Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2008, n. 20375
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Sentenza 24 luglio 2008

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L'istituto dell'ordinanza ingiunzione apprestato dalla legge n. 689 del 1981 per la riscossione delle sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni amministrative è diverso, per natura e disciplina, rispetto all'ingiunzione fiscale, essendo previsto uno specifico procedimento amministrativo contenzioso diretto all'accertamento del credito, cui il contribuente è in condizioni di partecipare attivamente per influire sulla decisione finale. Ne consegue che, sebbene l'ordinanza non opposta resti un provvedimento amministrativo (non producendo effetti di giudicato, come avviene invece per il provvedimento monitorio non opposto, che è provvedimento del giudice), la decadenza dal potere di proporre opposizione per decorso del relativo termine preclude non solo la contestazione dell'efficacia di titolo esecutivo, ma anche l'accertamento giudiziale dell'inesistenza del credito dell'amministrazione.

In tema di opposizione ad ordinanza che ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative, anche nel regime precedente l'entrata in vigore dell'art. 116 comma 12 della legge n. 388 del 2000, va escluso che il termine per proporre opposizione sia sospeso nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 742 del 1969, ove l'ordinanza ingiunzione concerna esclusivamente omissioni contributive e sanzioni amministrative connesse a tali omissioni. (Nella specie, la S.C., affermando il principio su esteso, ha ritenuto che l'indicazione nel modulo a stampa anche di altre violazioni, che non trovano però riscontro nella contestazione e negli atti del procedimento amministrativo, nonché nei contenuti dell'ingiunzione, non determina la sospensione del termine di opposizione,essendo stata esclusa dalla sentenza la sussistenza, nel caso, di un errore scusabile circa il regime del termine di opposizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2008, n. 20375
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20375
    Data del deposito : 24 luglio 2008

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