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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/10/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1027 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
In persona del Giudice, dott. Elisa Trotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1027 /2024 promossa
DA
, titolare del codice fiscale ”, nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...];
, titolare del codice fiscale ”, nata in [...] il 9 giugno Parte_2 C.F._2
1972 e residente in [...] in I maggio n. 1;
, titolare del codice fiscale , nato in [...] il 18 Parte_3 C.F._3 agosto 1945 e residente in [...], rappresentati, assistiti e difesi nel presente procedimento dagli Avvocati Chiara Roncarolo, titolare del codice fiscale ” e Maurizio Randazzo, titolare del codice fiscale C.F._4
”, dello Legale , titolare della P.IVA C.F._5 CP_1 Controparte_2
”, sito in Vercelli in Viale Garibaldi n. 5 Telematico P.IVA_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
on sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale n. Controparte_3
, rappresentata da con sede legale in Milano, Bastioni di Porta P.IVA_2 Controparte_4
Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione , rappresentata e difesa nel presente P.IVA_3 procedimento dall'Avv. Davide Cassini (C.F. ) del Foro di Varese C.F._6
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: parte attrice opponente: come da foglio di precisazione conclusioni depositato telematicamente il
26/06/2025;
1 parte convenuta: come da foglio di precisazione conclusioni depositato telematicamente il
26/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 254/2024 emesso il 6/6/20204, il Tribunale di Vercelli, su istanza di e per essa la mandataria cessionaria cel credito di Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ingiungeva ad , e , in qualità di garanti
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle obbligazioni assunte da , titolare di omonima ditta individuale, il pagamento di Parte_4 euro 60.814,67 oltre interessi e spese. a saldo di quanto dovuto in forza di contratto di finanziamento sottoscritto il 25/10/2013.
Proponevano opposizione , e chiedendo la revoca Parte_1 Parte_2 Parte_3 del decreto ingiuntivo in ragione della vessatorietà, e quindi nullità, della clausola contrattuale che aveva previsto la deroga al rispetto del termine ex art. 1957 c.c., con conseguente estinzione delle obbligazioni fideiussorie. Gli opponenti contestavano altresì la vessatorietà, e quindi nullità, della clausola di addebito degli interessi di mora, ritenuti penale manifestamente eccessiva essendo gli interessi convenuti in misura superiore al tasso di cui al Decreto Legislativo n. 231/2002. Infine, gli opponenti contestavano la vessatorietà della clausola di riviviscenza con cui erano tenuti “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.
Si costituiva in giudizio e per essa la mandataria , chiedendo il rigetto Controparte_3 CP_4 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 29/9/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
In diritto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non può essere accolta per i seguenti motivi.
Le obbligazioni di garanzia si riferiscono a un debito per finanziamento contratto il 25/10/2013 da
, titolare dell'omonima ditta individuale. Parte_4
Il finanziamento avrebbe dovuto essere restituito in rate mensili secondo piano di ammortamento in essere dal 25/11/2013 al 25/9/2016.
E' pacifico che gli opponenti rivestano la qualifica di garanti - consumatori, avendo sottoscritto le garanzie per scopi estranei all'attività imprenditoriale di . Pt_4
I contratti sottoscritti non sono garanzie autonome ma fideiussioni con elementi di atipicità.
In tema, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che la differenza tra garanzia autonoma e fideiussione non attiene tanto al momento del pagamento, che spesso è convenuto in entrambi i casi immediatamente o a prima richiesta, quanto nel regime delle eccezioni di rivalsa dopo il pagamento
2 (cfr. in ultimo Cass. 865/2025); se, infatti, il pagamento effettuato a prima richiesta non risulti dovuto per motivi attinenti al rapporto base, il fideiussore può sempre agire in ripetizione con l'actio indebiti ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens, cioè del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni di cui dispone il debitore principale, rispondendo quindi come un fideiussore ed atteggiandosi la clausola di pagamento in questione come una clausola solve et repete ex art. 1462
c.c..
Il garante autonomo, invece, una volta che abbia pagato nei confronti del garante beneficiario non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo il caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia e potrà esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante, né di eccepire alcunché in sede di rivalsa in merito all'avvenuto pagamento;
sarà il debitore principale, una volta escusso, ad agire in rivalsa, se il pagamento non era dovuto alla stregua del rapporto di base (ad esempio, per il pregresso e puntuale adempimento della medesima obbligazione), nei confronti del beneficiario, il quale ha ricevuto dal garante una prestazione non dovuta, mentre la stessa azione di rivalsa del garante verso il debitore viene esclusa quando il primo abbia adempiuto nonostante disponesse di prove evidenti della malafede del beneficiario, salva in tal caso la possibilità di agire contro il beneficiario stesso con la condictio indebiti ai sensi dell'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. n. 22233 del 20/10/2014; Cass. n. 15108/2013;
Cass. n. 16123/2015).
Tale caratteristica si ricollega alla causa del contratto autonomo di garanzia che è espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c. ed ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore
è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una
3 somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr.
Cass. SU n. 3947/2010; Cass. n. 1186/2020; Cass. ord. n. 30181/2018).
Per tale ragione, nel contratto autonomo di garanzia, la possibilità per il garante di paralizzare la richiesta di pagamento da parte del beneficiario ricorre solo in ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia.
Venendo al caso di specie, il contratto firmato dai garanti opponenti prevede:
- il pagamento da parte del fideiussore a prima richiesta (clausola 7): tale clausola, come visto, può al più valere ad individuare un elemento di atipicità della fideiussione, ma non è dirimente al fine di qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia;
- la rinuncia al termine ex art. 1957 c.c., consentendo alla Banca di agire verso il fideiussore anche nel caso in cui non abbia avviato azione contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. La clausola contiene una rinuncia preventiva del garante a far valere l'eventuale decadenza verificatasi ai sensi dell'art. 1957
c.c.. Si ritiene che tale clausola, di per sé, in presenza della eventuale permanente facoltà del garante di agire in rivalsa contro l'accipiens per motivi inerenti all'obbligazione principale, ancora non elida del tutto il regime di accessorietà tra l'obbligazione principale e quella di garanzia;
- l'obbligo del fideiussore di rimborsare alla Banca le somme da questa restituite al debitore principale che abbia pagato, in conseguenza di pronuncia di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo (clausola 2).
Tale ultima clausola disciplina il caso in cui la avendo ricevuto dal debitore principale CP_6 pagamenti estintivi dell'obbligo di rimborso del mutuo, sia chiamata a restituire le somme in forza di dichiarazione di invalidità o revoca della dazione.
La clausola, dunque, riguarda una ipotesi del tutto eventuale che non concerne il caso di specie, ove il debitore principale è sempre stato inadempiente e ove non si tratta quindi di valutare l'invalidità del pagamento estintivo fatto dal debitore principale.
Peraltro, l'obbligo di rimborso posto sul garante è temporalmente limitato al caso in cui il fatto estintivo si sia verificato entro due anni: circostanza che non esclude del tutto il vincolo di accessorietà tra obbligazione principale e di garanzia, soprattutto nel caso in cui non si verifichi tale condizione.
Atteso dunque che il contratto di garanzia non prevede una definitiva rinuncia, da parte del garante,
a far valere le eccezioni inerenti all'invalidità del debito principale e soprattutto ad agire in sede di rivalsa contro l'accipiens, i contratti di garanzia vanno qualificati come fideiussioni, sia pure contraddistinti da elementi di atipicità.
4 Ciò posto, pur dovendosi ritenere – astrattamente - applicare la normativa a tutela del consumatore, va rilevato che, per affermazione giurisprudenziale recente, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, non solo può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore (cfr. Cass. n. 4208/1992; Cass. n. 2545/1990) -trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico e comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n. 28943/2017; Cass. n. 394/2006; Cass.
n. 776/2004) -, ma non rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (cfr. Cass. n. 9245/2007) e non è vessatoria (cfr. Cass. n. 3989/2025).
Nel caso di specie, peraltro, la clausola n. 6 risulta anche specificamente sottoscritta dai garanti (cfr. docc. 5, 7 e 9 fasc. monitorio), che solo oggi ne contestano la vessatorietà.
Ne deriva l'infondatezza della tesi degli opponenti secondo cui l'obbligo di pagamento dei garanti sarebbe estinto.
Gli opponenti hanno altresì contestato la natura vessatoria della clausola che quantifica gli interessi di mora, sostenendo trattarsi di una penale manifestamente eccessiva in quanto il tasso convenzionale supera anche il tasso di mora previsto per le transazioni commerciali (d. lgs. 231/2002).
Non è specificamente contestato che il tasso di mora convenzionale sia del 13,67 % circa e che il tasso previsto dal d. lgs. 231/2022 per il periodo di riferimento fosse dell'8,50 %.
Posto che la clausola di determinazione degli interessi di mora si atteggia effettivamente come clausola penale (cfr. Cass. SU n. 19597/2020), si ritiene, ciononostante, che essa non sia vessatoria e che non preveda una penale manifestamente eccessiva. Infatti, il tasso di mora pattuito non è superiore al tasso soglia con la conseguenza che esso non incorre nei profili di abusività specificamente vigenti per i contratti bancari, disciplina dai d.m. di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi.
La Corte di cassazione nella sentenza a SU n. 19597/2020 (v. anche Cass. 26525/2024) si è soffermata sulla natura eccessiva degli interessi moratori nel caso di superamento del tasso soglia, ritenendo che, in quel caso, il tasso vada ridotto (stante il potere del giudice di riduzione della penale manifestamente eccessiva) al tasso corrispettivo convenzionale. Ne deriva, a contrario, da un lato, che il tasso convenzionale di mora può anche essere superiore al tasso ex d. lgs. 231/2002, visto che non è questa la normativa assunta come riferimento di abusività, e dall'altro che la verifica della natura eccessiva degli interessi di mora (pur ancora possibile alla luce della disciplina dell'art. 33 cod. consumo, espressamente ritenuta applicabile come tutela ulteriore a quella usuraria, v. Cass. SU n. 19597/2020 pag. 31), va effettuata in concreto alla luce del tenore del contratto.
5 Non è superfluo rammentare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità (cfr.
Cass. SU n. 19597/2020). Da qui la possibilità di un interesse di mora convenzionale – il cui ammontare è lasciato alla libertà delle parti, salvo il tasso soglia usura – tasso che non può di per sé essere soggetto alla soglia ex d. lgs. 231/2002. Né, nel caso di specie, è allegato e provato che, oltre agli interessi di mora convenzionali, il contratto prevedesse altri addebiti a titolo di penale per il ritardo, in modo quindi da far risultare effettivamente sproporzionati gli addebiti complessivamente applicati dalla per il caso di inadempimento. CP_6
Gli opponenti hanno infine contestato la vessatorietà, e quindi nullità, della clausola di riviviscenza.
Al riguardo la contestazione è infondata, dovendosi richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui la clausola di riviviscenza non è considerata vessatoria. Ciò in quanto il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché, dopo
l'estinzione, il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta, pertanto, l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale;
né tale clausola può dirsi vessatoria, come tuttora riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile (cfr. Cass. n. 18794/2023; Cass. n. 25361/2008).
In definitiva, l'opposizione a decreto ingiuntivo va respinta.
La causa ha natura documentale ed è matura per la decisione allo stato degli atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base a parametri medi ex d.m. 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli opponenti, in solido, a corrispondere a parte convenuta, a titolo di spese di lite, la somma di euro 14.000,00 oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA.
Vercelli, 29 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
In persona del Giudice, dott. Elisa Trotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1027 /2024 promossa
DA
, titolare del codice fiscale ”, nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...];
, titolare del codice fiscale ”, nata in [...] il 9 giugno Parte_2 C.F._2
1972 e residente in [...] in I maggio n. 1;
, titolare del codice fiscale , nato in [...] il 18 Parte_3 C.F._3 agosto 1945 e residente in [...], rappresentati, assistiti e difesi nel presente procedimento dagli Avvocati Chiara Roncarolo, titolare del codice fiscale ” e Maurizio Randazzo, titolare del codice fiscale C.F._4
”, dello Legale , titolare della P.IVA C.F._5 CP_1 Controparte_2
”, sito in Vercelli in Viale Garibaldi n. 5 Telematico P.IVA_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
on sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale n. Controparte_3
, rappresentata da con sede legale in Milano, Bastioni di Porta P.IVA_2 Controparte_4
Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione , rappresentata e difesa nel presente P.IVA_3 procedimento dall'Avv. Davide Cassini (C.F. ) del Foro di Varese C.F._6
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: parte attrice opponente: come da foglio di precisazione conclusioni depositato telematicamente il
26/06/2025;
1 parte convenuta: come da foglio di precisazione conclusioni depositato telematicamente il
26/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 254/2024 emesso il 6/6/20204, il Tribunale di Vercelli, su istanza di e per essa la mandataria cessionaria cel credito di Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ingiungeva ad , e , in qualità di garanti
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle obbligazioni assunte da , titolare di omonima ditta individuale, il pagamento di Parte_4 euro 60.814,67 oltre interessi e spese. a saldo di quanto dovuto in forza di contratto di finanziamento sottoscritto il 25/10/2013.
Proponevano opposizione , e chiedendo la revoca Parte_1 Parte_2 Parte_3 del decreto ingiuntivo in ragione della vessatorietà, e quindi nullità, della clausola contrattuale che aveva previsto la deroga al rispetto del termine ex art. 1957 c.c., con conseguente estinzione delle obbligazioni fideiussorie. Gli opponenti contestavano altresì la vessatorietà, e quindi nullità, della clausola di addebito degli interessi di mora, ritenuti penale manifestamente eccessiva essendo gli interessi convenuti in misura superiore al tasso di cui al Decreto Legislativo n. 231/2002. Infine, gli opponenti contestavano la vessatorietà della clausola di riviviscenza con cui erano tenuti “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.
Si costituiva in giudizio e per essa la mandataria , chiedendo il rigetto Controparte_3 CP_4 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 29/9/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
In diritto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non può essere accolta per i seguenti motivi.
Le obbligazioni di garanzia si riferiscono a un debito per finanziamento contratto il 25/10/2013 da
, titolare dell'omonima ditta individuale. Parte_4
Il finanziamento avrebbe dovuto essere restituito in rate mensili secondo piano di ammortamento in essere dal 25/11/2013 al 25/9/2016.
E' pacifico che gli opponenti rivestano la qualifica di garanti - consumatori, avendo sottoscritto le garanzie per scopi estranei all'attività imprenditoriale di . Pt_4
I contratti sottoscritti non sono garanzie autonome ma fideiussioni con elementi di atipicità.
In tema, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che la differenza tra garanzia autonoma e fideiussione non attiene tanto al momento del pagamento, che spesso è convenuto in entrambi i casi immediatamente o a prima richiesta, quanto nel regime delle eccezioni di rivalsa dopo il pagamento
2 (cfr. in ultimo Cass. 865/2025); se, infatti, il pagamento effettuato a prima richiesta non risulti dovuto per motivi attinenti al rapporto base, il fideiussore può sempre agire in ripetizione con l'actio indebiti ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens, cioè del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni di cui dispone il debitore principale, rispondendo quindi come un fideiussore ed atteggiandosi la clausola di pagamento in questione come una clausola solve et repete ex art. 1462
c.c..
Il garante autonomo, invece, una volta che abbia pagato nei confronti del garante beneficiario non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo il caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia e potrà esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante, né di eccepire alcunché in sede di rivalsa in merito all'avvenuto pagamento;
sarà il debitore principale, una volta escusso, ad agire in rivalsa, se il pagamento non era dovuto alla stregua del rapporto di base (ad esempio, per il pregresso e puntuale adempimento della medesima obbligazione), nei confronti del beneficiario, il quale ha ricevuto dal garante una prestazione non dovuta, mentre la stessa azione di rivalsa del garante verso il debitore viene esclusa quando il primo abbia adempiuto nonostante disponesse di prove evidenti della malafede del beneficiario, salva in tal caso la possibilità di agire contro il beneficiario stesso con la condictio indebiti ai sensi dell'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. n. 22233 del 20/10/2014; Cass. n. 15108/2013;
Cass. n. 16123/2015).
Tale caratteristica si ricollega alla causa del contratto autonomo di garanzia che è espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c. ed ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore
è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una
3 somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr.
Cass. SU n. 3947/2010; Cass. n. 1186/2020; Cass. ord. n. 30181/2018).
Per tale ragione, nel contratto autonomo di garanzia, la possibilità per il garante di paralizzare la richiesta di pagamento da parte del beneficiario ricorre solo in ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia.
Venendo al caso di specie, il contratto firmato dai garanti opponenti prevede:
- il pagamento da parte del fideiussore a prima richiesta (clausola 7): tale clausola, come visto, può al più valere ad individuare un elemento di atipicità della fideiussione, ma non è dirimente al fine di qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia;
- la rinuncia al termine ex art. 1957 c.c., consentendo alla Banca di agire verso il fideiussore anche nel caso in cui non abbia avviato azione contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. La clausola contiene una rinuncia preventiva del garante a far valere l'eventuale decadenza verificatasi ai sensi dell'art. 1957
c.c.. Si ritiene che tale clausola, di per sé, in presenza della eventuale permanente facoltà del garante di agire in rivalsa contro l'accipiens per motivi inerenti all'obbligazione principale, ancora non elida del tutto il regime di accessorietà tra l'obbligazione principale e quella di garanzia;
- l'obbligo del fideiussore di rimborsare alla Banca le somme da questa restituite al debitore principale che abbia pagato, in conseguenza di pronuncia di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo (clausola 2).
Tale ultima clausola disciplina il caso in cui la avendo ricevuto dal debitore principale CP_6 pagamenti estintivi dell'obbligo di rimborso del mutuo, sia chiamata a restituire le somme in forza di dichiarazione di invalidità o revoca della dazione.
La clausola, dunque, riguarda una ipotesi del tutto eventuale che non concerne il caso di specie, ove il debitore principale è sempre stato inadempiente e ove non si tratta quindi di valutare l'invalidità del pagamento estintivo fatto dal debitore principale.
Peraltro, l'obbligo di rimborso posto sul garante è temporalmente limitato al caso in cui il fatto estintivo si sia verificato entro due anni: circostanza che non esclude del tutto il vincolo di accessorietà tra obbligazione principale e di garanzia, soprattutto nel caso in cui non si verifichi tale condizione.
Atteso dunque che il contratto di garanzia non prevede una definitiva rinuncia, da parte del garante,
a far valere le eccezioni inerenti all'invalidità del debito principale e soprattutto ad agire in sede di rivalsa contro l'accipiens, i contratti di garanzia vanno qualificati come fideiussioni, sia pure contraddistinti da elementi di atipicità.
4 Ciò posto, pur dovendosi ritenere – astrattamente - applicare la normativa a tutela del consumatore, va rilevato che, per affermazione giurisprudenziale recente, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, non solo può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore (cfr. Cass. n. 4208/1992; Cass. n. 2545/1990) -trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico e comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n. 28943/2017; Cass. n. 394/2006; Cass.
n. 776/2004) -, ma non rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (cfr. Cass. n. 9245/2007) e non è vessatoria (cfr. Cass. n. 3989/2025).
Nel caso di specie, peraltro, la clausola n. 6 risulta anche specificamente sottoscritta dai garanti (cfr. docc. 5, 7 e 9 fasc. monitorio), che solo oggi ne contestano la vessatorietà.
Ne deriva l'infondatezza della tesi degli opponenti secondo cui l'obbligo di pagamento dei garanti sarebbe estinto.
Gli opponenti hanno altresì contestato la natura vessatoria della clausola che quantifica gli interessi di mora, sostenendo trattarsi di una penale manifestamente eccessiva in quanto il tasso convenzionale supera anche il tasso di mora previsto per le transazioni commerciali (d. lgs. 231/2002).
Non è specificamente contestato che il tasso di mora convenzionale sia del 13,67 % circa e che il tasso previsto dal d. lgs. 231/2022 per il periodo di riferimento fosse dell'8,50 %.
Posto che la clausola di determinazione degli interessi di mora si atteggia effettivamente come clausola penale (cfr. Cass. SU n. 19597/2020), si ritiene, ciononostante, che essa non sia vessatoria e che non preveda una penale manifestamente eccessiva. Infatti, il tasso di mora pattuito non è superiore al tasso soglia con la conseguenza che esso non incorre nei profili di abusività specificamente vigenti per i contratti bancari, disciplina dai d.m. di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi.
La Corte di cassazione nella sentenza a SU n. 19597/2020 (v. anche Cass. 26525/2024) si è soffermata sulla natura eccessiva degli interessi moratori nel caso di superamento del tasso soglia, ritenendo che, in quel caso, il tasso vada ridotto (stante il potere del giudice di riduzione della penale manifestamente eccessiva) al tasso corrispettivo convenzionale. Ne deriva, a contrario, da un lato, che il tasso convenzionale di mora può anche essere superiore al tasso ex d. lgs. 231/2002, visto che non è questa la normativa assunta come riferimento di abusività, e dall'altro che la verifica della natura eccessiva degli interessi di mora (pur ancora possibile alla luce della disciplina dell'art. 33 cod. consumo, espressamente ritenuta applicabile come tutela ulteriore a quella usuraria, v. Cass. SU n. 19597/2020 pag. 31), va effettuata in concreto alla luce del tenore del contratto.
5 Non è superfluo rammentare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità (cfr.
Cass. SU n. 19597/2020). Da qui la possibilità di un interesse di mora convenzionale – il cui ammontare è lasciato alla libertà delle parti, salvo il tasso soglia usura – tasso che non può di per sé essere soggetto alla soglia ex d. lgs. 231/2002. Né, nel caso di specie, è allegato e provato che, oltre agli interessi di mora convenzionali, il contratto prevedesse altri addebiti a titolo di penale per il ritardo, in modo quindi da far risultare effettivamente sproporzionati gli addebiti complessivamente applicati dalla per il caso di inadempimento. CP_6
Gli opponenti hanno infine contestato la vessatorietà, e quindi nullità, della clausola di riviviscenza.
Al riguardo la contestazione è infondata, dovendosi richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui la clausola di riviviscenza non è considerata vessatoria. Ciò in quanto il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché, dopo
l'estinzione, il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta, pertanto, l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale;
né tale clausola può dirsi vessatoria, come tuttora riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile (cfr. Cass. n. 18794/2023; Cass. n. 25361/2008).
In definitiva, l'opposizione a decreto ingiuntivo va respinta.
La causa ha natura documentale ed è matura per la decisione allo stato degli atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base a parametri medi ex d.m. 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli opponenti, in solido, a corrispondere a parte convenuta, a titolo di spese di lite, la somma di euro 14.000,00 oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA.
Vercelli, 29 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
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