Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01081/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01629/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1629 del 2024, proposto da:
Tomasino Metalzinco s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Mangano, Lucia Interlandi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Cosenza, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
nei confronti
di Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a. - Invitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Valentina Novara, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1259/2022 T.A.R. IA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa - Invitalia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- parte ricorrente agisce per l’ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta , della sentenza del Tribunale Amministrativo n. 1259/2022, passata in giudicato, con cui l’intimata amministrazione è stata condannata al pagamento dell’indennizzo ex art. 21- quinquies , comma 1- bis , L. n. 241/1990, nei termini per cui con “ applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a., l’intimato Ministero deve pertanto proporre all’A.T.I. aggiudicataria il pagamento di una somma comprensiva delle spese dalla medesima inutilmente sostenute per la partecipazione alla gara e in vista del perfezionamento del contratto d’appalto, e ciò sulla scorta di pertinente documentazione e di relative fatture, atte a comprovare l’effettivo esborso delle somme. La proposta liquidazione dell’indennizzo deve avvenire entro novanta giorni dalla notificazione ad opera della ricorrente della presente sentenza all’intimata amministrazione. Sull’importo andrà calcolata anche la rivalutazione monetaria nel periodo intercorrente tra la data di adozione del provvedimento di revoca fino alla data di deposito della presente decisione e sulla somma così rivalutata si computeranno gli interessi legali calcolati dalla data di 4 deposito della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ”;
- il Ministero dell’Interno non si è costituito;
Considerato che:
- nonostante la notifica della pronuncia con la produzione della pertinente documentazione la p.a. intimata è rimasta inerte;
Ritenuto in rito che:
- è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dedotta da Invitalia, poiché la stessa è stata estromessa dal giudizio esitato con la sentenza n. 1259/2022, della quale è richiesta l’esecuzione;
Ritenuto nel merito che:
- a fronte del giudicato formatosi sulla sentenza e del perdurante inadempimento della p.a., il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. a) c.p.a. merita accoglimento;
- l’intimato Ministero deve pertanto eseguire la sentenza n. 1259/2022 dell’intestato Tribunale Amministrativo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra è nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, affinché su istanza di parte provveda, nell’esercizio di funzioni commissariali, a dare esecuzione alla sentenza nel termine di ulteriori sessanta giorni;
Ritenuto altresì che:
- l’esponente ha chiesto anche la condanna della resistente p.a. al pagamento di una somma, c.d. astreinte , ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;
- non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura di euro 100,00 la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese, o frazione di mese, e ciò in aggiunta, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna;
- tale ulteriore importo vada corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza ex art. 114, comma 4 lett. e) c.p.a. e sino all’adempimento spontaneo da parte del Comune o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del commissario ad acta, fermo restando il potere in capo alla p.a. di attuare il giudicato pur in presenza dell’organo commissariale, fintanto che quest’ultimo non abbia provveduto (Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8);
Ritenuto infine che:
- le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell’amministrazione ministeriale intimata, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero dell’Interno di ottemperare alla sentenza n. 1259/2022 del Tribunale Amministrativo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- determina nella misura di euro 100,00 somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per ogni mese o frazione di mese nei termini indicati in parte motiva;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’indicata amministrazione, quale commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, che provvederà, su istanza di parte, a dare esecuzione alla pronuncia nel termine di ulteriori sessanta giorni;
- dichiara inammissibile l’azione esecutiva nei confronti di Invitalia s.p.a. per carenza di legittimazione passiva.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 828,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO