Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1956, i bilalci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1956-57 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1956.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1956, i bilalci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1956-57 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1956.