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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/04/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7186/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7186/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SMERALDA CAPPETTI Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Firenze, C.F._2
Via di Novoli 97/d
ATTRICE
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore dott. , con sede in Rozzano (MI), Strada 8, Palazzo N, con il patrocinio dell'avv. CP_2
MASSIMO ONEGLIA (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3
suo difensore in Milano, Foro Buonaparte n. 69
CONVENUTA
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) in via principale accertare e dichiarare che non ha correttamente adempiuto alle CP_1 proprie obbligazioni, per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto, condannare : CP_1
pagina 1 di 9 - alla sostituzione delle due portefinestre di sala/cucina con infissi corretti, sia nel colore, nelle dimensioni e nella trasmittanza prevista a norma di legge, come individuati nella nota tecnica dell'Arch. (per la porta finestra della cucina la soluzione è il “Portabalcone GRANLUCE Per_1
alzante 2 ante con doppio maniglione e cilindro (1574x2490) o analogo), nonché di procedere a proprie spese:
- ai lavori di muratura, di imbiancatura, alla sostituzione delle soglie, ai lavori relativi al rifacimento della parte elettrica e idraulica, alla sostituzione del termosifone causata dalla riduzione di spazio del muro, che si renderanno necessari a seguito dell'ampliamento delle finestre, come risultanti dai preventivi di idraulico, muratore, elettricista e imbianchino allegati alla citazione o in alternativa alla corresponsione alla signora della corrispondente somma quantificata in € 9.796,60 compresi Pt_1
già di iva come risultante dai preventivi allegati;
- alle spese per il rifacimento delle persiane di entrambe le portefinestre, per non essere diverse l'una dall'altra, essendo posizionate e a vista, sulla medesima parete come risultanti dai preventivi della ditta per la fornitura delle due persiane e dal preventivo della ditta Ara snc per Controparte_3
l'automazione delle persiane allegati alla citazione o in alternativa alla corresponsione alla signora della corrispondente somma quantificata in € 6.913,50 iva inclusa per la fornitura e Pt_1 installazione delle due persiane ed € 4.748,24 iva inclusa per l'automazione delle due persiane, come risultante dai preventivi allegati alla citazione;
- alle spese per l'apertura della SCIA da parte dell'architetto;
- ai lavori di ripristino a muro della botola di passaggio per i gatti (da realizzare a parete);
- alla restituzione di quanto pagato dalla signora per onorari legali e tecnici pari ad euro Pt_1
1.079,80;
2) in via subordinata, qualora non risulti possibile la sostituzione degli infissi con altri aventi medesime caratteristiche, dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura con per CP_1
grave inadempimento della stessa e condannare : CP_1
- alla restituzione di quanto pagato a dalla signora per gli infissi e pari ad € CP_1 Pt_1
4.133,29;
- alla restituzione di quanto pagato dalla signora per onorari legali e tecnici pari ad euro Pt_1
1.079,80;
pagina 2 di 9 - al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, in particolare al danno relativo alla perdita di chance derivante dalla mancanza di possibilità di poter usufruire in futuro dell'ecobonus, nonché all'aumento dei prezzi degli infissi e delle tempistiche per la loro fornitura e al costo per la loro sostituzione e installazione, quantificabile in € 25.427,12 oltre iva, come risultante dai preventivi allegati per nuovi infissi (ditta , € 6.913,50 iva inclusa per la fornitura e installazione delle due Controparte_4 persiane ed € 4.748,24 iva inclusa per l'automazione delle due persiane,) e dai lavori necessari alla posa, sostituzione e installazione degli stessi (preventivi imbianchino, muratore, elettricista, idraulico per un totale di € 9.796,60 compresi già di iva come risultante dai preventivi allegati).
3) In ogni caso, accertare e dichiarare altresì che a causa dell'inesatto adempimento di CP_1 alle proprie obbligazioni, la signora ha subìto i danni indicati in narrativa, e per l'effetto: - Pt_1
condannare al pagamento in favore della signora della ulteriore somma di CP_1 Parte_1
euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale come meglio descritto in narrativa o nella maggiore o minore somma che sarà liquidata dal Giudice secondo giustizia e/o da liquidare, in tutto o in parte, in via equitativa. Con rivalutazione e interessi sull'importo complessivo risultante.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, che si richiedono nella misura massima prevista dai parametri ex d.m. 147/2022, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. Ed oltre rimborso spese vive ed onorari per le due procedure di mediazione svolte.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia alla giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
in via principale:
respingere le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda svolta in via principale non sia accolta, ridurre in ogni caso le avverse richieste nella misura che emergerà in corso di causa, disponendo occorrendo una riduzione sul prezzo corrisposto da controparte.
In via istruttoria:
Rigettare le istanze istruttorie dell'Attrice.
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed articolare istanze istruttorie.
pagina 3 di 9 Nelle spese:
con vittoria di spese, competenze, IVA, C.P.A. e rimborso spese forfetarie.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra a convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendone la condanna, previo accertamento dei vizi degli infissi installati Controparte_1
in data 31 agosto 2022, alla sostituzione dei suddetti, oppure al rimborso dei costi già sostenuti, nonché al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti a seguito dell'erronea posa della fornitura.
In particolare, l'attrice ha contestato l'inesatto adempimento contrattuale della convenuta, evidenziando:
- che, in data 13 gennaio 2022, la sig.ra ha acquistato una serie di infissi presso il punto Parte_1
vendita di Campi Bisenzio (FI); CP_1
- che i suddetti infissi sono stati installati in data 31 agosto 2022;
- che, in data 1° settembre 2022, l'attrice ha provveduto a segnalare alla società convenuta le difformità degli infissi forniti, nonché alcuni difetti d'installazione;
- che a seguito di un sopralluogo effettuato da propri incaricati, ha CP_1 Controparte_1
riconosciuto la sussistenza dei vizi ed ha manifestato la propria disponibilità a sostituire gli infissi;
- che, tuttavia, la tonalità richiesta dalla sig.ra avrebbe comportato l'installazione di un diverso Pt_1
modello di infissi;
- che l'attrice, nonostante tale modifica, ha comunque dichiarato di accettare la sostituzione, anche in considerazione del fatto che la diversa fornitura avrebbe ovviato all'ulteriore problematica connessa ai requisiti per accedere all'ecobonus;
- che, in data 9 novembre 2022, la sig.ra ha ricevuto conferma dell'ordine dei nuovi infissi;
Parte_1
- che a causa di alcuni fattori legati alla produzione delle portefinestre, le quali prevedono una misura minima di 150 cm, è stato proposto all'attrice di allargare lo spazio utile per installare uno degli infissi;
- che la sig.ra ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare anche i lavori connessi al Pt_1
suddetto ampliamento;
- che la convenuta ha provveduto ad inviare un proprio incaricato al fine di verificare la fattibilità ed il costo delle suddette opere;
- che i lavori di ampliamento per l'installazione della portafinestra non sono mai stati eseguiti;
pagina 4 di 9 - che, solamente dopo ripetuti solleciti, ha fornito un riscontro all'attrice, Controparte_1
evidenziando che anche a seguito degli interventi precedentemente ipotizzati non sarebbe stato possibile fornire infissi della colorazione richiesta dalla sig.ra e precisando altresì che il costo Pt_1
del muratore non sarebbe più stato a suo carico;
- che, successivamente, la società convenuta ha provveduto a sostituire gli infissi delle due camere e del bagno, mentre alcun intervento è ancora stato eseguito in relazione alle portefinestre.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande proposte da parte Controparte_1 attrice, stante l'infondatezza delle argomentazioni prospettate da controparte.
All'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024, ritenuta la causa sufficientemente istruita documentalmente, è stata fissata l'udienza del 18 febbraio 2025, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 18 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
* * *
La domanda è parzialmente fondata nei limiti di seguito esposti.
1. Occorre premettere che l'azione di cui si controverte va inquadrata nel paradigma normativo delle disposizioni del codice del consumo.
L'articolo 135 septies del codice del consumo prevede che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano per quanto non previsto dal capo I, titolo III, d.lgs. n.
206/2005.
L'articolo 1469 bis c.c., introdotto dall'articolo 142 del codice del consumo, stabilisce inoltre che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo dei contratti in generale si applicano nei contratti del consumatore ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativo alla vendita e del conseguente ruolo sussidiario assegnato alla disciplina codicistica, nel senso che trova applicazione, innanzitutto, la disciplina del codice del consumo, mentre la disciplina dettata dal codice civile in materia di compravendita si applica solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la pagina 5 di 9 chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo sussidiario assegnata alla disciplina codicistica (Cass. n. 14775/2019).
Alle disposizioni civilistiche di cui agli articoli 1490 e ss. c.c., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita, si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela del contraente debole, gli strumenti predisposti dal codice del consumo.
A tal fine, si presume che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
Ciò precisato, il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati dall'art. 135 bis, i quali sono graduati per volontà dello stesso legislatore;
pertanto, egli potrà innanzitutto proporre al proprio dante causa la riparazione, ovvero la sostituzione del bene e solo in un secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dai commi 4 e 5, chiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
2. Venendo al caso concreto, risulta documentalmente provata la sussistenza di evidenti difetti di rilevante entità relativi agli infissi installati nell'abitazione della sig.ra che hanno reso i Parte_1 medesimi inidonei all'utilizzo.
Difatti, le doglianze attoree sono chiaramente dimostrate non solo dal materiale fotografico versato in atti (cfr. doc. 7 di parte attrice), ma anche dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta in giudizio.
In particolar modo, dalla mail inviata in data 14 settembre 2022 da si evince Controparte_1
chiaramente che la società ha sin da subito riconosciuto la sussistenza di evidenti difformità e difetti riguardo alla fornitura per cui è causa.
Nella citata comunicazione, l'assistenza clienti afferma: “stiamo aspettando risposta dal fornitore riguardo agli scorrevoli, che è la criticità più evidente sia per il colore che per la maniglia che per il fatto che all'esterno non ci siano bocchette”.
Oltre a ciò, è doveroso sottolineare che, a fronte di una puntuale elencazione dei vizi lamentati dalla sig.ra parte convenuta non ha specificatamente negato la sussistenza degli stessi, limitandosi ad Pt_1
una generica contestazione fondata sul verbale di posa dalla stessa prodotto in giudizio.
Ed invero, tale circostanza assume indubbio rilievo ai sensi dell'art. 115 c.p.c., posto che, come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è
pagina 6 di 9 tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.” (Cass. n. 26908/2020).
Peraltro, la tesi avanzata da secondo cui l'accettazione con riserva effettuata Controparte_1 dall'attrice è frutto di un ripensamento successivo, appare smentita dalle evidenze documentali, in quanto, a ben vedere, il modulo contente la riserva, oltre a recare la medesima data dell'installazione, ovverosia il 31 agosto 2022, risulta sottoscritto anche dall'“artigiano partner”, il che lascia desumere che la sig.ra contestualmente alla posa degli infissi ed in presenza degli addetti, abbia inteso Pt_1
effettuare una precisazione rispetto a quanto inizialmente scritto nel modulo fornitole (cfr. doc. 6 di parte attrice).
Di conseguenza, tenuto conto del fatto che la società convenuta ha già provveduto alla sostituzione di parte degli infissi precedentemente installati, l'attrice ha diritto ad ottenere la completa sostituzione anche delle due portefinestre, secondo le modalità prescritte dall'art. 135 ter d.lgs. n. 206/2005, ovverosia senza sopportare ulteriori spese, entro un periodo di tempo congruo e senza ulteriori inconvenienti.
In altri termini, i costi eventualmente connessi alla sostituzione dei suddetti infissi dovranno essere ad esclusivo carico di Controparte_1
3. Tra diritti che competono al consumatore nel caso di difetto di conformità, l'art. 135 bis del codice del consumo, non annovera il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento.
Ad ogni buon conto, non si può certamente escludere che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie.
Ciò posto, il Tribunale non ritiene meritevoli di accoglimento le pretese risarcitorie formulate dalla sig.ra Parte_1
Difatti, sebbene la Corte di cassazione, con la ben nota pronuncia a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, abbia definitivamente ammesso la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, per l'ipotesi in cui l'inadempimento violi contemporaneamente i diritti e doveri derivanti dal contratto ed i valori costituzionali primari della persona umana, è bene rammentare che la stessa giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato come il danno cd. esistenziale sia integrato esclusivamente in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale" e non di un “mero
pagina 7 di 9 "sconvolgimento dell'agenda" o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità.” (Sul punto: Cass. n. 27229/2017; conforme anche Cass. n. 21059/2016; Cass.
n. 19641/2016; Cass. n. 16992/2015; Cass. Sez. Un. n. 26972/2008; Cass. Sez. Un. n. 26973/2008).
Nel caso di specie le doglianze mosse dall'attrice attengono al turbamento ed all'ansia scaturiti dai disagi correlati al protrarsi dei lavori all'interno del suo alloggio.
La relazione peritale versata in atti da parte attrice, identifica le “conseguenze tipiche di una quotidiana condizione di stress”, diagnosticando infine “uno stato di forte stress e un disturbo d'ansia”.
Inoltre, la consulente di parte evidenzia che all'origine di tale sintomatologia vi sono altresì
“l'insorgenza di un carcinoma e, dopo qualche mese, la diagnosi di malattia auto-immune” (cfr. doc.
23 di parte attrice), ossia circostanze che notoriamente sono ben più traumatiche e provanti rispetto ai disguidi connessi ad una ristrutturazione.
Di conseguenza, non può dirsi provato il nesso causale tra il danno lamentato e la condotta che a dire della sig.ra lo avrebbe determinato. Pt_1
4. La parziale soccombenza di parte attrice, che, comunque, ha visto rigettata la pretesa risarcitoria relativa all'asserito danno non patrimoniale subito, consente di compensare in parte le spese di lite fra le parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24 aprile 2018, n. 10113; nello stesso senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 22 agosto 2018, n. 20888).
Pertanto, si ritiene giustificata la compensazione per 1/3 delle spese di lite.
La convenuta deve essere dunque condannata a rimborsare alla sig.ra 2/3 delle spese di lite Parte_1
da essa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, in applicazione del D.M. n.
147/2022, avuto riguardo ai valori medi, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Sono inoltre dovute le spese per l'assistenza del legale nella fase pre-contenziosa, quantificate come da documentazione prodotta in giudizio, rammentandosi al riguardo che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono pagina 8 di 9 essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio (Cass. n. 24481/2020).
Infine, stante la soccombenza di in relazione alla domanda svolta in via Controparte_1 principale dall'attrice, quest'ultima ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica prestata dall'architetto così come quantificate nella fattura in atti. Persona_2
Sul punto si rammenta infatti che “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.” (Cass. n. 26729/2024).
Di contro, non sono dovute le spese di avvio del procedimento di mediazione svoltosi ante causam, in quanto non è stato prodotto alcun documento atto a dimostrare l'avvenuto pagamento dell'importo di euro 48,80 da parte della sig.ra Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea;
2) condanna ad eseguire la sostituzione delle due portefinestre Controparte_1 precedentemente installate nell'appartamento della sig.ra secondo le modalità di cui Parte_1 all'art. 135 ter d.lgs. n. 206/2005;
3) condanna lla rifusione in favore della sig.ra ei Controparte_1 Parte_1
2/3 delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro 3.397,00 per compensi di avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge;
4) condanna a rimborsare alla sig.ra le spese per Controparte_1 Parte_1
l'assistenza del legale nella fase pre-contenziosa, quantificate nella misura complessiva di euro 400,00, oltre alle spese per la consulenza tecnica di parte, quantificate nella misura complessiva di euro 631,00.
Firenze, 25 aprile 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7186/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SMERALDA CAPPETTI Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Firenze, C.F._2
Via di Novoli 97/d
ATTRICE
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore dott. , con sede in Rozzano (MI), Strada 8, Palazzo N, con il patrocinio dell'avv. CP_2
MASSIMO ONEGLIA (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3
suo difensore in Milano, Foro Buonaparte n. 69
CONVENUTA
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) in via principale accertare e dichiarare che non ha correttamente adempiuto alle CP_1 proprie obbligazioni, per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto, condannare : CP_1
pagina 1 di 9 - alla sostituzione delle due portefinestre di sala/cucina con infissi corretti, sia nel colore, nelle dimensioni e nella trasmittanza prevista a norma di legge, come individuati nella nota tecnica dell'Arch. (per la porta finestra della cucina la soluzione è il “Portabalcone GRANLUCE Per_1
alzante 2 ante con doppio maniglione e cilindro (1574x2490) o analogo), nonché di procedere a proprie spese:
- ai lavori di muratura, di imbiancatura, alla sostituzione delle soglie, ai lavori relativi al rifacimento della parte elettrica e idraulica, alla sostituzione del termosifone causata dalla riduzione di spazio del muro, che si renderanno necessari a seguito dell'ampliamento delle finestre, come risultanti dai preventivi di idraulico, muratore, elettricista e imbianchino allegati alla citazione o in alternativa alla corresponsione alla signora della corrispondente somma quantificata in € 9.796,60 compresi Pt_1
già di iva come risultante dai preventivi allegati;
- alle spese per il rifacimento delle persiane di entrambe le portefinestre, per non essere diverse l'una dall'altra, essendo posizionate e a vista, sulla medesima parete come risultanti dai preventivi della ditta per la fornitura delle due persiane e dal preventivo della ditta Ara snc per Controparte_3
l'automazione delle persiane allegati alla citazione o in alternativa alla corresponsione alla signora della corrispondente somma quantificata in € 6.913,50 iva inclusa per la fornitura e Pt_1 installazione delle due persiane ed € 4.748,24 iva inclusa per l'automazione delle due persiane, come risultante dai preventivi allegati alla citazione;
- alle spese per l'apertura della SCIA da parte dell'architetto;
- ai lavori di ripristino a muro della botola di passaggio per i gatti (da realizzare a parete);
- alla restituzione di quanto pagato dalla signora per onorari legali e tecnici pari ad euro Pt_1
1.079,80;
2) in via subordinata, qualora non risulti possibile la sostituzione degli infissi con altri aventi medesime caratteristiche, dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura con per CP_1
grave inadempimento della stessa e condannare : CP_1
- alla restituzione di quanto pagato a dalla signora per gli infissi e pari ad € CP_1 Pt_1
4.133,29;
- alla restituzione di quanto pagato dalla signora per onorari legali e tecnici pari ad euro Pt_1
1.079,80;
pagina 2 di 9 - al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, in particolare al danno relativo alla perdita di chance derivante dalla mancanza di possibilità di poter usufruire in futuro dell'ecobonus, nonché all'aumento dei prezzi degli infissi e delle tempistiche per la loro fornitura e al costo per la loro sostituzione e installazione, quantificabile in € 25.427,12 oltre iva, come risultante dai preventivi allegati per nuovi infissi (ditta , € 6.913,50 iva inclusa per la fornitura e installazione delle due Controparte_4 persiane ed € 4.748,24 iva inclusa per l'automazione delle due persiane,) e dai lavori necessari alla posa, sostituzione e installazione degli stessi (preventivi imbianchino, muratore, elettricista, idraulico per un totale di € 9.796,60 compresi già di iva come risultante dai preventivi allegati).
3) In ogni caso, accertare e dichiarare altresì che a causa dell'inesatto adempimento di CP_1 alle proprie obbligazioni, la signora ha subìto i danni indicati in narrativa, e per l'effetto: - Pt_1
condannare al pagamento in favore della signora della ulteriore somma di CP_1 Parte_1
euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale come meglio descritto in narrativa o nella maggiore o minore somma che sarà liquidata dal Giudice secondo giustizia e/o da liquidare, in tutto o in parte, in via equitativa. Con rivalutazione e interessi sull'importo complessivo risultante.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, che si richiedono nella misura massima prevista dai parametri ex d.m. 147/2022, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. Ed oltre rimborso spese vive ed onorari per le due procedure di mediazione svolte.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia alla giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
in via principale:
respingere le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda svolta in via principale non sia accolta, ridurre in ogni caso le avverse richieste nella misura che emergerà in corso di causa, disponendo occorrendo una riduzione sul prezzo corrisposto da controparte.
In via istruttoria:
Rigettare le istanze istruttorie dell'Attrice.
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed articolare istanze istruttorie.
pagina 3 di 9 Nelle spese:
con vittoria di spese, competenze, IVA, C.P.A. e rimborso spese forfetarie.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra a convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendone la condanna, previo accertamento dei vizi degli infissi installati Controparte_1
in data 31 agosto 2022, alla sostituzione dei suddetti, oppure al rimborso dei costi già sostenuti, nonché al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti a seguito dell'erronea posa della fornitura.
In particolare, l'attrice ha contestato l'inesatto adempimento contrattuale della convenuta, evidenziando:
- che, in data 13 gennaio 2022, la sig.ra ha acquistato una serie di infissi presso il punto Parte_1
vendita di Campi Bisenzio (FI); CP_1
- che i suddetti infissi sono stati installati in data 31 agosto 2022;
- che, in data 1° settembre 2022, l'attrice ha provveduto a segnalare alla società convenuta le difformità degli infissi forniti, nonché alcuni difetti d'installazione;
- che a seguito di un sopralluogo effettuato da propri incaricati, ha CP_1 Controparte_1
riconosciuto la sussistenza dei vizi ed ha manifestato la propria disponibilità a sostituire gli infissi;
- che, tuttavia, la tonalità richiesta dalla sig.ra avrebbe comportato l'installazione di un diverso Pt_1
modello di infissi;
- che l'attrice, nonostante tale modifica, ha comunque dichiarato di accettare la sostituzione, anche in considerazione del fatto che la diversa fornitura avrebbe ovviato all'ulteriore problematica connessa ai requisiti per accedere all'ecobonus;
- che, in data 9 novembre 2022, la sig.ra ha ricevuto conferma dell'ordine dei nuovi infissi;
Parte_1
- che a causa di alcuni fattori legati alla produzione delle portefinestre, le quali prevedono una misura minima di 150 cm, è stato proposto all'attrice di allargare lo spazio utile per installare uno degli infissi;
- che la sig.ra ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare anche i lavori connessi al Pt_1
suddetto ampliamento;
- che la convenuta ha provveduto ad inviare un proprio incaricato al fine di verificare la fattibilità ed il costo delle suddette opere;
- che i lavori di ampliamento per l'installazione della portafinestra non sono mai stati eseguiti;
pagina 4 di 9 - che, solamente dopo ripetuti solleciti, ha fornito un riscontro all'attrice, Controparte_1
evidenziando che anche a seguito degli interventi precedentemente ipotizzati non sarebbe stato possibile fornire infissi della colorazione richiesta dalla sig.ra e precisando altresì che il costo Pt_1
del muratore non sarebbe più stato a suo carico;
- che, successivamente, la società convenuta ha provveduto a sostituire gli infissi delle due camere e del bagno, mentre alcun intervento è ancora stato eseguito in relazione alle portefinestre.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande proposte da parte Controparte_1 attrice, stante l'infondatezza delle argomentazioni prospettate da controparte.
All'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024, ritenuta la causa sufficientemente istruita documentalmente, è stata fissata l'udienza del 18 febbraio 2025, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 18 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
* * *
La domanda è parzialmente fondata nei limiti di seguito esposti.
1. Occorre premettere che l'azione di cui si controverte va inquadrata nel paradigma normativo delle disposizioni del codice del consumo.
L'articolo 135 septies del codice del consumo prevede che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano per quanto non previsto dal capo I, titolo III, d.lgs. n.
206/2005.
L'articolo 1469 bis c.c., introdotto dall'articolo 142 del codice del consumo, stabilisce inoltre che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo dei contratti in generale si applicano nei contratti del consumatore ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativo alla vendita e del conseguente ruolo sussidiario assegnato alla disciplina codicistica, nel senso che trova applicazione, innanzitutto, la disciplina del codice del consumo, mentre la disciplina dettata dal codice civile in materia di compravendita si applica solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la pagina 5 di 9 chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo sussidiario assegnata alla disciplina codicistica (Cass. n. 14775/2019).
Alle disposizioni civilistiche di cui agli articoli 1490 e ss. c.c., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita, si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela del contraente debole, gli strumenti predisposti dal codice del consumo.
A tal fine, si presume che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
Ciò precisato, il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati dall'art. 135 bis, i quali sono graduati per volontà dello stesso legislatore;
pertanto, egli potrà innanzitutto proporre al proprio dante causa la riparazione, ovvero la sostituzione del bene e solo in un secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dai commi 4 e 5, chiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
2. Venendo al caso concreto, risulta documentalmente provata la sussistenza di evidenti difetti di rilevante entità relativi agli infissi installati nell'abitazione della sig.ra che hanno reso i Parte_1 medesimi inidonei all'utilizzo.
Difatti, le doglianze attoree sono chiaramente dimostrate non solo dal materiale fotografico versato in atti (cfr. doc. 7 di parte attrice), ma anche dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta in giudizio.
In particolar modo, dalla mail inviata in data 14 settembre 2022 da si evince Controparte_1
chiaramente che la società ha sin da subito riconosciuto la sussistenza di evidenti difformità e difetti riguardo alla fornitura per cui è causa.
Nella citata comunicazione, l'assistenza clienti afferma: “stiamo aspettando risposta dal fornitore riguardo agli scorrevoli, che è la criticità più evidente sia per il colore che per la maniglia che per il fatto che all'esterno non ci siano bocchette”.
Oltre a ciò, è doveroso sottolineare che, a fronte di una puntuale elencazione dei vizi lamentati dalla sig.ra parte convenuta non ha specificatamente negato la sussistenza degli stessi, limitandosi ad Pt_1
una generica contestazione fondata sul verbale di posa dalla stessa prodotto in giudizio.
Ed invero, tale circostanza assume indubbio rilievo ai sensi dell'art. 115 c.p.c., posto che, come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è
pagina 6 di 9 tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.” (Cass. n. 26908/2020).
Peraltro, la tesi avanzata da secondo cui l'accettazione con riserva effettuata Controparte_1 dall'attrice è frutto di un ripensamento successivo, appare smentita dalle evidenze documentali, in quanto, a ben vedere, il modulo contente la riserva, oltre a recare la medesima data dell'installazione, ovverosia il 31 agosto 2022, risulta sottoscritto anche dall'“artigiano partner”, il che lascia desumere che la sig.ra contestualmente alla posa degli infissi ed in presenza degli addetti, abbia inteso Pt_1
effettuare una precisazione rispetto a quanto inizialmente scritto nel modulo fornitole (cfr. doc. 6 di parte attrice).
Di conseguenza, tenuto conto del fatto che la società convenuta ha già provveduto alla sostituzione di parte degli infissi precedentemente installati, l'attrice ha diritto ad ottenere la completa sostituzione anche delle due portefinestre, secondo le modalità prescritte dall'art. 135 ter d.lgs. n. 206/2005, ovverosia senza sopportare ulteriori spese, entro un periodo di tempo congruo e senza ulteriori inconvenienti.
In altri termini, i costi eventualmente connessi alla sostituzione dei suddetti infissi dovranno essere ad esclusivo carico di Controparte_1
3. Tra diritti che competono al consumatore nel caso di difetto di conformità, l'art. 135 bis del codice del consumo, non annovera il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento.
Ad ogni buon conto, non si può certamente escludere che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie.
Ciò posto, il Tribunale non ritiene meritevoli di accoglimento le pretese risarcitorie formulate dalla sig.ra Parte_1
Difatti, sebbene la Corte di cassazione, con la ben nota pronuncia a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, abbia definitivamente ammesso la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, per l'ipotesi in cui l'inadempimento violi contemporaneamente i diritti e doveri derivanti dal contratto ed i valori costituzionali primari della persona umana, è bene rammentare che la stessa giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato come il danno cd. esistenziale sia integrato esclusivamente in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale" e non di un “mero
pagina 7 di 9 "sconvolgimento dell'agenda" o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità.” (Sul punto: Cass. n. 27229/2017; conforme anche Cass. n. 21059/2016; Cass.
n. 19641/2016; Cass. n. 16992/2015; Cass. Sez. Un. n. 26972/2008; Cass. Sez. Un. n. 26973/2008).
Nel caso di specie le doglianze mosse dall'attrice attengono al turbamento ed all'ansia scaturiti dai disagi correlati al protrarsi dei lavori all'interno del suo alloggio.
La relazione peritale versata in atti da parte attrice, identifica le “conseguenze tipiche di una quotidiana condizione di stress”, diagnosticando infine “uno stato di forte stress e un disturbo d'ansia”.
Inoltre, la consulente di parte evidenzia che all'origine di tale sintomatologia vi sono altresì
“l'insorgenza di un carcinoma e, dopo qualche mese, la diagnosi di malattia auto-immune” (cfr. doc.
23 di parte attrice), ossia circostanze che notoriamente sono ben più traumatiche e provanti rispetto ai disguidi connessi ad una ristrutturazione.
Di conseguenza, non può dirsi provato il nesso causale tra il danno lamentato e la condotta che a dire della sig.ra lo avrebbe determinato. Pt_1
4. La parziale soccombenza di parte attrice, che, comunque, ha visto rigettata la pretesa risarcitoria relativa all'asserito danno non patrimoniale subito, consente di compensare in parte le spese di lite fra le parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24 aprile 2018, n. 10113; nello stesso senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 22 agosto 2018, n. 20888).
Pertanto, si ritiene giustificata la compensazione per 1/3 delle spese di lite.
La convenuta deve essere dunque condannata a rimborsare alla sig.ra 2/3 delle spese di lite Parte_1
da essa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, in applicazione del D.M. n.
147/2022, avuto riguardo ai valori medi, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Sono inoltre dovute le spese per l'assistenza del legale nella fase pre-contenziosa, quantificate come da documentazione prodotta in giudizio, rammentandosi al riguardo che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono pagina 8 di 9 essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio (Cass. n. 24481/2020).
Infine, stante la soccombenza di in relazione alla domanda svolta in via Controparte_1 principale dall'attrice, quest'ultima ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica prestata dall'architetto così come quantificate nella fattura in atti. Persona_2
Sul punto si rammenta infatti che “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.” (Cass. n. 26729/2024).
Di contro, non sono dovute le spese di avvio del procedimento di mediazione svoltosi ante causam, in quanto non è stato prodotto alcun documento atto a dimostrare l'avvenuto pagamento dell'importo di euro 48,80 da parte della sig.ra Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea;
2) condanna ad eseguire la sostituzione delle due portefinestre Controparte_1 precedentemente installate nell'appartamento della sig.ra secondo le modalità di cui Parte_1 all'art. 135 ter d.lgs. n. 206/2005;
3) condanna lla rifusione in favore della sig.ra ei Controparte_1 Parte_1
2/3 delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro 3.397,00 per compensi di avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge;
4) condanna a rimborsare alla sig.ra le spese per Controparte_1 Parte_1
l'assistenza del legale nella fase pre-contenziosa, quantificate nella misura complessiva di euro 400,00, oltre alle spese per la consulenza tecnica di parte, quantificate nella misura complessiva di euro 631,00.
Firenze, 25 aprile 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
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