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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/06/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: somministrazione
Nella causa iscritta al n. 499 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, promossa da: con sede in Terralba, Viale Parte_1
Sardegna n. 75, C.F. , in persona del legale rappresentante, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Oristano, nella Via Rockefeller n. 8 presso lo studio dell'Avv. Rossella Oppo, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale resa in calce all'atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. n. 639/1910 (R.G. 944/2018 –
Tribunale di Cagliari);
APPELLANTE
CONTRO
C.F. in persona dell'Amministratore CP_1 P.IVA_2
Unico, nonché legale rappresentante, Ing. con sede in Nuoro CP_2
nella Via Straullu n. 35 ed elettivamente domiciliata in Cagliari nel Viale Diaz
n. 29, presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
All'udienza del 25 ottobre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto d'appello):
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in riforma della sentenza n. 1154/2021 del 14.04.2021 emessa dal Tribunale di Cagliari (R.G. 944/2018), accogliere le conclusioni già riportate nell'atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. n. 639/1910 e negli altri atti del giudizio di primo grado che si seguito si trascrivono:
“1) dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. 11066/2017 opposta o in subordine la sua revoca, con tutte le conseguenze di legge;
2) salva l'eventuale applicazione della sanzione penale, condannare ex 50 del
D. Lgs. n. 112/1999 la società al pagamento della sanzione CP_1
amministrativa nella misura massima prevista dalla legge;
o in via subordinata, trasmettere gli atti alla competente autorità amministrativa per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.
3) condannare ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria al risarcimento dei CP_1
danni causati alla società nella misura che verrà liquidata in via Pt_2
equitativa dal Giudice;
IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE
4) accertare le minori somme dovute in relazione a quanto esposto e dedotto nel presente atto, quantificando l'eventuale somma dovuta per i consumi idrici realmente effettuati e non coperti da prescrizione, altresì effettuando le dovute verifiche sui consumi relativi ai corrispettivi eccessivamente sproporzionati richiesti con la fattura posta alla base dell'ingiunzione di pagamento opposta;
IN OGNI CASO
5) con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.”
“IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede:
A) l'ammissione della prova per testi formulata nel primo grado del giudizio con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (Doc. n. 14), sulle seguenti circostanze:
1) vero che la società opponente dall'anno 2012 e sino al 2015 gestiva presso il Comune di Terralba il centro diurno per disabili, sprovvisto di servizio mensa e di pernottamento, dove venivano prestati assistenza e servizi educativi e ludici a circa 17 ragazzi;
2) vero che il predetto centro era ubicato presso i locali di proprietà dell'amministrazione comunale di Terralba, siti in Piazza Onnis, che gli aveva concessi in godimento alla Parte_1
3) vero che la società nel corso dell'anno 2013, senza avvisare la CP_1
opponente, sostituiva il contattore vetusto e non funzionante Parte_1
avente matricola n. 4237306 e ne installava uno nuovo avente matricola n.
12TA072956;
4) vero che l'acqua potabile fornita da all'utenza in oggetto veniva CP_1
e viene utilizzata esclusivamente per il centro disabili.
Si indicano come testimoni i sig.ri residente in [...]; Testimone_1
residente in [...].” Testimone_2
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
In via cautelare, in virtù di tutte le argomentazioni che precedono, rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata per assenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari a tal fine.
Nel merito, in via principale, alla luce delle argomentazioni esposte nella superiore narrativa, rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello dovesse accertare, in corso di causa, un minor credito in capo ad condannare CP_1
l'appellante al pagamento di quanto risulterà di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge.”
“In via istruttoria:
Si deduce, ove occorra, C.T.U. sul seguente quesito:
- dica e accerti il perito, avvalendosi a tal fine della documentazione agli atti, delle informazioni e dei dati desumibili dalle strutture e dai sistemi informatici di proprietà di nonché di ogni altro documento o CP_1 fonte ritenuta utile per l'espletamento del proprio incarico, se corrisponde al vero che gli importi indicati nelle fatture oggetto dell'atto di ingiunzione siano congrui rispetto ai consumi rilevati nel contesto delle stesse.
Si deduce C.T.U. volta alla verifica del corretto funzionamento del contatore avente matr. n. 4237306 afferente l'utenza n. intestata alla P.IVA_3 [...]
e sita in Piazza T. Onnis n. 18 – Terralba. CP_3
Si deduce C.T.U. volta alla verifica del corretto funzionamento del contatore avente matricola n. 12/TA072956, in dotazione all'utenza n. 36656272 intestata alla e sita in Piazza T. Onnis n. 18 – Terralba.” CP_3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento n.
11066/2017, dell'importo di euro 5.581,69, emessa in data 27.09.2017, la ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Cagliari per chiedere di dichiarare, previa sospensione, la CP_1 nullità dell'ingiunzione di pagamento per la carenza assoluta di potere di ad emettere ingiunzioni fiscali ex RD n. 639/1910, CP_1
l'inesistenza giuridica della notifica e l'insussistenza del credito.
In subordine ha chiesto di accertare, previo rilievo del difetto di funzionamento del contattore matricola n. 4237306, le minori somme dovute per i consumi idrici realmente effettuati, oltre quelli non coperti da prescrizione, “altresì effettuando le dovute verifiche sui consumi relativi ai corrispettivi eccessivamente sproporzionati richiesti con la fattura posta alla base dell'ingiunzione di pagamento opposta”.
In merito, ha esposto che:
- dall'anno 2012 all'anno 2015 aveva gestito presso il il Controparte_4
centro diurno per disabili, senza ricevere regolarmente le bollette e/o le fatture per il consumo idrico da parte del gestore del servizio;
- la società opposta, nel corso dell'anno 2013, senza preavviso, aveva sostituito il contattore vetusto e non funzionante avente matricola n. 4237306, installandone uno nuovo avente matricola n. 12TA072956;
- la stessa società, nel mese di maggio 2015 aveva inviato alla Cooperativa la fattura n. 20150264350, emessa il 23.03.2015, per un importo di euro
6.512,17 relativo al periodo dal 16.02.2012 al 19.01.2015; - l'importo doveva considerarsi sproporzionato e dunque essa Parte_1
con reclamo, aveva contestato la fattura ed eccepito la prescrizione;
aveva contestato altresì anche il mancato rispetto delle periodicità nella fatturazione in acconto e a saldo e la funzionalità del misuratore vetusto e non funzionante sostituito nell'anno 2013; successivamente aveva presentato una istanza di conciliazione;
- le predette istanze erano rimaste prive di riscontro e tuttavia CP_1 aveva emesso a suo carico l'ingiunzione di pagamento opposta. regolarmente costituita in giudizio, ha CP_1 preliminarmente eccepito la tardività dell'opposizione e nel merito ne ha contestato i motivi, chiedendo la conferma dell'ingiunzione di pagamento.
Con ordinanza pronunciata all'udienza in data 18.04.2018 il giudice istruttore ha sospeso l'esecutività dell'ingiunzione di pagamento.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata decisa con la sentenza n.1154/2021 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.04.2021, con la quale il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto (rectius l'ordinanza ingiunzione), e ha condannato l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in euro 2.400,00 “oltre il rimborso delle spese forfettarie, IVA
e CPA come per legge”.
Il percorso motivazionale seguito dal Tribunale può essere riassunto nei termini che seguono.
Premesso che la parte opponente non aveva depositato le note scritte per la partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
14.04.2021, né tantomeno la comparsa conclusionale, rinunciando tacitamente alla domanda, ha esaminato le eccezioni relative all'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento notificata da parte di ed CP_1 all'invalidità della notifica, ritenendole infondate.
In merito, ha osservato che l'ingiunzione di pagamento era stata legittimamente notificata dalla società convenuta secondo il disposto di cui all'art. 3 bis d.lgs. 46/1999 ed alla luce della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2015 che autorizza la riscossione mediante ruolo dei crediti vantati da Controparte_1 Inoltre, anche la notifica era avvenuta regolarmente con il mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 14, c. 1, L. 890/1982.
Tanto premesso, ha accolto l'eccezione di di CP_1 inammissibilità dell'opposizione, instaurata con atto di citazione del 31 gennaio 2018, poiché proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta in data 26.10.2017.
Difatti, secondo la disposizione di cui all'art. 3 del R.D. del
14/04/1910 n. 639, “rimasta in vigore anche a seguito dell'introduzione del
d. lgs. 150/2011 in materia di semplificazione dei riti”, il debitore aveva il termine di 30 giorni per l'instaurazione del giudizio di opposizione decorrente dalla notifica dell'ingiunzione.
Con atto di citazione notificato in data 13 novembre 2021 ha proposto appello la rassegnando le conclusioni in Parte_1
epigrafe trascritte. egolarmente costituita in giudizio, ha concluso in via CP_1
principale per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata;
in subordine, per la condanna dell'appellante al pagamento di quanto accertato di giustizia.
La Corte con ordinanza del 30 marzo 2022 ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 1154/2021 del
Tribunale di Cagliari.
Trattenuta a decisione all'udienza del 7 luglio 2023, rimessa in istruttoria con ordinanza dell'8 gennaio 2024 avendo la Corte ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 25 ottobre 2024 la causa è stata tenuta a decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Primo motivo di appello: “Illegittimità della sentenza impugnata per la violazione dell'art. 99 c. p. c.”
Con la prima articolazione del motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rilevato che la parte opponente non aveva depositato le note scritte per la partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.04.2021, né tantomeno la comparsa conclusionale e che, inoltre, non aveva coltivato la causa nel giudizio, rinunciando tacitamente alla domanda. In merito, evidenzia che nel corso del giudizio di primo grado aveva regolarmente partecipato a tutte le udienze, depositando sia le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. che le note scritte per l'udienza del 14.04.2021; mentre il mancato deposito della comparsa conclusionale, concernendo una precisa scelta difensiva, non poteva essere sindacata dal Giudice.
Con la seconda articolazione del motivo, lamenta che il Tribunale, in spregio all'art. 99 c.p.c., avesse omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità, peraltro, rilevabili d'ufficio, e sulle domande formulate in giudizio dalla parte opponente.
Il motivo di appello è fondato per quanto di ragione.
Dall'esame del fascicolo di primo grado si evince che l'appellante ha partecipato al procedimento, anche dopo la proposizione della domanda, attraverso il deposito delle memorie istruttorie e delle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.04.2021, mentre nessun significato può assumere il mancato deposito della comparsa conclusionale rispetto alla quale nessun onere può configurarsi in capo alla parte, rappresentando piuttosto una precisa scelta difensiva.
Si richiama Cass., n.2111/1969: “La parte non ha l'onere di presentare la comparsa conclusionale o altri scritti difensivi, e il giudice deve pronunciare ugualmente sul merito, tenendo conto delle deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta e fissate all'atto della precisazione delle conclusioni.”,
Per quanto concerne la seconda censura, la doglianza non coglie nel segno in quanto il Tribunale si è pronunciato sulle pregiudiziali eccezioni di nullità dell'ingiunzione di pagamento sollevate dall'attrice per poi accogliere l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva sollevata da CP_1
Se è vero che “In tema di ingiunzione fiscale, l'opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 è diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, con il conseguente potere/dovere del giudice di accertare il rapporto sostanziale nonostante l'accertata illegittimità dell'ingiunzione; pertanto, la pronuncia che abbia accertato tanto l'illegittimità formale dell'ingiunzione quanto l'esistenza della pretesa sostanziale è suscettibile di fondare il giudicato di accertamento mero in ordine a tale pretesa.” (Cass., n. 2355/2019), nel caso di specie la ritenuta inammissibilità dell'opposizione precludeva lo scrutinio delle domande di merito con essa proposte.
Secondo motivo di appello: “Illegittimità della sentenza impugnata per la violazione e falsa applicazione dell'art. 34 comma 4 del d. Lgs n. 150/2011”
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, in quanto era stata proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, termine previsto dall'art. 3 del R.D. del 14/04/1910 n. 639.
Al riguardo rileva che la citata disposizione era stata sostituita dall'articolo 34, comma 40, del D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150, che non prevede alcun termine per proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento, limitandosi a riconoscere genericamente che l'interessato può proporre l'opposizione.
Soggiunge, altresì, che la sussistenza di un termine per la proposizione dell'opposizione non trovava riscontro neanche nell'art. 5 RD 639/1910, che prevede un termine dilatorio per la riscossione coattiva da effettuarsi nelle forme di cui al D.P.R. 602/1973.
Continua poi con la censura, osservando che la scomparsa del termine di trenta giorni è rilevante anche ai fini della sospensione della provvisoria esecutività del titolo, operando in ogni caso la disciplina generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 150/2011;
Di conseguenza l'indicazione del termine di 30 giorni presente nell'ingiunzione di pagamento opposta doveva essere dichiarata “non rispettosa del diritto ad una corretta informazione previsto dall'art. 2 del
Codice del consumo” e comunque fuorviante.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Deve rilevarsi che l'art. 3 R.D. n. 639/1910, come modificato dall'art. 34, comma 40, D.lgs. n. 150/2011, rinvia per la disciplina dell'opposizione all'art. 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, alla luce del quale l'opposizione è soggetta alle regole del rito ordinario di cognizione ed ha quindi perduto ogni riferimento ad un termine entro il quale proporre opposizione, D'altra parte, anche sotto la vigenza del precedente testo normativo, la giurisprudenza di legittimità aveva concluso per la natura non perentoria del termine di trenta giorni ivi previsto.
Si richiama in motivazione Cass. n. 12031/2021: “Correttamente il giudice d'appello ha posto a fondamento della decisione l'orientamento di questa Corte secondo cui il termine di cui all'art. 3 del R.D. n. 639 del 1910, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2011, non applicabile alla fattispecie ratione temporis, non ha carattere perentorio, in difetto di espressa previsione normativa in tal senso, e pertanto il suo decorso non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare
l'esistenza o la legittimità della pretesa creditoria, ma impedisce solo di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo (Cass. n.1571/1996; Cass.
n. 13751/2003; Cass. n. 5923/2007; Cass. n. 20375/2008; Cass. n. 30/2020)”
All'accoglimento della censura consegue che l'opposizione non era tardiva e dovevano essere scrutinati i motivi posti a suo fondamento.
Terzo motivo di appello: “Nullità ed illegittimità della sentenza per
l'omessa pronuncia sulle eccezioni proposte dall'appellante”.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante eccepisce la nullità
e l'illegittimità della sentenza, rilevando che il Tribunale non si era pronunciato su tutte le eccezioni da essa proposte che, pertanto, si riproponevano in giudizio.
Deve in primo luogo rilevarsi che il giudice di prime cure si è pronunciato sulle prime due eccezioni sollevate dall'opponente e riproposte nel presente giudizio, ritenendole infondate con valutazione che la Corte ritiene di condividere per le ragioni che si vengono ad esporre.
1. “Sull'omessa applicazione dell'art. 2 comma 1 del R.D. n. 639/1910 e dell'art. 17 comma 3-bis del D. Lgs. 26.02.1999 n. 46”.
L'appellante censura la sentenza laddove aveva ritenuto che la società convenuta fosse legittimata a procedere a riscossione coattiva mediante l'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639/1910, richiamando al riguardo la giurisprudenza del Tribunale di Oristano, di contrario avviso, riportata nell'atto introduttivo.
Il motivo è infondato, dovendosi confermare il rigetto dell'eccezione cui alla sentenza impugnata. Si richiama il passo motivazionale di Cass., n. 29781/2023 pronunciata in un giudizio di cui era parte l'odierna appellata: “Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti. […] Questo principio si salda con l'altro, secondo cui la società in house affidataria di pubblici servizi non è un soggetto distinto dalla p.a., ma va parificata ad un organo di questa.” Nello stesso senso Cass., n. 28447/2024.
2. “Sull'eccezione di inesistenza giuridica della notificazione”.
L'appellante censura la sentenza eccependo che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, si doveva configurare la radicale inesistenza giuridica della notificazione dell'ordinanza ingiunzione non potendo ritenersi valida e regolare la notifica eseguita tramite il servizio postale dal dott.
in qualità di direttore generale e procuratore speciale della società, CP_5
essendo stata effettuata da un soggetto a ciò non abilitato, anziché da un ufficiale giudiziario o da un messo addetto dell'ufficio del giudice di pace, secondo le norme sulla notificazione degli atti in generale e sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla L. n.890/1982.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, l'ingiunzione è stata regolarmente emessa e spedita per la notifica con il mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 14 comma 1 l. 890 del 1982, di talché anche l'eccezione ora scrutinata è infondata e deve essere rigettata.
Si richiama il passo motivazionale di Cass. n. 24757/2020: “La società concessionaria per la riscossione delle entrate poteva emettere l'ingiunzione fiscale di cui al R.R. 639/2010, la quale, anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del d.P.R. 43/1988 - che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo - costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata (Cass. 20361/2006; Cass. 4510/2013; Cass. 18490/2016).
E' quindi consentito allo stesso concessionario - e non più solamente all'ufficiale giudiziario o al messo notificatore - procedere alla notifica dell'ordinanza a mezzo posta (Cass. 2912/2017).
3. In ogni caso, la validità dell'ingiunzione ex R.D. 639/1910 non è pregiudicata da eventuali vizi della notifica, i quali non precludono la proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa dell'amministrazione, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto piena conoscenza, potendo azionare i relativi rimedi giurisdizionali (Cass. 20360/2006).”
3. “Sulla prescrizione della fattura oggetto di ingiunzione fiscale”
L'appellante ripropone l'eccezione di prescrizione dei consumi contestati, sulla quale il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi.
In merito, rileva che aveva emesso l'ingiunzione di CP_1
pagamento senza prima rispondere ai reclami con i quali era stata eccepita la prescrizione e alla proposta di conciliazione;
per cui l'ingiunzione era illegittima in quanto aveva ad oggetto un credito che non era certo, liquido ed esigibile, ma controverso.
In particolare, il credito ingiunto era prescritto, almeno per quanto concerne i consumi sino al 31.12.2013, essendo inidoneo ad interrompere la prescrizione il preavviso di sospensione della fornitura trasmesso dalla società.
La censura è infondata.
In primo luogo, ad avviso della Corte, la contestazione sui consumi non condiziona in alcun modo la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito, come si evince dalla pronuncia della Corte di Cassazione n.
29781/2023 sopra richiamata, e, in ogni caso, il Tribunale avrebbe comunque dovuto valutare la pretesa di trattandosi di opposizione CP_1 all'ingiunzione fiscale, la quale dà luogo ad un procedimento ordinario di cognizione, diretto ad accertare l'illegittimità della pretesa fatta valere dal creditore, “con conseguente potere /dovere del giudice di accertare il rapporto sostanziale, nonostante l'accertata illegittimità dell'ingiunzione”.
(cfr. in altra materia Cass. n. 2355/2019). Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione si osserva che poiché
è pacifico che la fattura oggetto di contestazione, relativa al periodo 16.2.2012
- 19.1.2015, è stata emessa a saldo il 24.03.2015 e notificata all'utente nel mese di maggio 2015, come riconosciuto dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la società appellata ha certamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, c. 4, c.c.
Peraltro, nel corso del giudizio di primo grado è stato provato che aveva trasmesso all'utente, mediante raccomandata ricevuta CP_1
il 16.1.2017, un sollecito di pagamento, che rappresenta, a sua volta, atto interruttivo della prescrizione, essendo dotato di tutti gli elementi essenziali a tal fine, quali l'identificazione della natura del credito e l'intimazione di pagamento entro 20 giorni dal ricevimento, pena l'esecuzione coattiva del credito.
Si richiama Cass. n.15102/2024:“Il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato «alla scadenza del periodo di consumo», mentre non rileva neppure la data di emissione della fattura in cui il decreto relativo a tale periodo, ormai certo ed esigibile, era stato offerto alla debitrice per il pagamento;
il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, e deve ritenersi, quindi, incluso nella previsione di cui all'articolo 2948, n. 4, del Cc.”
Alla luce di quanto suesposto, la censura è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
4. “Sull'assenza di letture periodiche da parte di CP_1
L'appellante lamenta che non avesse effettuato CP_1
regolarmente, per un periodo di circa tre anni, le letture del contattore, in spregio al regolamento ed alla carta dei servizi, che prevedono l'obbligo di lettura del misuratore almeno due volte all'anno, “esponendo così l'utente a richieste indebite di pagamento non comprovate da letture e consumi effettivamente rilevati”. In merito, osserva che la società si era limitata a prospettare i consumi tramite l'utilizzo di un foglio excel, che era privo di indicazioni precise concernenti l'intestatario ed i consumi e che, pertanto, era privo di valore.
Stante la mancata regolare rilevazione, i consumi dovevano ritenersi dubbi ed essa aveva, altresì, aggravato la posizione dell'utente che si vedeva richiedere l'intera somma che altrimenti sarebbe stata spalmata sull'intero periodo considerato.
La censura è infondata, in quanto la mancata regolarità delle letture e della fatturazione, seppure in contrasto con le indicazioni del Regolamento, non implica in sé e per sé conseguenze in ordine all'accertamento veridico dei consumi stessi, ridondando, eventualmente, in termini di responsabilità risarcitoria (ove i ritardi determinino dei danni) peraltro neppure prospettata in questa sede.
Inoltre, la lettura del contatore da parte di non CP_1
esaurisce le possibilità di rilevazione diretta dei consumi, potendo questi ultimi essere rilevati periodicamente dallo stesso utente e comunicati anche per via telefonica al gestore, attribuendo il Regolamento compiti di controllo anche al fruitore.
5. “Sulla contestazione della rilevazione dei consumi”
L'appellante lamenta l'abnormità dei consumi indicati nella fattura opposta e contesta il corretto funzionamento del contatore matricola n.
4237306, sostituito il 28.11.2013, rilevando che la società opposta non ne aveva provato, come era suo onere fare, il buon funzionamento.
In merito, lamenta che il Gestore avesse sostituito il contatore senza preavvisare l'utente, il quale, pertanto, non aveva potuto verificare i consumi prima della sostituzione. Le rilevazioni dei consumi dovevano pertanto ritenersi inattendibili.
La censura è fondata nei termini che seguono.
Pare opportuno in primo luogo rammentare i principi che regolano l'onere della prova in capo alle parti nel contratto di somministrazione. Si riporta a proposito il passo motivazionale di Cass., n.28984/2023: “La censurata decisione ha, infatti, violato l'art. 2697 cod. civ., avendo disatteso
i principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti del contratto di utenza (segnatamente quelli relativi al corretto funzionamento del contatore), in particolare nella parte in cui afferma che l'utente avrebbe dovuto “anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Invero, a fronte dell'avvenuta allegazione del malfunzionamento del contatore da parte del
(allegazione che non è contestazione), è errato il rilievo della Corte Pt_3 barese secondo il medesimo “richiedendone la verifica” si sarebbe dovuto onerare della prova di tale circostanza. Invero, questa Corte ha ripetutamente affermato che la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito, sebbene tale affermazione si debba “coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui
i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore” in motivazione, tra le altre Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23699,
Rv. 642982-01). In particolare, deve muoversi dalla premessa che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ” (così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv.
656455-01). Nondimeno, “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito
e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-
02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n.
297 del 2020, cit.). Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui “grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore
l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del
2016, cit.), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.).”
Alla luce della CTU disposta dalla Corte al fine di verificare il corretto funzionamento dei contatori matricola n. 4237306 e matricola n.
12TA072956, è emerso che, mentre il primo contatore non è più disponibile per essere stato alienato dalla convenuta, il secondo contatore non è regolarmente funzionante, in quanto alla portata minima (15lt/h) e alla portata di transizione (22,5 lt/h) era stato riscontrato un errore eccedente i limiti di tolleranza a favore dell'utente. Si richiamano le pagg. 7 ed 8 della CTU.
Ad avviso della Corte, rilevato che il mancato funzionamento del secondo contatore si risolve in un vantaggio per l'utente, considerato che la parte appellante non sta utilizzando più i locali serviti dal contatore e quindi i consumi attuali non sarebbero in linea con i consumi che c'erano al momento dell'utilizzo, si ritiene condivisibile il procedimento di calcolo dei consumi per l'intero periodo di fatturazione dal 16.2.2012 al 19.1.2015 utilizzato dal
CTU (vedasi pag. 9).
In particolare l'ausiliario ha riscontrato che, sulla base delle letture del contatore matricola n°12TA072956, nel periodo intercorso dal 28 novembre
2013 al 10 maggio 2024, periodo di 3.817 giorni, il consumo totale è stato pari a 3.511,096 mc.
Di conseguenza il consumo pro die è stato pari a:
Pro die = 3.511,096 mc : 131 gg = 0,920 mc/g
Sulla scorta dei consumi medi ipotizzati, il consulente ha quindi determinato l'importo annuale dovuto nonché l'importo complessivo dovuto dall'appellante per il periodo che intercorre dal 16 febbraio 2012 al 19 gennaio 2015, oggetto della fatturazione per cui è causa, quantificato in euro 2.411,03, comprensivo dell'I.V.A. di legge (10%) nonché anche di eventuali acconti già pagati dall'attrice, che dovranno pertanto essere detratti.
Tale procedimento pare assolutamente condivisibile anche considerato che l'appellante ha specificamente contestato solo il mancato funzionamento del contatore sostituito e non reperito.
Non par fuor d'opera evidenziare che la Corte ritiene di aderire all'orientamento del Supremo Collegio (cfr. Cass., n. 31221/2019) secondo cui l'errore di nell'indicazione di una quantità d'acqua non CP_1 rispondente a quella fatturata, nell'ipotesi di un difetto del contatore che si traduce in una indicazione dei consumi a discapito del gestore ed a favore dell'utente, non fa venir meno la prova del credito fondata su tale indicazione.
6. “Sulla condanna alle spese del giudizio”.
Alla luce delle argomentazioni suesposte, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha liquidato le spese a favore dell'opposto, secondo il principio della soccombenza, dovendosi comunque considerare anche la differenza della posizione economica delle due parti.
Il parziale accoglimento del quinto motivo di appello impone la rivalutazione della statuizione sulle spese di giudizio.
La valutazione dell'esito complessivo della lite e l'accoglimento parziale della pretesa di consigliano la compensazione per la CP_1
metà delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ponendosi la restante metà a carico dell'appellante comunque risultata debitrice.
Le spese sono liquidate per entrambi i gradi secondo lo scaglione individuato della somma riconosciuta dovuta, applicando i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed il valore minimo per la fase istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata:
1) annulla l'ingiunzione fiscale n. 11.066/2017 emessa da nei CP_1
confronti della il 27.9.2017; Parte_1
2) condanna la a corrispondere ad Parte_1 CP_1
per il periodo dal 16 febbraio 2012 al 19 gennaio 2015 la somma di euro
[...] 2.411,03 (comprensivo di Iva) oltre gli interessi di mora calcolati a norma del Regolamento del SII dalla data della domanda al saldo;
3) dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio per la metà e condanna la a corrispondere ad Parte_1
la restante metà che liquida per il primo grado del giudizio in CP_1
euro 1063,50 e per il presente giudizio in euro 1209,5 oltre spese generali, Iva
e cpa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 22 maggio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru