Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 26/11/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 184/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia in composizione monocratica in persona del Giudice AU DE RENTIIS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30802 del registro di segreteria, proposto da C. S., nato a [...] (C.F. OMISSIS), residente in OMISSIS, rappresentato, assistito e difeso, giusta procura speciale prodotta telematicamente unitamente al ricorso, dall’avvocato Roberta Palotti (C.F. [...]) del foro di Milano - telefax 02/700505811; pec: roberta.palotti@milano.pecavvocati.it -, con studio in Via Donatello, n. 21, presso la quale è elettivamente domiciliato
CONTRO
I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc. 80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio (in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Commissario straordinario dell’I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024, rep. 37875, racc. 7313, allegata in copia alla memoria di costituzione) dall’avv. Giulio Peco (cod. fisc. [...]; p.e.c. avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall’avv. Roberto Maio (cod. fisc. [...]; domiciliata alla p.e.c. avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it) e, con gli avvocati medesimi, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare’, n. 1 nonché all’indirizzo di pec avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it
FATTO
Il ricorrente, in data 6 dicembre 2024, ha proposto ricorso avente ad oggetto un indebito relativo a pensione c.d. “Quota 100” concludendo come segue: «accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del provvedimento di indebito comunicato al ricorrente relativo alla prestazione pensionistica 01.01.2022-31.12.2022; accertare e dichiarare la compatibilità della pensione quota 100 in godimento al ricorrente con i redditi da lavoro dal medesimo prodotti nel mese di ottobre/2022, con mera detrazione/decurtazione, per via dell’incumulabilità, di quanto percepito a titolo di reddito da lavoro per l’anno 2022 (€ 259,00 di imponibile); condannare l’Istituto alla restituzione in favore del sig. C. di quanto eventualmente già trattenuto a suo danno in misura maggiore rispetto all’importo percepito a titolo di reddito 2022 (€ 259,00 di imponibile fiscale), oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge». In via subordinata, il medesimo ricorrente chiede di «accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al godimento della pensione quota 100 per le mensilità da gennaio/2022 a settembre/2022 e novembre/2022 e dicembre/2022, oltre ai relativi ratei di tredicesima; accertare e dichiarare che l’indebito ammonta a complessivi lordi € 1.960,65 [di cui € 1.820,60 lordi a titolo di rateo di pensione e € 140,05 a titolo di ratei di tredicesima] e/o la diversa accertanda misura; accertare e dichiarare che il ricorrente è tenuto a restituire gli importi indebiti accertati al netto delle ritenute subite, con condanna dell’Inps alla restituzione di quanto eventualmente già recuperato in misura maggiore, oltre interessi o rivalutazione come per legge. Con vittoria di competenze da distrarsi in favore dell’avvocato antistatario».
L’INPS si è costituita in giudizio formulando le seguenti conclusioni: «respingere il ricorso; con vittoria di spese e onorari di causa».
All’udienza dell’8 aprile 2025, il difensore del ricorrente depositava ordinanza del Tribunale di Ravenna n. 30 del 27 gennaio 2025 di remissione di questione di legittimità alla Corte costituzionale, nonché la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 56/2025 del 19/03/2025, chiedendo rinvio della discussione in attesa che venisse definita la questione di legittimità.
Prima dell’odierna udienza del 25 novembre 2025, nel rispetto dei termini assegnati, il ricorrente ha depositato memoria autorizzata con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso ravvisando la giurisdizione della Corte dei conti in materia.
Il Giudice prima di invitare i difensori a discutere la causa ha fatto presente che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 162 del 4 novembre 2025 ha dichiarato «inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, quest’ultimo sotto il profilo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, 38, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe».
Entrambi i difensori delle parti costituite hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni riportate nei loro atti.
DIRITTO
E’ incontestato che il ricorrente C. , con decorrenza dal 01.07.2020, è titolare di pensione “Quota 100” - cat. VPT n. 02454576.
Il ricorrente espone che il giorno 10.10.2022 ha svolto attività lavorativa occasionale per un solo giorno quale comparsa in un film.
L’INPS, poiché il pensionato ex quota cento, non aveva provveduto a comunicare la prestazione lavorativa in questione ha proceduto, ai sensi dell’art. 14 comma 3 DL n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019, a revocare il trattamento pensionistico per tutto l’anno 2022.
Questo Giudice, alla prima udienza di discussione, concedeva alle parti termine per deposito di memorie autorizzate invitandole ad un contraddittorio sulla sussistenza della giurisdizione contabile.
Il ricorrente in sede di memorie ha insistito per un pronunciamento nel merito di questa Corte volto ad accertare che, nel 2022, egli «era stato scelto quale comparsa» ed era «stato chiamato a tale ruolo, in via del tutto occasionale, per la sola giornata del 10.10.2022». Ha aggiunto che «non si è trattato di lavoro subordinato ma di lavoro meramente occasionale in relazione alle riprese del film effettuate in Brescia in quella giornata».
Questo Giudice ricorda che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con riferimento al carattere esclusivo della giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni, da tempo afferma che essa ha carattere esclusivo proprio in quanto risponde al criterio di collegamento per “materia”, tant’è che «in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale, come quelle concernenti la sussistenza del diritto a pensione ed il recupero di assegni di pensione già versati, nelle quali la Corte ha il potere - dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego relativi allo "status" di dipendente al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza» (Cass., Sez. Un. n. 12722/2005).
Ne consegue che «la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di trattamento pensionistico si estende alle controversie relative ad atti di recupero di ratei di pensione già erogati, atteso che anch'essi investono il "quantum" di detto trattamento, e non soffre deroga, in favore di quella del giudice ordinario, neppure nell'ipotesi in cui l'Amministrazione si sia avvalsa del procedimento per ingiunzione di cui all'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In particolare, permane la suddetta giurisdizione esclusiva anche nel caso in cui la controversia riguardi i chiamati all'eredità del pensionato e la contestazione attenga alla situazione giuridica soggettiva degli stessi per dedotta rinuncia all'eredità» (Cass., Sez. Un. n. 9968/2001).
Tuttavia, quando l’ente previdenziale agisce per la ripetizione di un indebito (nel caso di specie, il ricorrente contesta il provvedimento con cui è stato revocato il trattamento pensionistico per l’anno 2022), diventa fondamentale stabilire se il petitum azionato in giudizio attenga o meno direttamente al diritto a percepire una pensione pubblica o a questioni connesse al rapporto pensionistico (cfr. Cass., Sez. un. n. 9436/23).
Nel caso di specie, la ripetizione di indebito azionata dall’INPS impone solo di vagliare la fondatezza della pretesa dell’ente previdenziale di ripetere, per una annualità, i ratei di una pensione di “favore” (ossia, la pensione concessa sulla scorta della c.d. quota cento) in ragione dello svolgimento di attività lavorativa in costanza di rapporto pensionistico senza che detta circostanza venisse comunicata dal pensionato al medesimo ente previdenziale. Ne consegue che «non sussiste una connessione ‘funzionale’ rispetto al rapporto pensionistico» del titolare del trattamento pensionistico «nel senso che non viene in rilievo l’an ovvero il quantum del relativo trattamento. Sul punto, va ricordato che questa Corte, proprio in tema di restituzione di ratei di pensione riscossi dagli eredi nel periodo successivo alla morte del pensionato (già dipendente pubblico), ha affermato che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto afferente alla sola fondatezza dell’azione di ripetizione di indebito promossa dall’INPS, rispetto alle somme versate dopo il decesso, e non alla determinazione dell’ammontare del trattamento pensionistico (Cass., Sez. Un., ord. n. 9443 del 10 aprile 2025 che richiama Cass., Sez. Un., 24 luglio 2017, n. 18172; Cass. Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 22381; Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2011, n. 21586).
In altri termini, «in materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali: la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene, quindi, a detto Giudice solo se, dell’indebito controverso, necessita accertare in giudizio l’an e/o il quantum di tale rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o condizioni di legge per il recupero di un indebito incontroverso nell’an e nel quantum» (Cass., Sez. Un., ord. n. 9443 del 10 aprile 2025 che richiama Cass. S.U. n. 9436/2023).
Alla luce dei principi sin qui richiamati, va tenuta «distinta l’azione diretta ad accertare la illegittimità dell’azione di recupero dell’indebito sulla base dei presupposti e/o condizioni di legge che lo consentono e che lasciano fuori dal contendere l’an e il quantum del rapporto pensionistico, dall’azione che mira a determinare esattamente l’an ed il quantum della pensione da erogare e che solo a tal fine coinvolge il pregresso rapporto pensionistico e le sue connotazioni. Solo in tale ultimo caso opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile» (così, Cass., Sez. Un., ord. n. 9443 del 10 aprile 2025).
Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente in sede di deposito della memoria autorizzata, l’indebito azionato dall’INPS non risiede nell’originario trattamento pensionistico liquidato bensì trova la sua “correlazione” nella percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro in costanza di rapporto pensionistico di favore.
La Corte di cassazione, proprio con riferimento alla revoca temporanea di trattamenti pensionistici ex quota cento, aggiunge che, in queste ipotesi, l’indebito azionato dall’INPS trova la sua ragione in un “elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo” dopo la cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sent. n. 30994 del 04/12/2024). In particolare, il pensionato -“in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale” (c.d. quota cento) e “per il periodo 2019-2021”- non può cumulare un trattamento retributivo a quello pensionistico in ragione della «ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento» (Cass., sent. n. 30994 del 04/12/2024).
Dunque, l’accertamento del presupposto fattuale dell’indebito (ossia, la percezione di un trattamento retributivo da lavoro in un periodo successivo alla maturazione di un trattamento pensionistico “di favore” senza procedere a previa comunicazione all’INPS) non rientra nella giurisdizione di questo plesso giurisdizionale.
In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità adita, sussistendo la giurisdizione del Giudice ordinario.
In merito alle spese di lite, l’art. 167 del c.g.c. con riferimento al rito pensionistico, al secondo periodo del comma 4, si limita a statuire che «in ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio».
Tra i principi generali applicabili anche “alla giurisdizione della Corte dei conti” che si pronuncia nei “giudizi in materia pensionistica” (art. 1, comma 2, c.g.c), l’art. 31 del medesimo codice disciplina la “regolazione delle spese processuali”. Più nello specifico, il terzo comma dell’art. 31 cit. stabilisce che «il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, (….) quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari».
In ragione della disposizione di legge testè richiamata le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione dell’autorità adita, sussistendo la giurisdizione del Giudice ordinario.
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2025.
Il Giudice monocratico AU De NT
F.to digitalmente
PUBBLICATA IL 26/11/2025
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
dott. Salvatore Carvelli
Firmato digitalmente