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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/06/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 382 del Ruolo Generale Affari Civile Contenziosi per l'anno 2022,
promossa da:
(già , Parte_1 Parte_2
C.F. , in persona del curatore dott. rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_1 Parte_3
procura speciale alle liti depositata telematicamente, dall'avv. Roberto Gorio, presso il cui studio in
Brescia, via Moretto n. 67, ha eletto domicilio
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla CP_1 C.F._1
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Daniele Condemi, presso il cui studio in Cagliari, via
Pessina n. 36, ha eletto domicilio
Pagina 1 APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Cagliari, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 e 351 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva ex lege della
sentenza impugnata, sussistendone gravi e fondati motivi legittimanti l'accoglimento della presente
istanza e delle domande tutte formulate nell'esteso atto di appello che legittimano la riforma della
sentenza appellata, motivi rappresentati nel corpo dell'atto e da intendersi qui integralmente
trascritti, parola per parola.
NEL MERITO
- accertare e dichiarare l'ammissibilità e la legittimità del presente atto di appello e, per l'effetto,
annullare e/o riformare in tutto ovvero, in via subordinata, in parte, la sentenza di primo grado
oggetto del presente gravame per tutte le ragioni in fatto e in diritto quivi contenute da intendersi
integralmente trascritte, parola per parola, rilevata l'illegittimità della decisione de qua sotto il
profilo dell'omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione anche in ordine alle eccezioni e alle
difese ritualmente sollevate nel giudizio di primo grado e riproposte nel presente grado di giudizio,
con conseguente rigetto in tutto o, in via subordinata, in parte, delle domande proposte in primo
grado dall' appellato nei confronti della già denominata Parte_4 Controparte_2
[...]
In virtù di quanto sopra e in accoglimento delle domande svolte in primo grado la società
appellante chiede:
IN VIA PRINCIPALE
Pagina 2 - accertare la definitiva validità del D.I. N. 1183/2020, emesso dal Tribunale di Cagliari, in quanto
presenti i requisiti di cui agli artt. 633-634 c.p.c. e per l'effetto, confermarne l'efficacia e la piena
esecutività;
IN VIA SUBORDINATA, PER CP_3 Parte_5
denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale oggetto di gravame,
[...]
rideterminare i compensi liquidati nel giudizio di primo grado parametrandoli allo scaglione di
valore della causa compreso tra i 5.201 e in 26.000 euro.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso
forfetario delle spese nella misura prevista dalla legge, oltre Iva e CPA come per legge, da
distrarsi”.
Nell'interesse dell'appellata:
“Piaccia
Per i motivi esposti confermare la sentenza di primo grado, rigettando l'avversa impugnazione.
In via subordinata
1) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del CP_1
In via ulteriormente pregiudiziale e preliminare
2) Ritener prescritta la azione e la pretesa avversa.
Nel merito
1) Dichiarare infondata in fatto e diritto la domanda avversa.
2) In via di ulteriore subordine dichiarare la minor somma rispetto a quanto ingiunto.
In ogni caso con il favore dei compensi e spese di avvocato, di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 3 Con ricorso depositato il 18/06/2020 presso il Tribunale di Cagliari, Parte_6
per ottenere un decreto ingiuntivo a carico di dell'importo di 8.235,00 euro, IVA
[...] CP_1
compresa, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e rimborso delle spese della fase monitoria,
esponendo:
- che tale importo costituiva «saldo del compenso spettante alla ricorrente ai sensi dell'art.
9) dei contratti “per la redazione dell'Analisi Contabile e per l'attività stragiudiziale di recupero
del credito di anatocismo e/o usura sui c/c bancari – CONTRATTO GOLD” (docc. n. 1 – n. 2)
sottoscritti con il Sig. nonché con la società B.C.B. Sport S.r.l. in data 12.11.2014 (ove CP_1
quest'ultima versava alla ricorrente l'intero compenso pattuito di Euro 5.978,00, IVA compresa,
quale corrispettivo del servizio svolto): importo corrispondente al saldo del 25 % del vantaggio
economico di Euro 27.000,00 (doc. n. 1), ottenuto dal cliente in seguito alla conclusione della
vertenza con (quale mandataria di , anche grazie Parte_7 Parte_8
all'assistenza dell'Avv. Doneddu, definita con accordo transattivo siglato tra le parti (docc. n. 3 –
n. 4)»;
- che in forza del predetto accordo il e la B.C.B. Sport S.r.l. avevano versato CP_1
all'istituto di credito la somma onnicomprensiva di Euro 12.000,00, ottenendo in tal modo un vantaggio economico pari ad Euro 27.000,00 (a fronte di un debito nei confronti dell'istituto bancario pari ad Euro 39.000,00);
- che il 25% Iva compresa della predetta somma costituente “vantaggio economico” fosse pari ad € 8.325,00;
- di avere inutilmente e senza successo chiesto al il pagamento del compenso. CP_1
Il Tribunale accolse la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 1183/2020, reso il
21.07.2020, per l'importo di € 8.235,00.
Con atto di citazione regolarmente notificato propose opposizione avverso il CP_1
decreto eccependo:
Pagina 4 - il proprio difetto di legittimazione passiva, per aver sottoscritto il contratto di consulenza in qualità di legale rappresentante della “Bbc Sport s.r.l.”, a suo dire unica obbligata;
- la prescrizione presuntiva triennale prevista dall'articolo 2956 del codice civile, asserendo che l'importo oggetto della domanda monitoria, ancorché non dovuto, fosse già stato abbondantemente pagato;
- la nullità dei contratti prodotti dall'attrice sostanziale col ricorso monitorio, per violazione del divieto di patto di quota lite, a suo dire riservato a coloro che esercitano la professione forense e che sono iscritti all'albo degli avvocati.
Contestò, in ogni caso, che l'importo richiesto fosse dovuto, in quanto dalla attività peritale svolta dalla non era conseguito alcun vantaggio. Parte_2
Si costituì in giudizio la società esponendo quanto segue: Parte_2
- di aver stipulato nel 2014 con personalmente e con la B.c.b. Sport s.r.l., società della CP_1
famiglia due contratti al fine di far accertare eventuali profili di illiceità dei rapporti bancari CP_1
intrattenuti con l'Istituto di credito, concordando che a pagare il prezzo dei contratti nella loro parte commutativa fosse B.c.b. Sport Srl, quale coobbligata in solido con il al pagamento del 25% CP_1
contrattualmente previsto e delegata al pagamento del costo delle perizie in base allo schema negoziale della delegatio solvendi cumulativa ex art. 1268 del codice civile;
- il contratto stipulato da al punto 9) prevedeva quanto segue: “il cliente si impegna a CP_1
Part corrispondere a il 25% del valore del minor debito o maggior credito una volta recuperato”,
clausola il cui tenore letterale non avrebbe lasciato dubbi interpretativi in ordine al fatto che il 25%
“dovesse essere sull'importo una volta recuperato dalla banca a seguito dell'attività azionata da un
Part Part avvocato convenzionato con sulla base dell'elaborato peritale fornito da ;
- la controversia con era stata definita con atto di transazione, nell'ambito del quale la Parte_7
stessa aveva agito come mandataria di TE AN AO (che aveva già inglobato la Banca di
Credito Sardo). L' opposta contestò, inoltre, la fondatezza dell'eccezione di nullità sollevata dall'opponente, sia perché essa ( non era uno studio legale, sia perché la Parte_2
Pagina 5 violazione del divieto di pattuire i compensi professionali in percentuale sull'esito della causa avrebbe esposto un avvocato a sanzioni disciplinari, ma non a vedersi dichiarato nullo il contratto,
anche perché lo stesso contratto stipulato tra le parti rispondeva a equità e proporzionalità
(aggiunse, inoltre, che la questione del rapporto di valore che deve sussistere tra le prestazioni cui sono tenute le parti si pone per i contratti commutativi e non per quelli aleatori, come quello oggetto di causa).
Contestò, infine, l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata da controparte, rilevando che il contratto era stato stipulato in forma scritta e che, in ogni caso, la società stessa dovesse essere classificata come società di servizi e non come “professionista”.
La causa, istruita con produzioni documentali, con sentenza n. 814/2022 pubblicata in data
24/03/2022, venne decisa nei seguenti termini: “ … a. revoca il decreto ingiuntivo n. 1183/2020,
reso il 21.07.2020 nel procedimento n. 3617/2020 RAC di questo Tribunale;
b. rigetta le domande
formulate dalla società opposta;
c. dispone che le spese del procedimento monitorio restino a
carico della parte ricorrente che le ha anticipate;
d. condanna l'opposta a rimborsare
all'opponente le spese processuali così liquidate: € 810,00 per compensi di avvocato della fase di
studio, € 573,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva, € 1.383,50 per compensi di
avvocato della fase decisionale, € 2.767,00 per compensi di avvocato complessivi, € 415,05 per
spese di generali 12,50%, € 145,50 per spese di contributo unificato e marca, € 3.327,55
complessivi, oltre a CPA 4% e IVA di legge”.
Si riporta, in sintesi, il percorso motivazionale della statuizione.
Preliminarmente, il Tribunale ha ritenuto l'eccezione di prescrizione presuntiva infondata, atteso che la fattispecie può trovare applicazione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità,
dove il pagamento suole avvenire senza rilascio di quietanza, e, di contro, non opera quando il credito azionato, come nel caso in esame, tragga origine da un titolo scritto.
Allo stesso modo, ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente, poiché il primo dei due contratti prodotti dalla società era stato senza dubbio
Pagina 6 sottoscritto da quale persona fisica identificata col suo codice fiscale, mentre il CP_1
secondo era stato sottoscritto da , in qualità di legale rappresentante della Bbc Sport Parte_9
s.r.l.
Nel merito, ha ritenuto l'opposizione meritevole di accoglimento, in ragione del mancato assolvimento dell'onere, da parte della società opposta, su di essa gravante quale attrice sostanziale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, di:
1. allegare e provare se la controversia sorta con vertesse tra la banca ed il Parte_7 CP_1
quale persona fisica, oppure tra la banca e la Bbc Sport s.r.l., con la precisazione che i due contratti prodotti in giudizio avevano il medesimo contenuto e si riferivano agli stessi conti correnti bancari nei quali sarebbe maturato il debito verso la banca (conti correnti, peraltro, che non è noto a chi fossero intestati, se alla persona fisica o alla società);
2. provare quale fosse l'importo della pretesa creditoria avanzata dalla banca, non evincibile né dai contratti citati, né dalla proposta di transazione prodotta da anche tenuto Parte_2
conto del fatto che non era stata prodotta in giudizio la relazione di perizia commissionata dal CP_1
e dalla Bbc Sport s.r.l., a nulla rilevando, invece, il contenuto delle e-mail inviate alla banca dall'avv. Doneddu;
3. provare che la transazione fosse stata effettivamente stipulata, atteso che l'opposta si era limitata a produrre la proposta di transazione formulata dalla banca, ma non l'atto di accettazione della stessa a cura della controparte della controversia (non essendo chiaro neppure se fosse stato sottoscritto dal personalmente oppure dalla Bbc Sport s.r.l.); CP_1
4. provare che alla transazione si fosse pervenuti grazie al contributo dell'attività peritale svolta dalla Parte_2
In ragione dell'infondatezza della domanda proposta in sede monitoria, il Tribunale ha,
conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo e posto le spese di lite a carico della parte soccombente.
***
Pagina 7 Avverso la sentenza ha proposto appello la società già denominata Parte_4 [...]
al fine di ottenere, in sua riforma, l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe. Parte_2
Si è costituito in giudizio resistendo all'appello. CP_1
A seguito della dichiarazione di fallimento della società appellante, con sentenza n. 4/2024 del
03.01.2024 del Tribunale di Brescia, questa Corte ha dichiarato, all'udienza del 26.01.2024,
l'interruzione del processo;
con ricorso in riassunzione del 26.3.2024 il Parte_1
ha domandato la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio. La causa
[...]
è stata, quindi, trattenuta a decisione all'udienza del 14.02.2025.
***
1.Con primo motivo, titolato “Il negozio aleatorio intervenuto tra le parti”, il
[...]
sostiene che il contratto posto a fondamento dell'ingiunzione di Parte_1
pagamento debba ritenersi “valido ed efficace”, poiché, a differenza di quanto sostenuto in primo grado da parte opponente, lo stesso non potrebbe considerarsi “limitativo della libertà contrattuale,
in quanto non induce nessun privato/impresa a stipulare un contratto a sé pregiudizievole”:
sostiene, infatti, l'appellante che “la questione del rapporto di valore che deve sussistere tra le
prestazioni cui sono tenute le parti, si pone per i contratti commutativi e non per quelli – come nel caso di specie – aleatori”.
2. Con secondo motivo, titolato “Sulla natura aleatoria della clausola contrattuale del 25% e
sull'interpretazione letterale dell'art.
9. Violazione dell'art. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1362,
comma I, c.c.” l'appellante sostiene che sulla base del criterio di interpretazione letterale della clausola di cui all'art. 9 del contratto stipulato tra le parti, si evincerebbe in maniera inequivocabile
Parte che il 25% che il cliente si impegna a corrispondere a è calcolato sull'importo di minor debito e/o maggior credito una volta recuperato dalla banca, a seguito dell'attività azionata (giudiziale o
Parte stragiudiziale), su impulso di e dei suoi avvocati convenzionati: da ciò discenderebbe “come il
Part 25% non debba essere riconosciuto ad solo ed esclusivamente se avvenga il recupero di quelle
somme certificate come “indebitate” dall'elaborato peritale”.
Pagina 8 I due motivi, con i quali parte appellante di fatto non censura alcuna parte della sentenza,
costituiscono, a ben vedere, delle mere premesse sulla natura del contratto e sulla liceità della obbligazione pecuniaria assunta, eccentriche rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza.
Il Collegio si limita, dunque, a prendere atto della portata meramente descrittiva ed assertiva delle questioni ivi introdotte e sviluppate.
3. Con terzo motivo il censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui il Giudice avrebbe omesso di motivare sulla qualificazione del contratto e sul significato del negozio condizionato, non considerando che la ragione su cui si fonderebbe il legittimo diritto di credito vantato, sarebbe basata “sulla intrinseca natura giuridica della clausola aleatoria de qua, la
quale sussiste nel rendere incerti gli obblighi gravanti su una o entrambe le parti in forza del
contratto, che nel caso di specie vengono fatti discendere da un evento incerto (l'esito favorevole
del recupero delle somme – anche nelle forme di un mero risparmio di denaro “minor debito”-
quandanche solo a seguito dell'attività di mediazione e/o di conciliazione, senza la eventuale
necessità dell'istaurazione di una lite giudiziaria), a prescindere dalle cause che lo abbiano
determinato: infatti, il riconoscimento a una delle parti del diritto di opporsi al pagamento anche in
presenza dell'evento in questione contraddirebbe l'aleatorietà del contratto”. Soggiunge, inoltre,
parte appellante che a tale conclusione potrebbe pervenirsi anche qualora il contratto venisse qualificato come negozio condizionato, individuando nell'esito positivo della lite la condizione per
Parte l'insorgenza dell'obbligo di pagamento della prestazione in favore di al verificarsi della condizione, l'obbligo di pagare sorgerebbe, infatti, anche laddove esso sia stato causato, in misura prevalente od esclusiva, da cause diverse da quelle attese dal cliente.
Secondo la prospettazione del , inoltre, la circostanza che l'odierno appellato abbia Parte_1
definito la controversia contro la banca mediante una transazione le cui trattative sono state portate
Parte avanti dall'Avv. Doneddu (procuratore convenzionato con sarebbe circostanza che già da sola
Parte fonderebbe il diritto di credito di nei confronti della controparte, come, del resto, ritenuto
Pagina 9 anche dal Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo erroneamente revocato dal Tribunale di
Cagliari, anche sulla base della lettera dell'art. 10 del contratto di perizia sopra richiamato. Detta
clausola contrattuale non lascerebbe adito, infatti, ad alcun dubbio: il odierno appellato, CP_1
Parte sarebbe tenuto a corrispondere a la percentuale del 25% oltre iva sul recuperato/minor debito raggiunto, a prescindere dalla qualifica che le parti transigenti hanno dato alle somme restituite o al minor debito riconosciuto al CP_1
In via meramente subordinata, parte appellante sostiene che altro argomento a fondamento del legittimo diritto di credito del 25%, sarebbe basato sul fatto che la prestazione di consulenza legale
Parte offerta da specificamente remunerata dalla clausola aleatoria di cui all'art. 9 sopra citato, è
una prestazione di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che il pagamento del 25% sarebbe dovuto non a prescindere dall'esito favorevole della lite, conseguito necessariamente grazie ai legali, ma quale esito conclusivo di un procedimento a cui i legali convenzionati abbiano preso parte.
A favore delle tesi finora richiamate, il cita alcune sentenze di merito del Tribunale di Parte_1
Brescia e del Tribunale di Busto Arsizio.
4. Con quarto motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale
avrebbe “violato il divieto di extrapetizione e ultrapetizione”, non considerando che l'avvenuto perfezionamento della transazione tra il ed non era mai stato contestato CP_1 Parte_7
dall'odierno appellato: evidenzia, infatti, il che controparte aveva pacificamente Parte_1
riconosciuto come effettivamente perfezionatosi e, successivamente, regolarmente posto in esecuzione, l'accordo transattivo di cui al documento 0 prodotto in sede monitoria, così rendendo applicabile il “principio di non contestazione” disciplinato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., di cui,
tuttavia, il Tribunale non avrebbe tenuto conto.
Soggiunge, inoltre, l'appellante che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione della regola stabilita dall'art. 112 c.p.c., secondo cui il giudice non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, con particolare riferimento, nel caso in esame, alle
Pagina 10 eccezioni di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., demandate, per loro natura, all'esclusiva iniziativa di parte.
Conseguirebbe a tale ordine di rilievi che il Tribunale, in violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato, abbia ritenuto non sufficiente la prova documentale fornita in sede monitoria, “sebbene
controparte mai ha contestato in fatto le stesse circostanze provate per tabulas”.
5. Con quinto motivo l'appellante si duole del fatto che nel provvedimento di primo grado non sarebbe stato considerato che l'opponente, invocando la prescrizione presuntiva (ritenuta infondata)
e non avendo provato in altro modo il pagamento assertivamente effettuato, avrebbe di fatto non contestato la circostanza che l'importo pari al 25% del valore del minor debito o maggior credito recuperato fosse effettivamente dovuto: detta circostanza, infatti, secondo il , lo avrebbe Parte_1
dispensato dal dimostrare fatti non contestati.
***
I motivi, congiuntamente esaminati in forza delle assorbenti ragioni che seguono, devono ritenersi infondati.
Non pare superfluo premettere che per radicato principio nella giurisprudenza di legittimità, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio.
Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, gravato dell'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente,
di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul
Pagina 11 debitore ingiunto l'onere di dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore (ex multis, Cass. Civ. n. 26048/2024).
A ciò deve aggiungersi che ai fini della prova del fatto costitutivo, non è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice" (Cass. Civ. n. 26048/2024 e n.
17371/2003).
Ebbene, nel caso in esame, come già puntualmente osservato dal giudice di primo grado, la società
opposta – attrice in senso sostanziale – ha tentato di fornire la prova delle proprie pretese creditorie attraverso il deposito: 1) di due contratti per la “redazione dell'analisi contabile e per l'attività
stragiudiziale di recupero del credito di anatocismo e/o usura sui c/c bancari”, intestati,
rispettivamente, a personalmente e a , in qualità di legale rappresentante CP_1 Parte_9
della aventi il medesimo contenuto (seppur nel secondo contratto non siano Parte_10
presenti le ultime pagine, ivi compresa quella riportante la clausola di cui all'art. 9, nonché quella con la sottoscrizione del contratto) e riferiti entrambi agli stessi conti correnti bancari nei quali sarebbe maturato il debito verso la banca (conti correnti, tuttavia, di cui non è dato sapere a chi fossero intestati); 2) della (sola) proposta di transazione inviata tramite Pec dalla Parte_7
agli avv.ti Doneddu e Caredda, ove non vi è alcun riferimento circa quanto preteso precedentemente dalla banca;
3) delle email inviate alla banca dall'avv. , che, tuttavia, non Testimone_1
sono idonee a sortire alcuna valenza probatoria per quel di cui qui si tratta, stante la loro estrema genericità (non è dato sapere, infatti, nell'interesse di chi siano state inviate, se del CP_1
personalmente o della società).
Né l'opposta ha dimostrato in alcun modo se la controversia sorta con vertesse Parte_7
tra la banca ed il personalmente, oppure tra la banca e la Bbc Sport s.r.l., non avendo CP_1
Pagina 12 nemmeno prodotto in giudizio la transazione asseritamente sottoscritta tra le parti;
non ha, allo stesso modo, provato quale fosse la pretesa iniziale della banca nei confronti del e/o della CP_1
società da lui rappresentata, né ha dimostrato che alla presunta transazione si fosse effettivamente pervenuti grazie all'attività peritale svolta dalla (si ricorda, a tal proposito, Parte_2
che non è stata nemmeno prodotta in giudizio la relazione peritale redatta dalla società odierna appellante e che avrebbe costituito la condizione necessaria cui era subordinato il pagamento del corrispettivo). A tale ultimo proposito, di alcun pregio possono essere considerati gli argomenti svolti in via subordinata con la terza censura, secondo cui la prestazione sarebbe di mezzi e non di risultato: tale impostazione, all'evidenza, si pone in aperta contraddizione con il costrutto dell'opposta secondo cui il risultato cui conseguirebbe il preteso compenso aggiuntivo,
costituirebbe alea o se si preferisce, evento condizionante il maturare del diritto al compenso stesso.
Diversamente ragionando non si comprenderebbe la differenza rispetto al compenso, pacificamente realizzato nella sua parte c.d. commutativa, volendo usare la stessa espressione utilizzata dalla società. Ebbene, non può che confermarsi che di siffatto risultato e del suo collegamento negoziale all'operato della società di servizi non è fornita prova agli atti, come ritenuto dal primo giudice e non efficacemente censurato dall'appellante.
Le considerazioni che precedono, in ordine alle quali il non ha Parte_1
proposto alcun motivo di impugnazione specifico ed effettivamente pertinente, consentono di ritenere assorbite le censure di fatto avanzate da parte appellante: la “corretta” qualificazione del contratto e della clausola di cui all'art. 9 in esso contenuta, infatti, a nulla porterebbe di fronte ad una così evidente carenza probatoria delle domande formulate, che incide in maniera preponderante sull'intera decisione.
Con riferimento, invece, alla doglianza (sub. 4) avente ad oggetto la presunta inosservanza, da parte del Tribunale, del principio di non contestazione, basti osservare che l'appellato, sin dal primo grado ha variamente contestato la pretesa creditoria di controparte: “ebbene se guardiamo
all'elaborato avverso e quanto pagato, le aspettative furono ben altre e nessun vantaggio risulta
Pagina 13 ottenuto rispetto alle risultanze appunto del lavoro svolto dalla parte avversa, a nulla deve rilevare
la richiesta , deve guardarsi allo studio svolto dalla parte avversa ed al risultato Parte_7
ottenuto, pari a zero” (cfr. opposizione a decreto ingiuntivo e comparsa di costituzione e risposta in appello), espressioni, a ben vedere, che seppur connotate da una certa genericità e non manifesta puntualità, sono comunque idonee ad integrare, a fronte della carenza di allegazione e probatoria avversa, confutazione degli assunti fondanti il credito azionato.
Ebbene, in siffatto contesto la – ora – non ha mai dimostrato, Parte_11 Parte_1
come già ampiamente osservato, che grazie alla propria prestazione - già in sé remunerata- sarebbe stata raggiunta la transazione tra la banca e condizione necessaria per poter ottenere il CP_1
pattuito (ulteriore) corrispettivo.
Da ultimo, deve ritenersi assolutamente irrilevante il fatto che l'opponente in primo grado abbia sollevato l'eccezione di prescrizione presuntiva (ritenuta, poi, infondata): contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, detto comportamento processuale non sarebbe affatto indicativo di una ipotetica non contestazione della circostanza per cui l'importo pari al 25% del valore del minor debito o maggior credito recuperato fosse effettivamente dovuto, atteso che il seppur anche CP_1
in questo caso con modalità non propriamente specifiche, ha contestato detta circostanza (cfr. atto di opposizione a decreto ingiuntivo “pregiudizialmente e preliminarmente deve ritenersi prescritta la
pretesa che per ammissione avversa, seppur infondata, è sorta il 12.11.2014”).
6. Con sesto e ultimo motivo, il censura il capo della sentenza relativo alle spese di lite, Parte_1
calcolate erroneamente dal Giudice di primo grado sulla base dello scaglione di valore compreso tra
€ 26.001,00 ed € 52,000,00, anziché sulla base di quello compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00,
non considerando che il valore della causa è pari ad € 8.235,00, vale a dire la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo è fondato e deve trovare accoglimento.
A norma di quanto disposto dall'art. 91 c.p.c., a fronte di una domanda di condanna per la somma di
€ 8.235,00, lo scaglione di riferimento per il calcolo delle spese processuali deve essere quello
Pagina 14 compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00: conseguentemente e in riforma del provvedimento impugnato, fermi restando tutti gli altri parametri di riferimento, non oggetto di censura (vale a dire l'esclusione della fase istruttoria e la riduzione del 50% per le tre fasi riconosciute, per essere così
apprezzato il parametro del pregio), il deve essere condannato alla Parte_1
rifusione, in favore di delle spese processuali in base allo scaglione suddetto, in CP_1
misura pari a € 1.663,775, oltre accessori.
***
Le spese del presente grado di giudizio seguono la (prevalente) soccombenza e vengono liquidate,
secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod., applicando i valori medi per la fase introduttiva, di studio e decisionale, esclusa la fase di istruttoria/trattazione, non tenutasi, sullo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1. In parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari
n. 814/2022, liquida le spese del primo grado di giudizio in favore di e a CP_1
carico del in persona del Curatore in euro Parte_1
1.663,775 per compensi di avvocato, oltre spese generali e accessori;
2. conferma nel resto;
3. condanna il , in persona del Curatore, alla Parte_1
rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida in CP_1
€ 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 29 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Pagina 15 dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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