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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/05/2024, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO –
n.594/2023RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza
– composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott. Pietro Mastrorilli Consigliere dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 594 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Luciano Ancora, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
Appellante
e
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Daddabbo, giusta CP_1 procura depositata nel fascicolo telematico;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 3394/2022 del 5 dicembre 2022 il Tribunale del lavoro di Bari ha così statuito sulla domanda proposta da , dipendente della “ ” CP_1 Pt_1 Parte_1 con qualifica di “operatore di esercizio, parametro 140: “accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione della maggiorazione per lavoro straordinario diurno, notturno, domenicale e festivo e, per l'effetto, condanna la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1 favore del ricorrente delle differenze retributive per i predetti titoli maturate con decorrenza dal mese di gennaio 2016, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo;
2) condanna la parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione”.
1 Il con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 19.01.2022, aveva adito il Tribunale del CP_1 lavoro di Bari chiedendo che fosse accertato il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi (calcolati sulla media dell'anno precedente o dell'altro periodo ritenuto di giustizia) maturati a titolo di: indennità di presenza, indennità monoagente, maggiorazione lavoro notturno, ulteriore indennità di presenza, indennità di disponibilità, straordinario, diaria e trasferta, indennità interruzione turno, maggiorazione sup. limite condotta, previa ove necessario disapplicazione di eventuali norme o contratti collettivi in contrasto con la citata Direttiva Europea 4.11.03 n. 88 così come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea Parte con le sentenze citate del 2011 e del 2014 con la conseguente condanna di al pagamento della somma di euro 2.931,20, quali differenze retributive maturate a far data dal 2016, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Parte 2. Avverso detta sentenza con ricorso depositato il 2 giugno 2023 ha interposto appello affidando il gravame a cinque motivi di doglianza. ha resistito depositando memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 2 aprile 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce alla sentenza.
3. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi.
3.a. Con il primo motivo l'appellante denuncia la violazione dell'art. 7 della Direttiva CE n.
88/2003, nonché l'erronea presupposizione, da parte del Tribunale di Bari, degli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. Parte addebita al Tribunale di non aver colto che l'intero impianto della giurisprudenza sovranazionale poggia sul fatto che la retribuzione percepita durante le ferie dev'essere tale da non indurre il lavoratore a non esercitare il suo diritto alle ferie;
rileva che nella specie la retribuzione percepita durante le ferie è congrua poiché rispettosa del principio secondo cui durante tale periodo il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione c.d. normale che, tuttavia, non coincide con quella ricevuta durante il periodo di lavoro;
osserva che solo laddove la sproporzione fosse stata tale da creare uno squilibrio economico significativo tra le retribuzioni dei due periodi considerati il primo
Giudice avrebbe dovuto applicare i principi di derivazione comunitaria, ma evidenzia che nella specie non ricorre tale presupposto giacché – come affermato in ricorso – la differenza è di poche migliaia di euro nell'arco di circa quattro/cinque anni.
3.b. Nel secondo motivo si denuncia l'erroneità della decisione gravata per non aver valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva.
Nella doglianza si evidenzia innanzitutto che la retribuzione degli autoferrotranvieri è disciplinata dalla contrattazione collettiva e che rispetto a tale contrattazione l'unico sindacato ammissibile è quello di conformità delle relative previsioni rispetto ai parametri fissati dall'art. 36
Cost.; si deduce che le disposizioni contrattuali che individuano la retribuzione spettante durante le ferie dagli artt. 5 e 6 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976 e successive modifiche, in base alle quali rilevano, ai fini del diritto all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale, gli emolumenti corrisposti con il carattere della continuità e della fissità, con esclusione quindi dei premi e delle indennità corrisposte in modo saltuario o variabile, come peraltro ribadito dall'art. 1 dell'Accordo
2 Nazionale del 12 marzo 1980; si ribadisce che l'azienda aveva sempre corrisposto ai lavoratori la retribuzione feriale attenendosi rigorosamente alle disposizioni dei contratti collettivi di categoria, per cui non le poteva essere addebitato alcun inadempimento. Parte
3.c. Tramite la terza censura chiede la riforma della sentenza impugnata laddove ha affermato che le indennità indicate in ricorso (ad eccezione del lavoro notturno, domenicale e festivo nonché straordinario) (cioè: indennità di presenza;
indennità di disponibilità; indennità di agente unico;
indennità monoagente;
ulteriore indennità di presenza;
interruzione turno;
indennità di maggiorazione supero limite condotta;
trasferta e diaria) sono indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al lavoratore, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e si tratta di emolumenti percepiti con continuità e in modo non occasionale.
L'appellante sottolinea che molte indennità rivenienti dalla contrattazione aziendale rappresentano, in sostanza, una ricollocazione e distribuzione di risorse destinate al fondo di produttività. Segnatamente: a) le indennità di agente unico e monoagente sono state istituite a seguito della soppressione del profilo professionale di bigliettaio ed attribuzione al personale di scorta dei treni ovvero al conducente degli autobus di linea delle mansioni di emissione di titoli di viaggio, sicché tali indennità sono corrisposte solo per ogni giornata di effettiva presenza;
b) l'indennità di disponibilità, istituita con accordo aziendale del 23 ottobre 2000, è assimilabile allo straordinario (ed ha quindi natura occasionale), perché è attribuita al personale di macchina che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno ed è corrisposta esclusivamente in caso di effettivo utilizzo degli agenti;
c) l'indennità di interruzione di turno, invece, ha carattere risarcitorio, perché non compensa alcuna specifica attività ma ha il solo fine di risarcire il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo;
d) l'indennità di trasferta e diaria – ossia l'indennità che spetta al personale che, in caso di sopravvenute esigenze, deve recarsi fuori dalla residenza assegnata – ha natura di rimborso spese e non può ritenersi intrinsecamente legata al disagio della mansione, come dimostrato anche dalla relativa disciplina fiscale;
e) l'indennità di presenza e l'ulteriore indennità di presenza non vanno inserite nella retribuzione feriale perché sono erogate in virtù della presenza in servizio e, quindi, prescindono dal profilo professionale e dalle mansioni svolte.
3.d. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata laddove afferma il diritto del lavoratore all'inclusione nella retribuzione feriale delle voci retributive c.d. variabili, da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute. Parte deduce che tale statuizione è in palese contrasto con il principio di ordine generale in tema di obbligazioni contrattuali, sancito dall'art. 1346 c.c., secondo cui l'oggetto della prestazione deve essere determinato o determinabile, rammentando che l'ammontare della retribuzione feriale dev'essere determinato ex ante, altrimenti alcun inadempimento può essergli imputato.
3.e. Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell'art.2948 c.c..
L'appellante deduce che la sentenza merita di essere riformata, laddove ha ritenuto non prescritto il periodo gennaio 2016-aprile 2017 nel quinquennio antecedente la notifica effettuata nell'aprile 2022, mentre avrebbe dovuto riconoscere che la fattispecie soggiaceva alle regole della prescrizione dei crediti di lavoro per cui la stessa decorreva in costanza di rapporto. Sostiene che il primo giudice ha erroneamente ritenuto decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro solamente alla
3 cessazione del rapporto di lavoro, rilevando che per effetto delle modifiche apportate all'art. 18 dello
Statuto dei lavoratori dalla legge n. 92 del 2012 il regime di stabilità dei rapporti di lavoro sia stato modificato in modo talmente incisivo da privare il lavoratore dalla stabilità del rapporto come Parte precedentemente garantita. Lamenta al riguardo di essere un ente a totale capitale pubblico il cui socio (il nomina i componenti del Consiglio di Organizzazione_1
Amministrazione, approva i bilanci e sorveglia sull'attività per cui “l'introduzione della Legge
Fornero non ha inciso in alcun modo sulla stabilità del rapporto”.
3.f.Infine reitera la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia europea dal momento che la complessità della questione, qualora non si dovesse accedere alla ricostruzione giuridica innanzi prospettata imporrebbe certamente l'intervento della Corte di Giustizia ai fini del chiarimento dell'ambito di applicabilità della normativa comunitaria.
3.1. I motivi devono ritenersi infondati per le ragioni di seguito esposte.
Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n.
88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CG 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06,
e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Per_2
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
3.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
4 Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del
2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
«… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente
a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.
Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del
15.9.2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto 60). Persona_3 Persona_1
5 Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, (punti 29, 30, 31). In Org_2 tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti in ragione delle ore di volo e/o Org_3 del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza cit.), così come la Org_2 previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.).
[…] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CG 15 settembre 2011,
Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
3.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità di presenza ovvero l'indennità di agente unico e monoagente) – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni
6 caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
3.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
3.5. Applicando i riferiti principi al caso di specie, il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la
“normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante).
Neppure giova - al fine di accreditarne la natura di rimborso spese - il richiamo effettuato da parte appellante all'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs 314/1997 ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”.Tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione.
3.6. Quanto all'indennità di presenza, essa è disciplinata dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre
1988 ed è riconosciuta – sotto la voce “miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti. È del tutto evidente che anche questa indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito.
Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore.
3.7. Per quel che concerne la “ulteriore indennità di presenza”, come si ricava dalla disamina delle buste-paga del lavoratore, essa è stata corrisposta dall'azienda in maniera continuativa. Si tratta
7 di indennità prevista dall'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 e che, nella sostanza, fa parte della retribuzione normale, non essendo in discussione che il lavoratore abbia, durante il periodo in esame, sempre prestato la loro ordinaria attività secondo tali modalità di turno.
3.8. L'indennità di disponibilità, regolata dall'accordo aziendale del 23 ottobre 2000 è erogata al personale di macchina che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”.
È vero, dunque, che si tratta di compenso che dipende dal verificarsi (solo eventuale) di talune condizioni. È anche vero, però, che dalle buste-paga emerge in modo evidente che tale emolumento
è stato corrisposto in maniera continuativa. Ciò, del resto, è stato accertato anche dal primo Giudice con apposita statuizione che qui, sintomaticamente, non risulta oggetto di alcuna espressa censura.
L'indennità di disponibilità, quindi, risulta strettamente connessa ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione svolta dal lavoratore. Essa, inoltre, ha concorso a determinare la retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene non sia stata considerata nel calcolo della retribuzione erogata durante i periodi feriali.
3.9. In merito all'indennità di interruzione turno, prevista dall'accordo aziendale del 1° agosto
1997, è la stessa appellante a dare atto, in sede di appello, che tale indennità viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del “nastro lavorativo”, per cui risulta strettamente correlata, anche in questo caso, alla particolare tipologia della mansione lavorativa secondo turni avvicendati, in concreto espletata.
3.10. L'indennità di “monoagente” o “agente unico”, istituita a seguito della soppressione del profilo professionale di bigliettaio ed alla attribuzione al personale di scorta dei treni ovvero al conducente degli autobus di linea, delle mansioni di emissione titoli di viaggio. Sebbene prevista dall'accordo aziendale dell'11 dicembre 1984 “per ogni giornata di effettiva presenza in servizio”, rappresenta all'evidenza un emolumento strettamente correlato al disagio connesso alla duplice attività lavorativa cumulata dai conducenti e dunque a siffatto status professionale.
3.11. Discorso analogo va effettuato con riferimento all'indennità per supero limite condotta o guida 40% e 80%, pure previste dal suddetto accordo aziendale dell'1.8.1997, dovute rispettivamente nella ipotesi di personale “che si troverà ad operare in turni strutturalmente al di sopra” della prestazione di 3,30 ore ovvero di 4,30 ore di “condotta o di guida”.
Ed infatti, se è vero che trattasi, in qualche modo di compensi che dipendono dal verificarsi
(solo eventuale) di talune condizioni (v. sopra), è anche vero che dalle buste paga e dai conteggi analitici allegati al ricorso introduttivo – mai specificamente contestati dall'azienda – emerge in modo evidente che (anche) i suddetti emolumenti - tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”
(laddove il primo giudice ha del tutto correttamente fatto riferimento alla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, statuizione che qui non è stata in alcun modo censurata) – risultano corrisposti in modo pressochè stabile e continuativo;
del resto, tanto è stato pure accertato dal primo giudice (“….dall'analisi dei
8 prospetti paga prodotti per il periodo di causa, complessivamente gennaio 2016 - dicembre 2021, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dai lavoratori con netta continuità e in modo non occasionale, sicché deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo. Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa. Ne consegue che le indennità sopra indicate siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa…”) con apposita statuizione che qui, sintomaticamente, non risulta oggetto di alcuna espressa censura.
Per cui detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame
(l'indennità di disponibilità è espressamente riservata al personale di macchina;
; l'indennità per supero limite è parimenti riservata, ai sensi del medesimo accordo, alla qual personale “operante in turni strutturalmente al di sopra della prestazione di 3 ore e 30 ovvero di 4 ore e 30 di condotta o di guida”, ecc.); dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” – o se vogliamo -
“ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali
3.12. Per quanto concerne l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle citate indennità (presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie), è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi (cfr. CG 15 settembre
2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile, lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate dal lavoratore, pari ad alcune centinaia di euro lordi l'anno, nell'ambito del periodo di riferimento oggetto di domanda (dal 2016); il tutto a fronte di una retribuzione media mensile lorda di circa 2.000,00 euro, quale si evince delle buste paga in atti, durante il periodo per cui è causa.
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
9 Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In altre parole, risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n.
302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della CG (Settima Sezione) del
13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_5 punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto 44 e la Email_1 giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali
(v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
3.12 Anche il motivo afferente la violazione dell'art. 1346 c.c. è infondato.
Le spettanze del lavoratore - a parte la novità della censura, non sviluppata in prime cure - in base alle suddette sentenze della Corte di Giustizia, sono determinabili in base ai compensi percepiti dal lavoratore durante un periodo di tempo rappresentativo, quale può essere ad esempio, quello dell'anno precedente.
3.13. Va infine disatteso anche il motivo di appello a mezzo del quale si lamenta la violazione dell'art. 2948 c.c. in relazione all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come novellato dalla legge n.
92 del 2012 in materia di prescrizione dei crediti retributivi, avendo il primo giudice, a dire
10 dell'appellante, erroneamente ritenuto decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro solamente alla cessazione del rapporto di lavoro, rilevando che per effetto delle modifiche apportate all'art. 18 dello
Statuto dei lavoratori dalla legge n. 92 del 2012 il regime di stabilità dei rapporti di lavoro sia stato modificato in modo talmente incisivo da privare il lavoratore dalla stabilità del rapporto come Parte precedentemente garantita. Lamenta di essere un ente a totale capitale pubblico il cui socio (il nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, approva Organizzazione_1
i bilanci e sorveglia sull'attività per cui “l'introduzione della Legge Fornero non ha inciso in alcun modo sulla stabilità del rapporto”. L'obiezione non è condivisibile.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte da tempo hanno affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le tante Cass. S.U. n.
29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U. n. 7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016; Cass. n.
35421/2022).
L'orientamento espresso, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stat. Ad.
Plen. n. 10/2011), è stato fatto proprio dal legislatore che già con l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del
2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla legge n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali» (deroghe qui pacificamente mancanti).
Il sistema delle fonti così delineato è stato ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1).
In termini da ultimo Cass. n. 25590/2023: «il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società
a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008…, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 cod. civ.» ovvero ancora, aggiunge la Corte, della disciplina di cui alla Legge Fornero in tema di licenziamenti individuali. Ad analoghe conclusioni giunge Cass.
11 n. 17631/2023 la quale evidenzia altresì in motivazione che per escludere l'applicazione della disciplina dettata dal codice civile a siffatti rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici, neppure si può fare leva, nel singolo contesto, “sul carattere strumentale dell'ente che viene in rilievo, sulle finalità pubbliche che lo stesso persegue, sui controlli ai quali il medesimo è assoggettato. L'ente pubblico economico si caratterizza perché ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o prevalente un'attività di impresa secondo il criterio dell'economicità della gestione, ossia del tendenziale equilibrio fra costi e ricavi, e l'assoggettamento alle regole del diritto privato si giustifica perché
l'attività medesima, non dissimile da quella svolta dal privato, richiede procedure snelle, non compatibili con i vincoli posti dalle regole dell'agire amministrativo….”.
Va da sé che nulla osta applicazione dei principi affermati da ultimo da Cass. n. 2431/2024 (e correttamente condivisi dal primo giudice): come recentemente affermato - proprio in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro - per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022).
E' dunque pacifico che per gli emolumenti maturati dal periodo dal gennaio 2016 richiesti in ricorso non era maturata alcuna prescrizione.
4. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere respinto e la sentenza impugnata va, quindi, confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
5. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di Parte
con distrazione in favore del difensore antistatario.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (cfr. Cass. sez. un.
n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 2 giugno 2023 dalle nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n.3394/2022 resa in data 5 dicembre 2022 dal Tribunale di Bari CP_1
Sezione Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
12 condanna la al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso, in Bari in data 2 aprile 2024.
Il Presidente estensore
dott.ssa Vittoria Orlando
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