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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/01/2024, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 18/01/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 536/ 2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA LOMBARDI e Parte_1
CERCHIA FERDINANDO presso il cui studio elettivamente domicilia in C.SO
IT LE , 17 CASTELLAMMARE DI STABIA
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti DEL SORDO ROBERTA con il quale CP_1 elettivamente domicilia in VIA ALCIDE DE GASPERI,55 80133 NAPOLI
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/01/2022 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che, in data
CP_
3.9.2021 aveva ricevuto dall' sette provvedimenti di restituzione degli importi riferiti all'indebito pagamento di prestazioni di indennità di disoccupazione agricola in relazione agli anni
1999,2000,2001,2002, 2006,2007,2008 a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
che, avverso i suddetti provvedimenti, aveva proposto ricorso amministrativo rimasto, però, senza esito alcuno;
che la richiesta di restituzione degli importi ivi indicati doveva ritenersi illegittima per intervenuta prescrizione non avendo mai ricevuto, negli anni successivi al pagamento, alcuna ulteriore richiesta di restituzione di quanto indebitamente versato.
CP_ Tanto premesso, invocando la prescrizione decennale dell'indebito, conveniva in giudizio l' resistente dinanzi all'adito Tribunale affinché, previa dichiarazione dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, fosse riconosciuta e dichiarata l'irripetibilità delle somme da esso richieste, con la conseguente condanna alla restituzione di quanto eventualmente recuperato, spese vinte.
CP_ L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, spese vinte.
All'odierno scambio di note, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che:
La domanda è fondata e va accolta.
Va, in via preliminare, evidenziato che parte ricorrente non contesta in maniera sufficientemente analitica il fondamento dell'indebito, ossia la mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, essendosi limitata ad eccepire la sola prescrizione del credito vantato dall' . CP_2
Ciò posto, risulta, pertanto, evidente che la fattispecie in oggetto sia qualificabile nei termini dell'indebito oggettivo con le relative conseguenze in materia di prescrizione ed, in particolare, con l'applicabilità del termine prescrizionale ordinario di dieci anni.
Tale qualificazione è giuridicamente corretta perché (Cass. 3994/2006, cit.) l'indebito oggettivo sussiste non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando manchi fin dall'origine, come nel caso di specie, giacché il pagamento senza causa è fatto costitutivo dell'obbligazione di restituire l'indebito: di conseguenza, per il combinato disposto degli artt. 2033 e
2935 c.c., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta, secondo la disciplina generale (art. 2943 c.c.), anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale ( cfr. Cassazione civile, sez. III 19/06/2008 n.
16612).
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie la prescrizione decennale risulta essere certamente maturata trattandosi di importi percepiti, a titolo di indennità di disoccupazione agricola, in relazione agli anni sopra indicati.
Ed, infatti, l'ente di riscossione, dopo aver provveduto al pagamento suindicato, ha assunto per più di 10 anni (arco temporale di perfezionamento della prescrizione ex art 2033 c.c.) un atteggiamento di assoluta inerzia non avendo provveduto all'adozione di alcun ulteriore atto di ripetizione dell'indebito, ad eccezione dei provvedimenti impugnati in questa sede.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, tali eventuali atti, per assumere rilievo, vanno tempestivamente indicati, in via di contro eccezione in senso tecnico, nella prima difesa utile successiva alla eccezione di prescrizione estintiva, pena la loro inutilizzabilità, anche se depositati nel fascicolo di parte o successivamente allegati e depositati.
In proposito questo Tribunale ritiene, inoltre, di aderire all'orientamento della Suprema Corte di legittimità in base al quale “… l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941, prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, nè il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento ( cfr. Cass. 10828/2015). CP_ L' eccepisce inoltre il ne bis in idem essendosi già pronunciata la Corte d0'Appello non solo sulla sussistenza del rapporto di lavoro ma anche sull'indebito. Ebbene, l'eccezione è infondata perché la sentenza della Corte d'Appello riguarda annualità diverse (2004,2005,2009) non oggetto della presente causa.
Alla stregua delle considerazioni sovra esposte la domanda va, pertanto, accolta, in mancanza di
CP_ prova di validi atti interruttivi e va dichiarata l'irripetibilità delle somme richieste dall' con i provvedimenti impugnati e con la conseguente condanna alla restituzione di quanto eventualmente recuperato in virtù dei provvedimenti impugnati.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
CP_
con ricorso del 28/01/2022 nei confronti dell' in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., così provvede: in accoglimento della domanda giudiziale dichiara l'irripetibilità delle CP_ somme richieste dall' con i provvedimento impugnati e con la conseguente condanna alla CP_ restituzione di quanto eventualmente recuperato;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1300,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 22/01/2024 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto