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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 06/11/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1256/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, BA PR, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice BA PR ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1256/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nata in [...] in data [...]; Parte_1
, nata in [...] in data [...]; Controparte_1
, nata in [...] in data [...]; Controparte_2
pagina 1 di 11 , nato in [...] in data [...]; Controparte_3
, nato in [...] in data [...]; Controparte_4
, nata in [...] in data [...]; Controparte_5
, nato in [...] in data [...]; Controparte_6
, nato in [...] in data [...]; Controparte_7
, nato in [...] in data [...], Controparte_8
, nata in [...] in data [...]; Controparte_9
, nata in [...] in data [...]; Persona_1
, nata in Argentina in data [...], in [...] e nella qualità di Parte_2 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
, nato in [...] in data [...] (il quale era minore al momento Persona_2 della presentazione del ricorso);
, nata in [...] in data [...]; Persona_3
, nato in [...] in data [...], in proprio e nella qualità Parte_3 di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore:
, nato in [...] in data [...] (il quale era minore al momento Persona_4 della presentazione del ricorso);
, nata in [...] in data [...]; Controparte_10
, nato in [...] in data [...]; Controparte_11
, nata in [...] in data [...]; Controparte_12
nato in [...] in data [...]; Parte_4 con il patrocinio dell'avv. Eduardo Dromi del foro di Roma, p.e.c.:
, presso il cui indirizzo di posta elettronica Email_1 certificata, elettivamente, domiciliano
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_13 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 11 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 24.07.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_13 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_13 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza argentina, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'avo cittadina italiana Persona_5 nata in [...], nel Comune di Agnone (IS), il 13.03.1854; costui, dopo essersi trasferito in Argentina, in data 9.11.1884 contraeva matrimonio con e dalla CP_14 loro unione, il 26.08.1885 nasceva dal matrimonio di Persona_6 quest'ultima con in data 28.08.1907 nascevano Parte_4 [...]
, il 16.06.1908, ed l'1.01.1917; in data Per_7 Parte_1 Persona_7
23.10.1935 sposava e dalla loro unione nascevano Persona_8 Per_9
, il 4.02.1939, e , il 28.12.1940; dal matrimonio di
[...] Persona_10 Per_9
con in data 28.06.1963 nascevano i
[...] Persona_11 ricorrenti il 19.04.1964, Controparte_4 Controparte_5
, il 25.04.1966, il 30.09.1967,
[...] Controparte_6 Per_1
, il 18.04.1974, e il 6.09.1977; dal matrimonio
[...] Parte_2 di con in data 6.11.1998 Controparte_6 Controparte_15 nascevano i ricorrenti il 30.08.1999, Persona_12 [...]
, l'11.12.2000, e , il 10.05.2005; Controparte_9 CP_7 CP_7 dal matrimonio di con in data Parte_2 Persona_13
5.12.2003 nascevano i ricorrenti il 21.11.2006, e Persona_2 Persona_3
, in data 8.04.2009; in data 12.05.1967 contraeva matrimonio
[...] Per_9 Per_10 con e dalla loro unione nasceva il ricorrente Controparte_16 [...]
il 23.11.1968; quest'ultimo coniugatosi con Parte_3 Persona_14 in data 11.03.1994 generava i ricorrenti , il 16.09.1998, Controparte_10 [...]
, il 18.03.2002, e , il 13.05.2007; in CP_11 Persona_4 Parte_1 data 19.05.1948 sposava e dalla loro Persona_15 Controparte_17 unione nascevano i ricorrenti il 9.03.1949, Parte_4 Parte_1
, il 24.01.1955, ed , il 26.10.1958; infine dal matrimonio di
[...] Controparte_1 quest'ultima con in data 5.09.1985 nascevano i ricorrenti Persona_16
pagina 3 di 11 l'8.03.1986, , il 19.06.1987, e CP_2 CP_2 Controparte_3 [...]
, il 24.04.1990; CP_12
- il predetto non si era mai naturalizzato cittadino Persona_5 argentino, né aveva mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola pertanto iure sanguinis, ai sensi della Legge n. 91/1992, a tutti i suoi discendenti;
- il riconoscimento della cittadinanza italiana, in quanto diritto già esistente in capo ai ricorrenti fin dalla nascita e non esercitabile in via amministrativa per la perdurante impossibilità di ottenere un appuntamento presso il Consolato generale d'Italia a
Buenos Aires, doveva essere accertato in sede giurisdizionale, conformemente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale e dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di trasmissione della cittadinanza per discendenza.
I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e Controparte_13 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_13 quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. La domanda in oggetto deve essere accolta poiché fondata, come sarà più diffusamente precisato nel prosieguo. Pur risultando i ricorrenti già titolari di altra cittadinanza, il ricorso è stato introdotto anteriormente al 27.03.2025, data spartiacque individuata dal legislatore quale limite temporale per l'operatività delle nuove restrizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Trova, pertanto, applicazione la clausola di salvaguardia dettata dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2025, n. 74, che ha inserito l'art. 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale disposizione stabilisce che è
“considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni (…) b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”. pagina 4 di 11 Nel caso di specie, essendo il ricorso stato tempestivamente proposto entro il termine di salvaguardia, deve trovare applicazione la normativa previgente - ossia l'assetto delineato dalla legge n. 91/1992 anteriormente alle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 36/2025 - con conseguente riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale ava da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente cittadino italiano Persona_5 nato il [...] nel Comune di Agnone (IS).
Costui, dopo essersi trasferito in Argentina, aveva contratto matrimonio con CP_14
e dalla loro unione, il 26.08.1885, era nata dando
[...] Persona_6 inizio alla linea di discendenza in esame.
4. Con riguardo alla conservazione da parte dell'avo della sua Persona_5 cittadinanza italiana va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso. Dunque, l'unica modalità con la quale - anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 - si può rinunciare alla propria cittadinanza d'origine è quella di compiere un atto consapevole e volontario che deponga espressamente in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”). Non può invece essere dedotta tale volontà a partire da fatti negativi quali, ad esempio, la mancata rinuncia da parte del soggetto all'acquisto della cittadinanza del Paese di residenza ovvero l'omessa dichiarazione negativa alla naturalizzazione da rendersi dinanzi al Comune o al Console della Nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 25317 e n. 2318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58-A del 1889).
In applicazione di quanto detto al caso di specie deve constatarsi che l'ascendente poiché non ha mai presentato istanza per la naturalizzazione Persona_5 argentina, né risulta aver realizzato alcun atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - assunto questo comprovato dal certificato negativo di iscrizione pagina 5 di 11 presso l'Ufficio nazionale degli elettori argentino - ha legittimamente conservato la cittadinanza italiana per tutto l'arco della sua vita.
5. Conservata la sua cittadinanza italiana, l'ha potuta quindi Persona_5 legittimamente trasmettere alla sua linea di discendenza, la quale - come risulta dalle allegazioni versate in atti - è stata puntualmente ricostruita e documentata dagli odierni ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a Persona_5 Persona_6
- da ad ed Persona_6 Persona_7 Parte_1
- da a e;
Persona_7 Persona_9 Persona_10
- da a , , Persona_9 Controparte_4 Controparte_5
e Controparte_6 Persona_1 Parte_2
[...]
- da a Controparte_6 Persona_12 [...]
e Controparte_9 Controparte_7
- da a e;
Parte_2 Persona_2 Persona_3
- da a;
Persona_10 Parte_3
- da a , e Parte_3 Controparte_10 Controparte_11 [...]
; Persona_4
- da ad ed Parte_1 Parte_4 Parte_1 [...]
; CP_1
- da a e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
. CP_12
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo pagina 6 di 11 dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.” (v. Sez.
U., Sentenza n. 4466 del 25/02/2009) pagina 7 di 11 Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, pure ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni ostative (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da Cass. civ., Sezioni Unite, n. 23317/2022) né rispetto alla trasmissione della cittadinanza italiana dall'avo alla figlia (nata nel Persona_5 Persona_6
1885) la quale, seppur datata anteriormente all'1.01.1948, è avvenuta per parte di padre, né tantomeno le trasmissioni della cittadinanza italiana da alle Persona_6 figlie (nata nel 1917) ed (nata nel 1908), nonché da Parte_1 Persona_7 quest'ultima a (nata nel 1939) e (nata nel 1940), trovando Persona_9 Persona_10 applicazione, in merito a tali passaggi anteriori all'1.01.1948, le dichiarazioni di incostituzionalità sopra richiamate, ovvero la n. 87/1975 e la n. 30/1983, in connubio con l'interpretazione datane dalle S.U. con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009.
In particolare, non può intendersi intervenuta la perdita della cittadinanza italiana in capo a ed per il solo fatto di essersi sposate con Persona_6 Persona_7 cittadini stranieri, rispettivamente (nel 1907) e Parte_4 Persona_8
(nel 1935), in epoca antecedente all'entrata in vigore della Carta costituzionale e ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge n. 555/1912.
Il menzionato articolo, si ricorda, comportava la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Ebbene, un automatismo di tal tipo, alla luce dei principi espressi dalla Consulta e dalla Cassazione, deve intendersi in ogni modo non operante, visto che le predette - da quel che risulta in atti - non ha posto in essere atti volontari ed espressi che deponessero a favore di una perdita della propria cittadinanza italiana.
Del pari, non è ostativa alla trasmissione della cittadinanza da Persona_6
alle figlie ed , e da quest'ultima a
[...] Parte_1 Persona_7 Persona_9
e la circostanza che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, Persona_10 essa potesse essere comunicata iure sanguinis solo per via paterna.
Come anticipato, sul punto trova applicazione la pronuncia di incostituzionalità della norma operata dalla Corte costituzionale nel 1983, nonché l'interpretazione che è stata data di tale pagina 8 di 11 sentenza dalla Corte di cassazione nel 2009, che ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione;
quindi, anche in relazione a fattispecie - come quella in discorso - antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione, ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
In merito alle ulteriori trasmissioni, non si profilano invece questioni giuridiche di rilievo, constatato che alcune sono avvenute per parte di padre e le restanti avvenute per via materna si sono perfezionate posteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, con conseguente piena applicazione delle pronunce di incostituzionalità nn. 87/1975 e 30/1983, i cui effetti retroagiscono naturalmente a decorrere dall'1.01.1948.
Pertanto, accertato che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata adeguatamente documentata, deve dichiararsi che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani.
6. Quanto alla proposizione della domanda, effettuata dai ricorrenti direttamente in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Difatti, nel caso in esame si registrava il matrimonio di una cittadina italiana con un cittadino straniero in data anteriore al
1°.01.1948, ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, il che avrebbe potuto comportare il rigetto della richiesta di riconoscimento qualora espletata in sede amministrativa.
Questo perché, in sede amministrativa, secondo quanto stabilito dall'art. 209 della legge n.
151/1975, la donna che ha perso la cittadinanza per essersi sposata con un cittadino straniero o per l'avvenuta naturalizzazione straniera del marito - quindi ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1912, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n.
87/1975 - può riacquisirla solo dopo aver reso, di fronte alla competente autorità, una dichiarazione nella quale, per l'appunto, palesa questa sua volontà di riavere la cittadinanza italiana.
Tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi in cui si sia verificato questo tipo di perdita di cittadinanza non è poi stata resa dalla diretta interessata una dichiarazione di senso contrario e la PA, in assenza di tale dichiarazione, non può effettuare un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, non potendo dare autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni unite con sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del
2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono pagina 9 di 11 da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta. Il riconoscimento deve quindi essere effettuato nella presente sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dalla donna ai sensi dell'art. 219 della legge n.
151/1975. Invero, le Sezioni Unite, con sentenza n. 4466/2009, hanno osservato che: “Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto "La titolarità della cittadinanza va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della
L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
In buona sostanza, quindi, i ricorrenti hanno legittimamente adito questo Tribunale, non essendo propedeutica, per il caso di specie, la previa proposizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa, prima che in quella giurisdizionale.
7. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, Controparte_13 del competente Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutata la natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento Controparte_13 una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1256/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_13
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_13 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 6.11.2025
Il Giudice
BA PR
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, BA PR, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice BA PR ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1256/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nata in [...] in data [...]; Parte_1
, nata in [...] in data [...]; Controparte_1
, nata in [...] in data [...]; Controparte_2
pagina 1 di 11 , nato in [...] in data [...]; Controparte_3
, nato in [...] in data [...]; Controparte_4
, nata in [...] in data [...]; Controparte_5
, nato in [...] in data [...]; Controparte_6
, nato in [...] in data [...]; Controparte_7
, nato in [...] in data [...], Controparte_8
, nata in [...] in data [...]; Controparte_9
, nata in [...] in data [...]; Persona_1
, nata in Argentina in data [...], in [...] e nella qualità di Parte_2 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
, nato in [...] in data [...] (il quale era minore al momento Persona_2 della presentazione del ricorso);
, nata in [...] in data [...]; Persona_3
, nato in [...] in data [...], in proprio e nella qualità Parte_3 di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore:
, nato in [...] in data [...] (il quale era minore al momento Persona_4 della presentazione del ricorso);
, nata in [...] in data [...]; Controparte_10
, nato in [...] in data [...]; Controparte_11
, nata in [...] in data [...]; Controparte_12
nato in [...] in data [...]; Parte_4 con il patrocinio dell'avv. Eduardo Dromi del foro di Roma, p.e.c.:
, presso il cui indirizzo di posta elettronica Email_1 certificata, elettivamente, domiciliano
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_13 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 11 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 24.07.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_13 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_13 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza argentina, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'avo cittadina italiana Persona_5 nata in [...], nel Comune di Agnone (IS), il 13.03.1854; costui, dopo essersi trasferito in Argentina, in data 9.11.1884 contraeva matrimonio con e dalla CP_14 loro unione, il 26.08.1885 nasceva dal matrimonio di Persona_6 quest'ultima con in data 28.08.1907 nascevano Parte_4 [...]
, il 16.06.1908, ed l'1.01.1917; in data Per_7 Parte_1 Persona_7
23.10.1935 sposava e dalla loro unione nascevano Persona_8 Per_9
, il 4.02.1939, e , il 28.12.1940; dal matrimonio di
[...] Persona_10 Per_9
con in data 28.06.1963 nascevano i
[...] Persona_11 ricorrenti il 19.04.1964, Controparte_4 Controparte_5
, il 25.04.1966, il 30.09.1967,
[...] Controparte_6 Per_1
, il 18.04.1974, e il 6.09.1977; dal matrimonio
[...] Parte_2 di con in data 6.11.1998 Controparte_6 Controparte_15 nascevano i ricorrenti il 30.08.1999, Persona_12 [...]
, l'11.12.2000, e , il 10.05.2005; Controparte_9 CP_7 CP_7 dal matrimonio di con in data Parte_2 Persona_13
5.12.2003 nascevano i ricorrenti il 21.11.2006, e Persona_2 Persona_3
, in data 8.04.2009; in data 12.05.1967 contraeva matrimonio
[...] Per_9 Per_10 con e dalla loro unione nasceva il ricorrente Controparte_16 [...]
il 23.11.1968; quest'ultimo coniugatosi con Parte_3 Persona_14 in data 11.03.1994 generava i ricorrenti , il 16.09.1998, Controparte_10 [...]
, il 18.03.2002, e , il 13.05.2007; in CP_11 Persona_4 Parte_1 data 19.05.1948 sposava e dalla loro Persona_15 Controparte_17 unione nascevano i ricorrenti il 9.03.1949, Parte_4 Parte_1
, il 24.01.1955, ed , il 26.10.1958; infine dal matrimonio di
[...] Controparte_1 quest'ultima con in data 5.09.1985 nascevano i ricorrenti Persona_16
pagina 3 di 11 l'8.03.1986, , il 19.06.1987, e CP_2 CP_2 Controparte_3 [...]
, il 24.04.1990; CP_12
- il predetto non si era mai naturalizzato cittadino Persona_5 argentino, né aveva mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola pertanto iure sanguinis, ai sensi della Legge n. 91/1992, a tutti i suoi discendenti;
- il riconoscimento della cittadinanza italiana, in quanto diritto già esistente in capo ai ricorrenti fin dalla nascita e non esercitabile in via amministrativa per la perdurante impossibilità di ottenere un appuntamento presso il Consolato generale d'Italia a
Buenos Aires, doveva essere accertato in sede giurisdizionale, conformemente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale e dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di trasmissione della cittadinanza per discendenza.
I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e Controparte_13 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_13 quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. La domanda in oggetto deve essere accolta poiché fondata, come sarà più diffusamente precisato nel prosieguo. Pur risultando i ricorrenti già titolari di altra cittadinanza, il ricorso è stato introdotto anteriormente al 27.03.2025, data spartiacque individuata dal legislatore quale limite temporale per l'operatività delle nuove restrizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Trova, pertanto, applicazione la clausola di salvaguardia dettata dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2025, n. 74, che ha inserito l'art. 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale disposizione stabilisce che è
“considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni (…) b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”. pagina 4 di 11 Nel caso di specie, essendo il ricorso stato tempestivamente proposto entro il termine di salvaguardia, deve trovare applicazione la normativa previgente - ossia l'assetto delineato dalla legge n. 91/1992 anteriormente alle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 36/2025 - con conseguente riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale ava da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente cittadino italiano Persona_5 nato il [...] nel Comune di Agnone (IS).
Costui, dopo essersi trasferito in Argentina, aveva contratto matrimonio con CP_14
e dalla loro unione, il 26.08.1885, era nata dando
[...] Persona_6 inizio alla linea di discendenza in esame.
4. Con riguardo alla conservazione da parte dell'avo della sua Persona_5 cittadinanza italiana va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso. Dunque, l'unica modalità con la quale - anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 - si può rinunciare alla propria cittadinanza d'origine è quella di compiere un atto consapevole e volontario che deponga espressamente in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”). Non può invece essere dedotta tale volontà a partire da fatti negativi quali, ad esempio, la mancata rinuncia da parte del soggetto all'acquisto della cittadinanza del Paese di residenza ovvero l'omessa dichiarazione negativa alla naturalizzazione da rendersi dinanzi al Comune o al Console della Nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 25317 e n. 2318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58-A del 1889).
In applicazione di quanto detto al caso di specie deve constatarsi che l'ascendente poiché non ha mai presentato istanza per la naturalizzazione Persona_5 argentina, né risulta aver realizzato alcun atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - assunto questo comprovato dal certificato negativo di iscrizione pagina 5 di 11 presso l'Ufficio nazionale degli elettori argentino - ha legittimamente conservato la cittadinanza italiana per tutto l'arco della sua vita.
5. Conservata la sua cittadinanza italiana, l'ha potuta quindi Persona_5 legittimamente trasmettere alla sua linea di discendenza, la quale - come risulta dalle allegazioni versate in atti - è stata puntualmente ricostruita e documentata dagli odierni ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a Persona_5 Persona_6
- da ad ed Persona_6 Persona_7 Parte_1
- da a e;
Persona_7 Persona_9 Persona_10
- da a , , Persona_9 Controparte_4 Controparte_5
e Controparte_6 Persona_1 Parte_2
[...]
- da a Controparte_6 Persona_12 [...]
e Controparte_9 Controparte_7
- da a e;
Parte_2 Persona_2 Persona_3
- da a;
Persona_10 Parte_3
- da a , e Parte_3 Controparte_10 Controparte_11 [...]
; Persona_4
- da ad ed Parte_1 Parte_4 Parte_1 [...]
; CP_1
- da a e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
. CP_12
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo pagina 6 di 11 dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.” (v. Sez.
U., Sentenza n. 4466 del 25/02/2009) pagina 7 di 11 Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, pure ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni ostative (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da Cass. civ., Sezioni Unite, n. 23317/2022) né rispetto alla trasmissione della cittadinanza italiana dall'avo alla figlia (nata nel Persona_5 Persona_6
1885) la quale, seppur datata anteriormente all'1.01.1948, è avvenuta per parte di padre, né tantomeno le trasmissioni della cittadinanza italiana da alle Persona_6 figlie (nata nel 1917) ed (nata nel 1908), nonché da Parte_1 Persona_7 quest'ultima a (nata nel 1939) e (nata nel 1940), trovando Persona_9 Persona_10 applicazione, in merito a tali passaggi anteriori all'1.01.1948, le dichiarazioni di incostituzionalità sopra richiamate, ovvero la n. 87/1975 e la n. 30/1983, in connubio con l'interpretazione datane dalle S.U. con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009.
In particolare, non può intendersi intervenuta la perdita della cittadinanza italiana in capo a ed per il solo fatto di essersi sposate con Persona_6 Persona_7 cittadini stranieri, rispettivamente (nel 1907) e Parte_4 Persona_8
(nel 1935), in epoca antecedente all'entrata in vigore della Carta costituzionale e ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge n. 555/1912.
Il menzionato articolo, si ricorda, comportava la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Ebbene, un automatismo di tal tipo, alla luce dei principi espressi dalla Consulta e dalla Cassazione, deve intendersi in ogni modo non operante, visto che le predette - da quel che risulta in atti - non ha posto in essere atti volontari ed espressi che deponessero a favore di una perdita della propria cittadinanza italiana.
Del pari, non è ostativa alla trasmissione della cittadinanza da Persona_6
alle figlie ed , e da quest'ultima a
[...] Parte_1 Persona_7 Persona_9
e la circostanza che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, Persona_10 essa potesse essere comunicata iure sanguinis solo per via paterna.
Come anticipato, sul punto trova applicazione la pronuncia di incostituzionalità della norma operata dalla Corte costituzionale nel 1983, nonché l'interpretazione che è stata data di tale pagina 8 di 11 sentenza dalla Corte di cassazione nel 2009, che ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione;
quindi, anche in relazione a fattispecie - come quella in discorso - antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione, ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
In merito alle ulteriori trasmissioni, non si profilano invece questioni giuridiche di rilievo, constatato che alcune sono avvenute per parte di padre e le restanti avvenute per via materna si sono perfezionate posteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, con conseguente piena applicazione delle pronunce di incostituzionalità nn. 87/1975 e 30/1983, i cui effetti retroagiscono naturalmente a decorrere dall'1.01.1948.
Pertanto, accertato che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata adeguatamente documentata, deve dichiararsi che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani.
6. Quanto alla proposizione della domanda, effettuata dai ricorrenti direttamente in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Difatti, nel caso in esame si registrava il matrimonio di una cittadina italiana con un cittadino straniero in data anteriore al
1°.01.1948, ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, il che avrebbe potuto comportare il rigetto della richiesta di riconoscimento qualora espletata in sede amministrativa.
Questo perché, in sede amministrativa, secondo quanto stabilito dall'art. 209 della legge n.
151/1975, la donna che ha perso la cittadinanza per essersi sposata con un cittadino straniero o per l'avvenuta naturalizzazione straniera del marito - quindi ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1912, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n.
87/1975 - può riacquisirla solo dopo aver reso, di fronte alla competente autorità, una dichiarazione nella quale, per l'appunto, palesa questa sua volontà di riavere la cittadinanza italiana.
Tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi in cui si sia verificato questo tipo di perdita di cittadinanza non è poi stata resa dalla diretta interessata una dichiarazione di senso contrario e la PA, in assenza di tale dichiarazione, non può effettuare un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, non potendo dare autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni unite con sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del
2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono pagina 9 di 11 da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta. Il riconoscimento deve quindi essere effettuato nella presente sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dalla donna ai sensi dell'art. 219 della legge n.
151/1975. Invero, le Sezioni Unite, con sentenza n. 4466/2009, hanno osservato che: “Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto "La titolarità della cittadinanza va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della
L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
In buona sostanza, quindi, i ricorrenti hanno legittimamente adito questo Tribunale, non essendo propedeutica, per il caso di specie, la previa proposizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa, prima che in quella giurisdizionale.
7. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, Controparte_13 del competente Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutata la natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento Controparte_13 una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1256/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_13
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_13 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 6.11.2025
Il Giudice
BA PR
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