Sentenza 24 luglio 2008
Massime • 2
L'istituto dell'ordinanza ingiunzione apprestato dalla legge n. 689 del 1981 per la riscossione delle sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni amministrative è diverso, per natura e disciplina, rispetto all'ingiunzione fiscale, essendo previsto uno specifico procedimento amministrativo contenzioso diretto all'accertamento del credito, cui il contribuente è in condizioni di partecipare attivamente per influire sulla decisione finale. Ne consegue che, sebbene l'ordinanza non opposta resti un provvedimento amministrativo (non producendo effetti di giudicato, come avviene invece per il provvedimento monitorio non opposto, che è provvedimento del giudice), la decadenza dal potere di proporre opposizione per decorso del relativo termine preclude non solo la contestazione dell'efficacia di titolo esecutivo, ma anche l'accertamento giudiziale dell'inesistenza del credito dell'amministrazione.
In tema di opposizione ad ordinanza che ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative, anche nel regime precedente l'entrata in vigore dell'art. 116 comma 12 della legge n. 388 del 2000, va escluso che il termine per proporre opposizione sia sospeso nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 742 del 1969, ove l'ordinanza ingiunzione concerna esclusivamente omissioni contributive e sanzioni amministrative connesse a tali omissioni. (Nella specie, la S.C., affermando il principio su esteso, ha ritenuto che l'indicazione nel modulo a stampa anche di altre violazioni, che non trovano però riscontro nella contestazione e negli atti del procedimento amministrativo, nonché nei contenuti dell'ingiunzione, non determina la sospensione del termine di opposizione,essendo stata esclusa dalla sentenza la sussistenza, nel caso, di un errore scusabile circa il regime del termine di opposizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2008, n. 20375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20375 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA RISORGENTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell'avvocato PETRACCA NICOLA DOMENICO, che la rappresenta difende unitamente all'avvocato DIAMANTI RICCARDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati COSSU BENEDETTA, CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 547/04 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 16/06/04 R.G.N. 628/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/08 dal Consigliere Dott. Pasquale PICONE;
udito l'Avvocato DIAMANTI RICCARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso l'accoglimento per quanto di ragione. RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza di cui si domanda la cassazione giudica infondato l'appello di "La Risorgente" S.r.l. contro la decisione n. 1589/2001 del Tribunale di La Spezia, che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione proposta con ricorso del 26.9.1996 all'ordinanza-ingiunzione n. 194/94, notificata il 12.7.1996, emessa dall'Inps per il pagamento di L.
2.325.000 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e di L. 287.287.592 per contributi non versati nel periodo 1.10.1990 - 31.12.1991, somme aggiuntive, interessi e sanzione L. n. 467 del 1978, ex art. 4. 2. I giudici dell'appello, premessa l'inapplicabilità ratione temporis della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, escludono che il termine per proporre opposizione fosse sospeso nel periodo feriale, ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 3, perché l'ordinanza - ingiunzione concerneva esclusivamente omissioni contributive e sanzioni amministrative connesse a tali omissioni, non rilevando l'indicazione nel modulo a stampa anche di altre violazioni, che non trovavano però riscontro nella contestazione e negli atti del procedimento amministrativo (vi erano stati scritti difensivi e audizione personale), nonché nei contenuti dell'ingiunzione.
3. Il ricorso della Società è articolato in cinque motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso l'Inps.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In ordine logico, va esaminato in via preliminare il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di norme di diritto per avere la sentenza impugnata ritenuto non applicabile la sospensione del termine per l'opposizione nel periodo feriale ad ordinanza-ingiunzione emanata da ente previdenziale per irrogare le sanzioni amministrative e per riscuotere altresì i contributi omessi. Ad avviso della ricorrente, la L. n. 689 del 1981, art. 35, rende la controversia assoggettata al rito del lavoro, ma ciò non implica la sottrazione dell'ordinanza-ingiunzione al modello generale disegnato dalla stessa legge (di cui si applicano gli artt. 18, 22, 22 bis, 23, 36), modello certamente compreso nella previsione di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1, tenuto conto in, particolare, che le norme processuali applicabili non sono soltanto quelle di cui all'art. 442 c.p.c. e ss., ma anche quelle richiamate dallo stesso art. 35.
1.1. Il motivo va ritenuto privo di fondamento giuridico. Sicuramente la sospensione feriale dei termini, secondo la disciplina dettata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, deve applicarsi a tutti i casi in cui "la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere un suo diritto" e, quindi, anche ai termini previsti per la proposizione di un'azione, al di là del richiamo formalistico all'una o all'altra categoria di termini (cfr. le sentenze della Corte costituzionale n. 255 del 1987, n. 49 del 1990, n. 380 del 1992, n. 268 i del 1993, n. 296 del 1998;
nonché Cass. 5 marzo 1990, n. 1726, 19 luglio 1990, n. 7409, 28 maggio 1991, n. 6041). Ed è altresì pacifica l'applicabilità della sospensione al procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione concernente l'applicazione di sanzioni amministrative, disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e 23, ancorché le sanzioni siano afferenti alla materia del lavoro o della previdenza ed assistenza obbligatorie (vedi, per tutte, Cass. S.u. 30 marzo 2000, n. 639).
1.2. Ma la stessa sentenza delle Sezioni unite della Corte, sopra richiamata, è giunta a tale conclusione proprio sul rilievo che l'eccezione di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 3, comprende tutte le controversie che sono assoggettate al rito speciale del lavoro, nei casi espressamente indicati dalla L. n. 689 del 1981, art. 35, (violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale dei contributi e premi o violazioni dalle quali derivi l'omesso o parziale versamento di contributi e premi), norma che ha la funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione come idoneo a soggiacere al regime di sottrazione alla sospensione. A questo orientamento va data continuità siccome le argomentazioni del ricorrente non sono idonee a determinare un mutamento di indirizzo. La L. n. 689 del 1981, art. 35, si esprime chiaramente nel senso che, per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, il procedimento amministrativo di riscossione è quello di cui all'art. 18, ancorché con la stessa ordinanza-ingiunzione si provveda anche alla riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile;
l'eventuale fase giurisdizionale, invece, è regolata nel senso che il termine per proporre opposizione è quello di cui all'art. 22, che al ricorso in opposizione è allegata l'ordinanza notificata, la cui esecutività non è sospesa, salvo provvedimento del giudice, che è ammissibile la difesa personale, ma l'opposizione si propone al giudice del lavoro ed il relativo giudizio di opposizione è regolato ai sensi dell'art. 442 c.p.c. e segg.. Non si ravvisa, quindi, nella legge elemento alcuno che possa confortare la tesi secondo cui la controversia in questione non potrebbe essere ascritta alle controversie concernenti la materia della previdenza e dell'assistenza obbligatorie sottratte alla sospensione feriale.
1.3. Va altresì rilevato, a chiusura del discorso, che la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata (decisioni n. 61 del 1985 e n. 61 del 1992) la questione di legittimità costituzionale della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, nella parte in cui si applica anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali, sul rilievo dell'identità di ratio sottesa alla disciplina unitaria della disposizione relativa alle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria, sia a quelle promosse dagli aventi diritto alle prestazioni, sia a quelle promosse dagli enti previdenziali contro i datori di lavoro per ottenere il pagamento dei contributi, in quanto la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute. Non risponderebbe, perciò, al criterio dell'obbligo di interpretare le norme in senso costituzionalmente orientato, riservare un trattamento differenziato al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione emanata per le violazioni concernenti l'omesso versamento di contributi o premi e per il pagamento del debito.
2. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione di norme di diritto in relazione al fatto che l'ordinanza ingiunzione riguardava anche sanzioni relative a violazioni estranee alla materia dell'omissione contributiva e, di conseguenza, sottraeva il giudizio di opposizione nella sua interezza alla deroga di cui alla L. n. 742 del 1969, art.
3. Con il primo motivo è connesso il secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata escluso che l'ordinanza si riferisse anche a violazioni diverse dall'omissione contributiva.
2.1. I due motivi, congiuntamente esaminati, sono destituiti di fondamento. L'accertamento di fatto secondo cui non era stato ingiunto il pagamento di sanzioni relative a violazione estranee alla materia delle omissioni contributive esclude che alla sentenza possa essere imputato il denunciato errore di diritto. L'accertamento di fatto è sorretto dalla considerazione che l'indicazione di violazioni di diversa natura era dovuta all'uso di modello prestampato, ma non trovava riscontro nella contestazione, nel procedimento amministrativo e nelle sanzioni effettivamente irrogate e questo accertamento non risulta efficacemente censurato. Nessuna delle pur numerose argomentazioni che illustrano i due motivi di ricorso in esame è diretta a dimostrare che l'ordinanza-ingiunzione si riferisse concretamente anche a violazioni estranee alla materia contributiva. In realtà, l'unica tesi munita di dignità giuridica che si potrebbe, sia pure a fatica, ravvisare nelle deduzioni della ricorrente, è l'idoneità del testo dell'ordinanza ad ingenerare incertezza in ordine alle violazioni poste a base dell'ingiunzione e, dunque un errore scusabile circa il regime del termine di opposizione. Ma sia l'oggettività dell'incertezza sia la possibilità di essere indotti in errore è stata esclusa dalla puntuale motivazione della sentenza: la contestazione aveva riguardato soltanto l'omesso versamento contributivo, la parte aveva partecipato al procedimento amministrativo con scritti difensivi, il testo dell'ordinanza rinviava al verbale di accertamento oggetto di contestazione e nessuna sanzione risultava irrogate per le violazioni di legge recate nel preambolo del modello prestampato (si veda in particolare, l'elencazione delle sanzioni ripartite tra quelle riconducibili al secondo comma e quelle ascritte alla L. n. 689 del 1981, art. 35, comma 3).
3. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia l'omessa motivazione sulla censura alla sentenza di primo grado, sollevata con l'atto di appello, con la quale si sosteneva l'obbligo del giudice, indipendentemente dalla tardività dell'opposizione, di esaminare il merito del rapporto contributivo e di verificare il fondamento della pretesa creditoria.
1.2. Il motivo, sebbene faccia richiamo nell'intestazione al vizio di omessa motivazione, nella sostanza intende invocare la regala iuris secondo la quale l'inammissibilità dell'opposizione all'ordinanza- ingiunzione, se lascia ferma l'efficacia di titolo esecutivo dell'atto, non pregiudica la domanda di accertamento dell'inesistenza, in tutto o in parte, della pretesa creditoria.
3.1. La censura, in questi termini interpretata dalla Corte, non ha fondamento. Invero, la tesi prospettata dal motivo di ricorso è conforme all'orientamento giurisprudenziale che si è formato con riguardo ad un altro, diverso, sistema di riscossione di crediti inerenti ad obbligazioni pubbliche, qual'è quello dell'ingiunzione c.d. "fiscale" emanata ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art.3, in relazione al quale la decorrenza del termine per l'opposizione impedisce che se ne possa contestare l'efficacia di titolo esecutivo, ma non di accertare l'inesistenza del credito dell'amministrazione (vedi, tra le più recenti, Cass. 20 marzo 2007, n. 6670). Totalmente diverso è l'istituto dell'ordinanza-ingiunzione apprestato dalla L. n. 689 del 1981, per la riscossione delle sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni amministrative (ed altresì, in base al particolare disposto dell'art. 35, della legge, per la riscossione di contributi e premi).
Diversamente dall'ingiunzione "fiscale", è disciplinato uno specifico procedimento amministrativo contenzioso diretto all'accertamento del credito, che consta della fase della necessaria contestazione, della partecipazione al procedimento del trasgressore, che ha il potere di presentare scritti difensivi e di essere sentito personalmente, e culmina nella decisione dell'autorità di archiviare ovvero di ingiungere il pagamento di quanto ritiene accertato. Questa la ragione per cui, sebbene l'ordinanza non opposta resti un provvedimento amministrativo (non producendo effetti di giudicato come avviene invece per il provvedimento monitorio con opposto, che è provvedimento del giudice), la decadenza dal potere di proporre opposizione preclude l'accertamento giudiziale sul rapporto obbligatorio. In conclusione, la mancata opposizione nel termine è sanzionata con la decadenza dalla tutela giurisdizionale in relazione alla pretesa creditoria dell'amministrazione e questo effetto di preclusione è certamente presupposto anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (vedi C. Cost. n. 160 del 2002, n. 86 del 1998, n. 311 del 1994).
4. Con il quinto ed ultimo motivo si sostiene che le sanzioni amministrative dovevano ritenersi abolite in applicazione della L. n.388 del 2000, art. 116, comma 12.
4.1. Il motivo resta assorbito nella decisione di rigetto degli altri motivi, poiché la decadenza dal potere di proporre opposizione preclude ogni accertamento sull'esistenza del credito azionato con l'ordinanza-ingiunzione.
5. La considerazione delle peculiarità della controversia, avuto riguardo, in particolare, alle imperfezioni della redazione del testo dell'ordinanza-ingiunzione, inducono a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare per l'intero le spese e gli onorari del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per l'intero le spese e gli onorari del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 4 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2008