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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/10/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 3661/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, elettivamente domiciliati in Sutri, Via Garibaldi, n. 45, presso lo studio
[...] dell'Avv. Vincenzo Petroni, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione ATTORI contro
, elettivamente domiciliato in Sacrofano, Controparte_1
Via U. Maddalena, n. 19, presso lo studio dell'Avv. Mauro Taglione, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 22.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, gli attori hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
chiedendo la dichiarazione del proprio diritto al riscatto, ovvero la condanna
[...] del convenuto alla vendita, in relazione al fondo, con sovrastante fabbricato rurale, sito in Località Maria Bona, identificato catastalmente al Foglio n. Controparte_1
31, Part. n. 637, 635 e 661. A sostegno della propria domanda, gli attori hanno dedotto: 2
- di essere eredi di che, con scrittura privata del 14.11.1974, Parte_2 aveva concluso contratto di affitto con patto di riscatto in relazione agli immobili indicati;
- che il Comune di con delibera n. 150 del 07.11.1983, ha CP_1 CP_1 disposto di vendere plurimi terreni, comprensivi dei beni oggetto di causa, in favore dei soci e relativi eredi dell'Associazione Combattenti e Reduci di Campagnano di Roma, tra cui rientrano ed i suoi eredi. Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il
[...]
contestando la fondatezza della domanda attorea e rilevando, in Controparte_1 particolare:
- l'incompatibilità tra le domande di riscatto e di condanna alla vendita proposte da parte attrice, non proposte in via alternativa o subordinata;
- l'infondatezza nel merito delle domande proposte, non sussistendo i presupposti per il richiesto riscatto o condanna alla vendita degli immobili indicati.
Inoltre, in considerazione dell'assenza di titolo giustificativo della detenzione degli immobili indicati da parte degli attori, il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale di condanna al rilascio dei beni e pagamento di indennità di occupazione degli stessi.
All'udienza del 22.10.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Le domande proposte dagli attori risultano infondate e devono essere rigettate per plurime e concorrenti ragioni. Anzitutto, risulta assorbente evidenziare che gli attori non hanno in alcun modo documentato la propria situazione successoria rispetto a dagli stessi Parte_2 indicato come parte del contratto di affitto dei beni immobili oggetto delle domande spiegate e destinatario degli effetti della delibera comunale di vendita. A tal riguardo, gli attori hanno fatto riferimento nell'atto di citazione alla dichiarazione di successione rispetto al soggetto deceduto, documento tuttavia non allegato e non presente tra gli atti di causa.
In relazione alla domanda di riscatto dei beni immobili, parte attrice ha fatto riferimento a contratto di affitto con patto di riscatto, intercorrente tra e Parte_2
l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Campagnano di datato al CP_1
14.11.1974. Tuttavia, il documento a tal fine depositato dagli attori presenta contenuto puramente generico, in quanto privo di ogni riferimento specifico agli immobili oggetto di causa e 3
non reca alcuna indicazione del patto di riscatto al quale gli attori hanno fatto riferimento (cfr. doc. 2, allegato alla citazione). Conseguentemente, non risulta ravvisabile la pattuizione relativa al patto di riscatto degli immobili oggetto di causa, posta alla base della domanda spiegata dagli attori.
In relazione alla domanda di condanna del convenuto alla vendita degli indicati immobili, gli attori hanno fatto riferimento alla delibera del Comune di di CP_1 del 07.11.1983, come da documento dai medesimi allegato (cfr. doc. 3, allegato CP_1 alla citazione). Tuttavia, l'indicata delibera non risulta univocamente riferibile agli immobili per cui è causa, facendo generico riferimento ai “terreni in località Maria Bona”, senza espressamente indicare dati univoci di identificazione degli stessi, anche in considerazione dell'omesso deposito da parte degli attori del documento Allegato A), relativo alla medesima delibera. Inoltre, la stessa delibera espressamente prevede, quale condizione di efficacia delle relative previsioni e della correlata valutazione dei beni immobili ivi indicati, che “le stesse saranno vincolanti per il subordinatamente al parere di congruità CP_1 dell'Ufficio Tecnico Erariale di e a cui dovranno essere rimessa”, mentre non è CP_1 stato in alcun documentato da parte degli attori l'effettivo avveramento dell'indicata condizione. Tale carenza nella documentazione allegata dagli attori non risulta superabile neppure alla luce degli atti allegati da parte convenuta, che ha depositato la medesima delibera, con documento Allegato B), relativo a diversi immobili (cfr. doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, relativa condanna al rilascio dei beni immobili occupati dagli attori, risulta meritevole di accoglimento. A fronte del pregresso titolo relativo all'affitto dei fondi in favore di Parte_2 che gli attori hanno indicato come proprio dante causa, il convenuto ha documentato disdetta dall'affitto in data 14.04.1982, nonché successivo invito all'occupante per il rilascio degli immobili in data 30.11.1989 (cfr. docc. 4 e 5, allegati alla comparsa di costituzione e risposta). In considerazione della documentata disdetta del contratto di affitto, non appaiono idonei a determinare la sussistenza di titolo legittimante l'occupazione del bene da parte degli attori i pagamenti periodicamente effettuati dai medesimi, peraltro privi di riferimenti univoci agli immobili per cui è causa (cfr. docc. 1 e 2, allegati alla prima memoria istruttoria degli attori). Infine, è risultato incontestato il dato, oggetto di specifica allegazione da parte del convenuto, relativo alla persistente occupazione degli immobili per cui è causa da parte degli attori. 4
Conseguentemente, cessato il rapporto contrattuale legittimante la detenzione degli immobili occupati dagli attori, gli stessi devono essere condannati al rilascio degli stessi in favore del convenuto.
La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, relativa alla condanna degli attori al pagamento di indennità di occupazione degli immobili per cui è causa, non risulta meritevole di accoglimento e deve essere rigettata. Va premesso, con riguardo alla generale fattispecie del danno subito dal proprietario di immobile per l'impossibilità di godere dello stesso, che “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta […]. Il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria” (Cass. Sez. Un. 15.11.2022, n. 33645). Conseguentemente, è stata evidenziata la “normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione” (Cass. 09.10.2020, n. 21835). Pertanto, risulta necessario che la parte, che agisca per il risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di godimento del bene per l'occupazione da parte di altro soggetto, provi l'impiego che avrebbe condotto del bene occupato, tramite godimento diretto o destinazione a finalità produttive. Nel caso di specie, da quanto allegato da parte convenuta non risulta possibile condurre uno specifico accertamento, neppure in via presuntiva, in ordine alla forma di godimento o di utilizzazione economica che il convenuto avrebbe tratto dai beni oggetto di causa, ove gli stessi fossero stati tempestivamente riconsegnati dagli attori. Inoltre, a fronte disdetta dall'affitto in data 14.04.1982, risulta rilevante il considerevole lasso temporale intercorso fino al successivo invito all'occupante per il rilascio degli immobili in data 30.11.1989, nonché la successiva inerzia nell'esperimento di strumenti di tutela finalizzati ad ottenere la riconsegna dei beni. 5
Conseguentemente, a fronte del mancato emergere di diverso utilizzo che il convenuto avrebbe tratto dai beni immobili e dell'inerzia serbata dalla parte nel tempo, la domanda riconvenzionale in esame deve essere rigettata.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. Le medesime ragioni impongono di porre le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale delle parti, per pari quote di ripartizione interna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande proposte dagli attori;
- Condanna gli attori al rilascio degli immobili oggetto del presente giudizio;
- Rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto di condanna degli attori al pagamento di indennità di occupazione;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente le spese le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, a carico solidale delle parti, per pari quote di ripartizione interna.
Tivoli, 23.10.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 3661/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, elettivamente domiciliati in Sutri, Via Garibaldi, n. 45, presso lo studio
[...] dell'Avv. Vincenzo Petroni, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione ATTORI contro
, elettivamente domiciliato in Sacrofano, Controparte_1
Via U. Maddalena, n. 19, presso lo studio dell'Avv. Mauro Taglione, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 22.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, gli attori hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
chiedendo la dichiarazione del proprio diritto al riscatto, ovvero la condanna
[...] del convenuto alla vendita, in relazione al fondo, con sovrastante fabbricato rurale, sito in Località Maria Bona, identificato catastalmente al Foglio n. Controparte_1
31, Part. n. 637, 635 e 661. A sostegno della propria domanda, gli attori hanno dedotto: 2
- di essere eredi di che, con scrittura privata del 14.11.1974, Parte_2 aveva concluso contratto di affitto con patto di riscatto in relazione agli immobili indicati;
- che il Comune di con delibera n. 150 del 07.11.1983, ha CP_1 CP_1 disposto di vendere plurimi terreni, comprensivi dei beni oggetto di causa, in favore dei soci e relativi eredi dell'Associazione Combattenti e Reduci di Campagnano di Roma, tra cui rientrano ed i suoi eredi. Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il
[...]
contestando la fondatezza della domanda attorea e rilevando, in Controparte_1 particolare:
- l'incompatibilità tra le domande di riscatto e di condanna alla vendita proposte da parte attrice, non proposte in via alternativa o subordinata;
- l'infondatezza nel merito delle domande proposte, non sussistendo i presupposti per il richiesto riscatto o condanna alla vendita degli immobili indicati.
Inoltre, in considerazione dell'assenza di titolo giustificativo della detenzione degli immobili indicati da parte degli attori, il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale di condanna al rilascio dei beni e pagamento di indennità di occupazione degli stessi.
All'udienza del 22.10.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Le domande proposte dagli attori risultano infondate e devono essere rigettate per plurime e concorrenti ragioni. Anzitutto, risulta assorbente evidenziare che gli attori non hanno in alcun modo documentato la propria situazione successoria rispetto a dagli stessi Parte_2 indicato come parte del contratto di affitto dei beni immobili oggetto delle domande spiegate e destinatario degli effetti della delibera comunale di vendita. A tal riguardo, gli attori hanno fatto riferimento nell'atto di citazione alla dichiarazione di successione rispetto al soggetto deceduto, documento tuttavia non allegato e non presente tra gli atti di causa.
In relazione alla domanda di riscatto dei beni immobili, parte attrice ha fatto riferimento a contratto di affitto con patto di riscatto, intercorrente tra e Parte_2
l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Campagnano di datato al CP_1
14.11.1974. Tuttavia, il documento a tal fine depositato dagli attori presenta contenuto puramente generico, in quanto privo di ogni riferimento specifico agli immobili oggetto di causa e 3
non reca alcuna indicazione del patto di riscatto al quale gli attori hanno fatto riferimento (cfr. doc. 2, allegato alla citazione). Conseguentemente, non risulta ravvisabile la pattuizione relativa al patto di riscatto degli immobili oggetto di causa, posta alla base della domanda spiegata dagli attori.
In relazione alla domanda di condanna del convenuto alla vendita degli indicati immobili, gli attori hanno fatto riferimento alla delibera del Comune di di CP_1 del 07.11.1983, come da documento dai medesimi allegato (cfr. doc. 3, allegato CP_1 alla citazione). Tuttavia, l'indicata delibera non risulta univocamente riferibile agli immobili per cui è causa, facendo generico riferimento ai “terreni in località Maria Bona”, senza espressamente indicare dati univoci di identificazione degli stessi, anche in considerazione dell'omesso deposito da parte degli attori del documento Allegato A), relativo alla medesima delibera. Inoltre, la stessa delibera espressamente prevede, quale condizione di efficacia delle relative previsioni e della correlata valutazione dei beni immobili ivi indicati, che “le stesse saranno vincolanti per il subordinatamente al parere di congruità CP_1 dell'Ufficio Tecnico Erariale di e a cui dovranno essere rimessa”, mentre non è CP_1 stato in alcun documentato da parte degli attori l'effettivo avveramento dell'indicata condizione. Tale carenza nella documentazione allegata dagli attori non risulta superabile neppure alla luce degli atti allegati da parte convenuta, che ha depositato la medesima delibera, con documento Allegato B), relativo a diversi immobili (cfr. doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, relativa condanna al rilascio dei beni immobili occupati dagli attori, risulta meritevole di accoglimento. A fronte del pregresso titolo relativo all'affitto dei fondi in favore di Parte_2 che gli attori hanno indicato come proprio dante causa, il convenuto ha documentato disdetta dall'affitto in data 14.04.1982, nonché successivo invito all'occupante per il rilascio degli immobili in data 30.11.1989 (cfr. docc. 4 e 5, allegati alla comparsa di costituzione e risposta). In considerazione della documentata disdetta del contratto di affitto, non appaiono idonei a determinare la sussistenza di titolo legittimante l'occupazione del bene da parte degli attori i pagamenti periodicamente effettuati dai medesimi, peraltro privi di riferimenti univoci agli immobili per cui è causa (cfr. docc. 1 e 2, allegati alla prima memoria istruttoria degli attori). Infine, è risultato incontestato il dato, oggetto di specifica allegazione da parte del convenuto, relativo alla persistente occupazione degli immobili per cui è causa da parte degli attori. 4
Conseguentemente, cessato il rapporto contrattuale legittimante la detenzione degli immobili occupati dagli attori, gli stessi devono essere condannati al rilascio degli stessi in favore del convenuto.
La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, relativa alla condanna degli attori al pagamento di indennità di occupazione degli immobili per cui è causa, non risulta meritevole di accoglimento e deve essere rigettata. Va premesso, con riguardo alla generale fattispecie del danno subito dal proprietario di immobile per l'impossibilità di godere dello stesso, che “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta […]. Il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria” (Cass. Sez. Un. 15.11.2022, n. 33645). Conseguentemente, è stata evidenziata la “normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione” (Cass. 09.10.2020, n. 21835). Pertanto, risulta necessario che la parte, che agisca per il risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di godimento del bene per l'occupazione da parte di altro soggetto, provi l'impiego che avrebbe condotto del bene occupato, tramite godimento diretto o destinazione a finalità produttive. Nel caso di specie, da quanto allegato da parte convenuta non risulta possibile condurre uno specifico accertamento, neppure in via presuntiva, in ordine alla forma di godimento o di utilizzazione economica che il convenuto avrebbe tratto dai beni oggetto di causa, ove gli stessi fossero stati tempestivamente riconsegnati dagli attori. Inoltre, a fronte disdetta dall'affitto in data 14.04.1982, risulta rilevante il considerevole lasso temporale intercorso fino al successivo invito all'occupante per il rilascio degli immobili in data 30.11.1989, nonché la successiva inerzia nell'esperimento di strumenti di tutela finalizzati ad ottenere la riconsegna dei beni. 5
Conseguentemente, a fronte del mancato emergere di diverso utilizzo che il convenuto avrebbe tratto dai beni immobili e dell'inerzia serbata dalla parte nel tempo, la domanda riconvenzionale in esame deve essere rigettata.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. Le medesime ragioni impongono di porre le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale delle parti, per pari quote di ripartizione interna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande proposte dagli attori;
- Condanna gli attori al rilascio degli immobili oggetto del presente giudizio;
- Rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto di condanna degli attori al pagamento di indennità di occupazione;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente le spese le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, a carico solidale delle parti, per pari quote di ripartizione interna.
Tivoli, 23.10.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli