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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (termine ultimo per il deposito delle note 7.3.2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1556/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Pasquale Biondi, con lo stesso domiciliato telematicamente all' indirizzo pec indicato: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(p.iva indicata: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente del C.d.A. , rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Pasquale Allocca e presso il quale è elettivamente domiciliato in PO al c.so
Garibaldi, 387 (indirizzo pec indicato: ; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.06.2021 la parte in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo di: “
1. Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011,
l'indennità compensativa a.r. 2011, il ticket buono pasto, l'indennità di turno di cui
1 all'Accordo Nazionale del 1981 per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di € 1.907,77, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed in applicazione dell'art.
36 Cost.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”.
A sostegno del ricorso, la ricorrente, dipendente della società convenuta dal 1.01.2013, premetteva di essere stata inquadrato, dall'1.08.2014 al 30.11.2019, nel profilo professionale Operatore di stazione, con parametro retributivo 143 del CCNL
Autoferrotranvieri e, dall'1.12.2019 a tutt'oggi, nel profilo professionale operatore di gestione, con parametro retributivo 158 e di prestare attualmente la propria opera con residenza di servizio in San Martino Valle Caudina.
Lamentava di aver percepito, durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, un'indennità non equiparata alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio, in quanto non comprendente gli emolumenti intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni svolte e/o collegati al proprio status personale e professionale e, più precisamente, l'indennità perequativa di cui all'Accordo
Regionale del 16.12.2011, l'indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, il ticket mensa e l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981.
Soggiungeva di aver richiesto all'azienda l'adeguamento dell'indennità corrisposta ed il pagamento delle differenze retributive maturate proponendo reclamo gerarchico ex art. 10 R.D. 148/1931, rimasto privo di riscontro.
Rivendicava, quindi, il pagamento, nei limiti della prescrizione, della somma complessiva di euro 1.907,77 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di indennità di ferie, richiamando la giurisprudenza europea ed interna sulla retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali ed, in particolare, sulla spettanza di tutti gli emolumenti riconosciuti durante i normali
2 periodi di lavoro svolto, intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni e/o collegati allo status personale e professionale del lavoratore.
In punto di diritto, deduceva l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della C.G.U.E. e della Corte di Cassazione;
nonché gli artt. 36, comma 3, Cost. e 2109, comma 2, c.c.; l'art. 10 D. Lgs. 66/2003; l'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
l'art. 6, n. 1 TUE e le norme degli accordi sindacali di II livello e del CCNL di categoria.
In particolare, deduceva la nullità e/o illegittimità e/o inopponibilità per contrarietà a norme imperative, anche eurounitarie, dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 e Cont dell'Accordo Aziendale dell' del 25.7.2012 nella parte in cui escludono dal trattamento retributivo del periodo di ferie “l'indennità perequativa a.r. 2011” e
“l'indennità compensativa a.r. 2011” e richiamava le norme sui “ticket buoni pasto” contenute negli accordi sindacali sottoscritti in data 8.8.1997, 28.10.2004 e 25.7.2012.
Da ultimo, rappresentava che nel concetto di “retribuzione normale” vanno inclusi anche il premio di risultato di cui al verbale sindacale del 12.07.2019 e l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21.05.1981 e quantificava la propria pretesa, precisando di aver sempre percepito l'indennità perequativa (erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione), l'indennità compensativa di cui all'Accordo
Regionale del 16.12.2011 (erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione), il ticket mensa e l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
30.5.2022 si costituiva l' eccependo, in via preliminare, Controparte_1 la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati, quantomeno fino al 2017, e, nel merito, instando per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, per l'accoglimento dello stesso con riduzione della somma pretesa, espungendo i 4 giorni di permesso indicati nei conteggi.
In particolare, la parte resistente contestava la spettanza dell'indennità perequativa e dei ticket mensa osservando che, anche in base al CCNL di categoria ed agli Accordi regionali ed aziendali, si tratta, rispettivamente, di un'indennità prevista, nell'ambito della retribuzione variabile, per compensare particolari prestazioni e disagi specifici ovvero particolari situazioni meritevoli di tutela e di un beneficio conseguente alle concrete modalità di organizzazione dell'orario di lavoro, entrambi legati al requisito oggettivo della effettiva presenza fisica del dipendente sul luogo di lavoro.
3 Evidenziava, inoltre, che la retribuzione del periodo feriale “paragonabile” a quella ordinariamente percepita dal lavoratore di cui alla giurisprudenza europea implica la ricerca del nesso intrinseco tra voce retributiva e caratteristiche necessarie della mansione e l'esclusione delle voci occasionali o accessorie, richiamando la giurisprudenza anche di merito sul punto formatasi.
Di poi, acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate a cura di tutte le parti costituite, la causa veniva decisa come da sentenza.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti appresso segnati.
Nel presente giudizio, la parte ricorrente lamenta la mancata inclusione, nella retribuzione corrisposta per ferie da agosto 2014 ad aprile 2021, degli emolumenti ordinariamente percepiti a titolo di indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, di indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, di ticket mensa e di indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981.
Va rilevato, anzitutto, che identica questione sottoposta all'attenzione del Giudicante è stata recentemente risolta da altri Giudici di questo Tribunale (sentenze nn. 1437/21 e
2047/21 del 8.2.2024 GdL dott. Ciro Luce e sentenza n. 561/24 del 28.05.2024 GdL dott. Domenico Vernillo) a definizione di procedimenti aventi ad oggetto casi analoghi al presente (parti diverse ma analoga questione concernente domande di pagamento provenienti da altri lavoratori per il medesimo titolo), le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sia pure con le dovute precisazioni, riguardando la questione sottoposta allo scrivente magistrato la domanda relativa anche all'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8053/2012, Cass.
n. 3367/2011. V. anche Cass. civ. Sez. lav. 6 settembre 2016 n. 17640, che ha altresì precisato che “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”).
4
4. In via preliminare nel merito, va disattesa l'eccezione di prescrizione parziale del credito sollevata dalla parte resistente, per adesione a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene, quanto meno a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 92/2012, che l'incertezza delle tutele applicabili alla risoluzione illegittima del rapporto lavorativo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale, ponga il lavoratore in quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla giurisprudenza della Consulta e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro [cfr. Cass. Sez. L. 26246/2022: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948,
n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”; cfr. Cass. 31508/2022: “Il testo attualmente vigente dell'art. 18, l. n. 300/1970, a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela
(reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale”].
Da ciò consegue che, nel caso di specie, le pretese economiche vantate dalla ricorrente riguardanti il periodo 2014-2021 non risultano prescritte, in quanto riguardano il periodo successivo all'entrata in vigore della legge Fornero e il rapporto di lavoro era ancora in corso al momento della proposizione del ricorso (cfr. Corte di Appello di
PO sentenza n. 2346/2023).
5. Venendo all'esame nel merito della res controversa, pacifici i fatti di causa ed il tenore della contrattazione collettiva nazionale, regionale ed aziendale applicabile alla controversia, ricade in controversia la natura delle due indennità (perequativa e conmpensativa), del ticket mensa e dell'indennità di turno percepiti dalla lavoratrice istante e, dunque, la loro riconducibilità a base di calcolo della retribuzione feriale.
5 Occorre prendere le mosse dalla nozione stessa di retribuzione feriale, come delineata dalla Suprema Corte di Cassazione in recepimento degli indirizzi espressi dalla giurisprudenza europea.
A seguito di numerose pronunce in materia (tra cui Cassazione civile, sez. lav., n.
18160/2023, n. 19663/2023 e n. 35146/2023), con cui è stato rimeditato il precedente orientamento (Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2016, n. 14120), è intervenuta una più recente pronuncia, in cui i giudici di legittimità hanno efficacemente sintetizzato la disciplina applicabile alla fattispecie (Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2024, n.
14089: “
5. Questa Corte (come anche rilevato dal P.G. nella requisitoria scritta) ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, Schultz-
Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea,
Cass. n. 20216/2022).
6. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C-385/17,
).
7. In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi Parte_2 incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-
514/20, DS c. ).
8. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta Per_1 nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019). … 10. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa
6 Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). 11. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). … 16. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. 17. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. … 19. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che
l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 20. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme
7 alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, il ricorso va accolto, in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. 21. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti,
e rinviata al giudice indicato in dispositivo, per il riesame delle originarie domande alla luce dei principi sopra espressi, e altresì per provvedere sulle spese del presente giudizio”).
Reputa il Tribunale che debba condividersi, in particolare, l'affermazione secondo cui anche quei segmenti retributivi variabili che si connettono all'effettivo espletamento delle mansioni vanno considerati nel calcolo della retribuzione feriale, in quanto la loro perdita durante le ferie è idonea a dissuadere il lavoratore dalla fruizione del riposo feriale, che, quale diritto inviolabile ex art. 36 Cost., verrebbe ad essere compromesso se il prestatore perdesse la relativa quota di compenso e di reddito mensile.
In applicazione di tale criterio, deve ritenersi che le indennità perequativa e compensativa sopra descritte ed indicate debbano essere considerate nel conteggio della retribuzione feriale spettante a , benché si tratti di voci della Parte_1 retribuzione variabile connesse alla presenza effettiva in servizio.
Come si vede, la fattispecie concreta in esame risulta analoga a quella oggetto della pronuncia sopra riportata (che aveva ad oggetto l'indennità di utilizzazione giornaliera professionale e l'indennità di assenza dalla residenza di un macchinista di Trenitalia): anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio s'invoca la riconduzione nella retribuzione feriale di due indennità, perequativa e compensativa, riconosciute ai lavoratori in sede collettiva in sostituzione di ogni trattamento aziendale preesistente in ottica di armonizzazione delle retribuzioni e finalizzate a remunerare i disagi derivanti dall'espletamento delle mansioni.
Dunque, non rileva che, nel periodo di riposo feriale, il lavoratore non sia esposto a siffatti disagi, in quanto, per consolidato principio europeo, tali indennità devono essere ricomprese nella retribuzione feriale per il solo fatto che la loro perdita scoraggia il lavoratore stesso dalla fruizione delle ferie.
Alla suestesa conclusione si giunge proprio avallando la prospettazione della società convenuta, secondo cui l'indennità perequativa e l'indennità compensativa sono legate all'effettiva presenza in servizio del lavoratore e compensano particolari prestazioni e
8 disagi specifici, ovvero situazioni particolari legate allo svolgimento delle mansioni: nella memoria di costituzione in giudizio, non solo non ha contestato la CP_4 natura retributiva di tali poste, peraltro espressamente sancita dalle parti sociali
(pacifica la loro corresponsione in via continuativa al ricorrente), ma ne ha confermato la funzione di retribuzione variabile diretta a compensare specifici disagi derivanti dal concreto espletamento delle mansioni lavorative, il che, in applicazione del riportato criterio giurisprudenziale, deve imporre di ritenere che la loro perdita, durante le ferie, disincentivi il lavoratore dal fruire del riposo feriale.
Di conseguenza, in relazione a dette indennità, la domanda si rivela fondata.
6. Analoghe considerazioni devono farsi anche per l'indennità di turno.
La stessa è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
L'esclusione contenuta nell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, (“Tale importo non sarà considerato utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratto aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità. Tale importo, pertanto, non farà parte della retribuzione normale di cui all'art. 1 del contratto nazionale di lavoro 12 marzo 1980 e troverà definitiva collocazione nell'ambito del rinnovo del contratto nazionale vigente”) non appare sufficiente ad escludere tale indennità – alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite.
Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno – dunque – alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti.
Tale indennità non ha alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, va a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni ed è, quindi, assimilabili a quelle "integrazioni collegate [...] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
9 Ne consegue che l'indennità di turno non può essere esclusa dal calcolo della retribuzione erogata nel periodo di ferie.
7. Quanto al ticket mensa giornaliero, la relativa domanda va, invece, rigettata.
Invero, tale emolumento, quale benefit accessorio concesso al lavoratore che concretamente trascorra a lavoro, in un dato giorno, l'orario dei pasti svolgendo un turno di più di sei ore, non può essere considerato un elemento ordinario della retribuzione, bensì una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale.
Più precisamente, presupponendo un collegamento non tanto con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro, quanto piuttosto con l'orario effettivamente osservato, il ticket mensa non rientra nel trattamento retributivo in senso stretto e non può essere incluso nella base di calcolo della retribuzione feriale.
Tale opzione ermeneutica trova conforto anche nella giurisprudenza della Corte di
Appello di PO (sentenza n. 585/2025 del 1.3.2025), cui in questa sede di fa rinvio ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c., la quale ha così statuito: “In linea generale deve condividersi il consolidato orientamento della Suprema Corte che definisce i buoni pasto non come elemento della retribuzione "normale", ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e li esclude dal novero degli elementi del trattamento retributivo in senso stretto (cfr Cass. ordinanza n. 16135 del 28/07/2020; Cass. Cass. n. 23303/19; Cass. Cont Sez. Lav. n. 5547/2021, conf Cass. sez. Lav. n. 15629/2021). A tal proposito l' ha sostenuto che i ticket mensa, a differenza dell'indennità di mensa regolarmente conteggiata nella base di calcolo della retribuzione feriale (vedi accordi del 16.12.2012
e del 19.02.2013), sono estranei al concetto di retribuzione 'normale', presupponendo un collegamento non con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente osservato. In altri termini si tratta di un benefit accessorio
(in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi alla indennità mensa in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa. Ciò posto, ritiene la Corte che né il tenore letterale dell'accordo sindacale del 28/10/2004 e neppure
l'interpretazione delle clausole in esso contenute consentano di ravvisare un mutamento della natura del ticket mensa da rimborso forfettario di spesa ad elemento di natura retributiva collegato sinallagmaticamente alla prestazione lavorativa. La clausola n.1 dell'accordo si limita a prevedere l'abolizione della voce
10 stipendiale “premio di produttività” e l'elevazione del ticket buono pasto ad euro 5,00 ma, in assenza di una previsione espressa, nulla autorizza a ritenere che la voce stipendiale abolita sia confluita nel rimborso spese mutando la natura di quest'ultimo. In buona sostanza la mera prossimità lessicale delle due previsioni contrattuali, in assenza di altri elementi, non conforta la tesi di parte appellata secondo cui il ticket mensa avrebbe sostituito il compenso di produttività assumendone la natura retributiva. Ciò esclude, a monte, la possibilità di computo dei ticket mensa nella retribuzione spettante per il periodo feriale. Al riguardo, è opportuno evidenziare che sulla questione non si è ancora espressa la Suprema Corte, considerato che nella sentenza n. 25840/2024 la Cassazione non esamina la questione su cui, a monte, neppure si era espressa la sentenza di questa Corte di
Appello impugnata, non essendo stato proposto uno specifico motivo di gravame che la investisse. In buona sostanza la pronuncia di primo grado- che aveva accertato il diritto al computo del ticket mensa nella retribuzione per ferie- è stata confermata prima dal giudice di appello e poi da quello di Cassazione per l'assenza di specifici motivi di gravame che investissero la specifica questione”. Contr 8. Va a questo punto esaminata l'eccezione sollevata da quanto ai giorni annuali di ferie conteggiati dalla ricorrente, che, evidenzia la resistente, avrebbe incluso anche i quattro giorni di permessi riconosciuti dal contratto in luogo delle cd. festività soppresse.
Ebbene, condividendo le motivazioni di cui alla sentenza già sopra menzionata n.
585/2025 della Corte d'Appello partenopea, considerato che l'articolo 29 comma 2
CCNL 28/11/2015, previo riconoscimento di Controparte_5 ulteriori 4 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse di cui al comma 1, dispone che nel caso di mancata fruizione degli stessi “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie”, vale a dire la “retribuzione normale” (stante l'implicito richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5 CCNL 23/07/1976 e s.m.i.), ne consegue che il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per tali 4 giorni di permesso.
9. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle rivendicazioni mosse dalla lavoratrice per il premio di risultato, pure indicato nella narrativa del ricorso, ma non più riportato né
11 in punto di quantificazione della pretesa, né, soprattutto, nelle conclusioni del ricorso, sicché deve ritenersi, ai fini di cui all'art. 112 c.p.c., che tale voce retributiva non formi oggetto del petitum giudiziale.
10. Tanto precisato, in ordine alla quantificazione delle somme dovute può farsi ricorso ai conteggi specificati da parte ricorrente che risultano essere stati puntualmente sviluppati moltiplicando le voci richieste per il numero di giornate di ferie godute e permessi nel periodo oggetto di causa, come risultanti dalle buste paga in atti. Da essi vanno detratti gli importi corrispondenti alla voce ticket mensa che, come argomentato, non rientrano nel concetto di retribuzione normale.
11. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, la domanda va parzialmente accolta dichiarandosi il diritto di di percepire, per ciascun giorno di ferie e permessi, una Parte_1 retribuzione comprensiva delle indennità perequativa e indennità compensativa e dell'indennità di turno, con condanna dell' al pagamento, in favore della CP_4 Pt_1 dell'importo di euro 1.446,77 (così ridotta la somma originariamente richiesta escludendo il computo del ticket mensa sulla base dei conteggi prodotti dalla parte ricorrente), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
12. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II,
24724/2019), nonché la natura e l'oggetto del giudizio, la natura e dalla qualità delle parti e le rispettive condotte processuali ed extraprocessuali, le oscillazioni giurisprudenziali e l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina della fattispecie concreta, ed altresì la natura seriale della controversia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo a seguito di C. Cost. 77/2018, che impongono la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
12 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di di percepire, Parte_1 per ciascun giorno di ferie e permessi, una retribuzione comprensiva delle sole indennità perequativa, indennità compensativa e indennità di turno, e per l'effetto condanna al pagamento, in favore dello stesso, dell'importo di euro 1.446,77 CP_4
(euromillequattrocentosettantasei/77), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
2) Rigetta nel resto il ricorso:
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino in data 08.03.2025
Il giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (termine ultimo per il deposito delle note 7.3.2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1556/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Pasquale Biondi, con lo stesso domiciliato telematicamente all' indirizzo pec indicato: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(p.iva indicata: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente del C.d.A. , rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Pasquale Allocca e presso il quale è elettivamente domiciliato in PO al c.so
Garibaldi, 387 (indirizzo pec indicato: ; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.06.2021 la parte in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo di: “
1. Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011,
l'indennità compensativa a.r. 2011, il ticket buono pasto, l'indennità di turno di cui
1 all'Accordo Nazionale del 1981 per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di € 1.907,77, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed in applicazione dell'art.
36 Cost.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”.
A sostegno del ricorso, la ricorrente, dipendente della società convenuta dal 1.01.2013, premetteva di essere stata inquadrato, dall'1.08.2014 al 30.11.2019, nel profilo professionale Operatore di stazione, con parametro retributivo 143 del CCNL
Autoferrotranvieri e, dall'1.12.2019 a tutt'oggi, nel profilo professionale operatore di gestione, con parametro retributivo 158 e di prestare attualmente la propria opera con residenza di servizio in San Martino Valle Caudina.
Lamentava di aver percepito, durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, un'indennità non equiparata alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio, in quanto non comprendente gli emolumenti intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni svolte e/o collegati al proprio status personale e professionale e, più precisamente, l'indennità perequativa di cui all'Accordo
Regionale del 16.12.2011, l'indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, il ticket mensa e l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981.
Soggiungeva di aver richiesto all'azienda l'adeguamento dell'indennità corrisposta ed il pagamento delle differenze retributive maturate proponendo reclamo gerarchico ex art. 10 R.D. 148/1931, rimasto privo di riscontro.
Rivendicava, quindi, il pagamento, nei limiti della prescrizione, della somma complessiva di euro 1.907,77 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di indennità di ferie, richiamando la giurisprudenza europea ed interna sulla retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali ed, in particolare, sulla spettanza di tutti gli emolumenti riconosciuti durante i normali
2 periodi di lavoro svolto, intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni e/o collegati allo status personale e professionale del lavoratore.
In punto di diritto, deduceva l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della C.G.U.E. e della Corte di Cassazione;
nonché gli artt. 36, comma 3, Cost. e 2109, comma 2, c.c.; l'art. 10 D. Lgs. 66/2003; l'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
l'art. 6, n. 1 TUE e le norme degli accordi sindacali di II livello e del CCNL di categoria.
In particolare, deduceva la nullità e/o illegittimità e/o inopponibilità per contrarietà a norme imperative, anche eurounitarie, dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 e Cont dell'Accordo Aziendale dell' del 25.7.2012 nella parte in cui escludono dal trattamento retributivo del periodo di ferie “l'indennità perequativa a.r. 2011” e
“l'indennità compensativa a.r. 2011” e richiamava le norme sui “ticket buoni pasto” contenute negli accordi sindacali sottoscritti in data 8.8.1997, 28.10.2004 e 25.7.2012.
Da ultimo, rappresentava che nel concetto di “retribuzione normale” vanno inclusi anche il premio di risultato di cui al verbale sindacale del 12.07.2019 e l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21.05.1981 e quantificava la propria pretesa, precisando di aver sempre percepito l'indennità perequativa (erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione), l'indennità compensativa di cui all'Accordo
Regionale del 16.12.2011 (erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione), il ticket mensa e l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
30.5.2022 si costituiva l' eccependo, in via preliminare, Controparte_1 la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati, quantomeno fino al 2017, e, nel merito, instando per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, per l'accoglimento dello stesso con riduzione della somma pretesa, espungendo i 4 giorni di permesso indicati nei conteggi.
In particolare, la parte resistente contestava la spettanza dell'indennità perequativa e dei ticket mensa osservando che, anche in base al CCNL di categoria ed agli Accordi regionali ed aziendali, si tratta, rispettivamente, di un'indennità prevista, nell'ambito della retribuzione variabile, per compensare particolari prestazioni e disagi specifici ovvero particolari situazioni meritevoli di tutela e di un beneficio conseguente alle concrete modalità di organizzazione dell'orario di lavoro, entrambi legati al requisito oggettivo della effettiva presenza fisica del dipendente sul luogo di lavoro.
3 Evidenziava, inoltre, che la retribuzione del periodo feriale “paragonabile” a quella ordinariamente percepita dal lavoratore di cui alla giurisprudenza europea implica la ricerca del nesso intrinseco tra voce retributiva e caratteristiche necessarie della mansione e l'esclusione delle voci occasionali o accessorie, richiamando la giurisprudenza anche di merito sul punto formatasi.
Di poi, acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate a cura di tutte le parti costituite, la causa veniva decisa come da sentenza.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti appresso segnati.
Nel presente giudizio, la parte ricorrente lamenta la mancata inclusione, nella retribuzione corrisposta per ferie da agosto 2014 ad aprile 2021, degli emolumenti ordinariamente percepiti a titolo di indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, di indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, di ticket mensa e di indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981.
Va rilevato, anzitutto, che identica questione sottoposta all'attenzione del Giudicante è stata recentemente risolta da altri Giudici di questo Tribunale (sentenze nn. 1437/21 e
2047/21 del 8.2.2024 GdL dott. Ciro Luce e sentenza n. 561/24 del 28.05.2024 GdL dott. Domenico Vernillo) a definizione di procedimenti aventi ad oggetto casi analoghi al presente (parti diverse ma analoga questione concernente domande di pagamento provenienti da altri lavoratori per il medesimo titolo), le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sia pure con le dovute precisazioni, riguardando la questione sottoposta allo scrivente magistrato la domanda relativa anche all'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8053/2012, Cass.
n. 3367/2011. V. anche Cass. civ. Sez. lav. 6 settembre 2016 n. 17640, che ha altresì precisato che “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”).
4
4. In via preliminare nel merito, va disattesa l'eccezione di prescrizione parziale del credito sollevata dalla parte resistente, per adesione a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene, quanto meno a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 92/2012, che l'incertezza delle tutele applicabili alla risoluzione illegittima del rapporto lavorativo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale, ponga il lavoratore in quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla giurisprudenza della Consulta e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro [cfr. Cass. Sez. L. 26246/2022: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948,
n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”; cfr. Cass. 31508/2022: “Il testo attualmente vigente dell'art. 18, l. n. 300/1970, a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela
(reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale”].
Da ciò consegue che, nel caso di specie, le pretese economiche vantate dalla ricorrente riguardanti il periodo 2014-2021 non risultano prescritte, in quanto riguardano il periodo successivo all'entrata in vigore della legge Fornero e il rapporto di lavoro era ancora in corso al momento della proposizione del ricorso (cfr. Corte di Appello di
PO sentenza n. 2346/2023).
5. Venendo all'esame nel merito della res controversa, pacifici i fatti di causa ed il tenore della contrattazione collettiva nazionale, regionale ed aziendale applicabile alla controversia, ricade in controversia la natura delle due indennità (perequativa e conmpensativa), del ticket mensa e dell'indennità di turno percepiti dalla lavoratrice istante e, dunque, la loro riconducibilità a base di calcolo della retribuzione feriale.
5 Occorre prendere le mosse dalla nozione stessa di retribuzione feriale, come delineata dalla Suprema Corte di Cassazione in recepimento degli indirizzi espressi dalla giurisprudenza europea.
A seguito di numerose pronunce in materia (tra cui Cassazione civile, sez. lav., n.
18160/2023, n. 19663/2023 e n. 35146/2023), con cui è stato rimeditato il precedente orientamento (Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2016, n. 14120), è intervenuta una più recente pronuncia, in cui i giudici di legittimità hanno efficacemente sintetizzato la disciplina applicabile alla fattispecie (Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2024, n.
14089: “
5. Questa Corte (come anche rilevato dal P.G. nella requisitoria scritta) ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, Schultz-
Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea,
Cass. n. 20216/2022).
6. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C-385/17,
).
7. In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi Parte_2 incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-
514/20, DS c. ).
8. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta Per_1 nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019). … 10. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa
6 Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). 11. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). … 16. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. 17. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. … 19. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che
l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 20. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme
7 alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, il ricorso va accolto, in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. 21. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti,
e rinviata al giudice indicato in dispositivo, per il riesame delle originarie domande alla luce dei principi sopra espressi, e altresì per provvedere sulle spese del presente giudizio”).
Reputa il Tribunale che debba condividersi, in particolare, l'affermazione secondo cui anche quei segmenti retributivi variabili che si connettono all'effettivo espletamento delle mansioni vanno considerati nel calcolo della retribuzione feriale, in quanto la loro perdita durante le ferie è idonea a dissuadere il lavoratore dalla fruizione del riposo feriale, che, quale diritto inviolabile ex art. 36 Cost., verrebbe ad essere compromesso se il prestatore perdesse la relativa quota di compenso e di reddito mensile.
In applicazione di tale criterio, deve ritenersi che le indennità perequativa e compensativa sopra descritte ed indicate debbano essere considerate nel conteggio della retribuzione feriale spettante a , benché si tratti di voci della Parte_1 retribuzione variabile connesse alla presenza effettiva in servizio.
Come si vede, la fattispecie concreta in esame risulta analoga a quella oggetto della pronuncia sopra riportata (che aveva ad oggetto l'indennità di utilizzazione giornaliera professionale e l'indennità di assenza dalla residenza di un macchinista di Trenitalia): anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio s'invoca la riconduzione nella retribuzione feriale di due indennità, perequativa e compensativa, riconosciute ai lavoratori in sede collettiva in sostituzione di ogni trattamento aziendale preesistente in ottica di armonizzazione delle retribuzioni e finalizzate a remunerare i disagi derivanti dall'espletamento delle mansioni.
Dunque, non rileva che, nel periodo di riposo feriale, il lavoratore non sia esposto a siffatti disagi, in quanto, per consolidato principio europeo, tali indennità devono essere ricomprese nella retribuzione feriale per il solo fatto che la loro perdita scoraggia il lavoratore stesso dalla fruizione delle ferie.
Alla suestesa conclusione si giunge proprio avallando la prospettazione della società convenuta, secondo cui l'indennità perequativa e l'indennità compensativa sono legate all'effettiva presenza in servizio del lavoratore e compensano particolari prestazioni e
8 disagi specifici, ovvero situazioni particolari legate allo svolgimento delle mansioni: nella memoria di costituzione in giudizio, non solo non ha contestato la CP_4 natura retributiva di tali poste, peraltro espressamente sancita dalle parti sociali
(pacifica la loro corresponsione in via continuativa al ricorrente), ma ne ha confermato la funzione di retribuzione variabile diretta a compensare specifici disagi derivanti dal concreto espletamento delle mansioni lavorative, il che, in applicazione del riportato criterio giurisprudenziale, deve imporre di ritenere che la loro perdita, durante le ferie, disincentivi il lavoratore dal fruire del riposo feriale.
Di conseguenza, in relazione a dette indennità, la domanda si rivela fondata.
6. Analoghe considerazioni devono farsi anche per l'indennità di turno.
La stessa è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
L'esclusione contenuta nell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, (“Tale importo non sarà considerato utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratto aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità. Tale importo, pertanto, non farà parte della retribuzione normale di cui all'art. 1 del contratto nazionale di lavoro 12 marzo 1980 e troverà definitiva collocazione nell'ambito del rinnovo del contratto nazionale vigente”) non appare sufficiente ad escludere tale indennità – alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite.
Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno – dunque – alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti.
Tale indennità non ha alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, va a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni ed è, quindi, assimilabili a quelle "integrazioni collegate [...] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
9 Ne consegue che l'indennità di turno non può essere esclusa dal calcolo della retribuzione erogata nel periodo di ferie.
7. Quanto al ticket mensa giornaliero, la relativa domanda va, invece, rigettata.
Invero, tale emolumento, quale benefit accessorio concesso al lavoratore che concretamente trascorra a lavoro, in un dato giorno, l'orario dei pasti svolgendo un turno di più di sei ore, non può essere considerato un elemento ordinario della retribuzione, bensì una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale.
Più precisamente, presupponendo un collegamento non tanto con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro, quanto piuttosto con l'orario effettivamente osservato, il ticket mensa non rientra nel trattamento retributivo in senso stretto e non può essere incluso nella base di calcolo della retribuzione feriale.
Tale opzione ermeneutica trova conforto anche nella giurisprudenza della Corte di
Appello di PO (sentenza n. 585/2025 del 1.3.2025), cui in questa sede di fa rinvio ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c., la quale ha così statuito: “In linea generale deve condividersi il consolidato orientamento della Suprema Corte che definisce i buoni pasto non come elemento della retribuzione "normale", ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e li esclude dal novero degli elementi del trattamento retributivo in senso stretto (cfr Cass. ordinanza n. 16135 del 28/07/2020; Cass. Cass. n. 23303/19; Cass. Cont Sez. Lav. n. 5547/2021, conf Cass. sez. Lav. n. 15629/2021). A tal proposito l' ha sostenuto che i ticket mensa, a differenza dell'indennità di mensa regolarmente conteggiata nella base di calcolo della retribuzione feriale (vedi accordi del 16.12.2012
e del 19.02.2013), sono estranei al concetto di retribuzione 'normale', presupponendo un collegamento non con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente osservato. In altri termini si tratta di un benefit accessorio
(in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi alla indennità mensa in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa. Ciò posto, ritiene la Corte che né il tenore letterale dell'accordo sindacale del 28/10/2004 e neppure
l'interpretazione delle clausole in esso contenute consentano di ravvisare un mutamento della natura del ticket mensa da rimborso forfettario di spesa ad elemento di natura retributiva collegato sinallagmaticamente alla prestazione lavorativa. La clausola n.1 dell'accordo si limita a prevedere l'abolizione della voce
10 stipendiale “premio di produttività” e l'elevazione del ticket buono pasto ad euro 5,00 ma, in assenza di una previsione espressa, nulla autorizza a ritenere che la voce stipendiale abolita sia confluita nel rimborso spese mutando la natura di quest'ultimo. In buona sostanza la mera prossimità lessicale delle due previsioni contrattuali, in assenza di altri elementi, non conforta la tesi di parte appellata secondo cui il ticket mensa avrebbe sostituito il compenso di produttività assumendone la natura retributiva. Ciò esclude, a monte, la possibilità di computo dei ticket mensa nella retribuzione spettante per il periodo feriale. Al riguardo, è opportuno evidenziare che sulla questione non si è ancora espressa la Suprema Corte, considerato che nella sentenza n. 25840/2024 la Cassazione non esamina la questione su cui, a monte, neppure si era espressa la sentenza di questa Corte di
Appello impugnata, non essendo stato proposto uno specifico motivo di gravame che la investisse. In buona sostanza la pronuncia di primo grado- che aveva accertato il diritto al computo del ticket mensa nella retribuzione per ferie- è stata confermata prima dal giudice di appello e poi da quello di Cassazione per l'assenza di specifici motivi di gravame che investissero la specifica questione”. Contr 8. Va a questo punto esaminata l'eccezione sollevata da quanto ai giorni annuali di ferie conteggiati dalla ricorrente, che, evidenzia la resistente, avrebbe incluso anche i quattro giorni di permessi riconosciuti dal contratto in luogo delle cd. festività soppresse.
Ebbene, condividendo le motivazioni di cui alla sentenza già sopra menzionata n.
585/2025 della Corte d'Appello partenopea, considerato che l'articolo 29 comma 2
CCNL 28/11/2015, previo riconoscimento di Controparte_5 ulteriori 4 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse di cui al comma 1, dispone che nel caso di mancata fruizione degli stessi “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie”, vale a dire la “retribuzione normale” (stante l'implicito richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5 CCNL 23/07/1976 e s.m.i.), ne consegue che il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per tali 4 giorni di permesso.
9. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle rivendicazioni mosse dalla lavoratrice per il premio di risultato, pure indicato nella narrativa del ricorso, ma non più riportato né
11 in punto di quantificazione della pretesa, né, soprattutto, nelle conclusioni del ricorso, sicché deve ritenersi, ai fini di cui all'art. 112 c.p.c., che tale voce retributiva non formi oggetto del petitum giudiziale.
10. Tanto precisato, in ordine alla quantificazione delle somme dovute può farsi ricorso ai conteggi specificati da parte ricorrente che risultano essere stati puntualmente sviluppati moltiplicando le voci richieste per il numero di giornate di ferie godute e permessi nel periodo oggetto di causa, come risultanti dalle buste paga in atti. Da essi vanno detratti gli importi corrispondenti alla voce ticket mensa che, come argomentato, non rientrano nel concetto di retribuzione normale.
11. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, la domanda va parzialmente accolta dichiarandosi il diritto di di percepire, per ciascun giorno di ferie e permessi, una Parte_1 retribuzione comprensiva delle indennità perequativa e indennità compensativa e dell'indennità di turno, con condanna dell' al pagamento, in favore della CP_4 Pt_1 dell'importo di euro 1.446,77 (così ridotta la somma originariamente richiesta escludendo il computo del ticket mensa sulla base dei conteggi prodotti dalla parte ricorrente), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
12. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II,
24724/2019), nonché la natura e l'oggetto del giudizio, la natura e dalla qualità delle parti e le rispettive condotte processuali ed extraprocessuali, le oscillazioni giurisprudenziali e l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina della fattispecie concreta, ed altresì la natura seriale della controversia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo a seguito di C. Cost. 77/2018, che impongono la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
12 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di di percepire, Parte_1 per ciascun giorno di ferie e permessi, una retribuzione comprensiva delle sole indennità perequativa, indennità compensativa e indennità di turno, e per l'effetto condanna al pagamento, in favore dello stesso, dell'importo di euro 1.446,77 CP_4
(euromillequattrocentosettantasei/77), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
2) Rigetta nel resto il ricorso:
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino in data 08.03.2025
Il giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
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