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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/05/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3562/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – rapporti bancari – titoli di credito
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Gennaro Iollo, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo D'Angelo, Controparte_1 come da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
22/05/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4/6/2018 il
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 820/18 Parte_2 ad essa notificato in data 27/4/2018 dal sig. per il Controparte_1 pagamento della somma di euro 10.000,00 oltre accessori, a titolo di mancato accredito sul proprio conto corrente n. 1000/958 acceso presso la filiale di
Sant'Egidio del Monte Albino (SA) del della somma Parte_2 portata dall'assegno circolare n. 8202868640-05 di €. 10.000,00 non utilizzato. Esponeva che il , titolare del conto corrente n. 1000/958 CP_1 acceso presso la filiale di Sant'Egidio del Monte Albino (SA) del
[...]
in data 31.10.2016 si era recato presso la predetta filiale, dove Parte_2 aveva chiesto e ritirato l'assegno circolare n. 8202868640-05 di €. 10.000,00 in favore del sig. , autorizzando l'istituto ad addebitare detta CP_2 somma sul citato conto corrente. Era successo che in data 11.11.2016 il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 , recatosi nuovamente in filiale, richiedeva l'annullamento del CP_1 suddetto assegno per mancato utilizzo e provvedeva contestualmente al versamento dello stesso sul menzionato conto corrente tramite l'apparecchiatura elettronica posta all'interno della filiale, ma tuttavia l'importo di €. 10.000,00 portato dal suddetto titolo non veniva accreditato né risultava annotata in alcun modo l'operazione di versamento sull'estratto conto. L'opponente deduceva a motivi di opposizione che il mancato accredito dell'importo dell'assegno circolare era dipeso dal fatto che esso risultava essere stato già pagato, per effetto di una clonatura dell'assegno circolare, effettuata grazie ad un'immagine dello stesso, evidentemente trasmessa colpevolmente dal a terzi, probabilmente per bloccare CP_1
l'acquisto di un'autovettura usata offerta in vendita sul web. Di fatto un assegno clonato, identico a quell'originale, tranne che nel nominativo, ma identificabile con numero progressivo, importo e colori tipici, era stato negoziato presso uno sportello di UBI CA, era stato estinto in data
3/11/2016, come da documentazione depositata in atti. Evidenziava che il fatto si era verificato in quanto la negoziazione dell'assegno in questione era avvenuta con la cosiddetta procedura di check truncation, un meccanismo, previsto da convenzioni tra banche, in base al quale la banca negoziatrice non invia materialmente l'assegno alla banca emittente, ma le trasmette soltanto i dati "essenziali" dello stesso. Per tali motivi la banca opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la banca negoziatrice UBI CA, per essere dalla stessa manlevata dalle eventuali conseguenze sfavorevoli del giudizio.
Costituitosi chiedeva il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 rappresentando che la procedura di check truncation, vale a dire la presentazione elettronica del titolo, era stata adottata a rischio e pericolo delle stesse banche, dopo aver avviato in via sperimentale il meccanismo nel marzo 1990, poi successivamente regolato su base convenzionale Cont dall'Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall' il 1 luglio 1993 ed, infine, riconosciuto equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l'art. 31 del R.D.
21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. Legge Assegni). Evidenziava che nonostante il riconoscimento legislativo di equipollenza, l'adozione di tale procedura presuppone la libera determinazione negoziale delle banche coinvolte e consente alla negoziatrice di esigere dalla banca emittente il pagamento del titolo attraverso non già il materiale trasferimento dello stesso, bensì con la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 comunicazione di un semplice flusso informatico riportante gli estremi essenziali dell'assegno. Rilevava che l'art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 3 ottobre 2014, n. 205 (“Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari”, pubblicato in GU il 6 marzo 2015) stabilisce, in particolare, che “si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario [in caso di assegno bancario] o l'emittente [in caso di assegno circolare] ricevono dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della CA d'Italia”. L'Art. 8, lettera f) del Regolamento della CA d'Italia del
22 marzo 2016, che produceva in atti, relativo alla presentazione in forma elettronica degli assegni bancari e circolari (emanato ex art. 8, comma 7, d.l.
n. 70/2011, convertito nella l. n. 106/2011, ed entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 30/4/2016) stabilisce, altresì, che, tra i dati che il negoziatore deve trasmettere all'emittente in via telematica, per gli assegni circolari vi sia anche il “nome del beneficiario”. La procedura de qua, adottata dalle Banche su base squisitamente volontaria e finalizzata a soddisfare essenzialmente un'esigenza di economicità degli intermediari, comporta, evidentemente, l'assunzione, da parte delle stesse, di ogni rischio connesso al minor livello di controllo ovvero all'omessa volontaria verifica materiale del titolo, la quale consentirebbe l'accertamento di eventuali irregolarità cartolari derivanti dalla falsificazione dello stesso.
L'opposto evidenziava che nel caso di specie, la banca negoziatrice (UBI
BANCA, poi fusa in ) aveva evidentemente omesso la Parte_1 trasmissione dell'immagine del titolo e finanche il nominativo del beneficiario in questione alla banca emittente, senza che quest'ultima, peraltro, avesse formulato alcuna richiesta di trasmissione. Orbene, il mero adempimento di tale obbligo avrebbe evidentemente escluso la negoziazione del titolo contraffatto ed il relativo pagamento in favore di soggetto non legittimato, in palese violazione dell'art. 43 del R.D. 1736/1933. Ed infatti, l'assegno circolare “originale” risultava emesso in favore del "Sig. ", CP_2 mentre quello (contraffatto) negoziato da "UBI BANCA S.p.A." è all'ordine di tale " ". Persona_1
Nel corso del giudizio l'UB CA s.p.a. veniva incorporata per fusione nella , che aveva incorporato il Parte_1 Parte_2 per cui l'opponente banca non dava luogo alla chiamata in causa precedentemente richiesta ed autorizzata. Depositate le memorie istruttorie di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. il giudice riteneva la causa matura per la decisione e con provvedimento del 2/2/2023 fissava l'udienza di precisazione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 delle conclusioni. All'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. E' evidente, nella vicenda in esame, la responsabilità a carico delle banche negoziatrici dell'assegno circolare per non aver rilevato la clonazione dell'assegno, verificabile ictu oculi, per difformità del nominativo del beneficiario, se solo la banca negoziatrice avesse trasmesso alla banca trattaria opponente l'immagine del titolo, cosa che non fu fatta, anche perché la banca trattaria non richiese tale trasmissione. Il meccanismo di Check
Truncation semplice, con nessuna trasmissione dell'immagine, ma flusso informatico con numero ed importo assegno e senza il nominativo del beneficiario, espone le banche a possibilità di frodi, di cui solo esse devono rispondere, in quanto il meccanismo è stato adottato solo per realizzare economie e sveltezza di procedura a loro vantaggio. Se avessero applicato le norme tradizionali in materia di circolazione degli assegni o se avessero applicato in modo rigoroso le procedure di Check Truncation, la CA UB
(ora ) non avrebbe pagato l'assegno a persona non Parte_1 legittimata. D'altra parte lo stesso originario opponente, Parte_2 voleva chiamare in causa la UB CA, ritenendo che la stessa fosse stata colposamente superficiale nel pagare l'assegno circolare a persona non legittimata. Ora la UB CA è parte della stessa banca opponente, per cui è indubbio che a rispondere per responsabilità colposa del fatto e omesso pagamento all'opposto sia l'attuale Parte_1 Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 23.05.2025 Il giudice – dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3562/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – rapporti bancari – titoli di credito
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Gennaro Iollo, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo D'Angelo, Controparte_1 come da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
22/05/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4/6/2018 il
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 820/18 Parte_2 ad essa notificato in data 27/4/2018 dal sig. per il Controparte_1 pagamento della somma di euro 10.000,00 oltre accessori, a titolo di mancato accredito sul proprio conto corrente n. 1000/958 acceso presso la filiale di
Sant'Egidio del Monte Albino (SA) del della somma Parte_2 portata dall'assegno circolare n. 8202868640-05 di €. 10.000,00 non utilizzato. Esponeva che il , titolare del conto corrente n. 1000/958 CP_1 acceso presso la filiale di Sant'Egidio del Monte Albino (SA) del
[...]
in data 31.10.2016 si era recato presso la predetta filiale, dove Parte_2 aveva chiesto e ritirato l'assegno circolare n. 8202868640-05 di €. 10.000,00 in favore del sig. , autorizzando l'istituto ad addebitare detta CP_2 somma sul citato conto corrente. Era successo che in data 11.11.2016 il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 , recatosi nuovamente in filiale, richiedeva l'annullamento del CP_1 suddetto assegno per mancato utilizzo e provvedeva contestualmente al versamento dello stesso sul menzionato conto corrente tramite l'apparecchiatura elettronica posta all'interno della filiale, ma tuttavia l'importo di €. 10.000,00 portato dal suddetto titolo non veniva accreditato né risultava annotata in alcun modo l'operazione di versamento sull'estratto conto. L'opponente deduceva a motivi di opposizione che il mancato accredito dell'importo dell'assegno circolare era dipeso dal fatto che esso risultava essere stato già pagato, per effetto di una clonatura dell'assegno circolare, effettuata grazie ad un'immagine dello stesso, evidentemente trasmessa colpevolmente dal a terzi, probabilmente per bloccare CP_1
l'acquisto di un'autovettura usata offerta in vendita sul web. Di fatto un assegno clonato, identico a quell'originale, tranne che nel nominativo, ma identificabile con numero progressivo, importo e colori tipici, era stato negoziato presso uno sportello di UBI CA, era stato estinto in data
3/11/2016, come da documentazione depositata in atti. Evidenziava che il fatto si era verificato in quanto la negoziazione dell'assegno in questione era avvenuta con la cosiddetta procedura di check truncation, un meccanismo, previsto da convenzioni tra banche, in base al quale la banca negoziatrice non invia materialmente l'assegno alla banca emittente, ma le trasmette soltanto i dati "essenziali" dello stesso. Per tali motivi la banca opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la banca negoziatrice UBI CA, per essere dalla stessa manlevata dalle eventuali conseguenze sfavorevoli del giudizio.
Costituitosi chiedeva il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 rappresentando che la procedura di check truncation, vale a dire la presentazione elettronica del titolo, era stata adottata a rischio e pericolo delle stesse banche, dopo aver avviato in via sperimentale il meccanismo nel marzo 1990, poi successivamente regolato su base convenzionale Cont dall'Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall' il 1 luglio 1993 ed, infine, riconosciuto equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l'art. 31 del R.D.
21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. Legge Assegni). Evidenziava che nonostante il riconoscimento legislativo di equipollenza, l'adozione di tale procedura presuppone la libera determinazione negoziale delle banche coinvolte e consente alla negoziatrice di esigere dalla banca emittente il pagamento del titolo attraverso non già il materiale trasferimento dello stesso, bensì con la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 comunicazione di un semplice flusso informatico riportante gli estremi essenziali dell'assegno. Rilevava che l'art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 3 ottobre 2014, n. 205 (“Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari”, pubblicato in GU il 6 marzo 2015) stabilisce, in particolare, che “si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario [in caso di assegno bancario] o l'emittente [in caso di assegno circolare] ricevono dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della CA d'Italia”. L'Art. 8, lettera f) del Regolamento della CA d'Italia del
22 marzo 2016, che produceva in atti, relativo alla presentazione in forma elettronica degli assegni bancari e circolari (emanato ex art. 8, comma 7, d.l.
n. 70/2011, convertito nella l. n. 106/2011, ed entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 30/4/2016) stabilisce, altresì, che, tra i dati che il negoziatore deve trasmettere all'emittente in via telematica, per gli assegni circolari vi sia anche il “nome del beneficiario”. La procedura de qua, adottata dalle Banche su base squisitamente volontaria e finalizzata a soddisfare essenzialmente un'esigenza di economicità degli intermediari, comporta, evidentemente, l'assunzione, da parte delle stesse, di ogni rischio connesso al minor livello di controllo ovvero all'omessa volontaria verifica materiale del titolo, la quale consentirebbe l'accertamento di eventuali irregolarità cartolari derivanti dalla falsificazione dello stesso.
L'opposto evidenziava che nel caso di specie, la banca negoziatrice (UBI
BANCA, poi fusa in ) aveva evidentemente omesso la Parte_1 trasmissione dell'immagine del titolo e finanche il nominativo del beneficiario in questione alla banca emittente, senza che quest'ultima, peraltro, avesse formulato alcuna richiesta di trasmissione. Orbene, il mero adempimento di tale obbligo avrebbe evidentemente escluso la negoziazione del titolo contraffatto ed il relativo pagamento in favore di soggetto non legittimato, in palese violazione dell'art. 43 del R.D. 1736/1933. Ed infatti, l'assegno circolare “originale” risultava emesso in favore del "Sig. ", CP_2 mentre quello (contraffatto) negoziato da "UBI BANCA S.p.A." è all'ordine di tale " ". Persona_1
Nel corso del giudizio l'UB CA s.p.a. veniva incorporata per fusione nella , che aveva incorporato il Parte_1 Parte_2 per cui l'opponente banca non dava luogo alla chiamata in causa precedentemente richiesta ed autorizzata. Depositate le memorie istruttorie di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. il giudice riteneva la causa matura per la decisione e con provvedimento del 2/2/2023 fissava l'udienza di precisazione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 delle conclusioni. All'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. E' evidente, nella vicenda in esame, la responsabilità a carico delle banche negoziatrici dell'assegno circolare per non aver rilevato la clonazione dell'assegno, verificabile ictu oculi, per difformità del nominativo del beneficiario, se solo la banca negoziatrice avesse trasmesso alla banca trattaria opponente l'immagine del titolo, cosa che non fu fatta, anche perché la banca trattaria non richiese tale trasmissione. Il meccanismo di Check
Truncation semplice, con nessuna trasmissione dell'immagine, ma flusso informatico con numero ed importo assegno e senza il nominativo del beneficiario, espone le banche a possibilità di frodi, di cui solo esse devono rispondere, in quanto il meccanismo è stato adottato solo per realizzare economie e sveltezza di procedura a loro vantaggio. Se avessero applicato le norme tradizionali in materia di circolazione degli assegni o se avessero applicato in modo rigoroso le procedure di Check Truncation, la CA UB
(ora ) non avrebbe pagato l'assegno a persona non Parte_1 legittimata. D'altra parte lo stesso originario opponente, Parte_2 voleva chiamare in causa la UB CA, ritenendo che la stessa fosse stata colposamente superficiale nel pagare l'assegno circolare a persona non legittimata. Ora la UB CA è parte della stessa banca opponente, per cui è indubbio che a rispondere per responsabilità colposa del fatto e omesso pagamento all'opposto sia l'attuale Parte_1 Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 23.05.2025 Il giudice – dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4