggetto la rideterminazione delle provvigioni secondo i criteri che aveva allegato nelle proprie Pt_1
difese, e quindi nella misura del 5 e 6 per cento a favore di Parte_2
mentre del 9 e 10 per cento a favore di . AR
Sottolinea che era documentato come avesse condiviso i diversi Pt_2
criteri di calcolo adottati dal ed avesse quindi riconosciuto la PA
riduzione della provvigione originariamente pattuita in ragione dell'accordo con dal momento che la fattura n 31 del 7 luglio 2017 CP_2
era stata emessa per la somma di € 3788,00 oltre IVA che quindi corrispondeva a quella presente alla voce “rimanente da pagare” nello specchietto riepilogativo di ( doc 2),inviato alla appellata,che PA
teneva conto delle condizioni di adeguamento delle provvigioni.
Evidenzia, inoltre, che con mail del 17 novembre 2016, in riscontro alla richiesta di acconto avanzata da il proprio legale rappresentante Pt_2
aveva indicato l'importo spettante alla controparte, precisando al contempo la percentuale di pertinenza di ( vale AR
a dire del 9 per cento sul contratto e del 10 per cento sul Parte_3
contratto ); fa presente che aveva quindi emesso la Org_1 Pt_2
fattura n 82 del 28.11.2016 per l'importo comunicato da senza Pt_1
sollevare alcuna obiezione sulla circostanza che il criterio di ripartizione pag. 11/22 delle provvigioni concordato fra ed i due “ agenti” fosse quello PA
indicato nella mail.
Conclude che i predetti riscontri documentali confermano la prospettazione difensiva svolta nei motivi di opposizione.
Al contempo, stigmatizza che il Tribunale ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art 2723 c.c., le prove orali richieste per dimostrare l'accordo trilaterale , affermando che avesse sollevato la relativa Pt_2
eccezione con le note di udienza del 12 maggio 2023; rileva che tale eccezione non era stata ritualmente proposta né con la memoria ex art 186
n 3 c.p.c. né all'udienza citata, dal momento che in tale sede la controparte si era limitata a contestare a vario titolo, e quindi anche ai sensi dell'art 2723 c.c., solamente l'interrogatorio formale del legale rappresentante. Pertanto, conclude che il Tribunale ha erroneamente rilevato d'ufficio tale profilo di inammissibilità.
Al contempo lamenta che il Tribunale ha omesso di esaminare le fatture emessa da ( rispettivamente n UK40 del 28.7.216 per Controparte_4
€ 3722,52 e n UK41 del 26.9.2016 per € 7011,04) i cui importi corrispondono esattamente al 9% del valore del contratto di € Org_5
41.361,30; nonché al 10% del valore del contratto di € Org_1
70.110,44.
Sottolinea che la commissione complessivamente pagata ai due intermediari corrisponde al 15%.
Richiamati infine alcuni riscontri desumibili dagli stessi capitoli di prova articolati da conclude che i predetti elementi avrebbero dovuto Pt_2
più propriamente indurre il Tribunale a formulare il giudizio di verosomiglianza richiesto dall'art. 2723 c.c. per ammettere la prova pag. 12/22 testimoniali sui patti aggiunti o le modifiche delle condizioni contrattuali, di cui reitera la istanza.
Chiede quindi che, alla luce della rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie, la domanda di controparte sia respinta.
Il motivo non può trovare accoglimento
E' documentato che, in data primo gennaio 2016, ha conferito Pt_1
incarico a di “procacciare lavori” per le regioni Lazio, Parte_2
Abruzzo e per l'Inghilterra; le parti hanno pattuito un compenso del 10% sul valore della merce, con esclusione dei costi accessori presenti in offerta: nastri, falsi telaio, posa in opera, trasferte;
hanno inoltre previsto che tale compenso avrebbe potuto essere variato ad ogni singolo contratto, previo accordo di ambe le parti .
Con il ricorso monitorio, ha chiesto il saldo delle Parte_2
provvigioni relative ai due appalti per la fornitura a favore di e Org_1
premesso chel'ammontare complessivo della fornitura era Parte_3
pari a € 178.071,41, per cui il compenso maturato era di € 17.807,32, e dato atto del versamento dei due acconti , rispettivamente di € 2.200,00 in forza di fattura n. 82 del 28.11.2016 (doc.2) ed €3.788,00 oltre iva per la fattura n. 31 del 7.7.2017 (doc 3), ha quantificato il credito in € 11.819,13 oltre IVA , e quindi nell'impoto di € 14.419,34 di cui alla fattura n 14 del 13 aprile 2018, oltre €. 3.305,76 per interessi moratori alla data del
22.2.2021, ed ulteriori interessi di mora ex art. 5 d.lgs. 231/02 dal
23.2.2021 sino al saldo.
Ciò premesso, con riguardo alla eccepita modifica della percentuale della provvigione, che secondo sarebbe stata concordata in PA
concomitanza con l'intervento di un ulteriore procacciatore , tale Org_6
pag. 13/22 , che avrebbe determinato la riduzione di quella spettante a CP_2
nella misura del 5% per il contratto e del 6% per Pt_2 Org_1
quello , si impongono alcune considerazioni. . Parte_3
Come già illustrato, il contratto ha previsto che nel corso del rapporto potesse essere modificata la misura del compenso in relazione ai singoli contratti, imponendo che tale variazione fosse consensuale ( testualmente,
“ previo accordo di ambe le parti”.), ma non ha indicato alcuna specifica modalità.
Pertanto, la dimostrazione della dedotta modifica contrattuale potrebbe essere fornita anche prescindendo dalla produzione di un successivo documento contrattuale;
va infatti ricordato come la Suprema Corte , al di fuori delle fattispecie in cui la forma scritta è imposta dalla legge, che non ricorrono nello specifico, riconosce che le parti , anche nel caso in cui abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale possano successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili. ( Cass
4539/2019)
Ciò premesso, coglie nel segno parte LA nell'evidenziare che l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale ex art 2723 c.c. non
è stata proposta in modo rituale, dal momento che il rilievo non è stato sollevato nella memoria ex art 186 n.3 c.p.c , che costituiva il primo atto difensivo successivo alla istanza probatoria, ma solamente nelle successive note per l'udienza del 18 maggio 2022; inoltre, ad una attenta lettura, le predette difese erano dirette in modo particolare a contrastare l'ammissione dell'interpello ed a contestare la prova orale in ragione di un dedotto, e non meglio chiarito, vincolo di forma scritta ad substantiam.
pag. 14/22 Va infatti sottolineato che la qualificazione del rapporto in termini di incarico di procacciamento di affari era stato prospettato nello stesso ricorso monitorio senza che poi fosse contestato dalla opponente.
Essendo quindi precluso al giudicante la valutazione d'ufficio ai sensi degli artt.2723 , nonché 2722, c.c., non di meno deve essere formulato un giudizio di inammissibilità dei capitoli di prova orale già articolati dalla difesa di con la memoria ex art 183 n.2 c.p.c e dei quali è Pt_1
reiterata la istanza nell'atto di citazione in appello.
In particolare, i capitoli 1, 2, 3 sono diretti ad illustrare l'attività svolta rispettivamente da e da ma tali circostanze non Controparte_5 Pt_2
appaiono rilevanti, atteso che lo svolgimento dell'incarico da parte dell'appellata non è stato mai messo in discussione, al pari dell'intervento anche dell'altro soggetto;
i capitoli 5 e 6 sono diretti a confermare documenti in atti;
il capitolo 7 implica che il teste formuli delle valutazioni in relazione a fatture del terzo soggetto;
il capitolo 8 è Controparte_5
diretto a confermare elementi emergenti da documenti in atti , in ordine ai quali viene sollecitata anche la formulazione di alcune valutazioni .
La prova dell'accordo nei termini prospettati dalla difesa di è Pt_1
affidata a due capitoli:
4) “Vero che all'incirca nella metà dell'anno 2016, in occasione del perfezionamento dei contratti di cui al capitolo che precede, poi stipulati rispettivamente nel mese di agosto 2016 e nel mese di dicembre 2016, tra il signor il signor di ed il Parte_5 Testimone_1 Pt_1
legale rappresentante della ditta era stato AR
concordato che, stante la collaborazione sia di AR
che di alla conclusione di detti accordi contrattuali, le relative Pt_2
pag. 15/22 provvigioni sarebbero state complessivamente pari al 15 per cento del valore della merce di vendita fornita da – al netto dei costi PA
aggiuntivi, come previsto nel contratto che Le si esibisce quale documento
1 allegato al fascicolo della opponente – e che le stesse sarebbero state versate a nella misura del 6 per cento per quanto concerneva Parte_2
il contratto e del 5 per cento con riferimento al contratto Parte_3
mentre a sarebbero spettate Organizzazione_1 AR
rispettivamente nella misura del 9 per cento per quanto concerneva il contratto e del 10 per cento con riferimento a Parte_3 Org_1
[...]
9) “Vero che l'importo di cui alla fattura di cui al capitolo che precede fu calcolato nel rispetto delle ripartizioni delle provvigioni tra e Parte_2
di cui al capitolo n. 4 che precede, ossia rispettivamente AR
nella misura del 6 e del 5 per cento del valore della merce di vendita dei contratti e . Parte_3 Organizzazione_1
Deve rilevarsi l'assoluta genericità delle indicazioni presenti nel capitolo
4 in ordine alle circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbe tenuto l'incontro nel corso del quale sarebbe stata concordata la modifica peggiorativa delle condizioni contrattuale di Al contempo Parte_2
va sottolineato che il capitolo 9 richiede che sia formulato un giudizio di coincidenza dell'importo della fatture n 37 del 7.7.2026 ai predetti accordi.
A fronte quindi dell' inammissibilità dei capitoli, non può essere accolta la richiesta istruttoria di parte LA. Rimane assorbita quella di parte appellata, in quanto subordinata all'accoglimento delle istanze di controparte.
pag. 16/22 Passando alla disamina degli altri elementi, va rilevato che Pt_1
assume che l'accettazione da parte di delle modifiche si dovrebbe Pt_2
desumere sotto due profili: in primo luogo deduce che la fattura n 31 del 7.7.2017, emessa da era di importo pari a quello indicato Pt_2
alla voce “ rimanente da pagare” dello specchietto riepilogativo di
[...]
(doc2 del fascicolo di primo grado) che era stato inviato all'epoca Pt_1
sia alla controparte sia al suo avvocato;
in secondo luogo afferma che con la mail del 16 novembre 2016 essa aveva comunicato a le Pt_2
nuove condizioni contrattuali , senza che la controparte contestasse alcunchè, dato che aveva emesso la fattura n 82 del 28 novembre 2016 per l'importo di € 2200, adeguandosi a quanto indicato da Pt_1
In relazione al primo profilo, va evidenziato che il doc 2 a cui fa riferimento la difesa dell'LA , contenente il riepilogo, è privo di riferimenti temporali;
di contro analogo “specchietto” era stato dimesso nel fascicolo del monitorio da come allegato ad una mail del 5 Pt_2
aprile 2018 inviata in risposta al sollecito di pagamento della citata fattura 37 del 7.7.2017 . In carenza di elementi diretti a confermare che gli importi ivi indicati fossero stati comunicati a controparte prima della emissione della fattura, non appare confermata la tesi secondo cui Pt_2
si sarebbe adeguata alle indicazioni, al ribasso, comunicate precedentemente da Pt_1
Con riguardo al secondo, si osserva che, in risposta alla richiesta di un acconto da versare in tempi brevi avanzata da con mail datata 17 Pt_2
novembre 2016 (doc 4 di parte opposta), aveva indicato gli Pt_1
importi a tale data maturati in ragione delle nuove deteriori condizioni.
Orbene alla circostanza che abbia emesso la fattura n 82 del Pt_2
pag. 17/22 28.11.2006 per l'importo indicato da controparte non può attribuirsi il valore indiziario univoco di accettazione della modifica, come suggerito dal in quanto avrebbe potuto essere semplicemente stata dettata Pt_1
dalla necessità di incassare quanto meno tale somma . Va infatti sottolineato che la fattura era pacificamente relativa ad un acconto;
manca di contro una manifestazione di assenso ovvero di accettazione delle condizioni poste dalla controparte ed in realtà non vi è in atti neppure una mail di risposta quella menzionata dall'LA.
Va aggiunto che la richiesta di pagamento dei compensi nella percentuale del 10% risulta essere stata avanzata esplicitamente anche in epoca precedente alla emissione della fattura azionata in via monitoria, con la mail del 2 maggio 2018.
Valutati complessivamente gli elementi addotti da non può Pt_1
ritenersi che sia stata acquista la prova adeguata che avesse Pt_2
accettato la modifica in senso peggiorativo della percentuale prevista nel contratto del primo gennaio 2016, e che quindi fosse stato raggiunto un accordo in tal senso.
E' poi di tutta evidenza la irrilevanza delle fatture emesse dal terzo
[...]
, e le condizioni accordate da a questi, trattandosi di CP_2 Pt_1
rapporto di procacciamento distinto rispetto a quello fra le parti in causa che, come illustrato, ha titolo nella scrittura privata del primo gennaio
2016, in forza del quale la provvigione deve essere riconosciuta a Pt_2
in misura del 10%.
[...]
Passando alla analisi del primo motivo dell'appello incidentale, con cui lamenta come il Tribunale abbia determinato in modo non Parte_2
corretto la base di calcolo della provvigione, deve evidenziarsi che la pag. 18/22 difesa si è limitata a riproporre in modo tralatizio le argomentazioni già formulate in primo grado, invocando un riconoscimento di debito che sarebbe contenuto nel doc. 5 del fascicolo monitorio, sul presupposto che ai documenti elettronici non possano essere negati gli effetti probatori riconosciuti a quelli redatti in altra forma.
Osserva tuttavia la Corte che, ad una attenta lettura del citato doc 5 del fascicolo monitorio, non è possibile rinvenire alcuna dichiarazione a cui possa essere attribuita efficacia di riconoscimento di debito nei termini genericamente dedotti da inoltre la mail in questione appare Pt_2
provenire da tale , di cui non è stato dedotto, né tanto meno Persona_1
provato, che avesse poteri di rappresentanza della Per Parte_7
completezza di motivazione, non può , inoltre, condividersi la tesi che in sede monitora fosse stato attribuito a tale documento valore confessorio, atteso che il decreto ingiuntivo è stato emesso in ragione della fattura emessa sulla base del contratto sottoscritto dalle parti.
Per il resto, la difesa di parte appellata non ha articolato argomentazioni difensive dirette a confutare la statuizione del Tribunale secondo cui la percentuale dovesse essere calcolata sulla base del valore della merce, con esclusione di altre voci, come peraltro espressamente previsto in contratto.
Pertanto per tale aspetto la decisione deve ritenersi coperta da giudicato.
Con ulteriore motivo, lamenta che il Tribunale, nella Parte_2
rideterminazione della somma dovuta da ha erroneamente PA
calcolato gli interessi, senza accogliere la domanda ritualmente formulata di pagamento degli interessi commerciali, che al 22 febbraio 2021 erano pari ad € 3305,76.
pag. 19/22 Se non può esser valorizzata la doglianza in punto di mancato riconoscimento degli interessi nella misura liquidata nel decreto ingiuntivo, in quanto tale importo era stato determinato con riguardo ad un credito in linea capitale maggiore rispetto a quello determinato all'esito del giudizio di opposizione;
al contempo deve prendersi atto che nel ricorso monitorio, ha chiesto il riconoscimento degli interessi Parte_2
moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2002.
Quindi va condannata a pagare a la somma di € PA Parte_2
5.728,23 oltre iva di legge ed interessi ex art D.Lvo 231/2002 dal
13.4.2018 al saldo.
In ragione della riforma della sentenza impugnata si impone anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(ex plurimis Cass.27606/2019).
Va in ogni caso confermata la valutazione di soccombenza di PA
[...
atteso che, come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte con la sentenza SU 32061/2022, l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza.
Pertanto ai sensi dell'art 91 c.p.c., va condannata alla rifusione Pt_1
delle spese di entrambi i gradi a favore di che per il primo Parte_2
grado vanno confermate nella misura di € 2905,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
mentre per il presente si liquidano ai sensi del DM 147/22 applicando lo scaglione entro cui è ricompreso l'importo per cui la domanda è stata accolta, in € 1134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva”, € 1000,00 per la fase pag. 20/22 trattazione ed € 1911,00,00 per la “fase decisoria” e quindi complessivamente in € 4966,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'LA principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento n.
537/2022, che conferma nel resto, condanna a pagare a gli interessi ex art D.Lvo PA Parte_2
231/2002 dal 13.4.2018 al saldo sull'importo capitale di € 5.728,23 oltre iva di legge, come determinato in primo grado;
rigetta l'appello principale;
condanna a pagare a le spese del doppio PA Parte_2
grado che per il primo si liquidano in € 2905,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
e per il presente in € 4966,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'LA principale in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 09/04/2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Ugo Cingano
pag. 21/22 pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 142/2022
La Corte D'Appello di Trento,, in persona dei magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott. Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. PA P.IVA_1
BROCCARDO DANIELE LA
e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. IRTI
[...] P.IVA_2
AURELIO appellato
CONCLUSIONI
Per parte LA
Nel merito: contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui agli atti, riformare integralmente i capi nn. 2 e 3 della sentenza pronunciata dal Tribunale di
Trento, nella persona del giudice dott.ssa Giuliana Segna, al n. 537/2022 nell'ambito del procedimento civile recante il n. 2418/2021 di R.G., pronunciata il 22.06.2021 e pubblicata il 14.09.2022, notificata tramite posta elettronica certificata in data 21 settembre 2022, e ciò in quanto profondamente ingiusta ed iniqua, sia in fatto che in diritto, oltre che viziata da carenza e contraddittorietà di motivazione, ed omessa valutazione di mezzi di prova determinanti, e comunque pronunciata in violazione di legge in ragione dei motivi tutti di cui agli atti del giudizio di gravame – e conseguentemente accogliere le conclusioni assunte in prime cure che di seguito si ritrascrivono:
1) Contrariis reiectis, dichiararsi nullo, annullabile e comunque inefficace –
e conseguentemente revocarsi - il decreto ingiuntivo emesso in data 12 luglio 2021 dal Tribunale di Trento al n. 500/2021 R. Ing. nell'ambito del procedimento n. 1650/2021 R.G., e notificato in pari data, in questa sede opposto, e ciò in quanto richiesto ed emesso per un importo non dovuto ed in carenza dei presupposti di legge per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
2) Dichiararsi, in ogni caso e nel merito, che nulla è dovuto da PA
a per i titoli azionati in via monitoria, rigettandosi ogni
[...] Parte_2
avversaria domanda ed istanza, anche a carattere istruttorio;
3)Con integrale vittoria di spese e competenze del procedimento e con condanna della opposta ai sensi del terzo comma dell'art. Parte_2
96 c.p.c..
B) Dichiararsi inammissibile l'appello incidentale proposto da Parte_2
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c. in relazione
[...]
al disposto di cui al n. 2 dell'art. 342 c.p.c. e, comunque ed in ogni caso, rigettarsi lo stesso gravame in quanto infondato, sia in fatto che in diritto.
pag. 2/22 C) In ogni caso, con integrale vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio e, a discrezione dell'Ecc.mo Collegio, con condanna della appellata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c... Parte_2
D) In ogni caso: condannare l'appellata a restituire alla LA le somme da questa corrisposte in adempimento dei disposti della sentenza impugnata, pari a complessivi Euro 13.529,16, di cui Euro 13.097,41 quanto a capitale e spese liquidate in sentenza (doc. 6) ed Euro 431,75 quanto alla imposta di registro versata sulla sentenza gravata (doc. 7).
E) In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in prime cure e non ammesse, che di seguito integralmente si ritrascrivono.
Si chiede di essere abilitati a provare per interrogatorio formale del legale rappresentante della opposta e testimoni le seguenti circostanze:
1) “Vero che, con riferimento ai contratti stipulati tra da un PA
lato, e e dall'altro – che Le si esibiscono Parte_3 Organizzazione_1
quali documenti nn. 4, 5 e 5 bis allegati al fascicolo della opponente – la ditta inglese nell'anno 2016 mise in contatto i AR
rispettivi committenti e 2) “Vero che PA AR
, nelle medesime circostanze di cui al capitolo che precede, aveva
[...]
inviato ai rispettivi committenti le quotazioni relative alle opere che
[...]
avrebbe dovuto eseguire nell'ambito dei predetti contratti, come Pt_1
risulta anche dal contratto che Le si esibisce quale Organizzazione_1
documento 5 e 5 bis” 3) “Vero che, con riferimento alle forniture di cui ai capitoli che precedono, la si è poi occupata del Pt_4 Parte_2
perfezionamento dei relativi rapporti contrattuali nell'interesse di PA
4) “Vero che all'incirca nella metà dell'anno 2016, in occasione del
[...]
pag. 3/22 perfezionamento dei contratti di cui al capitolo che precede, poi stipulati rispettivamente nel mese di agosto 2016 e nel mese di dicembre 2016, tra il signor il signor di ed il Parte_5 Testimone_1 Pt_1
legale rappresentante della ditta era stato AR
concordato che, stante la collaborazione sia di AR
che di alla conclusione di detti accordi contrattuali, le relative Pt_2
provvigioni sarebbero state complessivamente pari al 15 per cento del valore della merce di vendita fornita da – al netto dei costi PA
aggiuntivi, come previsto nel contratto che Le si esibisce quale documento
1 allegato al fascicolo della opponente – e che le stesse sarebbero state versate a nella misura del 6 per cento per quanto concerneva il Parte_2
contratto e del 5 per cento con riferimento al contratto Parte_3
mentre a sarebbero spettate Organizzazione_1 AR
rispettivamente nella misura del 9 per cento per quanto concerneva il contratto e del 10 per cento con riferimento a Parte_3 Org_1
5) “Vero che, con riferimento ai contratti e
[...] Parte_3 Org_1
– che Le si esibiscono quali documenti nn. 4, 5 e 5 bis allegati al Org_1
fascicolo della opponente - il valore della merce di vendita, ossia del prodotto realizzato da con esclusione dei costi accessori PA
presenti in offerta - ovvero dei costi dei nastri, dei falsi telai, della posa in opera, delle trasferte, dei trasporti e di quanto altro estraneo al prodotto fornito - era pari, quanto a ad Euro 41.361,30 e, quanto a Parte_3
ad Euro 70.110,44”. 6) “Vero che, a fronte delle Organizzazione_1
intese di cui ai capitoli che precedono, emise nei AR
confronti di le fatture nn. UK 40 del 28.07.2016 per Euro PA
3.722,52 con riferimento al contratto e UK41 del 26.09.2016 Parte_3
pag. 4/22 per Euro 7.011,04 con riferimento al contratto - che Organizzazione_1
Le si esibiscono quali documenti nn. 6 e 7 allegati al fascicolo della opponente – e che tali fatture furono pagate da come risulta PA
dalle distinte di bonifico allegate ai medesimi documenti”. 7) “Vero che, come risulta dai documenti di cui al capitolo n. 6 che precede, gli importi di cui alle fatture elencate nel medesimo corrispondono rispettivamente al 9 per cento ed al 10 per cento del valore della merce di vendita dei contratti e 8) “Vero che nella fattura di acconto Parte_3 Organizzazione_1
emessa da al n. 31/PA del 07.07.2017 per Euro 3.788,00 Parte_2
oltre Iva – che Le si esibisce quale documento n. 3 allegato al fascicolo della opposta - la somma esposta, imposta esclusa, corrisponde a quella indicata, alla voce “rimanente da pagare” nello specchietto riepilogativo di allegato quale doc. 2 al fascicolo della opponente e quale PA
doc. 5 al fascicolo della opposta
9) “Vero che l'importo di cui alla fattura di cui al capitolo che precede fu calcolato nel rispetto delle ripartizioni delle provvigioni tra e Parte_2
di cui al capitolo n. 4 che precede, ossia rispettivamente AR
nella misura del 6 e del 5 per cento del valore della merce di vendita dei contratti e . Parte_3 Organizzazione_1
Si indicano quali testimoni: , residente in [...]
Castellaro, 10.
Si chiede che, se del caso e se ritenuto opportuno, sia disposta CTU contabile che, alla luce delle condizioni contrattualmente previste e degli accordi provvigionali con i terzi oggetto di prova testimoniale, verifichi la congruità e correttezza del calcolo provvigionale svolto dalla attrice opponente.
pag. 5/22
Per parte appellata:
“Contrariis reiectis 1. rigettare l'appello di in quanto infondato in Pt_1
fatto e diritto per tutti i motivi esposti negli atti difensivi;
In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trento, nella persona del giudice dott.ssa Giuliana Segna,
n. 537/2022, all'esito del procedimento civile recante n. 2418/2021 di R.G., pronunciata il 22.6.2021 e pubblicata il 14.9.2022, nella sola parte relativa alla determinazione delle somme dovute per sorte e interessi, come motivato (euro 11.819,13, oltre iva e interessi di mora commerciali) e, per l'effetto, rigettare comunque l'opposizione con riferimento ai motivi avanzati da perché infondata in fatto e in diritto e condannare Pt_1
quest'ultima al pagamento delle maggiori o minori somme dovute per la causale di cui in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20 settembre 2021, PA
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 500/21 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 14.881,66 oltre ulteriori interessi e spese a favore di Parte_2
L'opponente esponeva che aveva affidato alla opposta l'incarico di procacciamento di affari in Abruzzo, Lazio e in Inghilterra con contratto del primo gennaio 2016, che prevedeva il riconoscimento di provvigioni nella misura del 10 % del valore di vendita della merce;
controparte le aveva procurato due appalti [ (ovvero e ] , Org_1 Org_2 Parte_3
pag. 6/22 per i quali erano stati versati due acconti, rispettivamente di € 2.200,00
(fattura n.82 dd. 28.11.2016) e di € 3.788,00 (fattura n. 31 dd. 7.7.2017).
Contestava la pretesa avversaria, deducendo che la provvigione doveva essere calcolata solamente sul valore della merce (ad esclusione dei costi accessori presenti in offerta: nastri, falsi telai, posa in opera, trasferte, trasporti…) per cui doveva farsi riferimento per il primo contratto all'importo di € 41.361,30 e per il secondo ad € 70.110,44. Faceva inoltre presente che era stato concluso anche un ulteriore accordo con un altro procacciatore, più precisamente , il quale aveva AR
collaborato alla complessiva operazione commerciale;
pertanto, alla luce di tale complessiva situazione, le provvigioni sarebbe stato state versate a rispettivamente nella misura del 6% e del 5 % , mentre a Parte_2
del 9 e 10 %. CP_2
Negava, quindi, l'esistenza del credito che era stato azionato in via monitoria, chiedendo il rigetto della domanda con revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva contestando le deduzioni di parte opponente;
Parte_2
evidenziava che era stato fatto riferimento solamente alle forniture inizialmente pattuite con i committenti, ma non alle successive modifiche ed integrazioni, per cui chiedeva la produzione in giudizio dei relativi contratti. Negava la rilevanza dell'incarico conferito al terzo soggetto,
come pure il valore probatorio alla scheda excel AR
menzionata dalla controparte con riguardo a tale rapporto;
ribadiva che il credito azionato trovata titolo nelle condizioni del contratto sottoscritto dalle parti, che prevedeva una provvigione del 10%.
pag. 7/22 Ciò premesso, ricordava che in relazione ai contratti conclusi, su espressa richiesta del formulata proprio ai fini della determinazione del Pt_2
compenso, aveva quantificato il valore complessivo dei lavori, in Pt_1
euro 178.071,41; per cui vi era stato una palese riconoscimento del debito nei termini liquidati dal Tribunale con il decreto ingiuntivo.
Concludeva che, sulla base del valore indicato dalla la Org_3
provvigione, pattuita nella misura del 10%, ammontava ad € 17.807,14; quindi, detrattato l'acconto di euro 3.246,68, la fattura n. 14, del 13.4.2018, era stata correttamente emessa per l'importo di € 14.419,34.
Rilevava che anche escludendo i costi degli accessori, prendendo quindi come base i valori minimi delle forniture, indicati nell'atto di citazione in
€ 41.361,30 ed € 70.110,44, il credito della opposta doveva essere determinato in € 11.471,00, per cui la controparte doveva corrispondere in ogni caso, al netto dell'acconto versato, l'importo € 8.224,32
Con sentenza n. 537/2022 pubblicata il 14 settembre 2022, il Tribunale di
Trento in parziale accoglimento dell'opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo n 500/21 , condannava a pagare a PA Pt_6
la somma di € 7.178,00, oltre iva sulla somma capitale, ed agli
[...]
interessi ex D.L 231/2002 dal 12 giugno 2021 al saldo;
nonché a rifondere le spese di lite .
Il Giudice di prime cure prendeva atto che era documentato che le parti avevano sottoscritto il contratto datato 1.1.2016 con cui l'opponente aveva conferito all'opposta l'incarico “di procacciare lavori per le regioni italiane identificate come Lazio e Abruzzo e lo stato estero identificato come
Inghilterra”; ed era parimenti previsto un compenso provvigionale del 10 %
(salva variazione concordata congiuntamente) che doveva essere calcolato pag. 8/22 “ in percentuale rispetto al valore della merce di vendita (ad esclusione dei costi accessori presenti in offerta: nastri, falsi telai, posa in opera, trasferte, trasporti, ecc…)”.
Rilevava che non erano stati dimessi documenti da cui risultava che le parti avessero concordato, con riguardo ai due contratti in oggetto, una riduzione dell'importo della provvigione concordata. In accoglimento della eccezione di parte opposta, formulata alla udienza del 12 maggio 2022, dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art 2723 c.c., la prova testimoniale offerta dalla opponente, ritenendo che la natura del contratto e la qualità di operatori professioni delle parti rendevano poco verosimile che fosse stata concordata, solo con un accordo verbale, una riduzione della percentuale, nei termini prospettati dalla opponente.
Respingeva, in quanto generica e meramente esplorativa, la istanza avanzata dalla opposta di esibizione di tutti i contratti ed i documenti, fiscali e non, scambiati dal con e in PA Org_1 Parte_3
relazione ai due cantieri;
sottolineava che la stessa opposta aveva fatto sempre riferimento ai contratti da essa prodotti come doc 4 e 5, mentre non vi erano riscontri che fossero stati effettuati ulteriori ordinativi dalle committenti.
Ritenuto quindi che il compenso dovesse essere calcolato sulla base dei contratti dimessi dalla ingiungente e tenendo conto solo del valore della merce venduta, liquidava in relazione al contratto concluso con
[...]
, del valore complessivo di € 47.052,00 la provvigione nella Pt_3
misura di € 4.705,20 oltre iva;
mentre in relazione al contratto Org_4
, il cui valore doveva essere determinato in € 70.110,44,
[...]
liquidava la provvigione di € 7011,04.
pag. 9/22 Detratto dal credito complessivo di pari ad € 11.716,24, Parte_2
l'acconto di € 5,988,001, del cui versamento era stato dato atto nel ricorso monitorio, condannava al pagamento della residua somma di PA
€ 5728,23 a titolo di capitale, nonché di € 1450,10 a titolo di interessi ex art
1283 c.c. maturati alla data dell'11.6.2021 ; nonché degli interessi ex D
Lvo 231/2002 dal 12.6.2021 al saldo.
Con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2022 proponeva appello
[...]
chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto della Pt_1
domanda proposta in via monitoria da concludeva anche in Parte_2
via istruttoria.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello; in via di Parte_2
appello incidentale, domandava la conferma del decreto ingiuntivo, ovvero in subordine il riconoscimento degli interessi ex Dl 231/2002 come riconosciuti in sede monitoria.
Con provvedimento in data 4 luglio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Rimessa in trattazione, a seguito delle dimissioni del Consigliere ausiliario relatore, con provvedimento in data 26 marzo 2024 la Corte, previa riassegnazione al consigliere Tulumello, la tratteneva nuovamente in decisione senza concessione di ulteriori termini per conclusionali e repliche, in quanto già depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'LA censura la carenza e contraddittorietà delle PA
motivazioni elaborate dal Tribunale sulla base di una carente pag. 10/22 valutazione dei documenti dimessi e della mancata acquisizione delle prove orali richieste in primo grado.
In particolare, lamenta che il Giudice di prime cure non ha ritenuto provato l'accordo trilaterale intercorso fra e Pt_1 Pt_2 [...]
altro procacciatore che aveva collaborato per la complessiva CP_3
operazione commerciale, avente ad oggetto la rideterminazione delle provvigioni secondo i criteri che aveva allegato nelle proprie Pt_1
difese, e quindi nella misura del 5 e 6 per cento a favore di Parte_2
mentre del 9 e 10 per cento a favore di . AR
Sottolinea che era documentato come avesse condiviso i diversi Pt_2
criteri di calcolo adottati dal ed avesse quindi riconosciuto la PA
riduzione della provvigione originariamente pattuita in ragione dell'accordo con dal momento che la fattura n 31 del 7 luglio 2017 CP_2
era stata emessa per la somma di € 3788,00 oltre IVA che quindi corrispondeva a quella presente alla voce “rimanente da pagare” nello specchietto riepilogativo di ( doc 2),inviato alla appellata,che PA
teneva conto delle condizioni di adeguamento delle provvigioni.
Evidenzia, inoltre, che con mail del 17 novembre 2016, in riscontro alla richiesta di acconto avanzata da il proprio legale rappresentante Pt_2
aveva indicato l'importo spettante alla controparte, precisando al contempo la percentuale di pertinenza di ( vale AR
a dire del 9 per cento sul contratto e del 10 per cento sul Parte_3
contratto ); fa presente che aveva quindi emesso la Org_1 Pt_2
fattura n 82 del 28.11.2016 per l'importo comunicato da senza Pt_1
sollevare alcuna obiezione sulla circostanza che il criterio di ripartizione pag. 11/22 delle provvigioni concordato fra ed i due “ agenti” fosse quello PA
indicato nella mail.
Conclude che i predetti riscontri documentali confermano la prospettazione difensiva svolta nei motivi di opposizione.
Al contempo, stigmatizza che il Tribunale ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art 2723 c.c., le prove orali richieste per dimostrare l'accordo trilaterale , affermando che avesse sollevato la relativa Pt_2
eccezione con le note di udienza del 12 maggio 2023; rileva che tale eccezione non era stata ritualmente proposta né con la memoria ex art 186
n 3 c.p.c. né all'udienza citata, dal momento che in tale sede la controparte si era limitata a contestare a vario titolo, e quindi anche ai sensi dell'art 2723 c.c., solamente l'interrogatorio formale del legale rappresentante. Pertanto, conclude che il Tribunale ha erroneamente rilevato d'ufficio tale profilo di inammissibilità.
Al contempo lamenta che il Tribunale ha omesso di esaminare le fatture emessa da ( rispettivamente n UK40 del 28.7.216 per Controparte_4
€ 3722,52 e n UK41 del 26.9.2016 per € 7011,04) i cui importi corrispondono esattamente al 9% del valore del contratto di € Org_5
41.361,30; nonché al 10% del valore del contratto di € Org_1
70.110,44.
Sottolinea che la commissione complessivamente pagata ai due intermediari corrisponde al 15%.
Richiamati infine alcuni riscontri desumibili dagli stessi capitoli di prova articolati da conclude che i predetti elementi avrebbero dovuto Pt_2
più propriamente indurre il Tribunale a formulare il giudizio di verosomiglianza richiesto dall'art. 2723 c.c. per ammettere la prova pag. 12/22 testimoniali sui patti aggiunti o le modifiche delle condizioni contrattuali, di cui reitera la istanza.
Chiede quindi che, alla luce della rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie, la domanda di controparte sia respinta.
Il motivo non può trovare accoglimento
E' documentato che, in data primo gennaio 2016, ha conferito Pt_1
incarico a di “procacciare lavori” per le regioni Lazio, Parte_2
Abruzzo e per l'Inghilterra; le parti hanno pattuito un compenso del 10% sul valore della merce, con esclusione dei costi accessori presenti in offerta: nastri, falsi telaio, posa in opera, trasferte;
hanno inoltre previsto che tale compenso avrebbe potuto essere variato ad ogni singolo contratto, previo accordo di ambe le parti .
Con il ricorso monitorio, ha chiesto il saldo delle Parte_2
provvigioni relative ai due appalti per la fornitura a favore di e Org_1
premesso chel'ammontare complessivo della fornitura era Parte_3
pari a € 178.071,41, per cui il compenso maturato era di € 17.807,32, e dato atto del versamento dei due acconti , rispettivamente di € 2.200,00 in forza di fattura n. 82 del 28.11.2016 (doc.2) ed €3.788,00 oltre iva per la fattura n. 31 del 7.7.2017 (doc 3), ha quantificato il credito in € 11.819,13 oltre IVA , e quindi nell'impoto di € 14.419,34 di cui alla fattura n 14 del 13 aprile 2018, oltre €. 3.305,76 per interessi moratori alla data del
22.2.2021, ed ulteriori interessi di mora ex art. 5 d.lgs. 231/02 dal
23.2.2021 sino al saldo.
Ciò premesso, con riguardo alla eccepita modifica della percentuale della provvigione, che secondo sarebbe stata concordata in PA
concomitanza con l'intervento di un ulteriore procacciatore , tale Org_6
pag. 13/22 , che avrebbe determinato la riduzione di quella spettante a CP_2
nella misura del 5% per il contratto e del 6% per Pt_2 Org_1
quello , si impongono alcune considerazioni. . Parte_3
Come già illustrato, il contratto ha previsto che nel corso del rapporto potesse essere modificata la misura del compenso in relazione ai singoli contratti, imponendo che tale variazione fosse consensuale ( testualmente,
“ previo accordo di ambe le parti”.), ma non ha indicato alcuna specifica modalità.
Pertanto, la dimostrazione della dedotta modifica contrattuale potrebbe essere fornita anche prescindendo dalla produzione di un successivo documento contrattuale;
va infatti ricordato come la Suprema Corte , al di fuori delle fattispecie in cui la forma scritta è imposta dalla legge, che non ricorrono nello specifico, riconosce che le parti , anche nel caso in cui abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale possano successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili. ( Cass
4539/2019)
Ciò premesso, coglie nel segno parte LA nell'evidenziare che l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale ex art 2723 c.c. non
è stata proposta in modo rituale, dal momento che il rilievo non è stato sollevato nella memoria ex art 186 n.3 c.p.c , che costituiva il primo atto difensivo successivo alla istanza probatoria, ma solamente nelle successive note per l'udienza del 18 maggio 2022; inoltre, ad una attenta lettura, le predette difese erano dirette in modo particolare a contrastare l'ammissione dell'interpello ed a contestare la prova orale in ragione di un dedotto, e non meglio chiarito, vincolo di forma scritta ad substantiam.
pag. 14/22 Va infatti sottolineato che la qualificazione del rapporto in termini di incarico di procacciamento di affari era stato prospettato nello stesso ricorso monitorio senza che poi fosse contestato dalla opponente.
Essendo quindi precluso al giudicante la valutazione d'ufficio ai sensi degli artt.2723 , nonché 2722, c.c., non di meno deve essere formulato un giudizio di inammissibilità dei capitoli di prova orale già articolati dalla difesa di con la memoria ex art 183 n.2 c.p.c e dei quali è Pt_1
reiterata la istanza nell'atto di citazione in appello.
In particolare, i capitoli 1, 2, 3 sono diretti ad illustrare l'attività svolta rispettivamente da e da ma tali circostanze non Controparte_5 Pt_2
appaiono rilevanti, atteso che lo svolgimento dell'incarico da parte dell'appellata non è stato mai messo in discussione, al pari dell'intervento anche dell'altro soggetto;
i capitoli 5 e 6 sono diretti a confermare documenti in atti;
il capitolo 7 implica che il teste formuli delle valutazioni in relazione a fatture del terzo soggetto;
il capitolo 8 è Controparte_5
diretto a confermare elementi emergenti da documenti in atti , in ordine ai quali viene sollecitata anche la formulazione di alcune valutazioni .
La prova dell'accordo nei termini prospettati dalla difesa di è Pt_1
affidata a due capitoli:
4) “Vero che all'incirca nella metà dell'anno 2016, in occasione del perfezionamento dei contratti di cui al capitolo che precede, poi stipulati rispettivamente nel mese di agosto 2016 e nel mese di dicembre 2016, tra il signor il signor di ed il Parte_5 Testimone_1 Pt_1
legale rappresentante della ditta era stato AR
concordato che, stante la collaborazione sia di AR
che di alla conclusione di detti accordi contrattuali, le relative Pt_2
pag. 15/22 provvigioni sarebbero state complessivamente pari al 15 per cento del valore della merce di vendita fornita da – al netto dei costi PA
aggiuntivi, come previsto nel contratto che Le si esibisce quale documento
1 allegato al fascicolo della opponente – e che le stesse sarebbero state versate a nella misura del 6 per cento per quanto concerneva Parte_2
il contratto e del 5 per cento con riferimento al contratto Parte_3
mentre a sarebbero spettate Organizzazione_1 AR
rispettivamente nella misura del 9 per cento per quanto concerneva il contratto e del 10 per cento con riferimento a Parte_3 Org_1
[...]
9) “Vero che l'importo di cui alla fattura di cui al capitolo che precede fu calcolato nel rispetto delle ripartizioni delle provvigioni tra e Parte_2
di cui al capitolo n. 4 che precede, ossia rispettivamente AR
nella misura del 6 e del 5 per cento del valore della merce di vendita dei contratti e . Parte_3 Organizzazione_1
Deve rilevarsi l'assoluta genericità delle indicazioni presenti nel capitolo
4 in ordine alle circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbe tenuto l'incontro nel corso del quale sarebbe stata concordata la modifica peggiorativa delle condizioni contrattuale di Al contempo Parte_2
va sottolineato che il capitolo 9 richiede che sia formulato un giudizio di coincidenza dell'importo della fatture n 37 del 7.7.2026 ai predetti accordi.
A fronte quindi dell' inammissibilità dei capitoli, non può essere accolta la richiesta istruttoria di parte LA. Rimane assorbita quella di parte appellata, in quanto subordinata all'accoglimento delle istanze di controparte.
pag. 16/22 Passando alla disamina degli altri elementi, va rilevato che Pt_1
assume che l'accettazione da parte di delle modifiche si dovrebbe Pt_2
desumere sotto due profili: in primo luogo deduce che la fattura n 31 del 7.7.2017, emessa da era di importo pari a quello indicato Pt_2
alla voce “ rimanente da pagare” dello specchietto riepilogativo di
[...]
(doc2 del fascicolo di primo grado) che era stato inviato all'epoca Pt_1
sia alla controparte sia al suo avvocato;
in secondo luogo afferma che con la mail del 16 novembre 2016 essa aveva comunicato a le Pt_2
nuove condizioni contrattuali , senza che la controparte contestasse alcunchè, dato che aveva emesso la fattura n 82 del 28 novembre 2016 per l'importo di € 2200, adeguandosi a quanto indicato da Pt_1
In relazione al primo profilo, va evidenziato che il doc 2 a cui fa riferimento la difesa dell'LA , contenente il riepilogo, è privo di riferimenti temporali;
di contro analogo “specchietto” era stato dimesso nel fascicolo del monitorio da come allegato ad una mail del 5 Pt_2
aprile 2018 inviata in risposta al sollecito di pagamento della citata fattura 37 del 7.7.2017 . In carenza di elementi diretti a confermare che gli importi ivi indicati fossero stati comunicati a controparte prima della emissione della fattura, non appare confermata la tesi secondo cui Pt_2
si sarebbe adeguata alle indicazioni, al ribasso, comunicate precedentemente da Pt_1
Con riguardo al secondo, si osserva che, in risposta alla richiesta di un acconto da versare in tempi brevi avanzata da con mail datata 17 Pt_2
novembre 2016 (doc 4 di parte opposta), aveva indicato gli Pt_1
importi a tale data maturati in ragione delle nuove deteriori condizioni.
Orbene alla circostanza che abbia emesso la fattura n 82 del Pt_2
pag. 17/22 28.11.2006 per l'importo indicato da controparte non può attribuirsi il valore indiziario univoco di accettazione della modifica, come suggerito dal in quanto avrebbe potuto essere semplicemente stata dettata Pt_1
dalla necessità di incassare quanto meno tale somma . Va infatti sottolineato che la fattura era pacificamente relativa ad un acconto;
manca di contro una manifestazione di assenso ovvero di accettazione delle condizioni poste dalla controparte ed in realtà non vi è in atti neppure una mail di risposta quella menzionata dall'LA.
Va aggiunto che la richiesta di pagamento dei compensi nella percentuale del 10% risulta essere stata avanzata esplicitamente anche in epoca precedente alla emissione della fattura azionata in via monitoria, con la mail del 2 maggio 2018.
Valutati complessivamente gli elementi addotti da non può Pt_1
ritenersi che sia stata acquista la prova adeguata che avesse Pt_2
accettato la modifica in senso peggiorativo della percentuale prevista nel contratto del primo gennaio 2016, e che quindi fosse stato raggiunto un accordo in tal senso.
E' poi di tutta evidenza la irrilevanza delle fatture emesse dal terzo
[...]
, e le condizioni accordate da a questi, trattandosi di CP_2 Pt_1
rapporto di procacciamento distinto rispetto a quello fra le parti in causa che, come illustrato, ha titolo nella scrittura privata del primo gennaio
2016, in forza del quale la provvigione deve essere riconosciuta a Pt_2
in misura del 10%.
[...]
Passando alla analisi del primo motivo dell'appello incidentale, con cui lamenta come il Tribunale abbia determinato in modo non Parte_2
corretto la base di calcolo della provvigione, deve evidenziarsi che la pag. 18/22 difesa si è limitata a riproporre in modo tralatizio le argomentazioni già formulate in primo grado, invocando un riconoscimento di debito che sarebbe contenuto nel doc. 5 del fascicolo monitorio, sul presupposto che ai documenti elettronici non possano essere negati gli effetti probatori riconosciuti a quelli redatti in altra forma.
Osserva tuttavia la Corte che, ad una attenta lettura del citato doc 5 del fascicolo monitorio, non è possibile rinvenire alcuna dichiarazione a cui possa essere attribuita efficacia di riconoscimento di debito nei termini genericamente dedotti da inoltre la mail in questione appare Pt_2
provenire da tale , di cui non è stato dedotto, né tanto meno Persona_1
provato, che avesse poteri di rappresentanza della Per Parte_7
completezza di motivazione, non può , inoltre, condividersi la tesi che in sede monitora fosse stato attribuito a tale documento valore confessorio, atteso che il decreto ingiuntivo è stato emesso in ragione della fattura emessa sulla base del contratto sottoscritto dalle parti.
Per il resto, la difesa di parte appellata non ha articolato argomentazioni difensive dirette a confutare la statuizione del Tribunale secondo cui la percentuale dovesse essere calcolata sulla base del valore della merce, con esclusione di altre voci, come peraltro espressamente previsto in contratto.
Pertanto per tale aspetto la decisione deve ritenersi coperta da giudicato.
Con ulteriore motivo, lamenta che il Tribunale, nella Parte_2
rideterminazione della somma dovuta da ha erroneamente PA
calcolato gli interessi, senza accogliere la domanda ritualmente formulata di pagamento degli interessi commerciali, che al 22 febbraio 2021 erano pari ad € 3305,76.
pag. 19/22 Se non può esser valorizzata la doglianza in punto di mancato riconoscimento degli interessi nella misura liquidata nel decreto ingiuntivo, in quanto tale importo era stato determinato con riguardo ad un credito in linea capitale maggiore rispetto a quello determinato all'esito del giudizio di opposizione;
al contempo deve prendersi atto che nel ricorso monitorio, ha chiesto il riconoscimento degli interessi Parte_2
moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2002.
Quindi va condannata a pagare a la somma di € PA Parte_2
5.728,23 oltre iva di legge ed interessi ex art D.Lvo 231/2002 dal
13.4.2018 al saldo.
In ragione della riforma della sentenza impugnata si impone anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(ex plurimis Cass.27606/2019).
Va in ogni caso confermata la valutazione di soccombenza di PA
[...
atteso che, come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte con la sentenza SU 32061/2022, l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza.
Pertanto ai sensi dell'art 91 c.p.c., va condannata alla rifusione Pt_1
delle spese di entrambi i gradi a favore di che per il primo Parte_2
grado vanno confermate nella misura di € 2905,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
mentre per il presente si liquidano ai sensi del DM 147/22 applicando lo scaglione entro cui è ricompreso l'importo per cui la domanda è stata accolta, in € 1134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva”, € 1000,00 per la fase pag. 20/22 trattazione ed € 1911,00,00 per la “fase decisoria” e quindi complessivamente in € 4966,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'LA principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento n.
537/2022, che conferma nel resto, condanna a pagare a gli interessi ex art D.Lvo PA Parte_2
231/2002 dal 13.4.2018 al saldo sull'importo capitale di € 5.728,23 oltre iva di legge, come determinato in primo grado;
rigetta l'appello principale;
condanna a pagare a le spese del doppio PA Parte_2
grado che per il primo si liquidano in € 2905,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
e per il presente in € 4966,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'LA principale in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 09/04/2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Ugo Cingano
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