Versione
16 settembre 2003
16 settembre 2003
Art. 103. Sospensione - revoca - decadenza 1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l'autorizzazione generale puo' essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dall'autorizzazione generale e' pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dall'autorizzazione generale e' pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 20/12/2012, n. 1177Provvedimento: N. 00860/2009 REG.RIC. N. 01177/2012 REG.PROV.COLL. N. 00860/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 860 del 2009, proposto da: UC CH, rappresentato e difeso, inizialmente dall' avv. Mariateresa Parrelli (con domicilio presso avv. Vignolo), e poi dagli avv.ti Silvia Podda e Giulio Marinelli, con domicilio eletto presso Silvia Podda in Cagliari, via Alghero N.29; contro MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTORE DI SASSARI, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in …Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- rilascio licenza per scommesse·
- onere probatorio amministrazione·
- autorizzazione di pubblica sicurezza·
- disapplicazione norme italiane in materia di scommesse·
- risarcimento danni·
- violazione art. 7 legge 241/1990·
- sospensione provvedimento amministrativo·
- cessazione attività di intermediazione scommesse·
- compensazione spese di giudizio·
- principio di ragionevolezza e proporzionalità·
- art. 88 TULPS·
- difetto di motivazione