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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/10/2025, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della dr.ssa Lucia Paura
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6456 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 R.G.
Oggetto: solo danni a cose vertente tra
, , rappr.to e difeso dall'Avv. FICO Parte_1 C.F._1
MARIO, elett.te dom.to in VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE C.F._2
37 LN DI PO appellante
e
, , e , CP_1 C.F._3 Parte_2
, rapp.ti e difesi rispettivamente dal p. avv. MARIAROSARIA C.F._4
PE e dal p.Avv. MURO AVINO fino all'08.05.2023, e successivamente dall'Avv. FICO MARIO, elett.te dom.ti in VIA NAZIONALE C.F._2
DELLE PUGLIE 37 LN DI PO
Appellanti incidentali
e nei confronti di
Controparte_2
, , rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO ARIA fino al
[...] P.IVA_1
5.11.2018, e successivamente dall'Avv. FRANCESCO SAVERIO FORMICHELLA,
, dall'avv. ELISABETTA PELLICCIA, , e C.F._5 C.F._6 dall'avv. FRANCESCO ROCCO, , dello C.F._7 [...]
tutti elett.te dom.ti in Napoli alla via De Gasperi n. 45, Controparte_3
1 appellato nonché nei confronti di
c/o come in atti Controparte_4 CP_2 Appellato contumace
e
c/o come in atti Controparte_5 CP_2
Appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 2 ottobre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2073/17, con cui il Giudice Parte_1 di Pace di Marigliano, all'esito del giudizio recante R.G.1789/14, ha rigettato, perché non provata, la domanda spiegata dallo stesso e dagli interventori e Parte_2 [...]
al fine di ottenere il risarcimento rispettivamente dei danni a cosa e dei danni a CP_1 persona, subiti a seguito del sinistro in atti descritto.
Nel dettaglio, l'appellante ha premesso che, in data 7.11.2013, alle ore 14.30 circa, in
Brusciano (NA), alla rotonda posta sulla Variante 7bis, l'autoveicolo Aixam tg. CP_6
X6ZJBJ, di sua proprietà, era stato attinto alla fiancata anteriore destra dall'autocarro
Hyundai Hl tg. CA 7856 TP di nazionalità bulgara e condotto dal Sig. . Parte_3
Quest'ultimo, secondo la prospettazione attorea, nel provenire da via Padula e nell'inserirsi nella predetta rotonda senza concedere la dovuta precedenza, danneggiava la fiancata anteriore destra del veicolo attoreo, provocando altresì lesioni a Parte_1
e , rispettivamente conducente e terzo trasportato sullo stesso. CP_1
Il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea alla luce dell'istruttoria svolta (prova testimoniale e C.T.U. tecnica sui veicoli coinvolti nel sinistro).
L'appellante, a sostegno dello spiegato gravame, ha impugnato la decisione per l'erronea valutazione del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, insistendo per la
2 riforma della decisione e deducendo di aver dato adeguata prova della verificazione del sinistro, del nesso eziologico e della sussistenza ed entità dei danni lamentati.
Nel dettaglio, con il primo motivo, impugna le argomentazioni utilizzate dal giudice nella parte in cui non ha aderito alle conclusioni del CTU circa la compatibilità dei danni con il sinistro descritto, in particolare nella parte in cui il decidente non si è avveduto della presenza della denuncia di furto all'interno dell'elaborato peritale;
con il secondo motivo, lamenta l'erronea valutazione dell'istruttoria orale, definita in sentenza lacunosa e scarna, ed invece, a detta dell'appellante, pienamente confermativa dei fatti allegati.
Nel costituirsi in sede di gravame, hanno spiegato appello incidentale i sigg.ri Pt_1
e , aderendo alle doglianze dell'appellante principale, e chiedendo,
[...] CP_1 in riforma della gravata sentenza, di accogliersi le rispettive domande risarcitorie.
Si è altresì regolarmente costituito in appello l Controparte_7
, tenuto a garantire per la RCA il responsabile civile
[...] del veicolo recante targa straniera, assicurato , che ha eccepito Controparte_8
l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appello, chiedendone l'integrale rigetto.
Nonostante la regolarità della notifica, non si sono invece costituiti Controparte_8 Cont
e , entrambi domiciliati presso l Ne va pertanto dichiarata la
[...] Parte_3 contumacia.
Va rigettata l' eccezione preliminare sollevata dalla compagnia appellata in ordine alla pretesa inammissibilità dell'appello, che risulta infatti, oltre che tempestivamente proposto, senz'altro ammissibile, essendo stato redatto nel rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte, giacchè l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello.
All'uopo il Tribunale osserva che la “specificità” dei motivi di impugnazione va valutata tenendo conto della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Nella specie in esame, l'appello è incentrato sull'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed è volto a contestare la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti e provati i presupposti della domanda attorea;
dunque,
l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il
3 giudice a quo ha ritenuto non provato il sinistro, secondo le modalità descritte in citazione.
Tanto premesso, l'appello principale è infondato e deve essere rigettato;
allo stesso modo, devono essere rigettati gli appelli incidentali, che ricalcano sostanzialmente le doglianze di cui al gravame principale.
Nel dettaglio, quanto al primo motivo, parte appellante ha contestato la decisione del giudice nella parte in cui lo stesso ha ritenuto che la CTU tecnico comparativa espletata in primo grado non fosse vincolante ai fini della decisione circa la sussistenza del nesso di causalità tra fatto e conseguenze dannose, giacché i veicoli oggetto di perizia erano stati ispezionati soltanto in foto e non visionati direttamente dal proprio ausiliario in quanto non più disponibili;
in particolare, ha contestato l'inciso relativo alla mancanza di prova dell'avvenuto furto del veicolo attoreo, che il giudice ritiene “circostanza non è risultata documentata... ". All'uopo, l'appellante ha osservato invece che la circostanza che il veicolo attoreo fosse stato oggetto di furto non è stata solo affermata dalla parte attrice in sede di primo accesso peritale, ma in tale sede veniva altresì depositata la Denuncia di
Furto cosi come emerge chiaramente anche dall'elaborato peritale del CTU Ing.
[...] che testualmente, nella Trascrizione del I accesso riferisce "L 'Avv. Fico Persona_1 interveniva alle ore 13.15 e consegnava propria produzione unitamente a denuncia di furto del veicolo "; denuncia depositata dal CTU unitamente all'originale dell'elaborato peritale”.
Ebbene, la fondatezza della censura in oggetto non può essere esaminata giacché parte appellante non ha depositato agli atti l'invocato elaborato peritale.
In proposito è appena il caso di rilevare che, essendo il processo civile un processo ad iniziativa di parte, qualora la parte non abbia depositato documentazione ritenuta pregnante ai fini della decisione, il giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo al fine di rimettere in termini la stessa per il deposito o ad onerare la Cancelleria di alcuna attività di ricerca e/o ricostruzione degli atti, la cui mancanza risulta imputabile alla parte stessa, tenuta pertanto a sopportarne le conseguenze.
Ciò malgrado, il mancato rinvenimento degli atti detti ha indotto il Tribunale ad invitare più volte l'appellante a ricostruire il fascicolo;
l'invito – giustificato dallo spirito dell'art. 348 c.p.c., che prevede espressamente le cause di “improcedibilità dell'appello”, non annoverando il deposito della documentazione, sicchè il giudice deve decidere allo stato degli atti- è rimasto disatteso.
4 Tanto premesso, il Tribunale rileva che, nel caso di specie, sulla base degli atti acquisiti nel giudizio di appello, non sono rinvenibili elementi tali da consentire una decisione nel merito.
È infatti principio pacifico, nell'ipotesi di insufficienza degli elementi detti, allorquando neppure il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, che il Tribunale non possa che rilevare l' “inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, specificamente della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (Cass. n. 238/2010; conforme Cass. n., 2728/2004).
In ogni caso, è da escludersi che la coerenza tra sinistro nella sua dinamica ed evoluzione e dinamica espressa in citazione possa emergere dalla espletata consulenza d'ufficio, proprio perché i veicoli coinvolti non sono stati visionati ed il CTU non ha potuto effettuare una comparazione virtuale su basi empiriche (anche considerando che la
Consulenza tecnica non è un mezzo di prova (Cass. 06/12/2019, n. 31886 Cass.
24/09/2010, n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487), avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume).
A maggior ragione, dunque, nella fattispecie, la sussistenza di danni non avrebbe potuto essere rimessa alla consulenza in parola, tanto più che l'ausiliario del giudice non ha mai potuto procedere all'esame de visu dell'automobile; per l'effetto, eventuali (e non verificabili) dichiarazioni circa una astratta e solo parziale compatibilità dei danni, non possono costituire idonea prova della loro intensità, tipologia e valore in rapporto al sinistro descritto.
Ebbene, ai sensi dell'art. 1223 c.c, al quale l'art. 2056 c.c. rinvia, il risarcimento postula che il creditore dimostri l'esistenza di un concreto danno consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza immediata e diretta, dal comportamento altrui (cfr. Cass. civ. sez. II, 27/05/2009, n. 12354). Nel caso in esame, non risulta dimostrato il preteso pregiudizio economico che parte appellante avrebbe subito, mancando ogni elemento utile e necessario affinché si possa ritenere con certezza che il dedotto fatto illecito del terzo abbia inciso nella sua sfera patrimoniale.
5 Quanto al secondo motivo di appello, relativo alla valutazione della prova orale espletata in primo grado, è appena il caso di premettere che il giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione (cfr. “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art.
116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio,
Cass. Sez. Un. 20867 del 30 settembre 2020). D'altra parte, l'errore di ponderazione del compendio istruttorio da parte del giudice di merito può essere decisivo non già quando riguardi la valutazione della prova ("demonstrandum"), ma quando incida sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre il proprio convincimento (per il principio, Cass. Sez. 1, n. 9507 del 6 aprile 2023).
In ogni caso, alla luce dei verbali di causa del I grado versati in atti dall'appellante, il
Tribunale ritiene di dover confermare il giudizio espresso dal giudice di prime cure, non risultando provato con la necessaria tranquillizzante certezza il fatto storico del sinistro per cui è causa.
Nel dettaglio, il teste escusso all 'udienza del 10.07.2015, ha Testimone_1 dichiarato: “Ricordo che ero alla guida della mia auto ed ero in Brusciano alla via
Padula. ADR Ricordo che mi precedeva la Hyundai e. giunti alla rotonda posta sulla via
Variante 7 bis alla Hyundai non si fermava ed andava a collidere con la sua parte anteriore la parte anteriore destra dalla Aixam 50 che aveva già impegnato e percorreva la rotonda. ADR Preciso che la Hyundai non si fermò a concedere la precedenza alla minicar 50 che era già nella rotonda. Ricordo che la Hyundai aveva targa straniera ed anche il conducente era un ragazzo straniero ... ADR ricordo che a seguito dell'urto subito la minicar subiva danni a tutta la parte anteriore destra ed alla meccanica tant'è che non era marciante... ADR Preciso che la minicar Aixam percorreva la rotonda proveniente da via Variante 7 bis e la Hyundai si immetteva nella rotonda senza concedere la precedenza provenendo da via Padula... ADR Preciso che nulla potè fare il conducente della minicar per evitare l'impatto in quanto la manovra della Hyundai fu improvvisa ed imprevedibile...".
6 Dal tenore delle dichiarazioni, non emerge la posizione del teste al momento dell'urto, ma soprattutto non si evince in che modo il predetto si sia accorto della circostanza che la targa dell'autocarro ed il conducente dello stesso fossero stranieri.
In conclusione, ritiene questo Giudice che parte attrice non abbia fornito la prova su essa gravante del fatto storico nei termini descritti in citazione e del nesso di causalità tra il dedotto investimento ed i danni lamentati, ed anzi, che, alla luce dell'istruttoria espletata, sussistano forti dubbi sull'effettiva verificazione del sinistro secondo la dinamica indicata in citazione.
Il rigetto nel merito dell'appello principale comporta il rigetto degli appelli incidentali spiegati, improntati agli stessi motivi del gravame.
Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell'appellato costituito. Nulla per le spese per gli appellati contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- Rigetta l'appello, confermando la gravata sentenza;
- condanna l'appellante , in solido con gli appellanti incidentali Parte_1 [...] Cont e , al pagamento in favore dell'indicato appellato Parte_2 CP_9 delle spese processuali, liquidate in euro 1700,00 per competenze, oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese generali come per legge, se dovute.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Nola, 06.10.2025
IL GIUDICE
D.ssa Lucia PAURA
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della dr.ssa Lucia Paura
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6456 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 R.G.
Oggetto: solo danni a cose vertente tra
, , rappr.to e difeso dall'Avv. FICO Parte_1 C.F._1
MARIO, elett.te dom.to in VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE C.F._2
37 LN DI PO appellante
e
, , e , CP_1 C.F._3 Parte_2
, rapp.ti e difesi rispettivamente dal p. avv. MARIAROSARIA C.F._4
PE e dal p.Avv. MURO AVINO fino all'08.05.2023, e successivamente dall'Avv. FICO MARIO, elett.te dom.ti in VIA NAZIONALE C.F._2
DELLE PUGLIE 37 LN DI PO
Appellanti incidentali
e nei confronti di
Controparte_2
, , rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO ARIA fino al
[...] P.IVA_1
5.11.2018, e successivamente dall'Avv. FRANCESCO SAVERIO FORMICHELLA,
, dall'avv. ELISABETTA PELLICCIA, , e C.F._5 C.F._6 dall'avv. FRANCESCO ROCCO, , dello C.F._7 [...]
tutti elett.te dom.ti in Napoli alla via De Gasperi n. 45, Controparte_3
1 appellato nonché nei confronti di
c/o come in atti Controparte_4 CP_2 Appellato contumace
e
c/o come in atti Controparte_5 CP_2
Appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 2 ottobre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2073/17, con cui il Giudice Parte_1 di Pace di Marigliano, all'esito del giudizio recante R.G.1789/14, ha rigettato, perché non provata, la domanda spiegata dallo stesso e dagli interventori e Parte_2 [...]
al fine di ottenere il risarcimento rispettivamente dei danni a cosa e dei danni a CP_1 persona, subiti a seguito del sinistro in atti descritto.
Nel dettaglio, l'appellante ha premesso che, in data 7.11.2013, alle ore 14.30 circa, in
Brusciano (NA), alla rotonda posta sulla Variante 7bis, l'autoveicolo Aixam tg. CP_6
X6ZJBJ, di sua proprietà, era stato attinto alla fiancata anteriore destra dall'autocarro
Hyundai Hl tg. CA 7856 TP di nazionalità bulgara e condotto dal Sig. . Parte_3
Quest'ultimo, secondo la prospettazione attorea, nel provenire da via Padula e nell'inserirsi nella predetta rotonda senza concedere la dovuta precedenza, danneggiava la fiancata anteriore destra del veicolo attoreo, provocando altresì lesioni a Parte_1
e , rispettivamente conducente e terzo trasportato sullo stesso. CP_1
Il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea alla luce dell'istruttoria svolta (prova testimoniale e C.T.U. tecnica sui veicoli coinvolti nel sinistro).
L'appellante, a sostegno dello spiegato gravame, ha impugnato la decisione per l'erronea valutazione del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, insistendo per la
2 riforma della decisione e deducendo di aver dato adeguata prova della verificazione del sinistro, del nesso eziologico e della sussistenza ed entità dei danni lamentati.
Nel dettaglio, con il primo motivo, impugna le argomentazioni utilizzate dal giudice nella parte in cui non ha aderito alle conclusioni del CTU circa la compatibilità dei danni con il sinistro descritto, in particolare nella parte in cui il decidente non si è avveduto della presenza della denuncia di furto all'interno dell'elaborato peritale;
con il secondo motivo, lamenta l'erronea valutazione dell'istruttoria orale, definita in sentenza lacunosa e scarna, ed invece, a detta dell'appellante, pienamente confermativa dei fatti allegati.
Nel costituirsi in sede di gravame, hanno spiegato appello incidentale i sigg.ri Pt_1
e , aderendo alle doglianze dell'appellante principale, e chiedendo,
[...] CP_1 in riforma della gravata sentenza, di accogliersi le rispettive domande risarcitorie.
Si è altresì regolarmente costituito in appello l Controparte_7
, tenuto a garantire per la RCA il responsabile civile
[...] del veicolo recante targa straniera, assicurato , che ha eccepito Controparte_8
l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appello, chiedendone l'integrale rigetto.
Nonostante la regolarità della notifica, non si sono invece costituiti Controparte_8 Cont
e , entrambi domiciliati presso l Ne va pertanto dichiarata la
[...] Parte_3 contumacia.
Va rigettata l' eccezione preliminare sollevata dalla compagnia appellata in ordine alla pretesa inammissibilità dell'appello, che risulta infatti, oltre che tempestivamente proposto, senz'altro ammissibile, essendo stato redatto nel rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte, giacchè l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello.
All'uopo il Tribunale osserva che la “specificità” dei motivi di impugnazione va valutata tenendo conto della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Nella specie in esame, l'appello è incentrato sull'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed è volto a contestare la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti e provati i presupposti della domanda attorea;
dunque,
l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il
3 giudice a quo ha ritenuto non provato il sinistro, secondo le modalità descritte in citazione.
Tanto premesso, l'appello principale è infondato e deve essere rigettato;
allo stesso modo, devono essere rigettati gli appelli incidentali, che ricalcano sostanzialmente le doglianze di cui al gravame principale.
Nel dettaglio, quanto al primo motivo, parte appellante ha contestato la decisione del giudice nella parte in cui lo stesso ha ritenuto che la CTU tecnico comparativa espletata in primo grado non fosse vincolante ai fini della decisione circa la sussistenza del nesso di causalità tra fatto e conseguenze dannose, giacché i veicoli oggetto di perizia erano stati ispezionati soltanto in foto e non visionati direttamente dal proprio ausiliario in quanto non più disponibili;
in particolare, ha contestato l'inciso relativo alla mancanza di prova dell'avvenuto furto del veicolo attoreo, che il giudice ritiene “circostanza non è risultata documentata... ". All'uopo, l'appellante ha osservato invece che la circostanza che il veicolo attoreo fosse stato oggetto di furto non è stata solo affermata dalla parte attrice in sede di primo accesso peritale, ma in tale sede veniva altresì depositata la Denuncia di
Furto cosi come emerge chiaramente anche dall'elaborato peritale del CTU Ing.
[...] che testualmente, nella Trascrizione del I accesso riferisce "L 'Avv. Fico Persona_1 interveniva alle ore 13.15 e consegnava propria produzione unitamente a denuncia di furto del veicolo "; denuncia depositata dal CTU unitamente all'originale dell'elaborato peritale”.
Ebbene, la fondatezza della censura in oggetto non può essere esaminata giacché parte appellante non ha depositato agli atti l'invocato elaborato peritale.
In proposito è appena il caso di rilevare che, essendo il processo civile un processo ad iniziativa di parte, qualora la parte non abbia depositato documentazione ritenuta pregnante ai fini della decisione, il giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo al fine di rimettere in termini la stessa per il deposito o ad onerare la Cancelleria di alcuna attività di ricerca e/o ricostruzione degli atti, la cui mancanza risulta imputabile alla parte stessa, tenuta pertanto a sopportarne le conseguenze.
Ciò malgrado, il mancato rinvenimento degli atti detti ha indotto il Tribunale ad invitare più volte l'appellante a ricostruire il fascicolo;
l'invito – giustificato dallo spirito dell'art. 348 c.p.c., che prevede espressamente le cause di “improcedibilità dell'appello”, non annoverando il deposito della documentazione, sicchè il giudice deve decidere allo stato degli atti- è rimasto disatteso.
4 Tanto premesso, il Tribunale rileva che, nel caso di specie, sulla base degli atti acquisiti nel giudizio di appello, non sono rinvenibili elementi tali da consentire una decisione nel merito.
È infatti principio pacifico, nell'ipotesi di insufficienza degli elementi detti, allorquando neppure il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, che il Tribunale non possa che rilevare l' “inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, specificamente della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (Cass. n. 238/2010; conforme Cass. n., 2728/2004).
In ogni caso, è da escludersi che la coerenza tra sinistro nella sua dinamica ed evoluzione e dinamica espressa in citazione possa emergere dalla espletata consulenza d'ufficio, proprio perché i veicoli coinvolti non sono stati visionati ed il CTU non ha potuto effettuare una comparazione virtuale su basi empiriche (anche considerando che la
Consulenza tecnica non è un mezzo di prova (Cass. 06/12/2019, n. 31886 Cass.
24/09/2010, n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487), avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume).
A maggior ragione, dunque, nella fattispecie, la sussistenza di danni non avrebbe potuto essere rimessa alla consulenza in parola, tanto più che l'ausiliario del giudice non ha mai potuto procedere all'esame de visu dell'automobile; per l'effetto, eventuali (e non verificabili) dichiarazioni circa una astratta e solo parziale compatibilità dei danni, non possono costituire idonea prova della loro intensità, tipologia e valore in rapporto al sinistro descritto.
Ebbene, ai sensi dell'art. 1223 c.c, al quale l'art. 2056 c.c. rinvia, il risarcimento postula che il creditore dimostri l'esistenza di un concreto danno consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza immediata e diretta, dal comportamento altrui (cfr. Cass. civ. sez. II, 27/05/2009, n. 12354). Nel caso in esame, non risulta dimostrato il preteso pregiudizio economico che parte appellante avrebbe subito, mancando ogni elemento utile e necessario affinché si possa ritenere con certezza che il dedotto fatto illecito del terzo abbia inciso nella sua sfera patrimoniale.
5 Quanto al secondo motivo di appello, relativo alla valutazione della prova orale espletata in primo grado, è appena il caso di premettere che il giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione (cfr. “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art.
116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio,
Cass. Sez. Un. 20867 del 30 settembre 2020). D'altra parte, l'errore di ponderazione del compendio istruttorio da parte del giudice di merito può essere decisivo non già quando riguardi la valutazione della prova ("demonstrandum"), ma quando incida sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre il proprio convincimento (per il principio, Cass. Sez. 1, n. 9507 del 6 aprile 2023).
In ogni caso, alla luce dei verbali di causa del I grado versati in atti dall'appellante, il
Tribunale ritiene di dover confermare il giudizio espresso dal giudice di prime cure, non risultando provato con la necessaria tranquillizzante certezza il fatto storico del sinistro per cui è causa.
Nel dettaglio, il teste escusso all 'udienza del 10.07.2015, ha Testimone_1 dichiarato: “Ricordo che ero alla guida della mia auto ed ero in Brusciano alla via
Padula. ADR Ricordo che mi precedeva la Hyundai e. giunti alla rotonda posta sulla via
Variante 7 bis alla Hyundai non si fermava ed andava a collidere con la sua parte anteriore la parte anteriore destra dalla Aixam 50 che aveva già impegnato e percorreva la rotonda. ADR Preciso che la Hyundai non si fermò a concedere la precedenza alla minicar 50 che era già nella rotonda. Ricordo che la Hyundai aveva targa straniera ed anche il conducente era un ragazzo straniero ... ADR ricordo che a seguito dell'urto subito la minicar subiva danni a tutta la parte anteriore destra ed alla meccanica tant'è che non era marciante... ADR Preciso che la minicar Aixam percorreva la rotonda proveniente da via Variante 7 bis e la Hyundai si immetteva nella rotonda senza concedere la precedenza provenendo da via Padula... ADR Preciso che nulla potè fare il conducente della minicar per evitare l'impatto in quanto la manovra della Hyundai fu improvvisa ed imprevedibile...".
6 Dal tenore delle dichiarazioni, non emerge la posizione del teste al momento dell'urto, ma soprattutto non si evince in che modo il predetto si sia accorto della circostanza che la targa dell'autocarro ed il conducente dello stesso fossero stranieri.
In conclusione, ritiene questo Giudice che parte attrice non abbia fornito la prova su essa gravante del fatto storico nei termini descritti in citazione e del nesso di causalità tra il dedotto investimento ed i danni lamentati, ed anzi, che, alla luce dell'istruttoria espletata, sussistano forti dubbi sull'effettiva verificazione del sinistro secondo la dinamica indicata in citazione.
Il rigetto nel merito dell'appello principale comporta il rigetto degli appelli incidentali spiegati, improntati agli stessi motivi del gravame.
Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell'appellato costituito. Nulla per le spese per gli appellati contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- Rigetta l'appello, confermando la gravata sentenza;
- condanna l'appellante , in solido con gli appellanti incidentali Parte_1 [...] Cont e , al pagamento in favore dell'indicato appellato Parte_2 CP_9 delle spese processuali, liquidate in euro 1700,00 per competenze, oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese generali come per legge, se dovute.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Nola, 06.10.2025
IL GIUDICE
D.ssa Lucia PAURA
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