Art. 10.
Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta, grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.
Ai candidati ammessi alla lezione e' data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.
Del giorno fissato per la lezione e' data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.
Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, puo' ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.
Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche ai concorsi che comprendono la sola lezione.
Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta, grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.
Ai candidati ammessi alla lezione e' data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.
Del giorno fissato per la lezione e' data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.
Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, puo' ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.
Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche ai concorsi che comprendono la sola lezione.