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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 06/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3327/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 20/03/2025
da
con il proc. e dom. avv. CACITTI SONIA per mandato allegato al ricorso Parte_1
e da
con il proc. e dom. avv. MICHELINI ANDREA per mandato Parte_2
allegato al ricorso,
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (sent. di omologa n. 645/2024
pubblicata il 05/06/2024 sub RG n. 3836/2023);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 01/06/2008), e (il Per_1 Per_2
09.08.2015) e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse dei minori;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in LAUCO (UD),
l'11/09/2010 tra , nato a [...] il [...], e Parte_2 Pt_1
nata a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
[...]
1) dispone che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso la madre, la quale vivrà nella casa coniugale fino a quando non si trasferirà in un'altra abitazione, a seguito di sottoscrizione di un contratto di locazione;
3) dispone che i figli staranno con il papà, salvi diversi accordi che potranno intervenire tra i coniugi e tenuto conto delle esigenze dei figli e degli impegni lavorativi dei coniugi, come di seguito specificato:
- a weekend alterni, dal venerdì per cena, alla domenica sera, quando il padre li accompagnerà dalla madre prima di cena;
- il padre terrà i figli a pranzo durante la settimana, salvi diversi accordi dettati da esigenze lavorative di entrambi i genitori, dal martedì al venerdì;
- il padre terrà i figli con sé, inoltre, il mercoledì sera per cena, con pernotto dei figli presso il padre nelle settimane i cui weekend sono di competenza della madre, ed inoltre in ulteriori giornate che potranno essere determinate in accordo tra i coniugi, in funzione delle esigenze dei figli e di quelle dei genitori, anche per eventuali pernotti ulteriori durante il periodo extrascolastico;
4) durante le festività Natalizie dispone che i figli, salvo diverso accordo, trascorreranno ad anni alterni il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore, ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali i figli, salvo diverso accordo, trascorreranno ad anni alterni la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro;
2 5) dispone che i figli trascorreranno, inoltre, con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, durante le ferie estive;
dà atto che i coniugi concorderanno tra loro i periodi in cui porteranno in vacanza i figli, preferibilmente entro la fine dell'anno scolastico;
6) in caso di vacanze personali senza i figli, prende atto che ciascun genitore avrà cura di comunicarle all'altro, con un congruo preavviso, qualora coinvolgessero giornate in cui dovesse tenere con sé i figli, per permettere all'altro di organizzarsi diversamente;
7) per le spese della baby-sitter i ricorrenti si riportano al protocollo di intesa del Tribunale
di Udine del 28.8.2015;
8) dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli, continuando a sostenere le spese condominiali relative alla casa familiare, delle utenze domestiche, compreso il wi-fi e della legna per scaldare l'abitazione familiare e versando, inoltre, alla moglie un assegno mensile di 100,00 euro (50,00 euro per figlio) da aggiornarsi annualmente in base agli indici
ISTAT;
9) le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Udine al quale i coniugi si riportano integralmente;
prende atto che i genitori, a fine mese, si scambieranno la documentazione
(quando disponibile) e, una volta determinato il conguaglio dovuto dall'uno all'altro, il versamento relativo verrà effettuato tramite bonifico bancario;
10) prende atto che quando la Signora si trasferirà in altra abitazione con i figli, come Pt_1
è sua intenzione fare, porterà con sé i mobili di sua proprietà ed eventuali ulteriori che verranno individuati di comune accordo tra i coniugi. Da quel momento, dispone che il Sig.
verserà in favore della stessa un contributo mensile al mantenimento dei figli pari ad Pt_2
euro 550,00 complessivi (euro 275,00 per figlio) da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
11) dà atto che la Signora percepirà per intero l'assegno unico universale, Pt_1
rinunciando il padre a percepire la sua quota dell'assegno;
3 12) prende atto che i ricorrenti dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti, pertanto, nulla per assegni tra i coniugi;
13) dà atto che i coniugi riconoscono reciprocamente per sé e per i figli minori,
l'autorizzazione al rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
14) Spese integralmente compensate tra le parti.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lauco (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 4, parte 2, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2010;
Udine, li 5.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3327/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 20/03/2025
da
con il proc. e dom. avv. CACITTI SONIA per mandato allegato al ricorso Parte_1
e da
con il proc. e dom. avv. MICHELINI ANDREA per mandato Parte_2
allegato al ricorso,
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (sent. di omologa n. 645/2024
pubblicata il 05/06/2024 sub RG n. 3836/2023);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 01/06/2008), e (il Per_1 Per_2
09.08.2015) e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse dei minori;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in LAUCO (UD),
l'11/09/2010 tra , nato a [...] il [...], e Parte_2 Pt_1
nata a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
[...]
1) dispone che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso la madre, la quale vivrà nella casa coniugale fino a quando non si trasferirà in un'altra abitazione, a seguito di sottoscrizione di un contratto di locazione;
3) dispone che i figli staranno con il papà, salvi diversi accordi che potranno intervenire tra i coniugi e tenuto conto delle esigenze dei figli e degli impegni lavorativi dei coniugi, come di seguito specificato:
- a weekend alterni, dal venerdì per cena, alla domenica sera, quando il padre li accompagnerà dalla madre prima di cena;
- il padre terrà i figli a pranzo durante la settimana, salvi diversi accordi dettati da esigenze lavorative di entrambi i genitori, dal martedì al venerdì;
- il padre terrà i figli con sé, inoltre, il mercoledì sera per cena, con pernotto dei figli presso il padre nelle settimane i cui weekend sono di competenza della madre, ed inoltre in ulteriori giornate che potranno essere determinate in accordo tra i coniugi, in funzione delle esigenze dei figli e di quelle dei genitori, anche per eventuali pernotti ulteriori durante il periodo extrascolastico;
4) durante le festività Natalizie dispone che i figli, salvo diverso accordo, trascorreranno ad anni alterni il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore, ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali i figli, salvo diverso accordo, trascorreranno ad anni alterni la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro;
2 5) dispone che i figli trascorreranno, inoltre, con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, durante le ferie estive;
dà atto che i coniugi concorderanno tra loro i periodi in cui porteranno in vacanza i figli, preferibilmente entro la fine dell'anno scolastico;
6) in caso di vacanze personali senza i figli, prende atto che ciascun genitore avrà cura di comunicarle all'altro, con un congruo preavviso, qualora coinvolgessero giornate in cui dovesse tenere con sé i figli, per permettere all'altro di organizzarsi diversamente;
7) per le spese della baby-sitter i ricorrenti si riportano al protocollo di intesa del Tribunale
di Udine del 28.8.2015;
8) dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli, continuando a sostenere le spese condominiali relative alla casa familiare, delle utenze domestiche, compreso il wi-fi e della legna per scaldare l'abitazione familiare e versando, inoltre, alla moglie un assegno mensile di 100,00 euro (50,00 euro per figlio) da aggiornarsi annualmente in base agli indici
ISTAT;
9) le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Udine al quale i coniugi si riportano integralmente;
prende atto che i genitori, a fine mese, si scambieranno la documentazione
(quando disponibile) e, una volta determinato il conguaglio dovuto dall'uno all'altro, il versamento relativo verrà effettuato tramite bonifico bancario;
10) prende atto che quando la Signora si trasferirà in altra abitazione con i figli, come Pt_1
è sua intenzione fare, porterà con sé i mobili di sua proprietà ed eventuali ulteriori che verranno individuati di comune accordo tra i coniugi. Da quel momento, dispone che il Sig.
verserà in favore della stessa un contributo mensile al mantenimento dei figli pari ad Pt_2
euro 550,00 complessivi (euro 275,00 per figlio) da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
11) dà atto che la Signora percepirà per intero l'assegno unico universale, Pt_1
rinunciando il padre a percepire la sua quota dell'assegno;
3 12) prende atto che i ricorrenti dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti, pertanto, nulla per assegni tra i coniugi;
13) dà atto che i coniugi riconoscono reciprocamente per sé e per i figli minori,
l'autorizzazione al rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
14) Spese integralmente compensate tra le parti.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lauco (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 4, parte 2, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2010;
Udine, li 5.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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