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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Manuela Velotti Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 254/2021;
PROMOSSA DA
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Simone Morigi (pec: ); Email_1
NEI CONFRONTI DI
c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Controparte_1 P.IVA_2
Ferrini (pec: ; Email_2
1
Con atto di citazione del maggio 2017, conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Bologna, al fine di sentirla condannare, previa declaratoria Controparte_1
di nullità del contratto di Interest Rate Collar inter partes intercorso (o, in subordine, dichiarazione di risoluzione dello stesso per inadempimento imputabile alla convenuta), alla restituzione di quanto versato in sua esecuzione nonché al risarcimento del danno asseritamente subito.
*
Con sentenza n. 10/2021, pubblicata il 5.1.2021, il Tribunale di Bologna, decidendo nel contraddittorio delle parti, rigettava le domande attoree.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello inistendo per l'accoglimento Parte_1
delle proprie originarie domande.
*
Resisteva CP_1
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 6.2.2024, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Per esigenze di chiarezza appare opportuno prendere le mosse dalla parte della motivazione del primo giudice, che segue:
<va disattesa la prospettazione attorea secondo cui il contratto irs per causa>
sarebbe privo della causa tipica dei derivati – la creazione di reciproche alee dato
l'inquadramento dei contratti derivati nelle cd. scommesse legalizzate – perché in esso mancherebbe la specificazione del Mark to market iniziale, del modello matematico di pricing e degli scenari probabilistici, senza i quali – in tesi attorea – verrebbe meno la consapevole e razionale creazione di alee reciproche che è alla base della causa del derivato.
2 La tesi si rifa a orientamento di merito ormai datato e superato (cfr, Corte appello Milano, sez. I, 18/09/2013, n. 3459 “L'alea razionale è elemento causale tipico dei contratti derivati over the counter. Tutti gli elementi dell'alea e gli scenari probabilistici che da essa derivano costituiscono e integrano la causa tipica dei contratti derivati over the counter;
pertanto, in assenza di tali elementi, il contratto deve ritenersi nullo per difetto di causa.”).
Invero, ad oggi, ferma la natura aleatoria dei derivati (che è insita nella struttura derivata dello strumento) si afferma comunemente che la causa dei contratti derivati è lo scambio,
a scadenze prefissate, dei valori del sottostante determinato sulla base del valore convenzionale del sottostante a certa data ed del diverso valore che quello stesso sottostante assume sul mercato alla data di esecuzione;
in pratica, ciò che si scambia è il differenziale di quei valori>.
2) Non occorre approfondire la successiva motivazione, dovendosi da subito rilevare come il primo giudice, esattamente come contestato col gravame, non abbia tenuto conto dell'intervento, sul tema, delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, risalente al maggio
2020 e dunque antecedente di qualche mese rispetto alla pubblicazione dell'impugnata sentenza.
3)Con la sentenza n. 87700/2020 del 12 maggio 2020, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto:
< In tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se
si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi;
tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo>.
4)Nello stesso solco delle Sezioni Unite si collocano, poi, le successive ordinanze della
Corte di Cassazione sul tema, le nn. 24654/22; 32705/22; 417/25 e 4076/2025.
3 5)Una volta richiamato l'attuale arresto giurisprudenziale, si deve evidenziare come si ponga esattamente agli antipodi rispetto alle argomentazioni del primo giudice, che afferma come fosse irrilevante l'indicazione del mark to marked, la cui carenza era contestata con l'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio.
6)Occorre, pertanto, che sia il collegio a verificare se fosse o meno indicato il mark to marked ed in ipotesi di sua effettiva indicazione riscontrare, secondo gli insegnamenti della
S.C., se siano stati specificati anche gli ulteriori elementi dalla stessa ritenuti necessari.
7)Deve partirsi dalla considerazione che nell'atto introduttivo del primo Parte_1
grado, ha dedotto, espressamente tanto la mancata indicazione del mark to market, quanto la mancata indicazione dei criteri con cui calcolarlo, quanto infine, del modello matematico per calcolare gli
8)A fronte di tale specifica doglianza, non ribadiva sostenendo che tutti tali CP_1
elementi erano contenuti nel contratto stipulato fra le parti, osservando piuttosto:
<e pacifico in quanto esplicitato nei documenti contrattuali che la causa concreta del>
contratto derivato oggi contestato, cioè l'interesse comune individuato dalle parti e meritevole di tutela, sottostante all'operazione, fosse la copertura contro il rischio di aumento di tasso del debito rappresentato dal mutuo precedentemente menzionato (o meglio, dalla quota in capo a del citato mutuo). CP_1
Su tale presupposto non si vede che rilevanza possano avere il mark to market o il meccanismo di determinazione dello stesso sulla causa in concreto. Semmai si tratta di aspetti che riguardano gli obblighi informativi che fanno capo all'intermediario>.
9)Dopo aver evidenziato l'irrilevanza dell'indicazione del mark to market, CP_1 specificava come, peraltro, fosse deducibile dall'indicazione dei costi, con un'osservazione invero non comprensibile logicamente, posto che i costi vi incidono sicuramente, ma non lo determinano, dipendendo dal mercato e dagli scenari probabilistici, sui quali il contratto tace.
10)Una volta accertato che nel contratto in esame, manca già in radice l'indicazione del mark to market, deve solo evidenziarsi come non colgano nel segno le critiche mosse da avverso le Sezioni Unite, senza confrontarsi specificatamente col nucleo centrale CP_1
4 della relativa motivazione, pienamente condivisa dal collegio.
11)Appare solo qui opportuno, per esigenze di chiarezza, ripotare il seguente stralcio della motivazione della citata ordinanza della S.C. n. 417/25,:
<e pacifico in quanto esplicitato nei documenti contrattuali che la causa concreta del>
Corte, la nullità che viene qui in discorso non è quella, virtuale (art. 1418, comma 1, c.c.), di cui si sono occupate in passato due ben note pronunce delle Sezioni Unite (Cass. Sez.
U. 19dicembre 2007, nn. 26724 e 26725) per escludere che essa abbia a prospettarsi in caso di inosservanza degli obblighi informativi da parte dell'intermediario; la nullità in esame è, invece, una nullità strutturale (art. 1418, comma 2, c.c.) inerente ad elementi essenziali del contratto (Cass. 10 agosto 2022, n. 24654, in motivazione, § 5).
Per la pronuncia delle Sezioni Unite del 2020 la nullità del contratto mancante delle richiamate indicazioni è una nullità per indeterminabilità dell'oggetto. Le Sezioni Unite non escludono, tuttavia, che quella carenza ridondi anche sul piano della causa del contratto (cfr., segnatamente, oltre al § 9.3, il § 9.7 della sentenza, ove si esprime consenso nei confronti della pronuncia impugnata, la quale aveva precisato che il valore del derivato al momento della stipula costituiva elemento essenziale del contratto e integrativo della sua causa tipica: un'alea razionale e quindi misurabile, da esplicitare necessariamente ed indipendentemente dalla sua finalità di copertura ― hedging ―, o speculativa). E nella giurisprudenza successiva si è rilevato come, indipendentemente dalla finalità di copertura o speculativa del contratto di swap, la preventiva conoscibilità, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, degli elementi e dei criteri utilizzati per la determinazione del Mark to Market rilevi proprio sul piano causale
(Cass. 7 novembre 2022, n. 32705)>.
12)Una volta appurata la nullità del contratto per cui è causa, occorre porre in evidenza come parte attrice, odierna appellante, abbia avanzato una domanda di ripetizione, oltre che una domanda risarcitoria.
13) La prima è inammissibile, posto che gli addebiti de quibus sono stati disposti nel conto corrente ordinario della ancora in essere. Parte_1
14)La seconda è da rigettare, posto che non sono stati provati, né invero allegati, danni.
5 15) La mancata chiusura del conto corrente non osta, tuttavia, all'accertamento, presupposto della domanda di ripetizione, dell'entità degli addebiti operati in forza del contratto nullo, pari sino al 31.1.2018 (data dell'ultimo estratto conto tempestivamente prodotto in primo grado) all'importo di €98.992,83.
16) Non può tenersi conto degli ulteriori estratti conto prodotti inizialmente in appello, perché avrebbero potuto essere prodotti in primo grado;
né degli ultimi estratti conto, relativi agli anni 2021,2022 e 2023 depositati, inammissibilmente, con la comparsa conclusionale.
17)L'esito della controversia, in cui le domande di restituzione e di risarcimento non sono state accolte, impone di compensare per un quinto le spese di lite.
18)Le restanti spese di lite, liquidate tenuto conto della complessità delle questioni, nella misura indicata in dispositivo, vanno poste a carico della soccombente banca.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 254/2021 R.G., in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la nullità del contratto di Interest Rate Swap stipulato tra le parti;
accerta l'illegittimità dei conseguenti addebiti nella misura di € 98.992,83; compensa per un quinto le spese di lite e condanna alla refusione, in favore di delle restanti spese di Controparte_1 Parte_1 lite liquidate per il primo grado in € 12.000 e nel medesimo importo per il secondo grado, oltre spese di contributo unificato e di notifiche, rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 30.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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